Gli utili che la S.r.l. decide di non distribuire, ma di accantonare a riserva, non possono essere utilizzati dall’INPS per aumentare i contributi dovuti dal socio che lavora nella società
La Cassazione, con la sentenza 16 settembre 2026, n. 25377., esclude che gli utili possano essere posti a base del calcolo dei contributi, a meno che quegli utili non siano stati fiscalmente imputati al socio (anche per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986 e, a decorrere, dal 01 gennaio 2027, in applicazione degli artt. 124 e 125 del nuovo testo unico D.Lgs. 117/2026)
La pronuncia interviene su un tema di grande impatto operativo, perché tocca direttamente la determinazione della base imponibile dei contributi dovuti dal socio lavoratore iscritto alla Gestione, in particolare, commercianti. Al centro della decisione vi è il rapporto tra disciplina previdenziale e disciplina tributaria: l’INPS può contare solo sui redditi che la legge considera già “del socio”, non su utili che restano nel patrimonio della società e non sono dichiarati ai fini IRPEF dalla persona fisica (su contributi INPS vedi anche questa NEWS, CLICCA QUI).
La sentenza offre così un criterio chiaro per difendersi dagli avvisi di addebito fondati sul mero dato contabile dell’utile societario e, al tempo stesso, delinea i limiti entro i quali il socio lavoratore di una S.r.l. è effettivamente tenuto a versare contributi sulla propria quota di reddito.
Il quadro normativo
Il punto di partenza è l’art. 3-bis, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992.
La disposizione stabilisce che i contributi dovuti dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali sono rapportati alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno di riferimento.
La Corte sottolinea il significato di ciascuno degli elementi che compongono la formula normativa:
- il reddito deve essere qualificabile come reddito d’impresa;
- deve essere imputato al soggetto obbligato;
- deve essere dichiarato ai fini IRPEF dal medesimo soggetto.
Non è quindi sufficiente che un reddito sia stato prodotto dalla società o che sia astrattamente disponibile per il socio. È necessario che quel reddito sia stato fiscalmente attribuito al socio e costituisca, per quest’ultimo, reddito dichiarabile ai fini IRPEF.
La Cassazione richiama, in questa prospettiva, anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 3240/2010, secondo cui il socio lavoratore di una S.r.l. deve versare i contributi sulla quota di reddito d’impresa dichiarato dalla società e attribuita al socio in proporzione alla partecipazione societaria.
Il principio, tuttavia, non comporta l’automatica imputazione al socio di tutti gli utili conseguiti dalla S.r.l. La questione decisiva diventa proprio quella dell’imputazione fiscale.
La distinzione tra società di persone e società di capitali
La sentenza valorizza la differenza strutturale tra società di persone e società di capitali.
Nelle società di persone opera il principio di trasparenza fiscale previsto dall’art. 5 del TUIR: il reddito prodotto dalla società viene imputato ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione.
In tale ipotesi, il socio è fiscalmente considerato titolare della propria quota di reddito sociale anche quando gli utili non siano stati materialmente distribuiti. È quindi coerente che tale reddito concorra anche alla determinazione della base contributiva.
Nelle S.r.l., invece, il reddito appartiene innanzitutto alla società ed è soggetto a IRES. Il socio persona fisica non ne diviene automaticamente titolare per il solo fatto di partecipare al capitale, di rivestire la carica di amministratore o di svolgere attività lavorativa nella società.
Il passaggio dal patrimonio della società a quello del socio richiede un presupposto ulteriore: normalmente, la distribuzione degli utili; oppure, nei casi consentiti, l’opzione per il regime di imputazione per trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR.
La Corte esprime tale conclusione in termini netti: in assenza della percezione degli utili o dell’opzione per la trasparenza, il reddito resta riconducibile alla società e non al socio.
Il principio di diritto
Il principio enunciato dalla Cassazione è il seguente:
Il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata e sia, perciò, tenuto all’iscrizione nella Gestione commercianti, deve versare un contributo annuo commisurato alla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della sua quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF.
La Corte aggiunge un importante corollario processuale e probatorio:
Grava sull’ente creditore l’onere di provare l’imputazione del reddito al lavoratore e, dunque, il sorgere dell’obbligo di dichiarare quel reddito ai fini IRPEF, in virtù dell’avvenuta percezione degli utili o dell’opzione della società per l’imputazione per trasparenza.
Il riferimento alla dichiarazione IRPEF non è dunque un dato meramente formale. Esso rappresenta il criterio legale attraverso il quale individuare il reddito che può assumere rilevanza contributiva.
L’onere della prova a carico dell’INPS
Un passaggio particolarmente utile per il contenzioso riguarda l’onere della prova.
L’INPS non può limitarsi a dimostrare:
- l’esistenza di utili nel bilancio della S.r.l.;
- la qualità di socio del contribuente;
- la sua iscrizione alla Gestione commercianti;
- la sua posizione di amministratore;
- il fatto che il socio sia titolare della maggioranza o dell’intero capitale.
Tali elementi possono provare la partecipazione societaria e, eventualmente, l’attività lavorativa, ma non dimostrano da soli l’imputazione personale degli utili.
L’Istituto deve provare il fatto costitutivo della pretesa contributiva: l’effettiva attribuzione del reddito al socio. Ciò può avvenire, in particolare, dimostrando:
- la deliberazione di distribuzione degli utili;
- la concreta percezione delle somme;
- la contabilizzazione del credito del socio verso la società;
- l’inclusione degli utili nella dichiarazione IRPEF del socio;
- l’opzione per il regime di trasparenza fiscale;
- eventuali elementi che dimostrino una distribuzione dissimulata o un’attribuzione indiretta.
In assenza di tale prova, gli utili accantonati restano reddito della società e non possono essere automaticamente trasformati in imponibile previdenziale personale.
Risvolti pratici
Per i soci lavoratori
Il socio lavoratore di una S.r.l. deve verificare separatamente:
- la propria iscrizione alla Gestione commercianti;
- la natura abituale e prevalente dell’attività svolta;
- la distribuzione o meno degli utili;
- il regime fiscale adottato dalla società;
- l’eventuale imputazione degli utili nella dichiarazione personale.
La presenza di utili nel bilancio societario non comporta automaticamente un aumento della contribuzione personale.
Per le società
È opportuno conservare e rendere coerenti:
- bilanci approvati;
- verbali assembleari;
- delibere di destinazione degli utili;
- scritture contabili;
- dichiarazioni fiscali della società;
- dichiarazioni IRPEF dei soci;
- documentazione relativa all’eventuale opzione per la trasparenza.
Una chiara deliberazione di accantonamento a riserva costituisce un elemento documentale importante, soprattutto se accompagnata da una concreta motivazione economico-finanziaria.
*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay
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