Rimborsi spese mediche, quando enti devono comunicare dati



Non tutti i rimborsi per le spese sanitarie devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate. A chiarire il perimetro dell’obbligo è l’Amministrazione finanziaria, che con la risposta n. 178 del 30 settembre 2026 ha fornito indicazioni specifiche sul trattamento dei rimborsi riconosciuti dagli enti bilaterali ai propri iscritti.


Il tema riguarda un aspetto importante per la corretta predisposizione della dichiarazione dei redditi: evitare che una stessa spesa sanitaria venga considerata fiscalmente detraibile o deducibile quando, in realtà, il relativo costo è stato sostenuto attraverso contributi che hanno già beneficiato di un trattamento fiscale agevolato.

La regola, tuttavia, non si applica indistintamente a tutti i casi. Quando i contributi utilizzati per finanziare le prestazioni sanitarie non hanno prodotto alcun vantaggio fiscale per il lavoratore, le somme rimborsate possono essere considerate ancora a suo carico. In questa situazione, secondo il chiarimento fornito dall’Agenzia, l’ente bilaterale non è tenuto a trasmettere i relativi dati.

Perché esiste l’obbligo di comunicare i rimborsi sanitari

Per comprendere la portata della risposta occorre partire dalla funzione della comunicazione dei dati sulle spese mediche. Le informazioni trasmesse dagli enti e dagli altri soggetti interessati servono all’Amministrazione finanziaria per predisporre correttamente la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il principio alla base del sistema è piuttosto semplice: una spesa sanitaria può essere portata in detrazione o deduzione soltanto quando è effettivamente rimasta a carico del contribuente. Se, invece, il costo è stato integralmente rimborsato utilizzando risorse che hanno beneficiato di un particolare trattamento fiscale, la spesa non può essere nuovamente utilizzata dal lavoratore per ottenere un vantaggio tributario.

Proprio per questo motivo, il comma 25-bis dell’articolo 78 della legge n. 413/1991 prevede specifici obblighi di comunicazione per i soggetti che erogano rimborsi sanitari collegati a premi o contributi che siano stati dedotti dal reddito complessivo oppure che non abbiano concorso alla formazione del reddito imponibile.

La comunicazione consente quindi al Fisco di distinguere le spese effettivamente sostenute dal contribuente da quelle per le quali è intervenuto un meccanismo di rimborso fiscalmente rilevante.

Il caso degli enti bilaterali

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate nasce dalla richiesta presentata da un ente bilaterale di categoria. L’organismo intendeva riconoscere ai propri iscritti contributi destinati a rimborsare alcune spese sanitarie sostenute direttamente dai lavoratori e chiedeva se fosse obbligato a comunicare all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle somme corrisposte.

La risposta non si limita a esaminare il singolo caso, ma richiama un principio già affermato in precedenti documenti di prassi. L’Agenzia ricorda infatti quanto indicato, tra gli altri, nella circolare n. 54/E del 2002 e nella circolare n. 14/E del 2023: quando il rimborso riguarda una spesa che è rimasta effettivamente a carico del contribuente, non sussiste l’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa.

La questione decisiva, dunque, non è semplicemente stabilire se una prestazione sanitaria sia stata rimborsata. Occorre verificare come sono stati finanziati i rimborsi e quale trattamento fiscale hanno ricevuto i contributi versati per sostenerli.

Se il lavoratore non ha ottenuto alcun beneficio fiscale in relazione a quei contributi, il successivo rimborso della spesa sanitaria non determina una situazione nella quale il costo possa essere considerato fiscalmente già agevolato.

Quando la spesa può essere considerata ancora a carico del lavoratore

È questo il passaggio centrale del chiarimento. L’Agenzia considera “rimaste a carico” del contribuente le spese sanitarie che vengono rimborsate in presenza di contributi o premi che non hanno determinato una deduzione, una detrazione oppure un’esclusione dal reddito imponibile.

In altri termini, il semplice fatto che il lavoratore riceva successivamente un rimborso non è sufficiente, da solo, a far scattare l’obbligo di trasmissione. Bisogna guardare al trattamento fiscale applicato a monte.

