Droni in campo per i trattamenti fitosanitari: il Consiglio dell’Unione Europea ha definito la propria posizione negoziale su una parte del Pacchetto Omnibus X, il provvedimento che punta a semplificare buona parte della legislazione agricola comunitaria. Tra le novità più attese per chi lavora la terra c’è l’apertura, seppur regolata, all’irrorazione di fitofarmaci tramite drone.
Non è un dettaglio tecnico da addetti ai lavori. Per chi gestisce vigneti in pendenza, frutteti intensivi o colture in aree difficilmente accessibili con i normali mezzi terrestri, la possibilità di usare i droni per i trattamenti fitosanitari può significare meno costi, meno tempo e — paradossalmente — meno rischi per chi lavora in campo.
Perché finora i droni non si potevano usare (quasi mai)
Per capire la portata della novità bisogna partire da dove siamo oggi. La Direttiva sull’uso sostenibile degli agrofarmaci, conosciuta dagli operatori del settore come direttiva SUD, vieta in linea generale l’irrorazione aerea dei fitofarmaci. Gli Stati membri possono concedere deroghe individuali, ma il percorso autorizzativo è lungo, burocratico e va ripetuto caso per caso — un carico amministrativo che scoraggia tanto gli agricoltori quanto le stesse amministrazioni che dovrebbero gestire le richieste.
Il risultato pratico è che, salvo eccezioni puntuali, in Italia e nel resto d’Europa l’irrorazione da drone è rimasta finora una possibilità più teorica che reale, nonostante la tecnologia sia già ampiamente disponibile e utilizzata con successo in altri continenti.
L’irrorazione da drone consente di trattare in modo mirato anche i vigneti più scoscesi, dove i mezzi terrestri faticano a operare in sicurezza: oggi questa pratica resta vincolata a deroghe individuali, lente da ottenere e da rinnovare caso per caso.
Foto di: OmniTrattore.it
Cosa cambia con il mandato del Consiglio UE
Il mandato negoziale approvato dal Consiglio mantiene le deroghe già esistenti per i casi particolari, ma ne introduce una nuova categoria di deroga pensata specificamente per alcune tipologie di drone — utilizzabile anche quando non sono soddisfatte le condizioni previste per le eccezioni tradizionali. La logica di fondo, condivisa anche dalla Commissione, è che l’irrorazione mirata con drone può comportare un rischio equivalente o addirittura inferiore rispetto alla normale irrorazione terrestre, soprattutto nelle situazioni dove il trattamento via terra richiederebbe il passaggio ripetuto di mezzi pesanti sul terreno.
Il testo prevede che sarà l’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, a elaborare le linee guida tecniche: sia sulla valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari che potranno essere distribuiti tramite drone, sia sulle caratteristiche tecniche dei droni stessi, sulle condizioni d’uso e sui rischi correlati a ciascuna tipologia di velivolo.
Per individuare in modo definitivo quali droni potranno essere utilizzati, è previsto un atto delegato da adottare entro 30 mesi. Un tempo che agli occhi di un agricoltore può sembrare lungo, ma che è la prassi normale per questo tipo di provvedimenti tecnici a livello comunitario.
Le misure transitorie: si può già iniziare prima del via libera definitivo
La parte più interessante per chi lavora in campo riguarda probabilmente le misure transitorie. In attesa dell’atto delegato che definirà in modo puntuale le tipologie di droni autorizzati, gli Stati membri potranno comunque concedere autorizzazioni all’uso dei droni per l’irrorazione, a condizione che vengano rispettate le condizioni già previste per l’irrorazione aerea in generale.
C’è un solo paletto procedurale: la Commissione UE e l’EFSA dovranno essere informate entro 30 giorni dalla concessione di ogni autorizzazione nazionale, insieme alla relativa valutazione del rischio. Una soluzione pragmatica che evita di lasciare il settore fermo per due anni e mezzo ad aspettare un atto delegato, permettendo ai singoli Paesi — Italia compresa — di muoversi già da ora con un quadro di regole chiaro, anche se non ancora definitivo.
A questo si aggiunge un’altra semplificazione procedurale non banale: per l’irrorazione aerea con veicoli diversi da alcune tipologie specifiche di drone, gli Stati membri potranno autorizzare un piano di applicazione complessivo, evitando l’obbligo — finora vigente — di approvazione separata per ogni singolo trattamento.
