Accertamento forfettari: dal 2026 termini ordinari


Dal periodo d’imposta 2026 i contribuenti forfettari non beneficiano più della riduzione di un anno dei termini di accertamento collegata alla fatturazione elettronica. L’articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2026 ripristina il termine ordinario: per il Modello REDDITI 2027 l’accertamento sarà possibile fino al 31 dicembre 2032. Cambiano anche le scadenze di conservazione dei documenti fiscali.

accertamento forfettariDal periodo d’imposta 2026, anche i contribuenti forfettari che emettono esclusivamente fatture elettroniche saranno soggetti al termine ordinario di accertamento, senza più beneficiare della riduzione di un anno.

Accertamento forfettari: l’articolo 21 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus) è intervenuto sulla disciplina dei termini decadenziali del potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, sopprimendo la riduzione di un anno dei termini di decadenza originariamente previsto per i contribuenti che adottavano la fatturazione elettronica.

La riduzione dei termini prevista per i forfettari

Il beneficio era previsto dall’articolo 1, comma 74, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per i contribuenti in regime forfettario il termine di decadenza previsto dall’articolo 43, primo comma, del D.P.R. n. 600/1973 era ridotto di un anno quando il fatturato annuo risultava costituito esclusivamente da fatture elettroniche.

L’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica

Il quadro dell’argomento accertamento forfetatri è cambiato con l’articolo 18 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79. Dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso ai forfettari che nell’anno precedente avevano conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo è stato generalizzato, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi.

La generalizzazione della fatturazione elettronica ha fatto venir meno la funzione incentivante della riduzione. La trasmissione tramite Sistema di Interscambio non rappresenta più una scelta volontaria del contribuente forfettario, ma un adempimento ordinariamente obbligatorio.

Dal 2026 torna il termine ordinario di accertamento

Preso atto dell’allineamento degli obblighi documentali l’articolo 21 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha pertanto soppresso, con effetto dal periodo d’imposta 2026, la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014. Da tale periodo, ai contribuenti forfettari si applicano integralmente i termini ordinari dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.

Dichiarazione presentata e dichiarazione omessa

Per l’accertamento forfetatri i termini ordinari sono i seguenti:

  • dichiarazione presentata: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione;
  • dichiarazione omessa: l’avviso può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Modello REDDITI 2027: accertamento forfettari fino al 2032

Sotto il profilo della decorrenza temporale, la novità esplicherà i propri effetti a partire dal periodo d’imposta 2026. Per il periodo d’imposta 2025 e per quelli precedenti continua invece ad applicarsi la disciplina previgente, sempre che il contribuente possieda le condizioni richieste per beneficiare della riduzione.

La prima dichiarazione interessata sarà pertanto il Modello REDDITI 2027, relativo al periodo d’imposta 2026. Se la dichiarazione viene regolarmente presentata nel 2027, l’accertamento potrà essere notificato entro il 31 dicembre 2032. In presenza della precedente riduzione, il termine sarebbe invece scaduto il 31 dicembre 2031.

Se il Modello REDDITI 2027 viene omesso, l’accertamento relativo al periodo d’imposta 2026 potrà invece essere notificato entro il 31 dicembre 2034, ossia entro il settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Termini di accertamento dei forfettari: il confronto

Periodo d’imposta Dichiarazione Disciplina Termine con dichiarazione presentata
2025 REDDITI 2026 Riduzione ancora applicabile, se spettante 31 dicembre 2030
2026 REDDITI 2027 Termine ordinario 31 dicembre 2032
2026 con dichiarazione omessa REDDITI 2027 omesso Termine ordinario per omissione 31 dicembre 2034

Il passaggio dal 31 dicembre 2030, relativo al periodo d’imposta 2025 con riduzione spettante, al 31 dicembre 2032 per il periodo d’imposta 2026 dipende da due fattori: l’anno successivo di presentazione della dichiarazione e l’eliminazione dello sconto di un anno.

Gli effetti sulla conservazione dei documenti

Il ritorno ai termini ordinari incide anche sull’organizzazione documentale dei contribuenti e degli studi professionali. I soggetti forfettari, pur beneficiando delle semplificazioni previste ai fini fiscali in materia di registrazione e tenuta delle scritture contabili, devono conservare i documenti rilevanti per la determinazione del reddito e per la verifica delle condizioni di accesso e permanenza nel regime.

Dovranno essere conservati per tutto il periodo in cui l’accertamento è possibile i documenti fiscalmente obbligatori, comprese le fatture di acquisto e le certificazioni ricevute. In via prudenziale, il fascicolo dovrebbe comprendere anche estratti conto, prospetti degli incassi, contratti e documentazione relativa alle cause di esclusione, quando necessari per dimostrare la corretta determinazione del reddito e la permanenza nel regime. Per il periodo d’imposta 2026 la gestione documentale dovrà quindi tenere conto della scadenza ordinaria del 31 dicembre 2032.

Per lo studio professionale sarà quindi opportuno aggiornare fin dal periodo d’imposta 2026 le scadenze dei fascicoli, distinguendo la documentazione ancora interessata dalla precedente premialità da quella soggetta ai termini ordinari.

 

Danilo Sciuto

Martedì 15 settembre 2026

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📌 BOX OPERATIVO accertamento forfettari

Per il periodo d’imposta 2026 lo studio deve:

  • applicare il termine ordinario anche se tutte le fatture sono elettroniche;
  • associare al Modello REDDITI 2027 la scadenza del 31 dicembre 2032;
  • distinguere i fascicoli 2026 da quelli relativi ai periodi precedenti;
  • aggiornare il piano di conservazione documentale;
  • conservare le prove dei ricavi o compensi percepiti;
  • documentare le condizioni di accesso e permanenza nel regime.

🔎 FOCUS TECNICO

L’abrogazione opera dal periodo d’imposta 2026. Per le annualità precedenti non viene meno la riduzione già prevista dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 190/2014, purché l’intero fatturato annuo sia stato costituito da fatture elettroniche e ricorrano le condizioni richieste dalla disciplina vigente nel relativo periodo.

✅ CONCLUSIONI OPERATIVE

La fatturazione elettronica non attribuisce più ai forfettari alcuna riduzione specifica dei termini di accertamento. Per il Modello REDDITI 2027, relativo al 2026, il termine scadrà ordinariamente il 31 dicembre 2032; in caso di dichiarazione omessa, il termine arriverà al 31 dicembre 2034.

❓FAQ accertamento forfettari

Da quale anno viene eliminata la riduzione?
Dal periodo d’imposta 2026.

Qual è il termine per accertare il Modello REDDITI 2027?
Se regolarmente presentato nel 2027, il termine scade il 31 dicembre 2032.

Che cosa succede se la dichiarazione relativa al 2026 viene omessa?
L’accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre 2034.

La riduzione resta valida per il periodo d’imposta 2025?
Sì, se risultano soddisfatte le condizioni previste dalla disciplina precedente.

Emettere tutte le fatture elettronicamente consente ancora di ridurre il termine?
Non per il periodo d’imposta 2026 e per quelli successivi.

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