Una società a responsabilità limitata chiude l’anno con un buon risultato.
I soci, però, decidono di non distribuire gli utili.
Il denaro rimane nella società: servirà per finanziare investimenti, aumentare la liquidità, sostenere il capitale circolante o semplicemente rafforzare il patrimonio aziendale.
Il socio, quindi, non riceve quei soldi.
A questo punto nasce una domanda molto semplice:
perché dovrebbe pagare contributi INPS su un reddito che non ha incassato e che appartiene ancora alla società?
È proprio su questo tema che si sta sviluppando un importante contrasto tra INPS e giurisprudenza.
Una recente sentenza del Tribunale di Catania, n. 3447 del 23 luglio 2026, ha dato ragione al socio e ha stabilito che, nel caso esaminato, la quota di reddito della SRL accantonata a riserva e non distribuita non doveva entrare nella base di calcolo dei contributi previdenziali.
Ma attenzione: non significa che da oggi il problema sia definitivamente risolto.
L’INPS continua a sostenere una posizione diversa e la questione è arrivata anche davanti alla Corte di Cassazione.
Vediamo quindi, con parole semplici, cosa sta succedendo.
Il problema riguarda soprattutto il socio che lavora nella propria SRL
Per capire la questione dobbiamo distinguere il semplice socio dal socio lavoratore.
Pensiamo, per esempio, a una SRL commerciale nella quale uno dei soci:
- possiede il 50% delle quote;
- lavora abitualmente nell’impresa;
- è iscritto alla Gestione Commercianti INPS.
Oppure a una SRL artigiana con un socio operativo iscritto alla Gestione Artigiani.
In questi casi il socio versa normalmente i contributi previdenziali previsti dalla propria gestione.
Il problema nasce quando la società produce un reddito superiore al minimale contributivo.
Secondo l’impostazione tradizionalmente sostenuta dall’INPS, una parte di quel reddito può essere attribuita al socio in proporzione alla sua partecipazione nella società ai fini del calcolo della contribuzione.
E questo, secondo la posizione dell’Istituto, può avvenire anche se l’utile non viene effettivamente distribuito.
È proprio qui che nasce il contenzioso.
Un esempio molto semplice
Immaginiamo una SRL con due soci al 50%.
La società produce un reddito fiscale di:
100.000 euro
Il socio Mario possiede:
50%
Seguendo l’impostazione INPS, ai fini previdenziali potrebbero essere considerati:
50.000 euro
anche se la società decide di non distribuire alcun utile e di lasciare tutto a riserva.
Mario, quindi, non riceve materialmente quei 50.000 euro.
Il denaro rimane nella SRL.
Ed è proprio questo il punto contestato da diverse sentenze:
si possono chiedere contributi personali al socio su un reddito che fiscalmente e giuridicamente appartiene ancora alla società?
Il Tribunale di Catania ha risposto di no.
Perché SRL e società di persone sono molto diverse
Per comprendere la decisione è fondamentale capire una differenza che spesso viene sottovalutata.
Nelle società di persone il reddito passa fiscalmente ai soci
Pensiamo a una SNC.
Se la società produce 100.000 euro di reddito e vi sono due soci al 50%, fiscalmente vengono attribuiti:
50.000 euro a ciascun socio
anche se quei soldi non vengono materialmente prelevati.
È il cosiddetto principio di trasparenza fiscale.
Il reddito della società viene imputato direttamente ai soci.
Nella SRL normalmente non funziona così
La SRL è una società di capitali ed è un soggetto giuridico e fiscale distinto dai propri soci.
La società produce il proprio reddito.
La società paga l’IRES.
Il socio non diventa automaticamente titolare, ai fini IRPEF, di una quota del reddito prodotto dalla SRL.
Se la società produce 100.000 euro e decide di lasciarli all’interno dell’impresa, quei valori rimangono nella sfera della società.
Questa separazione tra società e socio costituisce uno degli argomenti centrali utilizzati dalla giurisprudenza favorevole ai contribuenti.
La Corte d’Appello di Milano, in una sentenza del 2025, ha sottolineato proprio la netta separazione tra patrimonio della SRL e patrimonio personale del socio, ritenendo che gli utili non distribuiti non possano essere automaticamente trasformati in reddito previdenziale del socio lavoratore.
Cosa ha deciso il Tribunale di Catania
Nel caso affrontato dal Tribunale di Catania, il socio possedeva il 50% di una SRL e lavorava nella stessa società.
L’INPS aveva preso il reddito d’impresa prodotto dalla SRL e ne aveva attribuito il 50% al socio per ricalcolare i contributi dovuti.
