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Radio radicale, benvenuti a una nuova puntata dello spazio dell’Associazione, studi giuridici sull’immigrazione, nell’ambito della rubrica Fortezza Italia, oggi ci occupiamo delle procedure accelerate di frontiera, una procedura che è stata introdotta già da qualche anno dal governo italiano e che è stata confermata dal.
Recente patto europeo sull’immigrazione e l’asilo che ha visto però già nella prima fase dei vari pronunce, insomma di giudici che hanno messo in discussione le criticità di questa procedura e adesso ce ne sono delle nuove e di questo vogliamo parlarne con due avvocate che sono Martina Stefanile e Rossana Chillemi benvenute su Radio Radicale
Grazie, allora comincerei con Rossana Chillemi per io, l’ho detto proprio in maniera abbastanza semplificata e forse anche approssimativa, quello di cui parleremo adesso, vorrei che tu ci specificasse meglio il contorno di tutta la situazione.
Castellan.
E siamo di fronte appunto a questa normativa nuova, il patto europeo che modifica completamente, in cui il modo in cui nasce, diciamo una domanda e si sviluppa nel tempo una domanda di protezione internazionale è vero, le procedure di frontiera già state introdotte oggi invece sono, diciamo, normativi cade in maniera parzialmente differente con il regolamento 13 48, ma anche con il Regolamento 13 56, diciamo l’impostazione quindi cambia. Il legislatore europeo oggi prevede un procedimento scomposto in infatti, ciascuna care, caratterizzato ampiamente da proprie regole e disciplinata all’interno di diversi regolamenti che poi vanno poi a comporre l’intero l’intero impianto europeo nuovo, diciamo
Si tratta di procedimenti a catena in cui ovviamente il passaggio è quasi una fase preparatoria di quello di quello successivo. Tende a ottenere una procedura più rapida e più rapida e quindi con la necessità di attenzionare meglio i diritti e le garanzie della persona e quindi, chiaramente l’obiettivo, l’obiettivo del Patto è chiaramente accelerare le procedure partendo, diciamo, dalla constatazione probabilmente proprio negli ultimi anni gli Stati membri avevano del delle norme molto diverse tra di loro per per l’esame delle domande tendenti a quelli delle richieste di asilo. Quindi l’obiettivo è quello di disciplinare uniformemente
E insomma le regole sul sull’asilo. Ora
Diciamo che la proprio perché la procedura sarà più veloce è ancora più importante. Oggi diventa che e il fatto che ogni pacchetti venga svolgere correttamente, quindi la velocità non può comunque giustificare una compressione delle garanzie degni dei richiedenti asilo. La
Prima fase. È proprio quella che
Questi in questi mesi e siamo alla da mattina a Stefanile, abbiamo, diciamo, ha avuto modo di studiare di
è di occuparci, diciamo, è quella appunto del screening. Che cosa succede? Il cittadino straniero arriva nel nostro caso a Lampedusa, frontiera esterna, dove viene sottoposto ad una procedura che, appunto, viene chiamata la procedura screening prevista nel Regolamento 13 46 13 56, che costituisce proprio la novità assoluta del Patto europeo. Quindi si tratta di una fase preliminare. In questa fase non si dà ancora però avvio alla procedura di asilo, quindi questa non serve a decidere se la persona ha o meno il diritto a ottenere la protezione internazionale, perché chiaramente questo avviene in una seconda fase, ma una funzione diversa, cioè quella di raccogliere le informazioni necessarie affinché poi le autorità post a decidere quale procedura potrà essere, potrà essere applicata. Quindi
L’articolo 8, infatti, che il regolamento individua le attività che devono essere svolse, diciamo così, davanti, durante la fase dello screening, tra cui, per esempio l’identificazione della persona, la verifica della sua identità, controlli sanitari, i controlli di sicurezza
Rileva messo, diciamo, dei dati biometrici, tutte comunque le attività necessarie per consentire poi di assumere le decisioni successive, all’interno di questo momento vengono rilevate anche le vulnerabilità lo specifico perché poi mattina Stefanile avrà modo di riallacciarsi a questa cosa.
Ora, chiaramente e in una fase molto delicata, perché in questa fase lo Stato, l’autorità raccoglie gli elementi, poiché utilizzerà per decidere in quale maniera quella domanda dovrà essere trattata, cioè in quale procedura dovrà essere
Dovrà essere incanalata e questa fase, appunto in questa fase vengono rilevate, secondo il regolamento, anche le vulnerabilità,
Quindi devono essere individuate. Tutte le devono essere indicate tutte le vulnerabilità all’interno. Voglio il modulo costruttivo che viene rilasciato al alla persona richiedente relative alle particolari esigenze procedurali. Ora questo ovviamente va ad incidere poi subentrerà procedura perché, per esempio, una ad una persona vittima di tratta o
Una persona sopravvissuta a torture o comunque una persona affetta da disturbi sanitari sia fisici che psichici.
