Contribuzione figurativa consiglieri regionali: chiarimenti







Con il messaggio n. 2929 del 23 settembre 2026, l’INPS fornisce chiarimenti sull’accredito della contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive, con particolare riferimento ai consiglieri regionali e agli assessori regionali.

La contribuzione figurativa consente, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, di valorizzare ai fini pensionistici determinati periodi nei quali il lavoratore non svolge l’attività lavorativa ordinaria e non riceve la relativa retribuzione; nel caso delle funzioni pubbliche elettive, la normativa tutela i lavoratori dipendenti che interrompono temporaneamente l’attività lavorativa per svolgere un mandato elettivo o una funzione pubblica.

L’accredito contributivo riguarda quindi il periodo nel quale il lavoratore è collocato in aspettativa non retribuita per l’esercizio del mandato.

Chi può richiedere l’accredito della contribuzione figurativa

In base all’articolo 31 della legge n. 300/1970, possono richiedere l’accredito della contribuzione figurativa i lavoratori dipendenti del settore pubblico e del settore privato chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive; ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa è necessario che il lavoratore sia stato collocato in aspettativa non retribuita per il periodo durante il quale svolge il mandato elettivo.

La disciplina riguarda, tra gli altri, i lavoratori dipendenti eletti nelle assemblee regionali o nominati a ricoprire determinate funzioni pubbliche.

L’accredito della contribuzione figurativa non avviene automaticamente. Il lavoratore interessato deve presentare all’INPS una specifica domanda secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa. I termini per la presentazione della domanda e le relative conseguenze in caso di ritardo sono disciplinati in modo specifico e costituiscono un elemento essenziale per il riconoscimento del diritto.

Aspettativa non retribuita

L’aspettativa non retribuita rappresenta dunque il presupposto sul quale si fonda il riconoscimento della contribuzione figurativa per lo svolgimento delle funzioni pubbliche elettive: durante il periodo di aspettativa il rapporto di lavoro rimane sospeso sotto il profilo della prestazione lavorativa e della retribuzione, ma il lavoratore può richiedere che il periodo corrispondente allo svolgimento del mandato venga considerato ai fini pensionistici attraverso l’accredito della contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa consente quindi di attribuire rilevanza previdenziale a un periodo nel quale non vengono versati i contributi ordinariamente collegati alla retribuzione derivante dal rapporto di lavoro.

Il messaggio INPS n. 2929/2026 chiarisce però che le modalità di riconoscimento della contribuzione possono cambiare quando, in conseguenza del mandato elettivo o della funzione pubblica, il soggetto matura anche il diritto a un vitalizio, a un’indennità differita o a un incremento della pensione. In questi casi assume infatti particolare rilievo l’articolo 38 della legge n. 488/1999.

Il riconoscimento della contribuzione figurativa può infatti comportare un obbligo economico diretto per il lavoratore quando, in conseguenza dell’elezione o della nomina, matura il diritto a un vitalizio oppure a un incremento della pensione spettante: in tali casi il lavoratore è quindi tenuto a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici riferiti alla quota normalmente posta a proprio carico.

Le somme non vengono versate direttamente dal lavoratore all’ente previdenziale,, il lavoratore deve infatti effettuare il pagamento nei confronti dell’organo elettivo competente, che provvede successivamente a riversare le somme al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.

Il principio è particolarmente rilevante per i consiglieri regionali e gli assessori regionali, perché le norme regionali in materia di tutela previdenziale possono incidere sull’esistenza di un vitalizio o di un trattamento economico differito e, di conseguenza, sull’obbligo di versare la quota contributiva a carico del lavoratore; per questo motivo, la disciplina statale sulla contribuzione figurativa deve essere coordinata con le eventuali disposizioni regionali applicabili al singolo mandato ed il messaggio n. 2929/2026 interviene proprio per chiarire gli effetti di tale coordinamento e gli adempimenti necessari per il corretto riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa.

Domanda di accredito della contribuzione figurativa: termini e decadenza

Il lavoratore eletto o nominato a una funzione pubblica deve presentare all’INPS la domanda per l’accredito della contribuzione figurativa entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel quale è iniziata l’aspettativa senza assegni.

L’articolo 38, comma 3, della legge n. 488/1999 prevede peraltro una semplificazione per i lavoratori interessati: dopo la presentazione della prima istanza, la domanda si considera infatti tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo o della nomina alla funzione pubblica.

La domanda deve invece essere presentata nuovamente quando inizia una nuova legislatura, in quanto il passaggio ad una nuova legislatura interrompe pertanto il meccanismo di prosecuzione automatica collegato alla domanda presentata in precedenza.

Quando la domanda deve essere ripresentata ogni anno

Il rinnovo tacito non opera peraltro in tutte le situazioni: il messaggio INPS n. 2929/2026 precisa che il meccanismo non trova applicazione quando, in conseguenza dell’elezione o della nomina, il lavoratore non matura il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questi casi si applica la disciplina generale secondo cui la domanda è presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.