Le misure transitorie permettono agli Stati membri di autorizzare già da ora l’uso dei droni per i trattamenti, in attesa dell’atto delegato definitivo previsto entro 30 mesi: una soluzione pensata per non bloccare il settore durante l’iter normativo europeo
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Non solo droni: tagliati anche doppioni su bestiame e plastica alimentare
Il mandato del Consiglio del 27 maggio non riguarda solo i fitofarmaci. Il Pacchetto Omnibus X interviene anche su due altri fronti che generavano duplicazioni normative — il classico mal di testa burocratico per chi deve tenere registri e documentazione senza che la sovrapposizione di regole porti alcun beneficio reale alla sicurezza alimentare o al benessere animale.
Sul fronte zootecnico, la Direttiva sulla protezione degli animali allevati a fini agricoli imponeva agli allevatori di tenere un registro dei trattamenti medicinali somministrati e dei decessi negli allevamenti. Un obbligo di registrazione sostanzialmente identico, però, è già previsto sia dal Regolamento sui medicinali veterinari che dal Regolamento sulla Salute Animale. Il Consiglio ha scelto di eliminare questa sovrapposizione, mantenendo l’obbligo di tenuta dei registri ma senza farlo discendere da due fonti normative diverse.
Sul fronte dei materiali a contatto con gli alimenti, vengono cancellate due vecchie direttive — risalenti al 1982 e al 1985 — che regolavano l’uso delle materie plastiche per il confezionamento alimentare. Materia oggi disciplinata in modo più organico da un Regolamento europeo del 2011. Anche qui la logica è la stessa: una sola fonte normativa, niente sovrapposizioni che generano incertezza interpretativa per le aziende.
Dieci pacchetti Omnibus per semplificare la macchina UE
Per capire perché si parli tanto di semplificazione in questo periodo, bisogna risalire all’ottobre 2024, quando il Consiglio Europeo invitò tutte le istituzioni comunitarie, gli Stati membri e le parti interessate a dare priorità ai lavori di semplificazione normativa. La spinta arrivava direttamente dalle conclusioni di due relazioni che hanno segnato il dibattito europeo degli ultimi anni: quella di Enrico Letta, intitolata “Molto più di un mercato”, e quella di Mario Draghi, “Il futuro della competitività europea” — entrambe critiche verso l’eccesso di complessità normativa che penalizza la competitività delle imprese europee, agricole comprese.
Da febbraio 2025 la Commissione Europea ha presentato dieci pacchetti Omnibus per semplificare la legislazione vigente in vari settori. Il decimo, specificamente dedicato a sicurezza alimentare e mangimi, è stato presentato nel dicembre 2025 ed è quello che contiene le norme sui droni di cui parliamo oggi.
C’è anche una scadenza politica precisa da tenere d’occhio: la tabella di marcia “Un’Europa, un mercato”, firmata il 24 aprile 2026 a Nicosia dai presidenti di Consiglio, Parlamento e Commissione, fissa l’obiettivo di concludere i lavori su tutti i pacchetti di semplificazione entro la fine del 2027.
Il drone per l’irrorazione potrebbe diventare a tutti gli effetti un attrezzo aziendale come trattore e atomizzatore, una volta completato il percorso normativo europeo: la scadenza politica fissata a Nicosia punta a chiudere l’intero impianto di semplificazione entro fine 2027
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Cosa significa in pratica per chi lavora in campo
Per un’azienda agricola italiana, soprattutto per chi opera in collina, su terrazzamenti o in aree dove i mezzi terrestri non riescono ad arrivare senza compattare il suolo o senza esporre l’operatore a rischi su pendenze elevate, la prospettiva dell’irrorazione da drone non è un esercizio teorico di Bruxelles: è un cambiamento operativo concreto, atteso da anni dal settore vitivinicolo e dalla frutticoltura di collina.
Il percorso non è ancora concluso: il mandato del Consiglio deve ora essere negoziato con il Parlamento Europeo, e solo dopo l’accordo politico definitivo si potrà parlare di norme effettivamente in vigore. Ma la direzione è ormai segnata, e le misure transitorie previste nel testo lasciano intendere che gli Stati membri — Italia compresa — potranno iniziare a muoversi con autorizzazioni nazionali prima ancora che l’iter europeo si concluda del tutto.
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