No, non sono in grado di affrontare una procedura accelerata e per questo, quindi, la valutazione della vulnerabilità dev’essere
Individuale ed effettiva. Quindi non si può ridurre alla compilazione, diciamo formale, di un nodulo, quindi questo richiede, diciamo, un’attività concreta di
Di osservazione di ascolto. Ok anche il coinvolgimento di personale specializzato a questo
Quindi
Questo sistema di garanzie che, in qualche maniera, in maniera teorica, all’interno del Tasso è perito e un sistema di garanzie che necessita appunto di particolare attenzione, poi da parte degli stadi, una volta che vanno ad attuare la no, le normative previste all’interno della della del Patto europeo ora,
Il legislatore,
Ha previsto il legislatore europeo, ha previsto queste stesse garanzie all’interno, diciamo però del della disciplina interna. Il nuovo articolo 10 ter che, diciamo così, recepisce, implementa il regolamento 13 56 e stabilisce che le operazioni di screening debbano svolgersi di regola entro sette giorni.
Tuttavia, diciamo che per per completare queste operazioni è necessario trattenere la persona oltre le prime 48 ore. Non è più sufficiente una decisione delle autorità amministrativa, però sarà necessario l’intervento del giudice, perché infatti, poi la prosecuzione del fermo deve essere sottoposta a convalida giurisdizionale. Ora, nel caso che abbiamo seguito in realtà e in altri casi che poi, con cui poi chiama a raccolta,
Ma questa cosa da fare al meglio mattina Stefanile, la procedura di screening si è, diciamo, svolta in un giorno, solo, quindi in forse è meno di 24 ore, chiaramente questo significa quella procedura di screening, non è potuta, non ha potuto essere, diciamo, svolta nella maniera,
In cui il legislatore che ci chiede appunto il legislatore europeo.
Ora diciamo che, una volta terminata questa prima fase, diciamo di screening, si apre la seconda fase del del regolamento, quindi il nostro assistito viene trasferito,
Presso il porto di Porto Empedocle, dove si svolge appunto la seconda fase, la fase di registrazione della domanda, che invece è prevista all’articolo 13 48 del Regolamento europeo, e
Il primo atto è la manifestazione della volontà di Bra di richiedere protezione internazionale, infatti il regolamento chiarisce che appunto sono gli qui sono richieste, diciamo, non sono richieste delle forme e delle formule particolari, ma è necessario compilare immediatamente.
Un modulo,
Immediatamente entro 5 giorni diciamo dalla manifestazione di volontà si deve compilare questo modulo.
E questa fase è disciplinata dall’articolo 27 del Regolamento. La registrazione quindi costituisce il momento in cui l’autorità prende in carico la domanda di protezione internazionale e se la volontà poi viene manifestata invece davanti a un’Autorità diversa da quella competenza, questa trasmette poi senza ritardo la richiesta all’autorità competente. In ogni caso, questa frase deve deve
Deve avvenire entro 5 giorni dalla manifestazione della volontà
Ora perché questa registrazione importante perché da questo momento cominciano a decorrere alcuni termini più rilevanti.
Per esempio quello della formalizzazione della domanda, quindi al momento della registrazione viene rilasciato un documento che accetta che certifica la registrazione di una domanda, è entrò nella procedura ordinaria 21 giorni e si procederà con la formalizzazione della domanda, mentre nei casi di procedure accelerate questa registrazione dovrà avvenire entro ulteriori 5 giorni. Tuttavia, in questo, in questa fase, in questo momento e fino al 31 ottobre,
Sono delle norme transitorie che si impongono per la registrazione e la formalizzazione della domanda avvengano davanti alla stessa autorità, è qui, per esempio, non ci siamo chieste,
è questo potesse consentire in qualche modo di comprimere alcune garanzie previste nella fase di formalizzazione, come quello, per esempio, della Hood dell’anticipazione di alcune di alcuni dei motivi per cui il soggetto sta richiedendo asilo o se si trattasse di due momenti distinti, nonostante raggruppati davanti, nonostante queste vengano davanti alla stessa autorità. E questo è un problema che abbiamo riscontrato e poi chiaramente vedremo come lo abbiamo. Lo dobbiamo interpretare do e come l’abbiamo, diciamo risolto.
