Con l’arrivo delle ondate di calore estive, il Governo ha varato nuove regole per facilitare l’accesso agli ammortizzatori sociali nei settori più esposti alle temperature elevate. Il Decreto Legge Infrastrutture-PNRR, approvato il 22 giugno 2026, introduce condizioni di accesso semplificate alla cassa integrazione per l’edilizia e per l’agricoltura, con misure specifiche pensate per chi lavora all’aperto nelle ore più calde della giornata.
Per il settore agricolo, la novità più rilevante riguarda la soglia minima di sospensione dell’attività necessaria per accedere all’integrazione salariale: una semplificazione che entra in vigore dal 1° luglio e che vale fino al 31 dicembre 2026.
Cosa cambia per gli operai agricoli: basta mezza giornata di sospensione
La misura più significativa per il settore agricolo riguarda la possibilità di accedere alla cassa integrazione anche per sospensioni di mezza giornata, invece che per l’intera giornata lavorativa come previsto dalla disciplina ordinaria. Una differenza non banale per chi gestisce manodopera agricola nelle giornate più calde: spesso il lavoro nei campi può essere sospeso solo nelle ore centrali, riprendendo nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, e la possibilità di chiedere l’integrazione salariale anche per questa sospensione parziale rende lo strumento molto più aderente alla realtà operativa delle aziende agricole.
Dal 1° luglio 2026 gli operai agricoli possono accedere alla cassa integrazione anche per sospensioni di mezza giornata, senza dover dimostrare il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate: una misura pensata per adattarsi alla reale organizzazione del lavoro nelle giornate più calde.
Foto di: OmniTrattore.it
L’integrazione salariale è riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato, senza richiedere il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate che normalmente condiziona l’accesso a questo tipo di ammortizzatore in agricoltura. Una semplificazione che amplia in modo significativo la platea dei lavoratori che possono beneficiare della misura, includendo anche chi ha un rapporto di lavoro più recente o stagionale.
Un ulteriore vantaggio riguarda il computo dei giorni utilizzati: i giorni di fruizione della cassa integrazione per questa causale non erodono il limite massimo previsto dalla disciplina ordinaria degli ammortizzatori agricoli, e vengono inoltre comparati a lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola — un dettaglio importante per la posizione previdenziale e assicurativa del lavoratore nel corso dell’anno.
Il contesto normativo: continuità con il decreto dello scorso anno
La misura si inserisce in continuità con quanto già previsto dal Decreto Legge 92/2025, e nasce dall’esigenza di evitare che i limiti di durata ordinariamente previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali possano ostacolare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, quando la sospensione dell’attività sia determinata da circostanze estranee alla volontà e alla sfera organizzativa dell’impresa — come è appunto il caso delle ondate di calore eccezionali.
L’obiettivo dichiarato del provvedimento è duplice: da un lato garantire la continuità della protezione della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a temperature elevate; dall’altro supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali finanziate dal PNRR, evitando che le imprese coinvolte subiscano rallentamenti insostenibili a causa delle sospensioni necessarie per tutelare la sicurezza del personale.
Va precisato un dettaglio temporale importante: la finestra di applicazione della norma parte dal 1° luglio, escludendo quindi le giornate di caldo intenso già registrate prima di quella data nel corso della stagione 2026.
Il budget si riduce: 10 milioni invece di 22,5 milioni
Una differenza significativa rispetto all’anno precedente riguarda le risorse economiche messe a disposizione per finanziare la misura. Per il settore agricolo il budget 2026 ammonta a 10 milioni di euro, contro i 22,5 milioni stanziati nel 2025 — una riduzione di oltre il 55%. Anche per gli altri settori beneficiari (edilizia e affini) il budget scende da 10,5 a 5 milioni di euro.
Questa riduzione delle risorse disponibili comporta una conseguenza operativa rilevante: l’INPS provvederà al monitoraggio della spesa, anche in via prospettica, per assicurare il rispetto del limite stabilito, e non accoglierà le domande che dovessero determinare il superamento del tetto di spesa previsto. In altri termini, a differenza di una platea di beneficiari illimitata, l’accesso alla misura potrebbe esaurirsi prima della fine del periodo di applicazione se le richieste dovessero superare le risorse disponibili.
Per le aziende agricole, questo significa che presentare la domanda con tempestività, nel momento in cui si verificano le condizioni che la giustificano, diventa una scelta prudenziale particolarmente rilevante in questa stagione, considerato il dimezzamento delle risorse rispetto al 2025.
Con un budget agricolo ridotto a 10 milioni di euro rispetto ai 22,5 milioni del 2025, l’INPS monitorerà la spesa e non accoglierà le domande oltre il tetto previsto: presentare la richiesta con tempestività diventa una scelta prudenziale per le aziende agricole.
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Le regole generali restano valide: la causale “evento meteo”
È importante chiarire che l’intervento specifico contenuto nel decreto non esclude, per le aziende agricole, la possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali anche attraverso le regole generali ordinarie già esistenti, applicabili a fronte di temperature molto elevate indipendentemente dalle nuove misure semplificate.
