La CGT di Roma ha escluso l’imposta proporzionale sull’atto che revocava una precedente dichiarazione risolutiva relativa a una vendita con riserva di proprietà. La soluzione dipende però dall’effettiva efficacia della prima dichiarazione: se il contratto era già sciolto, il suo ripristino potrebbe produrre una nuova attribuzione patrimoniale rilevante ai fini del registro.
La vendita con riserva di proprietà è tassata con l’imposta proporzionale di registro fin dalla stipulazione, anche se civilisticamente la proprietà passa con il pagamento dell’ultima rata. Per stabilire come tassare la revoca di una precedente dichiarazione risolutiva occorre verificare se il contratto fosse già stato efficacemente sciolto e se l’atto successivo abbia prodotto una nuova attribuzione patrimoniale.
La revoca che fa rivivere la vendita

La controversia presenta profili di interesse non soltanto per la qualificazione fiscale dell’atto di revoca, ma anche per le implicazioni derivanti dalla disciplina riservata dal legislatore tributario alle vendite con patto di riservato dominio, nelle quali il momento di applicazione dell’imposta non coincide con quello in cui, secondo le regole civilistiche, si verifica il trasferimento della proprietà.
Nel caso esaminato dai giudici romani, la contribuente aveva inizialmente stipulato un contratto di vendita con riserva di proprietà e, successivamente, aveva reso una dichiarazione unilaterale di inadempimento che aveva comportato la risoluzione del rapporto contrattuale. A tale dichiarazione aveva fatto seguito un ulteriore atto, diretto a revocare la precedente manifestazione di volontà e, secondo la ricostruzione delle parti, a ripristinare gli effetti dell’originaria compravendita.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate vendita con riserva di proprietà
L’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che quest’ultimo atto fosse suscettibile di autonoma imposizione, sul presupposto che la precedente risoluzione avesse determinato il venir meno degli effetti della vendita e che la successiva revoca avesse prodotto un nuovo trasferimento fiscalmente rilevante.
In questa prospettiva, l’atto di revoca non si sarebbe limitato a prendere atto della prosecuzione di un rapporto già esistente, ma avrebbe determinato il ripristino di una situazione giuridica precedentemente venuta meno, realizzando una nuova attribuzione patrimoniale o comunque una prestazione derivante dal ripristino del rapporto, potenzialmente rilevante ai sensi dell’articolo 28 TUR.
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Imposta immediata
La vendita con riserva di proprietà è tassata proporzionalmente fin dalla stipulazione.
Proprietà differita
Sul piano civile, il compratore acquista la proprietà soltanto con il pagamento dell’ultima rata.
Risoluzione da verificare
Una dichiarazione di inadempimento non scioglie da sola il contratto se manca un idoneo meccanismo risolutivo.
Revoca o nuovo accordo?
Se il contratto era già risolto, il suo ripristino potrebbe richiedere una nuova manifestazione di volontà bilaterale.
Il precedente
La CGT di Roma ha escluso l’imposta proporzionale, riconoscendo natura dichiarativa all’atto di revoca.
Conta l’effetto giuridico
Il trattamento fiscale dipende dalle attribuzioni patrimoniali prodotte, non dal nome attribuito all’atto.
La decisione della CGT di Roma
Di diverso avviso i giudici tributari, i quali hanno escluso che la revoca potesse essere qualificata come un negozio produttivo di effetti traslativi autonomi rispetto a quelli riconducibili alla vendita originaria. La Corte ha valorizzato, in particolare, la circostanza che l’atto non avesse modificato l’identità delle parti, l’oggetto del contratto e la natura del rapporto negoziale, essendosi limitato a ripristinare la situazione antecedente alla dichiarazione unilaterale di inadempimento. In assenza di un effetto novativo e di un nuovo trasferimento di ricchezza, l’applicazione dell’imposta proporzionale avrebbe comportato, secondo tale impostazione, una duplicazione del prelievo su una vicenda patrimoniale sostanzialmente unitaria.
La soluzione accolta dalla Corte romana pone tuttavia qualche perplessità, soprattutto se esaminata alla luce della particolare disciplina fiscale della vendita con riserva di proprietà e dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in relazione agli effetti tributari dello scioglimento del contratto. Occorre infatti considerare che la circostanza che un successivo negozio intervenga tra le medesime parti e abbia a oggetto gli stessi beni non esclude necessariamente che esso possa produrre effetti giuridici autonomamente rilevanti ai fini dell’imposta di registro.
Il vero problema: la prima dichiarazione aveva risolto il contratto?
Il problema centrale è, dunque, stabilire se la precedente risoluzione abbia effettivamente determinato il venir meno degli effetti della vendita e se la successiva revoca abbia operato come semplice eliminazione di un atto privo di effetti definitivi oppure come nuovo negozio idoneo a ricostituire una situazione patrimoniale già modificata.
Vendita con riserva di proprietà: effetti civili e fiscali
La vendita con riserva di proprietà è disciplinata dall’articolo 1523 c.c., secondo cui, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà del bene soltanto con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, pur assumendone i rischi fin dal momento della consegna.
La disposizione determina, pertanto, una dissociazione temporale tra il conseguimento della disponibilità del bene e l’acquisto del diritto dominicale, che rimane nella titolarità del venditore fino all’integrale adempimento dell’obbligazione di pagamento. Il contratto si perfeziona, dunque, con il consenso delle parti, ma il trasferimento della proprietà costituisce un effetto differito, destinato a realizzarsi soltanto con il completamento del programma negoziale.
Fiscalmente il trasferimento rileva dalla stipulazione
A fronte di tale ricostruzione civilistica, il legislatore tributario ha previsto una disciplina differente. L’articolo 27 del D.P.R. n. 131/1986, nel regolamentare il trattamento degli atti sottoposti a condizione sospensiva, stabilisce, in via generale, che essi siano registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa, rinviando l’applicazione dell’imposta proporzionale al momento in cui la condizion
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