La società, però, non aveva distribuito quegli utili.
Li aveva lasciati a riserva.
Inoltre, la SRL non aveva scelto il regime di trasparenza fiscale.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che quelle somme non potessero essere considerate reddito d’impresa personalmente conseguito dal socio.
Il risultato è stato l’annullamento della richiesta contributiva dell’INPS.
Perché la mancata distribuzione degli utili è così importante
La questione non riguarda soltanto un tecnicismo fiscale.
Riguarda un principio economico molto concreto.
Supponiamo che una società produca un utile di 200.000 euro.
L’assemblea decide di non distribuirlo perché deve:
finanziare un nuovo macchinario, sostenere il magazzino, ridurre l’indebitamento o semplicemente mantenere maggiore liquidità.
Quei 200.000 euro continuano a finanziare l’impresa.
Non entrano nel conto corrente personale dei soci.
Non possono essere liberamente utilizzati dai soci.
Rimangono nel patrimonio della società.
Secondo l’orientamento seguito dal Tribunale di Catania, diventa quindi difficile sostenere che quel reddito societario sia contemporaneamente anche un reddito personale del socio sul quale calcolare contributi previdenziali.
Il punto fondamentale: utile della SRL e reddito del socio non sono la stessa cosa
Questa è probabilmente la parte più importante da comprendere.
Quando una SRL produce un utile, quell’utile è innanzitutto della società.
Non appartiene automaticamente ai soci.
È l’assemblea a decidere cosa farne:
- distribuirlo;
- accantonarlo a riserva;
- utilizzarlo per coprire perdite;
- destinarlo ad altre finalità previste dalla legge o dallo statuto.
Finché non viene deliberata la distribuzione, il socio non dispone liberamente di quelle somme.
Ed è proprio questa autonomia patrimoniale della società di capitali che viene valorizzata nelle decisioni favorevoli ai contribuenti.
Ma allora perché l’INPS chiede comunque i contributi?
Perché l’INPS interpreta diversamente le norme previdenziali.
La posizione dell’Istituto è stata espressa da tempo nelle proprie circolari: per il socio che lavora nella SRL e che è iscritto alla Gestione Artigiani o Commercianti, la quota di reddito d’impresa della società proporzionale alla partecipazione può concorrere alla determinazione della base imponibile contributiva.
L’INPS, nel 2021, ha chiarito che i redditi derivanti dalla semplice partecipazione in società di capitali devono essere esclusi dalla base contributiva quando il socio non lavora nella società.
Ma ha contemporaneamente ribadito che rimangono valide le regole ordinarie quando il socio svolge attività lavorativa all’interno della società partecipata.
Quindi bisogna distinguere attentamente due situazioni.
Socio che possiede soltanto la partecipazione
Se il soggetto possiede una quota della SRL ma non svolge attività lavorativa all’interno della società, la situazione è oggi decisamente più chiara.
I redditi derivanti dalla mera partecipazione societaria hanno natura di redditi di capitale e non devono essere automaticamente attratti nella contribuzione Artigiani o Commercianti. L’INPS stesso ha recepito questo orientamento.
Socio che lavora nella SRL
È questa la situazione realmente controversa.
L’INPS sostiene che la quota del reddito prodotto dalla società debba rilevare ai fini contributivi.
Diverse sentenze di merito stanno invece sostenendo che, se l’utile rimane nella SRL e non viene distribuito, quel reddito non appartiene al socio e non può essere utilizzato per calcolare la contribuzione personale.
Non è soltanto il Tribunale di Catania a pensarla così
Questo è un elemento importante.
La sentenza di Catania non nasce nel vuoto.
Anche altre decisioni hanno messo in discussione la posizione dell’INPS.
Particolarmente significativa è la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 839/2025.
La Corte ha affrontato proprio il caso di un socio che lavorava nella propria SRL e ha ritenuto che gli utili non distribuiti non dovessero concorrere alla base imponibile contributiva.
Il ragionamento è molto lineare:
la SRL ha un proprio patrimonio;
il socio ha un patrimonio distinto;
il reddito prodotto dalla società è soggetto a IRES;
se l’utile non viene distribuito, non entra nella sfera economica personale del socio.
La Corte ha inoltre affermato che questa separazione non viene meno semplicemente perché il socio lavora all’interno della società.
Questo rafforza significativamente la posizione dei contribuenti, anche se non chiude definitivamente il problema.
Attenzione: la Cassazione non ha ancora detto l’ultima parola
Qui bisogna evitare facili conclusioni.
