Condividi l’articolo:
È stato adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto ministeriale 5 ottobre 2026, n. 134.
Il provvedimento, in via di pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero del Lavoro, dà attuazione alle disposizioni dell’articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, definendo le modalità operative di utilizzo del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa – SIISL.
La disciplina è articolata in 9 articoli e in un Allegato tecnico, parte integrante del provvedimento, che individua processi applicativi, flussi informativi, dati trattati, sistemi coinvolti e date di rilascio delle singole funzionalità.
Finalità del decreto, definizioni e perimetro operativo del SIISL
Gli articoli 1 e 2 definiscono il perimetro soggettivo e oggettivo della nuova disciplina, individuando le nozioni rilevanti ai fini dell’applicazione del decreto e le principali funzioni attribuite al SIISL.
L’articolo 1 individua, in particolare, le definizioni di SIISL, benefici contributivi, Agenzie per il lavoro, comunicazioni obbligatorie, Centri per l’impiego e Flusso UNIEMENS.
Assume particolare rilievo la nozione di «benefici contributivi», con la quale il decreto identifica gli sgravi contributivi, comunque denominati e finanziati con risorse pubbliche, europee e nazionali, che comportano riduzioni o esoneri della contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi quelli rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il Codice degli incentivi.
La definizione è ampia e rilevante sotto il profilo applicativo perché delimita l’insieme delle agevolazioni rispetto alle quali opera il collegamento tra pubblicazione della posizione di lavoro sul SIISL e riconoscimento del beneficio contributivo per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze.
Il decreto circoscrive inoltre la nozione di «Agenzie per il lavoro» alle agenzie di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ossia:
- le agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa;
- le agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate allo svolgimento delle specifiche attività previste dalla disciplina di riferimento;
- le agenzie di intermediazione.
Ai fini del decreto in esame, restano quindi fuori dalla definizione di «Agenzie per il lavoro» adottata dal provvedimento le agenzie di ricerca e selezione del personale, di cui alla lettera d), e le agenzie di supporto alla ricollocazione professionale, di cui alla lettera e), dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 276/2003.
NOTA BENE. L’INPS, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, contenente indicazioni sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, ha chiarito che l’obbligo di pubblicazione della vacancy sul SIISL riguarda esclusivamente le nuove assunzioni di personale. L’adempimento, pertanto, non è richiesto in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, ai fini del riconoscimento dell’esonero contributivo.
L’articolo 2 individua le 4 macro-aree di intervento:
a) pubblicazione delle posizioni di lavoro ai fini della richiesta di benefici contributivi;
b) possibilità di trasmettere le comunicazioni obbligatorie relative a instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro;
c) esposizione degli esiti delle verifiche sui dati autocertificati dagli utenti;
d) obbligo delle Agenzie per il lavoro di pubblicare le posizioni di lavoro gestite.
Benefici contributivi: pubblicazione della posizione di lavoro e decorrenza dell’obbligo
L’articolo 3 rappresenta uno dei punti centrali del decreto.
A decorrere dal 1° aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati per l’assunzione di personale dipendente è subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL.
La disposizione non si applica ai benefici contributivi già richiesti, autorizzati o in corso di erogazione alla data del 1° aprile 2026 quando riferiti ad assunzioni precedenti alla medesima data.
Il decreto introduce tuttavia una specifica fase transitoria, peraltro – allo stato – in corso, come da nota 30 marzo 2026, n. 6523 e conseguente messaggio INPS 31 marzo 2026, n. 1153. Fino al 30 novembre 2026, in via sperimentale, la posizione di lavoro può essere pubblicata anche dopo l’assunzione. In questa ipotesi il sistema provvede automaticamente ad archiviarla e la posizione non viene resa visibile ai candidati iscritti.
Dal punto di vista operativo, il SIISL mette inoltre a disposizione del datore di lavoro e dei soggetti delegati e abilitati:
- i benefici contributivi cui il datore può accedere;
- i benefici associabili alle posizioni lavorative pubblicate;
- i curriculum dei candidati in possesso dei requisiti utili alla fruizione dei benefici;
- le informazioni necessarie alla corretta compilazione del flusso UNIEMENS;
- l’informazione relativa all’autorizzazione della richiesta di beneficio.
Sul piano operativo, ai fini della fruizione dell’agevolazione, il SIISL rende disponibili telematicamente le informazioni necessarie alla corretta compilazione del flusso UNIEMENS. Il datore di lavoro, il delegato o l’intermediario mantiene comunque la possibilità di integrare o modificare i dati messi a disposizione dal sistema. Il SIISL restituisce, inoltre, l’informazione relativa all’autorizzazione delle richieste di beneficio contributivo presentate.