Okay è la la croce, la procedura di Panziera quindi viene costruita.
Sulla su una logica di.
Accelerazione okay, quindi tutti gli adempimenti vengono concentrati in un arco temporale ristretto, con l’obiettivo di arrivare immediatamente, anzi rapidamente, comunque al termine della della della procedura, ora
A questo punto, che cosa succede che, sulla base delle informazioni raccolte durante la fase di screening durante la fase della registrazione?
Avviene quello che
Cioè si determina la procedura applicabile, si determina la procedura applicabile e in questo senso il richiedente viene introdotto in una delle procedure con che procedura ordinaria o una procedura accelerata o una procedura obbligatoria di frontiera, allora, nel nostro caso, che cosa succede che a questo punto il presidente della commissione territoriale
Dispone?
Dic, introduzione di questo del richiedente all’interno della procedura obbligatoria di Fran chiara.
E che cosa significa che il richiedente è destinata, diciamo a entrare all’interno del territorio, senza in effetti pare essere autorizzato a in 30 Vittorio, quindi sia sia quella che viene chiamata finzione di la ringrazio quindi di via Dante viene portato presso il centro di Villa Sikania a Siculiana è qui
Viviana, diciamo notificata la, l’obbligo di residenza presso un un luogo determinato e in un luogo diciamo presso cui aveva l’autorizzazione di chiedere
Allora, appunto, Villa Sikania.
L’obbligo di risiedere all’interno di questo di questa di questa struttura,
è impugnabile entro 30, è reclamabile entro sette giorni davanti al Tribunale ordinario e, di fatto.
Noi reclamiamo questo e quest’obbligo di dimora
E successivamente il richiedente viene appunto ascoltate dalla Commissione per.
Ferma per diciamo di chiedere la protezione internazionale perché il richiedente, tuttavia, viene inserito in questa procedura di frontiera, allora sono varie e le motivazioni per cui una persona può essere inserita in procedure di frontiera nel nostro caso il richiedente viene inserito nella procedura di frontiera perché appartenente ad un paese in Pakistan per il quale
No, in Italia sono state, diciamo, nel l’anno precedente riconosciuta una quantità di protezione internazionale inferiore al 20%, quindi
Che idealizza uno per cui tu praticamente dal Pakistan, vieni qui le procedure di frontiera prima ancora che io possa valutare le motivazioni per le quali, assai richiedendo asilo.
Quindi.
A questo punto il richiedente appunto arriva da Villa Sikania riesce a Chiesa, fare la la, la Land, presentarsi davanti alla commissione per le proprie riserve.
Raccontare quali sono le ragioni per cui la richiesta di protezione internazionale e
Riceve un diniego della protezione internazionale per manifesta infondatezza, che cosa succede che, a questo punto, il
La decisione della Commissione dovrà essere impugnata davanti al Tribunale ordinario entro 5 giorni, il richiedente non ha diritto, quindi questo non sospende la presentazione di costano sospende automaticamente e l’efficacia del provvedimento di diniego, ma oggi si deve chiedere
Non terminava chiamava sospensiva. Oggi si chiede l’autorizzazione a rimanere sul territorio italiano e qui chiaramente abbiamo ovviamente dovuto individuare tutte le illegittimità della procedura. È tra la quelle più evidenti. Chiaramente c’è la l’informa. La mancata informativa è un’informativa legale, che comunque è uno strumento importantissimo affinché una persona si renda conto di quali sono gli obblighi all’interno dalla della procedura di frontiera. Quali sono i suoi diritti? Ma soprattutto quali sono, diciamo così, le conseguenze nel caso in cui questi obblighi non vengano rispettati.
Stiamo arrivando, insomma, non siamo arrivati a più della metà del tempo che abbiamo a disposizione a questo punto non so se hai finito di descrivere questa parte più specifica generale su tutta la procedura il se vogliamo invece adesso passare a le pronunce, tra l’altro ce n’è uno appunto del tribunale di Palermo che riguarda proprio la questione della.
Residenza no, in questa struttura di Villa Sikania, ma.
Prima della della del dell’intervista Martina Stefanile ci diceva mi diceva insomma che ce n’erano anche altri, quindi non so vogliamo passare a Martina e in questo caso.
Allora Martina.
Sì o no, vai?
