La disciplina della dichiarazione Irap 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, si presenta ricca di conferme sul piano dei soggetti passivi ma anche di importanti novità per quanto riguarda il calendario delle scadenze fiscali. L’imposta regionale sulle attività produttive (istituita dal D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in attuazione della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996) rappresenta il tributo a destinazione regionale il cui gettito concorre in maniera fondamentale al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
In questa sede vediamo quali sono i soggetti tenuti all’invio, le esclusioni, le regole di calcolo e le prospettive di superamento del tributo.
Il presupposto impositivo e l’autonoma organizzazione
Il presupposto costitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive è disciplinato dall’Articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, il quale individua l’obbligo fiscale nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
Per le persone fisiche, l’insorgenza dell’obbligo tributario richiede la presenza congiunta di due elementi:
- abitualità dell’attività. Lo svolgimento non occasionale della prestazione nel tempo;
- autonoma organizzazione. La presenza di un complesso organizzativo di mezzi o lavoro altrui che superi il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività.
La regola per le società e gli enti
Il secondo periodo dell’Art. 2, comma 1, D.Lgs. 446/1997 fissa una regola speciale per i soggetti collettivi: l’attività svolta da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta, a prescindere da qualunque verifica sull’autonoma organizzazione. Per le società di capitali, società di persone ed enti commerciali, la struttura organizzativa è presunta per legge.
Soggetti obbligati ed esclusi dalla dichiarazione Irap 2026
La dichiarazione Irap 2026 deve essere presentata obbligatoriamente dalle seguenti categorie:
- società di persone e studi associati. Società semplici, S.n.c., S.a.s. e soggetti equiparati ai sensi dell’Art. 5 del Tuir (D.P.R. 917/1986), comprese le associazioni professionali;
- soggetti passivi Ires. Società per Azioni (S.p.A.), Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.), Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.), Società Cooperative e di Mutua Assicurazione residenti (ex Art. 73, comma 1, lett. a e b, TUIR);
- enti commerciali e trust. Enti pubblici e privati con oggetto esclusivo o principale commerciale;
- soggetti non residenti. Società ed enti non residenti che abbiano esercitato in Italia un’attività per almeno 3 mesi tramite stabile organizzazione o base fissa;
- enti non commerciali e pubbliche amministrazioni. Per le attività istituzionali e per quelle commerciali eventualmente svolte.
Chi è definitivamente escluso
A seguito dell’entrata in vigore dell’Art. 1, commi 8 e 9, della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022), sono stati esclusi dal perimetro soggettivo dell’Irap:
- le persone fisiche esercenti attività d’impresa (ditte individuali);
- i liberi professionisti ed esercenti arti e professioni (di cui all’Art. 3, comma 1, lett. b e c del D.Lgs. 446/1997).
Restano inoltre esonerati i contribuenti in regime forfettario (Legge 190/2014), i soggetti in regime di vantaggio/minimi ed i produttori agricoli esonerati.
Scadenze di presentazione ed invio telematico
I termini di trasmissione della dichiarazione Irap 2026 sono stati riscritti dal D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024 e dal D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, che hanno modificato l’Articolo 2, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998.
| Tipologia di soggetto | Termine ordinario | Scadenza effettiva Irap 2026 | Riferimento normativo |
| Società di persone e Studi associati | 31 ottobre dell’anno successivo | 2 novembre 2026 (il 31/10 è sabato) | Art. 2, co. 1, Dpr 322/98 (mod. D.Lgs. 108/2024) |
| Società di capitali ed enti (solari) | Ultimo giorno del 10° mese successivo | 2 novembre 2026 | Art. 2, co. 2, Dpr 322/98 (mod. D.Lgs. 108/2024) |
| Soggetti Ires (esercizio a cavallo) | Ultimo giorno del 10° mese dalla chiusura | Es. chiuso 30/06 →Scadenza 30/04/2027 | Art. 2, co. 2, Dpr 322/98 |
Il termine per la trasmissione telematica non va confuso con la data di versamento del saldo e del primo acconto, regolata dall’Art. 17 del D.P.R. n. 435 del 4 aprile 2001, legata alla data di approvazione del bilancio.
Quadro strutturale del modello Irap 2026
Il modello ufficiale è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 71997 del 27 febbraio 2026 ed è suddiviso nei seguenti quadri:
- Quadro IP. Società di persone e studi associati;
- Quadro IC. Società di capitali ed enti commerciali;
- Quadro IE. Enti non commerciali;
- Quadro IK. Amministrazioni ed enti pubblici;
- Quadro IR. Ripartizione regionale del Valore della Produzione e dell’imposta;
- Quadro IS. Prospetti vari (compresi i prospetti sulle cripto-attività introdotti dall’Art. 1, comma 132, L. 197/2022).
L’invio deve essere effettuato unicamente per via telematica tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato (Art. 3, co. 3, D.P.R. 322/98).
Calcolo della base imponibile e deduzioni lavoro
La determinazione del Valore della Produzione Netta (VPN) varia a seconda della natura giuridica del contribuente.
Per le società di capitali ed enti commerciali si applica il metodo da bilancio (Art. 5, D.Lgs. 446/1997), calcolando la differenza tra valore e costi della produzione ex Art. 2425 del Codice Civile con l’esclusione delle spese per il personale, delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti.
Le società di persone e ditte in contabilità semplificata adottano invece il metodo fiscale (Art. 5-bis), fondato sui ricavi e sui costi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, salva l’opzione per il metodo da bilancio. Gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche applicano per le attività istituzionali il metodo retributivo (Art. 10), calcolato sulla somma delle retribuzioni ed erogazioni ai dipendenti.
Dalla base imponibile così ottenuta è possibile scomputare le deduzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997. In particolare, il comma 4-octies prevede la deducibilità integrale (100%) del costo sostenuto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e una deduzione pari al 70% per i lavoratori stagionali. A queste si affiancano la deduzione totale dei contributi Inail per gli infortuni sul lavoro e le deduzioni forfettarie fino a 1.850 euro annui per lavoratore spettanti ai soggetti con componenti positivi non superiori a 400.000 euro.
I tre metodi di calcolo sintetizzati:
- metodo da bilancio (Art. 5 D.Lgs. 446/1997). La base imponibile è data dalla differenza tra la voce A (Valore della produzione) e la voce B (Costi della produzione) dello schema di Conto Economico di cui all’Art. 2425 c.c.. Rimangono indeducibili i costi per il personale dipendente (voce B9), le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti (B10 c, d) e gli accantonamenti per rischi e altri fondi (B12, B13);
- metodo fiscale (Art. 5-bis D.Lgs. 446/1997). Applicabile alle società di persone, sommando i ricavi di cui all’Art. 85, comma 1, lett. a, b, f, g del Tuir e sottraendo i costi delle materie prime, dei servizi, degli ammortamenti e delle locazioni;
- metodo retributivo (Art. 10 D.Lgs. 446/1997). Utilizzato dagli enti non commerciali per le attività non commerciali e dalla pubblica amministrazione, calcolato sulla somma delle retribuzioni ed erogazioni assimilate.
Sanzioni per ritardi
In conformità con quanto stabilito dall’Articolo 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998, la dichiarazione Irap 2026 inviata entro 90 giorni dalla data di scadenza ordinaria è da considerarsi valida, a condizione che vengano applicate le sanzioni amministrative ridotte per il ritardo mediante l’istituto del ravvedimento operoso. Trascorso il termine di 90 giorni, la dichiarazione viene considerata a tutti gli effetti omessa, costituendo comunque titolo per la riscossione delle imposte dovute liquidate dall’amministrazione finanziaria.
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