La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di una farmacia contro l’addebito complessivo pari a 203.906,17 euro relativo a medicinali oncologici dispensati in eccesso rispetto al piano terapeutico.
Il farmacista è responsabile della verifica anche sui suoi collaboratori, circa la regolaritàe la congruità delle prescrizioni. Quindi, in caso di non conformità, è legittimo l’addebito alla farmacia del costo integrale – cioè il risarcimento del corrispettivo economico – dei medicinali dispensati in eccesso rispetto alla prescrizione, comunque a quantità superiori a quelle consentite, anche quando l’irregolarità sia riconducibile all’operato di un collaboratore.
Sono le conclusioni definitive della recente sentenza n. 4552 del 5 giugno 2026 del Consiglio di Stato, in cui si chiarisce che in caso di ricette irregolari non vi è nessuna possibilità di contradditorio per l’annullamento delle stesse.
La vicenda
La vicenda risale ad diversi anni fa, al 2019, ed ha coinvolto una farmacia di Latina, il cui titolare ha presentato ricorso contro il pagamento di una forte somma, pari a 203.906 euro, disposto dall’Asl per la dispensazione di confezioni di un dato farmaco (Pecfent 100 mcg spray – 4 fl), oltre i quantitativi consentiti dalla scheda tecnica.
Ispezioni dei Nas di Latina presso il presidio oggetto di indagine avevano rilevato sette ricette del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) incomplete, ovvero timbrate e firmate dal medico, ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica. Nella stessa occasione, i NAS avevano colto un farmacista collaboratore nell’atto di compilare una delle ricette a nome della paziente a cui erano destinati i medicinali, presente in farmacia.
L’accaduto ha indotto i Nas a notificare al titolare della farmacia il verbale di contestazione amministrativa con applicazione della sanzione di euro mille a fustello (13 mila euro totali), contestando la recidiva della violazione. Il Comune, a seguito dell’accaduto, ha disposto la chiusura del presidio, poi impugnata dal titolare dinanzi al Tar di Latina, che è stata dichiarata perenta (estinta).
La Uoc Farmaceutica Territoriale e Integrativa, invece, ha avviato due procedimenti distinti: il primo per il deferimento della farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale, il secondo per l’addebito del 
I motivi alla base della sentenza
Riguardavo prevalentemente le garanzie procedimentali. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’attività della Commissione farmaceutica è disciplinata dall’articolo 10 del d.P.R., che non contempla la partecipazione dell’interessato. In buona sostanza, il procedimento disciplinato dalla normativa vigente ha carattere strettamente vincolato, questo significa che una volta accertata l’irregolarità, la Commissione farmaceutica può intraprendere due strade: convalidare oppure annullare la ricetta, senza margini di discrezionalità. Nessun obbligo è previsto di preventiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale ai fini dell’annullamento delle ricette irregolari da parte della ASL.
L’annullamento, nello specifico, comporta automaticamente la comunicazione all’Asl competente che avvia le dovute procedure per il recupero delle somme corrispondenti ai farmaci dispensati. La vicenda richiama anche un altro aspetto importante: secondo il Consiglio di Stato, il titolare della farmacia è tenuto anche attraverso la scelta e la vigilanza sui propri collaboratori a verificare la presenza di eventuali anomalie nelle prescrizioni, la congruità dei quantitativi richiesti e, nei casi dubbi, a contattare il medico prescrittore o a segnalarne l’inappropriatezza all’Asl.
In buona sostanza, la responsabilità del controllo delle prescrizioni ricade sul farmacista, indipendentemente dall’eventuale coinvolgimento di altri soggetti. Nel contesto, essendo il farmaco in questione a base di oppioidi prescrivibile solo in condizioni particolari e sotto stretto controllo medico, i giudici hanno sottolineato il dovere e la responsabilità del farmacista di verificare la coerenza tra prescrizione, posologia e quantitativo richiesto, adottando tutte le cautele necessarie prima della dispensazione.

Nell’ispezione effettuata dai NAS sono state rinvenute sette ricette del SSN timbrate e firmate dal dottor P.N. ma mancanti di prescrizione e tredici bollini a lettura ottica relativi al medicinale Pecfent 100mcg spray- 4 fl
Secondo quanto riportato, nel corso del controllo un farmacista collaboratore venne sorpreso mentre compilava una delle ricette direttamente in farmacia, alla presenza della paziente destinataria del farmaco. Ricette e bollini vennero sequestrati e partirono gli accertamenti.
Le verifiche successive portarono la Asl a esaminare numerose prescrizioni relative alla stessa paziente oncologica e allo stesso medicinale.
Una sentenza “modello”. Tale sentenza, in conclusione. pone due chiari orientamenti, validi da qui e per il futuro, circa l’attività delle farmacie convenzionate con il SSN: l’impossibilità a procedere con un contraddittorio nel procedimento di annullamento delle ricette irregolari e la piena responsabilità del farmacista nell’esercizio di un controllo sostanziale e stringente sulla correttezza delle prescrizioni, con ricadute di responsabilità anche economica in caso di dispensati medicinali in quantità non giustificate.
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Redazione Fedaiisf
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