Vado allora quando noi siamo in procedura accelerata di frontiera vado veloce, ci troviamo davanti a due atti da impugnare, il primo e il diniego della protezione internazionale quando arriva quello a cui eravamo già abituati nel sistema previgente al 12 giugno, il secondo è l’assegnazione del luogo di domicilio o quello di cui parlava
La collega prima sì. Molto spesso però conosciamo i entriamo a contatto con i richiedenti asilo soltanto nel momento in cui gli viene notificato il diniego della protezione internazionale, il che significa che gli è già stato notificato precedentemente l’assegnazione dell’obbligo di dimora e che quindi molto spesso sono fuori termine per impugnare questo secondo provvedimento. Cioè loro non sanno di essere spesso in obbligo di dimora, perché manca l’informativa, come spiegava la collega e quindi non fanno che possono proporre un reclamo che hanno uno strumento di impugnazione anche contro quello e quindi se in un primo caso siamo riusciti a intervenire tempestivamente, quindi a impugnare con lo strumento dei reclamo anche l’atto di assegnazione del luogo di dimora in ulteriori cinque casi che ci sono, perché abbiamo patrocinato in questo mese?
Abbiamo dovuto effettuare un reclamo, quindi utilizzare lo strumento impugnatorio per contestare l’obbligo di dimora con un’istanza di remissione in termini, cioè rappresentando al giudice che la mancanza di informativa aveva fatto sì che la persona non comprendesse neanche di essere in obbligo di dimora, questa cosa e ovviamente gravissima questo lo abbiamo eccepito in entrambi i reclami che sono stati, anzi, diciamo in tutti e sei i reclami che sono stati proposti anche in quello tempestivo perché nel momento in cui non mi viene fatta una compiuta informativa sul contenuto di questo provvedimento, io richiedenti asilo non so quali sono le conseguenze della violazione di questo provvedimento e le conseguenze da una lettura integrata dei regolamenti sembrano anche molto gravi, cioè si tratta di mancata collaborazione con le autorità, il che può influire sulla domanda di asilo che può essere dichiarata implicitamente ritirata, cioè se mi allontano dal centro, non non sapendo che sono in obbligo di dimora, potrebbero chiudere la mia domanda di asilo.
Quindi è gravissima questa mancanza di informazione. Questo è stato rappresentato al tribunale unitamente a tutta una serie di altre questioni, tra le quali le violazioni della determina del Presidente della Commissione, che è l’atto presupposto, ha l’obbligo di dimora, perché noi ci troviamo dal 12 giugno in un sistema nel quale c’è un automatismo che svolgo la procedura accelerata di frontiera in automatico, applicherò l’obbligo di dimora, salvo alcuni casi particolarissimi e comunque sottoposti alla discrezionalità dell’amministrazione. Quindi la cosa difficile per il difensore è diventata anche scalfire questo automatismo all’interno diciamo in sede giudiziaria, no e dimostrare che ci sono delle vulnerabilità tali che non non sono neanche più automatiche, cioè non in grado di inficiare l’applicazione della procedura accelerata dell’obbligo di soggiorno o che ci sono situazioni tali per cui non poteva essere applicato con l’obbligo di soggiorno. Brevemente, come l’abbiamo fatto secondo me una diciamo un cavallo di battaglia, un po’di. Questi
Di questi reclami è stato le censure mosse in ordine a quello che diceva la collega prima, cioè l’applicazione della procedura accelerata di frontiera con obbligo di dimora per le persone che vengono da Paesi che hanno un tasso di riconoscimento europeo inferiore al 20% e sono tanti tantissimi. Ci sono i dati Eurostat pubblicati sul sito della Commissione europea tra questi il Pakistan, Egitto che sommarie nazionalità che abbiamo patrocinato e sostanzialmente noi diciamo sì, ma anche questa norma che prevede l’applicazione dell’accelerata in questi casi non prevede un automatismo tu amministrazione. Devi sempre valutare se per la mia condizione personale, ad esempio, sono un egiziano di religione copta quindi potenzialmente perseguitato nel mio paese di origine. Sì, magari io non esulo da quel 20%, ma che rappresenta invece un campione che potrebbe avere accesso a una forma di protezione per cui non si applica quella presunzione. Queste valutazioni non vengono svolte in frontiera, cioè in frontiera. La rapidità della procedura consiste nel fornire dei moduli. Qua standard, oserei dire quasi prestampati, no che in nessun modo fanno una valutazione personale del richiedente asilo. Questo è il tribunale, censura quindi il tribunale, esprimendosi non soltanto in sede cautelare ma anche in sede di merito con un accoglimento di ieri, ci dice proprio che il l’amministrazione avrebbe dovuto ovviamente fare una valutazione personale e non può applicare questa clausola in maniera automatica. Le ultime due censure importanti che abbiamo sollevato anche nei 35 ter, quindi ricorsi contro il diniego della protezione internazionale