A titolo esemplificativo, l’Allegato tecnico individua il rilascio delle principali funzionalità relative ai benefici contributivi secondo le seguenti tempistiche:
|
Funzionalità |
Data di rilascio |
|
Gestione della richiesta di benefici per assunzioni già effettuate |
1° aprile 2026 |
|
Consultazione e simulazione dei benefici contributivi |
27 maggio 2026 |
|
Simulazione a partire da posizione già pubblicata o da comunicazione obbligatoria |
1° luglio 2026 |
|
Simulazione su manifestazioni di interesse e profili affini; associazione posizione/CO |
23 luglio 2026 |
|
Visualizzazione dello stato delle richieste di beneficio contributivo |
entro il 31 ottobre 2026 |
Comunicazioni obbligatorie tramite SIISL
L’articolo 4 disciplina l’utilizzo del SIISL per le comunicazioni obbligatorie.
Dal 1° aprile 2026, le comunicazioni possono essere trasmesse tramite il sistema dai datori di lavoro pubblici e privati, dalle Agenzie per il lavoro e dai soggetti abilitati e autorizzati ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12 e degli articoli 4 e 6, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le comunicazioni continuano a essere effettuate utilizzando modelli conformi a quelli previsti dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007 e riguardano:
- assunzione;
- trasformazione;
- proroga;
- cessazione.
Un elemento operativo particolarmente significativo è rappresentato dalla precompilazione. Il SIISL può utilizzare le informazioni già disponibili per predisporre i dati della comunicazione, lasciando comunque al datore di lavoro o all’intermediario la possibilità di integrarli o modificarli.
Il sistema consente inoltre ai soggetti autorizzati di consultare e gestire le comunicazioni di propria pertinenza indipendentemente dal canale originariamente utilizzato per la trasmissione.
Resta invece legato al canale originario il regime di rettifica e annullamento: tali operazioni devono essere eseguite utilizzando il sistema attraverso il quale è stata trasmessa la comunicazione che si intende rettificare o annullare.
Il decreto prevede inoltre l’integrazione dei dati delle comunicazioni con le amministrazioni competenti. Le informazioni vengono rese disponibili, nei rispettivi ambiti istituzionali, a INPS, INAIL, Regioni e Province autonome, Ispettorato nazionale del lavoro e, limitatamente ai lavoratori stranieri, al Ministero dell’Interno.
Il SIISL si configura pertanto anche come nodo di interoperabilità tra l’adempimento datoriale e i diversi sistemi amministrativi interessati.
Verifica dei dati autocertificati e utilizzo delle fonti certificate
L’articolo 5 introduce una funzione particolarmente innovativa sul piano della qualità e dell’affidabilità dei dati.
Il SIISL rende disponibili gli esiti delle verifiche effettuate sui dati autocertificati dall’utente, secondo la disciplina prevista dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Gli esiti possono essere resi disponibili:
a) all’interno del curriculum pubblicato dall’utente, previo consenso;
b) al datore di lavoro o ai suoi intermediari, su richiesta e previo consenso del candidato;
c) ai datori di lavoro o agli intermediari che dichiarano l’assunzione del candidato.
Pubblicazione delle vacancy da parte delle Agenzie per il lavoro
L’articolo 6 introduce un autonomo obbligo a carico delle Agenzie per il lavoro, intendendosi per tali, secondo la definizione contenuta nell’articolo 1 del decreto, le agenzie di somministrazione di cui alle lettere a) e b) e le agenzie di intermediazione di cui alla lettera c) dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 276/2003.
A decorrere dal 1° aprile 2026, le Agenzie sono tenute a pubblicare sul SIISL tutte le posizioni di lavoro gestite.
Nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, possono inoltre utilizzare il sistema per individuare candidati compatibili con le posizioni pubblicate.
La pubblicazione delle posizioni di lavoro sul SIISL costituisce condizione per l’accesso ai curriculum vitae degli utenti iscritti che abbiano reso disponibile la relativa visualizzazione.
Sono previste anche funzionalità di ricerca e filtro basate su criteri oggettivi, destinate a favorire l’individuazione di profili coerenti con le vacancy. Nell’ambito di tali funzionalità non vengono tuttavia rese visibili le generalità e i dati di contatto dell’utente.
Allegato tecnico: processi, interoperabilità e progressiva messa a regime del SIISL
L’Allegato tecnico costituisce una componente essenziale del decreto perché traduce le disposizioni normative in processi applicativi, flussi informativi e date di rilascio.
Il documento individua, per ciascuna funzione, il processo applicativo interno al SIISL, i dati utilizzati, i sistemi sorgente e di destinazione, gli eventuali componenti intermedi e le tempistiche di disponibilità della funzione.
Per quanto riguarda i benefici contributivi, il sistema prevede innanzitutto la gestione della fase sperimentale 1° aprile-30 novembre 2026. In caso di assunzione già effettuata viene creata una posizione di lavoro automaticamente archiviata; il SIISL attribuisce un ID posizione di lavoro, destinato a essere utilizzato nella fase di fruizione del beneficio all’interno del flusso UNIEMENS.