Effetti della presentazione tardiva della domanda

La tardiva presentazione non determina la perdita della contribuzione figurativa per l’intero mandato elettivo: la decadenza riguarda esclusivamente l’anno per il quale si è verificata l’omissione.

Di conseguenza, la mancata presentazione nei termini di una domanda annuale preclude il riconoscimento della contribuzione figurativa riferita all’anno interessato, ma non compromette automaticamente il diritto relativo agli altri anni per i quali gli adempimenti siano stati effettuati correttamente.

Indennità differita e vitalizio: effetti sulla contribuzione figurativa

Il messaggio n. 2929 del 23 settembre 2026 chiarisce gli effetti delle disposizioni regionali che introducono o reintroducono forme di tutela previdenziale per i consiglieri regionali, con particolare riferimento all’indennità differita, definita nel documento anche come vitalizio.

Il punto centrale riguarda il rapporto tra il diritto all’indennità differita e il versamento della quota contributiva a carico del lavoratore necessaria per l’accredito della contribuzione figurativa relativa ai periodi di aspettativa non retribuita.

L’INPS distingue, in particolare, la posizione dei consiglieri regionali che non richiedono l’indennità differita da quella dei consiglieri che scelgono di aderire al trattamento previdenziale regionale. La scelta può produrre conseguenze anche sui periodi precedenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali, quando la normativa locale attribuisce effetti retroattivi all’adesione.

Consiglieri regionali che non richiedono l’indennità differita

Per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, eletti consiglieri regionali e collocati in aspettativa non retribuita, l’INPS distingue anzitutto il caso in cui l’interessato non richieda l’indennità differita.

Secondo l’Istituto, in assenza di un altro trattamento previdenziale collegato al mandato, il versamento dei contributi pensionistici figurativi resta a carico dello Stato; in questa situazione, quindi, il consigliere regionale può beneficiare della contribuzione figurativa relativa al periodo di aspettativa non retribuita senza che trovi applicazione l’obbligo di versare la quota contributiva previsto per i soggetti che maturano un trattamento previdenziale collegato al mandato.

La situazione cambia quando il consigliere decide di aderire a un sistema regionale di indennità differita o vitalizio: in questo caso entra in gioco la disciplina prevista dall’articolo 38 della legge n. 488/1999, che pone a carico del lavoratore una parte dei contributi pensionistici.

Consiglieri regionali che aderiscono all’indennità differita

Quando il consigliere regionale richiede invece l’indennità differita, il regime contributivo è diverso:l ’INPS precisa infatti che i consiglieri regionali che aderiscono al trattamento sono tenuti anche al versamento della quota contributiva a proprio carico, secondo quanto stabilito dalla normativa statale vigente.

In tale ipotesi, l’adesione del consigliere regionale può determinare non soltanto un obbligo contributivo per il periodo successivo all’introduzione della nuova disciplina, ma anche l’obbligo di versare contributi riferiti a periodi precedenti.

Faq

1. Entro quando deve essere presentata la domanda di accredito della contribuzione figurativa?

La domanda per l’accredito della contribuzione figurativa deve essere presentata all’INPS entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’aspettativa senza assegni. Il termine è perentorio. Ad esempio, se l’aspettativa inizia nel 2026, la prima domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2027.

2. La domanda di contribuzione figurativa deve essere presentata ogni anno?

Non in tutti i casi. Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, della legge n. 488/1999, la domanda si considera tacitamente rinnovata per ogni anno di durata del mandato elettivo o della nomina, salvo espressa volontà contraria dell’interessato. La domanda deve essere ripresentata all’inizio di ogni nuova legislatura. Se, invece, dall’elezione o dalla nomina non deriva il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione, la domanda deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente.

3. Cosa succede se la domanda di contribuzione figurativa viene presentata in ritardo?

La presentazione tardiva determina la perdita del diritto all’accredito della contribuzione figurativa esclusivamente per l’anno nel quale si è verificata l’omissione. La decadenza non riguarda quindi automaticamente tutti gli anni relativi al mandato elettivo.

4. Quando il consigliere regionale deve versare la quota contributiva a proprio carico?

Il consigliere regionale è tenuto al versamento della quota contributiva a proprio carico quando aderisce all’indennità differita, o vitalizio, e ricorrono le condizioni previste dall’articolo 38 della legge n. 488/1999. Se una legge regionale reintroduce l’indennità differita con effetti anche su periodi precedenti, l’obbligo può riguardare le quote contributive pregresse a partire dall’inizio della legislatura rilevante ai fini della maturazione del trattamento.

5. È possibile pagare a rate la quota contributiva per ottenere la contribuzione figurativa?

Sì. L’INPS ammette la possibilità di un pagamento rateale del lavoratore all’organo elettivo e di un successivo versamento rateale da parte dell’organo elettivo all’ente previdenziale, purché siano rispettati i termini previsti dalla normativa. L’accredito del periodo di contribuzione figurativa resta però subordinato all’integrale riscossione della quota contributiva a carico del lavoratore e, per gli eventuali periodi pregressi oggetto di sanatoria, alla presenza delle relative istanze annuali.


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