a che punto siamo in Italia


Droni per trattamenti fitosanitari: a che punto siamo in Italia? A maggio 2026, Il tema dei droni agricoli per la distribuzione di prodotti fitosanitari è tornato prepotentemente al centro del dibattito tecnico e normativo.

Dopo anni di attesa e sperimentazioni limitate a pochi enti di ricerca, il quadro legislativo si sta finalmente muovendo. Ma è bene chiarire subito una cosa: non siamo ancora nella fase operativa. Siamo in una fase di transizione normativa, e capire esattamente a che punto ci troviamo è fondamentale per chi lavora sul campo e sta valutando investimenti in questa direzione.

Si parte da un divieto storico ancora vigente

Per decenni, la distribuzione aerea di prodotti fitosanitari è stata vietata in Italia, così come previsto dalla Direttiva europea 2009/128/CE e dal relativo recepimento nazionale con il Decreto Legislativo n. 150 del 2012. Il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), redatto nel 2014 e mai aggiornato nonostante la sua scadenza nel 2019, ha continuato a regolamentare le deroghe con un iter burocratico estremamente complesso e di fatto inaccessibile per la grande maggioranza degli operatori.

I droni agricoli, pur essendo strumenti profondamente diversi dagli aerei e dagli elicotteri cui il divieto originariamente si riferiva, sono rimasti per anni in una zona grigia normativa: non esplicitamente vietati come categoria autonoma, ma privi di un quadro di riferimento specifico che ne consentisse l’utilizzo operativo per l’irrorazione.

La svolta legislativa: il DDL Semplificazioni (novembre 2025)

Il 18 novembre 2025 è entrato in vigore il DDL Semplificazioni (Legge 182/2025). L’articolo 6 — dedicato allo sviluppo dei sistemi di agricoltura di precisione — ha introdotto per la prima volta in modo esplicito la possibilità di effettuare, in via sperimentale e in deroga alla normativa vigente, l’irrorazione aerea di prodotti fitosanitari tramite sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS/APR).

La norma riconosce il drone come strumento di agricoltura di precisione a tutti gli effetti e supera il vincolo che limitava le sperimentazioni ai soli centri di saggio e enti di ricerca pubblici. Si apre così, almeno in linea di principio, la strada a un utilizzo più ampio, regolamentato e strutturato.

La durata della sperimentazione prevista è di tre anni dall’entrata in vigore della norma.




 I sistemi UAS vengono già testati in contesti anche difficilmente accessibili con mezzi tradizionali

Foto di: OmniTrattore.it

Il nodo critico: il decreto attuativo non ancora emanato

Qui sta il punto cruciale che ogni agronomo e ogni operatore del settore deve tenere bene a mente: la legge è operativa, ma senza il decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura (MASAF) resta in larga parte inapplicabile sul campo.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta — quindi entro il 18 marzo 2026 — avrebbe dovuto essere emanato un decreto interministeriale che definisse nel dettaglio:

  • le tipologie di colture e terreni agricoli ammessi alla sperimentazione;
  • gli organismi nocivi target e i prodotti fitosanitari utilizzabili;
  • le modalità operative per garantire il minimo impatto ambientale;
  • i requisiti di formazione degli operatori (competenze aeronautiche e fitosanitarie);
  • le norme di sicurezza per la salute umana e animale.

A maggio 2026, questo decreto non risulta ancora emanato nei termini previsti. Il comparto attende con crescente impazienza un documento che, nei fatti, rappresenta la vera chiave di accesso alla sperimentazione per le aziende agricole private.



Il Senato ha aperto alla sperimentazione dei droni per i trattamenti fitosanitari. Ecco il quadro normativo aggiornato a maggio 2026

Dalla Direttiva UE 2009/128/CE al DDL Semplificazioni 2025. L’iter amministrativo (Scia al Servizio Fitosanitario Regionale) è previsto ma subordinato all’emanazione del decreto attuativo.

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Come funzionerà la procedura amministrativa

Una volta definito il quadro operativo dal decreto interministeriale, gli operatori che vorranno effettuare trattamenti con droni dovranno presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Servizio Fitosanitario Regionale competente. La SCIA potrà riferirsi a singoli interventi, a interi cicli di trattamento o all’intera campagna sperimentale, e dovrà essere accompagnata da una relazione agronomica asseverata che dimostri il rispetto di tutte le condizioni previste.

Si tratta di un approccio procedurale decisamente più snello rispetto al passato, ma che richiede comunque competenze specifiche: l’agronomo avrà un ruolo centrale nella redazione della relazione tecnica e nella valutazione dell’appropriatezza del trattamento aereo rispetto alle alternative disponibili.

Le operazioni di irrorazione dovranno inoltre integrarsi con le zone geografiche UAS definite dall’ENAC, rispettando la classificazione europea “open”, “specific” e “certified” prevista dal Regolamento Esecutivo UE 2019/947.

Le sperimentazioni già condotte: cosa ci dicono i dati

L’Italia non riparte da zero. Tra il 2022 e il 2025 sono state avviate 23 sperimentazioni autorizzate, condotte da enti di ricerca in diverse regioni — Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte, Veneto, Liguria — prevalentemente su colture ad alto valore aggiunto: vite, olivo, frutteti specializzati, risaie e orticole.

