La checklist degli adempimenti da non dimenticare.
La fine dell’anno si avvicina e, per le imprese che hanno programmato investimenti nell’ambito della ZES Unica Mezzogiorno, è il momento di verificare che tutto sia in ordine in vista della comunicazione integrativa di gennaio. Occorre controllare lo stato di realizzazione degli investimenti, la documentazione disponibile e la coerenza con quanto dichiarato nella comunicazione preventiva.
I nostri consulenti Doriano Pingitore e Andrea Mascia hanno individuato le verifiche da avviare entro il 31 dicembre per arrivare preparati alla fase conclusiva della procedura di accesso al credito d’imposta.
Investimenti: le verifiche da fare
Prima della fine dell’anno è importante controllare che gli investimenti programmati siano stati realizzati, o siano in fase di completamento secondo le condizioni previste dalla normativa.
Ecco i principali aspetti da verificare:
- Stato di avanzamento: quali investimenti sono stati completati e quali sono ancora in corso?
- Consegna e acquisizione dei beni: sono disponibili i documenti che attestano la consegna o l’acquisizione dei beni?
- Tempistiche di realizzazione: l’investimento può considerarsi effettuato entro il 31 dicembre 2026 secondo le regole applicabili?
- Coerenza con il progetto: gli investimenti realizzati corrispondono a quelli indicati nella comunicazione preventiva?
- Documentazione giustificativa: sono disponibili i documenti necessari a comprovare gli investimenti in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate?
Queste verifiche consentono di individuare per tempo eventuali criticità e di valutare se siano necessari ulteriori approfondimenti prima della presentazione della comunicazione integrativa.
Checklist documentale
Accanto alla verifica degli investimenti, è fondamentale controllare che la documentazione sia completa, coerente e facilmente reperibile.
Ecco gli elementi da includere nella checklist:
- Comunicazione preventiva trasmessa.
- Fatture elettroniche e documenti relativi agli investimenti.
- Contratti, ordini e altra documentazione di acquisto.
- Documenti attestanti la consegna o l’acquisizione dei beni.
- Titoli e documentazione relativi agli immobili, ove pertinenti.
- Documentazione relativa alla natura e alla classificazione dei beni agevolabili.
- Documenti che attestino la coerenza degli investimenti con la struttura produttiva interessata dall’agevolazione ZES.
- Documentazione necessaria ai fini della certificazione degli investimenti.
Attenzione: l’ordine di acquisto non basta
«L’ordine di acquisto, da solo, non è sufficiente a dimostrare che l’investimento sia stato realizzato ai fini dell’agevolazione», precisa Mascia. È quindi importante non limitarsi a verificare la presenza di una fattura o di un ordine. Occorre accertare quando l’investimento può considerarsi effettivamente realizzato, tenendo conto della tipologia di bene, delle modalità di acquisizione e delle regole applicabili.
Anticipare queste verifiche consente di individuare eventuali situazioni da approfondire e di arrivare a gennaio con una pratica più solida e completa.
Cosa succede se un investimento è stato avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva?
Un dubbio frequente riguarda gli investimenti avviati prima della presentazione della comunicazione preventiva. Pingitore propone un caso concreto: «Un’impresa stipula un contratto di leasing e riceve il bene a febbraio 2026, quindi prima di presentare la comunicazione preventiva ZES. L’investimento perde l’agevolazione perché avviato prima della comunicazione?».
La risposta è negativa, spiega Pingitore, purché l’investimento rispetti i requisiti previsti dalla disciplina applicabile. In particolare, gli investimenti perfezionati e i beni consegnati a partire dal 1° gennaio 2026 possono rientrare tra quelli agevolabili.
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e comunque non prima del rilascio della seconda ricevuta, con la quale viene comunicato il riconoscimento del credito.
Il credito va indicato nella dichiarazione di redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successive fino a quello nel quelle se ne conclude l’utilizzo.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Un aspetto importante per le imprese riguarda la possibilità di cumulare il credito d’imposta ZES Unica con altre misure agevolative, come la Nuova Sabatini o l’iperammortamento.
Il credito d’imposta può essere cumulato con gli aiuti De Minimis e con altri aiuti di Stato riferiti ai medesimi costi ammissibili, a condizione che il cumulo non comporti il superamento delle intensità o degli importi massimi consentiti dalla normativa europea applicabile.
È inoltre possibile valutare il cumulo con misure agevolative che non costituiscono aiuti di Stato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute e nel rispetto delle condizioni previste dalle rispettive discipline.
La cumulabilità deve essere verificata caso per caso: occorre esaminare i costi interessati, i limiti applicabili e le condizioni specifiche di ciascuna misura.
Pianificare gli investimenti fino al 2028
La proroga della ZES Unica Mezzogiorno per il triennio 2026-2028 offre alle imprese l’opportunità di pianificare gli investimenti su più annualità e di valutare come integrare il credito d’imposta con le altre agevolazioni disponibili.
Una pianificazione efficace richiede di considerare non soltanto gli incentivi potenzialmente accessibili, ma anche le scadenze, i requisiti di ammissibilità e gli adempimenti necessari per beneficiare delle singole misure.
La ZES Unica Mezzogiorno è uno strumento di sostegno agli investimenti volto a favorire l’insediamento di nuove imprese e l’occupazione nei territori interessati dall’agevolazione.
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