L’Allegato introduce inoltre strumenti di simulazione dei benefici contributivi potenzialmente applicabili. L’elaborazione può partire:
- dai dati forniti direttamente dall’operatore, con funzionalità di consultazione e simulazione disponibile dal 27 maggio 2026;
- da una posizione di lavoro già pubblicata, dal 1° luglio 2026;
- da una comunicazione obbligatoria, dal 1° luglio 2026;
- dalle manifestazioni di interesse per una vacancy, dal 23 luglio 2026;
- dai profili ritenuti affini alla posizione, dal 23 luglio 2026.
I parametri considerati comprendono informazioni relative al datore di lavoro, al candidato, al rapporto di lavoro e alle caratteristiche del beneficio. Il risultato ha carattere indicativo e consente di ordinare gli incentivi secondo il livello di compatibilità.
Sul piano dell’interoperabilità, l’Allegato prevede il controllo dell’esistenza dell’ID posizione di lavoro nell’ambito del flusso UNIEMENS, mettendo in relazione la posizione registrata sul SIISL con il codice fiscale del datore destinatario dell’agevolazione e con la competenza di fruizione del beneficio.
Per le comunicazioni obbligatorie, l’Allegato disciplina l’accesso al sistema mediante SPID/CIE e individua le diverse categorie di utenti autorizzati: datori di lavoro, delegati, consulenti del lavoro, soggetti abilitati, Agenzie per il lavoro e Centri per l’impiego.
Il rilascio delle funzioni è progressivo:
- dal 1° aprile 2026, invio delle CO UNILAV di assunzione, annullamento e rettifica per datori di lavoro, delegati, consulenti del lavoro e soggetti abilitati;
- dal 29 aprile 2026, invio delle UNILAV di proroga, trasformazione e cessazione e utilizzo della funzione anche da parte delle Agenzie per il lavoro;
- dal 1° luglio 2026, precompilazione delle CO e ampliamento delle funzionalità di consultazione delle comunicazioni;
- dal 30 settembre 2026, invio delle CO UNISOMM per le Agenzie per il lavoro e invio massivo delle CO UNILAV e UNISOMM mediante file ZIP contenente una o più comunicazioni in formato XML;
- dal 30 settembre 2026, operazioni d’ufficio dei Centri per l’impiego sulle comunicazioni trasmesse tramite SIISL.
La precompilazione della CO può avvenire utilizzando dati presenti nella posizione di lavoro, nel profilo dell’utente o nel curriculum del candidato selezionato. Il flusso trasferisce al Portale CO informazioni relative al datore di lavoro, alla sede, al rapporto offerto e al lavoratore.
Particolarmente articolata è anche la disciplina della verifica dei dati autocertificati. L’Allegato individua espressamente le fonti certificate utilizzate attraverso l’interoperabilità:
- ANPR, per identità, dati anagrafici e cittadinanza;
- MIM, per il titolo di studio;
- MUR, per il titolo di studio universitario.
La trasmissione avviene mediante infrastrutture di interoperabilità, compresa la PDND, verso i componenti SIISL.
Ne emerge una configurazione del sistema nella quale il SIISL diventa progressivamente un ambiente unico nel quale confluiscono vacancy, curriculum, dati certificati, comunicazioni obbligatorie e informazioni sugli incentivi, con l’obiettivo di rendere interoperabili processi che fino ad oggi hanno operato attraverso applicativi e banche dati differenti.
Tempistiche principali di attuazione
|
Data |
Adempimento/funzionalità |
|
1° aprile 2026 |
Decorrenza della pubblicazione della posizione sul SIISL ai fini dei benefici contributivi; avvio della fase sperimentale; trasmissione delle prime comunicazioni UNILAV tramite SIISL; obbligo di pubblicazione delle posizioni da parte delle Agenzie per il lavoro. |
|
29 aprile 2026 |
Rilascio delle ulteriori funzioni UNILAV e delle funzionalità relative alla verifica dei dati autocertificati e dei dati acquisiti da fonti certificate. |
|
1° luglio 2026 |
Rilascio delle funzioni di precompilazione delle comunicazioni obbligatorie, ampliamento della consultazione delle CO e collegamento con i dati certificati e con le simulazioni relative ai benefici contributivi. |
|
30 settembre 2026 |
Rilascio delle funzioni UNISOMM, dell’invio massivo delle comunicazioni e delle operazioni d’ufficio dei Centri per l’impiego. |
|
1° dicembre 2026 |
Termine della fase sperimentale prevista fino al 30 novembre 2026: viene meno la possibilità, prevista in via transitoria, di pubblicare la posizione ai fini del beneficio contributivo successivamente all’assunzione. |
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link