E sono relative a due obblighi che l’Italia sembra avere un po’dimenticato. Sono obblighi europei. Il primo è l’individuazione di una autorità che operi un monitoraggio indipendente su sul trattamento dei richiedenti asilo in frontiera. De il la direttiva europea lo prevede espressamente. L’Italia non si è ancora dotata di questa Autorità di monitoraggio, il che significa che non abbiamo nessuno che monitori il rispetto dei diritti fondamentali in frontiera dei richiedenti asilo e che, ovviamente, rappresenti queste circostanze alla Commissione europea. Seconda obbligo che l’Italia non si sa se abbia veramente adempiuto
è quello previsto dall’articolo 54 del Regolamento, procedure che ci dice che l’Italia deve individuare doveva entro l’11 aprile una lista dei luoghi in cui svolgere la procedura di frontiera d’Italia. Effettivamente il Ministero dell’Interno con una nota del 24 aprile, mi sembra, ha individuato una lista, ma in questa lista non rientrano alcuni centri nei quali noi vediamo che sono invece accolte le persone con obbligo di soggiorno. Quindi, quando abbiamo reclamato censurato questo vizio. Abbiamo detto che questo obbligo di soggiorno si stava verificando in un luogo che non è stato trasmesso alla Commissione europea, di cui la Commissione non sa che l’Italia si avvale per lo svolgimento delle procedure di frontiera rispetto a queste decisioni siamo ancora però abbastanza inattesa. Io non so che altro tempo
Sì, ma io ancora quattro minuti
Okay, quindi abbiamo svolto, abbiamo la censurato, anche la questione relativa alla determina del Presidente perché presidente della commissione territoriale, come diceva la collega, decide che tipo di procedura accelerata, accelerata ordinaria applicare ma questo modulo tendenzialmente viene spesso ho scritto solo in italiano viene non successo non firmato non contiene una data non contiene il luogo, quindi c’è un’indicazione molto generica anche di quando sia stato emesso per verificare che siano stati rispettati i tempi della procedura accelerata.
E su questo noi facciamo rinvio a quella sentenza delle Sezioni Unite di cui forse ci siamo già occupati, che è la 11 3 9 9 del 2024, che ci dice che la procedura accelerata per potersi applicare correttamente deve essere rispettata in tutte le sue articolazioni procedurali. Diversamente si ripristina la procedura ordinaria per articolazioni procedurali. Non si intende solo il rispetto dei termini della procedura, ma anche tutte le garanzie che devono essere date a richiedenti asilo nell’ambito di una procedura accelerata e, cosa ancora più particolare, a mio avviso, che abbiamo notato è che in realtà il verbale di informativa della protezione internazionale viene spesso Reto successivamente allo screening. Quindi richiedenti asilo effettua lo screening fa delle dichiarazioni in sede di screening che saranno votate. Permettetemi il termine contro di lui in Commissione, semmai ti contraddirà in condizioni in Commissione, ma ha reso quelle dichiarazioni in una fase precedente all’informativa e quindi tutto quello che è precedente all’informativa sull’affido non è utilizzabile. Sosteniamo noi
Per
Valutare la sua credibilità e un eventuale giudizio di contraddittorietà. No, tra le dichiarazioni che lui renderà dopo aver ricevuto l’informativa e in sede di audizione anche su questo siamo in attesa e allora possiamo arrivare alle conclusioni. Abbiamo meno di due minuti. Chi lo vuole trarre
Allora Lanzo soltanto una un punto di domanda che quello che abbiamo anche noi internamente, sul quale ragioniamo una volta che l’obbligo di soggiorno viene annullato, come il caso dell’accoglimento di ieri, e la persona, quindi non si trova più in condizione, in finzione di non ingresso,
La Bertone è autorizzata ad entrare sul territorio italiano. Diremo di sì, e la procedura accelerata a questo punto salta, cioè se presupposto della procedura accelerata e l’obbligo di soggiorno, o meglio le 2 cose, vanno di pari passo, non avendo ora diciamo un rapporto di consequenzialità, ma vanno di pari passo e allora s’è tolta uno forse esalta l’altro e quindi di impugnare questo provvedimento il, l’obbligo di dimora diventa fondamentale. Questa è la conclusione che mi sentirei di dare
Bene allora io ringrazio molto Martina Stefanile, Rossana Chillemi, con cui abbiamo parlato appunto di questa problematica, della procedura accelerata di frontiera e naturalmente ci torneremo io ringrazio tutti e due e a un prossimo appuntamento sullo spazio ASGI. In Forza Italia,
Grazie.
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