I risultati aggregati delle sperimentazioni indicano alcuni vantaggi concreti rispetto ai trattamenti terrestri tradizionali in contesti specifici:

  • Riduzione della deriva rispetto all’irrorazione aerea convenzionale (aereo/elicottero);
  • Maggiore precisione di distribuzione grazie all’integrazione con GPS e sensori di telerilevamento;
  • Accessibilità in aree impervie, come vigneti terrazzati o pendii collinari;
  • Riduzione del compattamento del suolo, eliminando il passaggio dei mezzi pesanti in condizioni di terreno fragile (ad esempio dopo precipitazioni intense);

Possibilità di intervento tempestivo in finestre meteorologiche brevi.

Va detto, con la necessaria onestà tecnica, che i dati disponibili sono ancora limitati e non consentono generalizzazioni. La deriva rimane un aspetto da approfondire caso per caso, in funzione delle condizioni anemologiche, della tipologia colturale e della formulazione del prodotto utilizzato.

Le colture più promettenti: dove il drone ha senso agronomico

Dal punto di vista strettamente agronomico, l’utilizzo dei droni per i trattamenti fitosanitari non ha lo stesso senso in ogni contesto produttivo. Le situazioni in cui il vantaggio operativo è più evidente sono:

  • Vigneti in pendenza e terrazzamenti: la difficoltà di accesso meccanizzato rende il drone uno strumento potenzialmente risolutivo, in grado di ridurre anche il ricorso a trattamenti manuali con attrezzature portate a spalla, molto onerosi in termini di sicurezza per l’operatore.
  • Risaie: l’impossibilità pratica di accesso con trattori nelle fasi di sommersione, combinata con le finestre di trattamento spesso molto brevi, rende questo ambiente particolarmente adatto all’irrorazione aerea di precisione.
  • Frutteti specializzati ad alta densità: in alcune configurazioni di impianto, la chioma compatta rende difficoltoso un trattamento uniforme con le macchine tradizionali; i droni dotati di ugelli ad alta pressione possono penetrare la vegetazione in modo più efficace.
  • Terreni in condizioni di scarsa portanza: dopo eventi piovosi intensi, il passaggio dei mezzi pesanti può causare danni strutturali alla superficie coltivata; il drone consente di intervenire senza calpestio meccanico.

Il dibattito tecnico: droni “green” o semplicemente più efficienti?

Come agronomo, ritengo doveroso non semplificare eccessivamente questo tema. Il drone è uno strumento di agricoltura di precisione, non una risposta automatica alla riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti fitosanitari.

La tecnologia può effettivamente permettere distribuzioni più mirate, riducendo le dosi complessive applicate e concentrando il trattamento nelle aree realmente colpite. L’idea di un primo drone che individua il focolaio infettivo e di un secondo che interviene con pochi grammi di prodotto esattamente nel punto necessario — come già ipotizzato da alcuni operatori del settore — rappresenta una visione tecnicamente coerente e agronomicamente auspicabile.

Tuttavia, rendere più efficiente la distribuzione di un fitofarmaco non equivale automaticamente a ridurne l’utilizzo complessivo nel sistema colturale. Il rischio è quello di una tecnologizzazione del trattamento chimico senza un parallelo ripensamento della strategia di difesa integrata. La vera innovazione sarebbe integrare il drone in un sistema di supporto decisionale che minimizzi effettivamente il numero e la dose dei trattamenti, non che li renda soltanto più veloci da eseguire.



Il Senato ha aperto alla sperimentazione dei droni per i trattamenti fitosanitari. Ecco il quadro normativo aggiornato a maggio 2026

La formazione congiunta in ambito aeronautico (ENAC) e fitosanitario sarà obbligatoria per poter effettuare trattamenti con sistemi UAS nella fase sperimentale

Foto di: OmniTrattore.it

Cosa fare in attesa del decreto: consigli pratici per gli operatori

Per le aziende agricole e i tecnici che stanno valutando l’adozione di questa tecnologia, alcune indicazioni operative per questo periodo di transizione:

  • Monitorare l’emanazione del decreto MASAF: è il documento che aprirà concretamente la sperimentazione. Una volta pubblicato, definirà colture, prodotti e modalità operative in modo vincolante.
  • Verificare le sperimentazioni regionali in corso: alcune regioni hanno percorsi sperimentali già avviati; è possibile che il proprio Servizio Fitosanitario Regionale possa fornire indicazioni sulle opportunità di partecipazione.
  • Avviare la formazione aeronautica: il percorso formativo ENAC per operatori di sistemi UAS in categoria “specifica” richiede tempo. Iniziare adesso permette di essere pronti quando il quadro normativo sarà completo.
  • Approfondire la normativa sui prodotti autorizzati: ad oggi nessun formulato è etichettato specificamente per l’irrorazione aerea con droni; il decreto attuativo chiarirà quali prodotti potranno essere utilizzati nella fase sperimentale e con quale procedura di deroga.
  • Valutare con attenzione i contesti applicativi: non tutte le situazioni giustificano agronomicamente il ricorso al drone. Una valutazione tecnica preventiva — pendenza, struttura della coltura, pressione del patogeno, condizioni logistiche — rimane indispensabile.


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