Le regole generali consentono di invocare la causale “evento meteo” per temperature elevate quando il termometro supera i 35 gradi, oppure quando, pur restando sotto questa soglia, la temperatura percepita risulti superiore — anche per effetto dell’umidità — sia per il lavoro svolto all’aperto che al chiuso.
Le aziende agricole devono tenere conto, in questo caso, anche del tipo di attività svolta e delle condizioni specifiche in cui si trovano i lavoratori: l’utilizzo di macchinari che innalzano ulteriormente la temperatura percepita, o l’impiego di dispositivi di protezione come tute e altri indumenti che limitano la dispersione del calore corporeo, sono elementi che vanno evidenziati nella relazione tecnica da accompagnare obbligatoriamente alla richiesta di ammortizzatore sociale.
Un’indicazione operativa utile riguarda anche chi può segnalare la necessità di sospensione: l’INPS ha ricordato negli anni passati che la sospensione dell’attività, con conseguente fruizione della cassa integrazione, può avvenire anche su segnalazione del responsabile della sicurezza aziendale — non solo su iniziativa diretta del datore di lavoro.
La causale “evento meteo” resta utilizzabile secondo le regole ordinarie quando la temperatura supera i 35 gradi, o quando la temperatura percepita risulta superiore anche per effetto dell’umidità: un’opzione che si affianca alle nuove misure semplificate per il settore agricolo.
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Le ordinanze regionali: il divieto di lavorare nelle ore centrali
Accanto alle regole generali e alle nuove misure del decreto, le aziende agricole devono considerare anche le ordinanze regionali, che al 24 giugno 2026 erano già state adottate dalla quasi totalità delle amministrazioni regionali italiane. Questi provvedimenti impongono tipicamente la sospensione dell’attività in alcuni settori — tra cui agricoltura, florovivaismo ed edilizia — nelle ore centrali della giornata, con un arco temporale di applicazione variabile a seconda della regione: alcune ordinanze si estendono fino a fine agosto, altre arrivano fino a settembre.
In presenza di un’ordinanza regionale che impone la sospensione dell’attività, la causale di accesso agli ammortizzatori sociali diventa l’ordine di pubblica autorità — una causale distinta sia dalle regole generali per “evento meteo” sia dalle nuove misure semplificate introdotte dal decreto PNRR. Anche in questi casi scattano alcune agevolazioni per le aziende, tra cui l’esenzione dal contributo addizionale e dall’anzianità minima aziendale dei lavoratori coinvolti.
Per un’azienda agricola, questo significa che nel corso della stessa stagione estiva potrebbero coesistere tre diverse causali di accesso alla cassa integrazione per il caldo: quella prevista dal nuovo decreto (mezza giornata, senza requisito delle 181 giornate), quella ordinaria per evento meteo oltre i 35 gradi, e quella legata a un’eventuale ordinanza regionale vigente sul proprio territorio. La scelta della causale più appropriata dipende dalle circostanze specifiche e dalla documentazione disponibile per ciascuna situazione.
Le ordinanze regionali anticaldo, già adottate dalla quasi totalità delle amministrazioni al 24 giugno 2026, impongono la sospensione dell’attività agricola nelle ore centrali della giornata: in questi casi la causale di accesso alla cassa integrazione è l’ordine di pubblica autorità.
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Altri strumenti di riferimento: linee guida e protocollo sul rischio climatico
Oltre alle disposizioni normative dirette — decreto legge e ordinanze regionali — esistono altri documenti di riferimento utili per le aziende agricole nella gestione del rischio da calore. Le linee di indirizzo adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, sebbene non abbiano valore di legge, individuano le prassi migliori da seguire per la prevenzione dei rischi da calore durante le attività lavorative.
A questo si aggiunge il Protocollo quadro sul rischio climatico, siglato tra le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e successivamente recepito con un decreto dello stesso Ministero. Questi strumenti, pur non avendo la stessa forza vincolante delle norme di legge, rappresentano un riferimento operativo importante per le aziende agricole nella definizione delle proprie procedure interne di sicurezza e nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere agli ammortizzatori sociali quando le condizioni climatiche lo richiedono.
Cosa devono fare in pratica le aziende agricole
Per le aziende agricole che si trovano a gestire la stagione estiva 2026, il quadro che emerge suggerisce alcune azioni concrete. La prima è verificare se la propria regione ha già adottato un’ordinanza anticaldo e quali sono le fasce orarie e il periodo di applicazione previsti, perché questo determina la causale più immediata da utilizzare in caso di sospensione dell’attività.
La seconda è valutare, caso per caso, se sia più opportuno utilizzare la nuova misura semplificata del decreto PNRR — che consente la sospensione anche di mezza giornata senza il requisito delle 181 giornate — oppure le regole generali per evento meteo, tenendo presente che il budget limitato di 10 milioni di euro per l’agricoltura rende prudente non ritardare la presentazione della domanda una volta che si verificano le condizioni.
La terza riguarda la documentazione: predisporre con cura la relazione tecnica da accompagnare alla richiesta, evidenziando le condizioni specifiche di lavoro — tipo di attività, utilizzo di macchinari, dispositivi di protezione individuale — può fare la differenza nell’accoglimento della domanda, soprattutto nei casi che ricadono nelle regole ordinarie piuttosto che nelle nuove misure semplificate.
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