La distinzione è particolarmente rilevante nei rapporti tra lavoratori, datori di lavoro ed enti bilaterali. In questi contesti, infatti, i contributi possono essere previsti dalla contrattazione collettiva e destinati a finanziare prestazioni di carattere assistenziale, comprese quelle relative alla salute.

Nel caso analizzato dall’Agenzia, l’ente era finanziato attraverso contributi versati sia dai datori di lavoro sia dai lavoratori. Le somme venivano materialmente versate dal datore, con successivo addebito al lavoratore della quota di sua competenza.

Il trattamento fiscale dei contributi è decisivo

Per stabilire se esiste l’obbligo di trasmissione, assume quindi particolare importanza la natura fiscale dei contributi. L’Agenzia richiama anche un precedente chiarimento, contenuto nella risposta n. 24 del 2018, relativo ai contributi versati dal datore di lavoro a un ente bilaterale.

Secondo l’orientamento richiamato dall’Amministrazione, tali somme concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente quando non rientrano nelle specifiche ipotesi di esclusione previste dall’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir.

La disposizione richiamata riguarda, tra l’altro, i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal dipendente in conformità a disposizioni di legge. Il punto evidenziato dall’Agenzia è che questa disciplina non consente automaticamente di escludere dal reddito i contributi destinati a finalità assistenziali quando il loro versamento non è imposto dalla legge, ma deriva da accordi contrattuali.

Lo stesso orientamento era già stato confermato dalla risoluzione n. 54/E del 2020, richiamata nella nuova risposta del 2026.

La situazione esaminata dall’Agenzia delle Entrate

Nel caso concreto, il contratto provinciale di lavoro e lo statuto dell’ente prevedevano un sistema di finanziamento basato sui versamenti effettuati da aziende e lavoratori.

Un elemento determinante è stato il trattamento fiscale di queste somme. Secondo quanto rappresentato dall’ente, la quota versata dal datore di lavoro concorreva alla formazione del reddito imponibile del lavoratore. Parallelamente, la parte del contributo posta a carico del dipendente non risultava fiscalmente deducibile ai fini dell’Irpef.

Di conseguenza, il lavoratore non beneficiava di una riduzione del proprio carico fiscale in relazione ai contributi destinati al finanziamento dell’ente bilaterale.

Da qui deriva la conclusione dell’Amministrazione finanziaria: le spese sanitarie successivamente rimborsate dall’ente devono essere considerate, ai fini della specifica disciplina, spese rimaste a carico dei lavoratori.

Poiché non era stato riconosciuto alcun beneficio fiscale sui contributi utilizzati per finanziare le prestazioni, non si configurava quindi l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi sanitari.

Una distinzione importante per lavoratori ed enti

Il chiarimento del Fisco mette dunque in evidenza una distinzione che può risultare facilmente sfuggente: rimborso della spesa e beneficio fiscale sui contributi non sono la stessa cosa.

Per stabilire se un ente debba trasmettere i dati all’Amministrazione finanziaria occorre ricostruire l’intero percorso fiscale della prestazione, partendo dal contributo che finanzia il sistema di assistenza fino ad arrivare al rimborso riconosciuto al lavoratore.

Se il contributo ha già beneficiato di una deduzione, di una detrazione o di un’esclusione dalla formazione del reddito, la comunicazione dei rimborsi assume una funzione essenziale per impedire che la medesima spesa produca un ulteriore vantaggio fiscale.

Al contrario, quando nessun beneficio fiscale è stato riconosciuto al contribuente in relazione ai contributi, il rimborso può riguardare una spesa che continua a essere considerata fiscalmente a suo carico. In tale circostanza, secondo la risposta n. 178/2026, l’ente bilaterale non deve trasmettere i dati delle spese sanitarie rimborsate.

Il chiarimento offre quindi un criterio preciso per distinguere le diverse situazioni e conferma che, nell’ambito della trasmissione delle informazioni sanitarie, il trattamento fiscale dei contributi rappresenta l’elemento determinante.

Il testo della risposta ad interpello

Qui il documento completo.


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