Non possiamo ancora scrivere:
“L’INPS non può più chiedere i contributi sugli utili non distribuiti delle SRL.”
Sarebbe troppo categorico.
La questione relativa al socio lavoratore della propria SRL è arrivata direttamente davanti alla Corte di Cassazione.
Con l’ordinanza n. 4489 del 27 febbraio 2026, la Suprema Corte ha evidenziato proprio il problema della contribuzione percentuale calcolata sugli utili non distribuiti di una società di capitali nei confronti del socio lavoratore.
La questione è stata ritenuta meritevole di approfondimento e rinviata alla pubblica udienza.
Questo significa che il tema è tutt’altro che banale.
Ed è anche la dimostrazione che il contrasto tra la posizione INPS e parte della giurisprudenza è reale.
Cosa cambia se la SRL ha scelto la trasparenza fiscale?
Questo passaggio è fondamentale.
Tutto il ragionamento appena fatto riguarda principalmente una SRL che segue la tassazione ordinaria.
Esiste infatti la possibilità, rispettando determinate condizioni, che una SRL scelga il regime della trasparenza fiscale previsto dal TUIR.
In quel caso cambia il meccanismo.
SRL con tassazione ordinaria
La società produce il reddito.
La società paga l’IRES.
Il reddito non viene automaticamente imputato fiscalmente ai soci.
Se l’utile rimane a riserva, resta nella società.
SRL in trasparenza fiscale
Il reddito prodotto dalla società viene imputato fiscalmente ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, anche indipendentemente dalla materiale distribuzione.
Ed ecco perché la trasparenza fiscale rappresenta una differenza decisiva.
Uno degli argomenti utilizzati dal Tribunale di Catania è stato proprio il fatto che la società non avesse optato per la trasparenza fiscale.
Facciamo un confronto numerico
Consideriamo una SRL con reddito fiscale di 120.000 euro e due soci al 50%.
Uno dei soci lavora stabilmente nella società ed è iscritto alla Gestione Commercianti.
La società decide di non distribuire l’utile.
Secondo l’impostazione dell’INPS
La quota riferibile al socio potrebbe essere:
120.000 × 50% = 60.000 euro
e tale valore verrebbe considerato ai fini della determinazione della contribuzione percentuale, nei limiti e secondo le regole previdenziali applicabili.
Secondo l’orientamento del Tribunale di Catania
Se la SRL non è in trasparenza fiscale e l’utile è stato lasciato nella società, quei 60.000 euro non rappresentano un reddito d’impresa personalmente dichiarato dal socio.
Di conseguenza non dovrebbero entrare nella sua base contributiva.
La differenza economica tra le due interpretazioni può essere molto rilevante.
Attenzione anche alle parole: utile e reddito fiscale non coincidono sempre
Quando si affronta questo argomento bisogna fare un’ulteriore precisazione.
Nel linguaggio comune si parla di:
“contributi INPS sugli utili della SRL”.
Tecnicamente, però, la pretesa dell’INPS viene determinata prendendo come riferimento la quota del reddito d’impresa fiscalmente dichiarato dalla società, rapportata alla partecipazione del socio.
Utile civilistico di bilancio e reddito fiscale non necessariamente coincidono.
Una società potrebbe, per esempio, avere:
utile civilistico: 80.000 euro;
reddito fiscale: 110.000 euro.
Le differenze possono derivare da costi indeducibili, variazioni fiscali, ammortamenti e numerose altre componenti.
Per comprendere una richiesta contributiva è quindi necessario verificare esattamente quale valore sia stato utilizzato dall’INPS.
Cosa deve fare oggi un socio lavoratore che riceve una richiesta INPS?
Una richiesta dell’INPS non dovrebbe essere né ignorata né considerata automaticamente corretta.
Alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente, è opportuno verificare almeno:
- se il socio lavora effettivamente nella società;
- a quale gestione previdenziale è iscritto;
- quale reddito fiscale è stato considerato dall’INPS;
- quale percentuale di partecipazione possiede;
- se gli utili sono stati realmente distribuiti oppure accantonati;
- se la società è in regime ordinario oppure in trasparenza fiscale;
- a quale anno si riferisce la richiesta;
- quali termini esistono per un eventuale ricorso;
- quale orientamento giurisprudenziale risulta applicabile al caso concreto.
Non esiste quindi una soluzione automatica valida per ogni SRL.
Ma oggi esistono argomenti giuridici importanti per contestare determinate pretese.
Lasciare gli utili a riserva non significa “nasconderli”
Questo è un altro punto che merita una riflessione.
Accantonare gli utili è una decisione assolutamente normale nella vita di un’impresa.
Anzi, spesso è una scelta prudente.
Lasciare risorse all’interno della società consente di:
rafforzare il patrimonio, finanziare investimenti, ridurre il debito, sostenere il capitale circolante e affrontare eventuali periodi di difficoltà.
Non distribuire l’utile non significa quindi sottrarlo artificiosamente al socio.
Significa decidere che quelle risorse continueranno a finanziare l’impresa.
Questo rende ancora più comprensibile il problema sollevato dalla giurisprudenza:
se quelle risorse rimangono nell’azienda, perché dovrebbero diventare contemporaneamente reddito previdenziale personale del socio?
È la domanda sulla quale la Cassazione sarà chiamata a fare chiarezza.
Il principio può avere effetti importanti sulla gestione delle SRL
Se l’orientamento favorevole ai contribuenti dovesse consolidarsi definitivamente, le conseguenze potrebbero essere rilevanti.
Pensiamo a una SRL molto redditizia che reinveste sistematicamente gli utili.
Con la tesi INPS, il socio lavoratore può trovarsi a pagare contributi elevati anche senza aver ricevuto una distribuzione.
Con la tesi accolta da Catania e da altre Corti, invece, il reddito rimasto all’interno della società continuerebbe a essere considerato distinto dal reddito personale del socio.
Non è una differenza marginale.
Può incidere significativamente sulla pianificazione finanziaria personale del socio e della società.
Contributi INPS e utili non distribuiti SRL: possiamo considerarli non dovuti?
Oggi la risposta più corretta è:
esiste un importante orientamento giurisprudenziale secondo cui non sono dovuti, ma la questione non è ancora definitivamente chiusa.
La sentenza del Tribunale di Catania n. 3447/2026 rappresenta un precedente favorevole.
La Corte d’Appello di Milano ha sostenuto una posizione analoga.
Ma l’INPS continua ad applicare la propria interpretazione nei confronti dei soci che lavorano nelle società partecipate.
E soprattutto la Cassazione, nel 2026, ha ritenuto necessario approfondire specificamente la questione.
Tre concetti da ricordare
La SRL è distinta dal socio
Il reddito prodotto da una società di capitali appartiene innanzitutto alla società ed è soggetto alla tassazione prevista per la società.
Lasciare l’utile a riserva non significa distribuirlo
Finché l’assemblea non dispone la distribuzione, il socio non ha materialmente incassato quelle somme.
La questione previdenziale è ancora aperta
Esistono sentenze favorevoli al socio, ma l’INPS non ha abbandonato la propria posizione e manca ancora una pronuncia definitiva della Cassazione sullo specifico problema del socio lavoratore della medesima SRL.
Conclusioni
La recente giurisprudenza sui contributi INPS e gli utili non distribuiti delle SRL pone una questione tanto semplice da spiegare quanto complessa dal punto di vista giuridico:
può un socio essere obbligato a versare contributi personali su un reddito prodotto dalla società che non gli è mai stato distribuito?
Il Tribunale di Catania ha risposto negativamente.
Secondo questa impostazione, quando la SRL non ha optato per la trasparenza fiscale e gli utili vengono accantonati a riserva, quelle somme rimangono nella disponibilità della società e non diventano automaticamente reddito d’impresa personale del socio.
È un principio che trova sostegno anche in altre pronunce di merito e che potrebbe avere conseguenze importanti per moltissimi soci lavoratori di SRL.
Ma occorre prudenza.
L’INPS continua a sostenere una posizione differente e la Corte di Cassazione non ha ancora definitivamente risolto lo specifico contrasto.
Per questo motivo, chi riceve una richiesta contributiva calcolata sulla quota di reddito di una SRL non dovrebbe limitarsi né a pagarla automaticamente né a considerarla automaticamente illegittima.
È necessario verificare la struttura societaria, il regime fiscale, la posizione previdenziale del socio, la destinazione degli utili e l’anno oggetto della contestazione.
La vera novità, quindi, non è che i contributi INPS sugli utili non distribuiti siano stati definitivamente cancellati.
La vera novità è che la tesi secondo cui questi contributi non siano dovuti sta trovando sempre maggiore spazio nei Tribunali e nelle Corti d’Appello, mentre la Cassazione è stata chiamata a stabilire quale interpretazione debba prevalere.
Ed è una decisione che potrebbe cambiare in modo significativo il rapporto tra soci lavoratori di SRL e contribuzione previdenziale.
Articolo aggiornato a settembre 2026. Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce l’analisi fiscale, previdenziale o legale della singola posizione.
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