La Camera ha approvato il disegno di legge “Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari”, un testo che riordina e sistematizza la disciplina del caregiver familiare, la figura che si occupa gratuitamente e quotidianamente di persone con disabilità, anziani non autosufficienti o familiari fragili. Il provvedimento, composto da quattro Capi e 18 articoli, interviene su definizione, riconoscimento, tutele e sostegni economici, con l’obiettivo di dare una cornice organica a una realtà che in Italia coinvolge milioni di persone.
La nuova definizione
Il punto di partenza è la definizione. È considerato caregiver familiare la persona maggiorenne che assiste e si prende cura del figlio o di un altro parente entro il secondo grado, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile o del convivente di fatto, di un affine entro il secondo grado o, in casi specifici, di un parente entro il terzo grado. La persona assistita deve trovarsi in una delle seguenti condizioni: disabilità ai sensi della legge 104/1992, titolarità dell’indennità di accompagnamento, non autosufficienza individuata secondo i decreti legislativi 62/2024 e 29/2024.
La funzione di caregiver è compatibile con lo svolgimento di attività assistenziale retribuita nei confronti della stessa persona assistita, ma in quel caso non si applicano le disposizioni sul contributo economico.
Quattro profili in base al carico assistenziale
La novità più rilevante è l’individuazione di quattro profili di caregiver, in base all’impegno di cura e alla convivenza:
- Caregiver prevalente: almeno 91 ore settimanali di assistenza, convivente con la persona assistita in condizione di non autosufficienza.
- Caregiver convivente: almeno 30 ore settimanali, ma meno di 91.
- Caregiver non convivente: almeno 30 ore settimanali.
- Caregiver con impegno ridotto: almeno 10 ore settimanali e meno di 30.
Il carico assistenziale dei primi due profili è attestato nel progetto di vita o nel Piano di assistenza individualizzato (PAI). I criteri per il computo delle ore saranno definiti con decreto del Ministero del Lavoro e dell’Autorità delegata in materia di disabilità, previa intesa in Conferenza unificata.
Il riconoscimento formale
Il riconoscimento della qualifica è demandato all’Inps, che renderà disponibile una piattaforma informatica entro il 2 gennaio 2027. La procedura è attivata dalla persona assistita, o dal tutore o amministratore di sostegno nei casi previsti. La domanda deve contenere una serie di attestazioni, tra cui le generalità del caregiver, il carico assistenziale, l’eventuale convivenza e la relazione di parentela. All’istanza va allegata la dichiarazione di accettazione del caregiver. La procedura si conclude entro 30 giorni con il rilascio di un certificato attestante la qualifica e il profilo.
È prevista un’istanza di riesame all’Inps in caso di rigetto, esperibile entro 30 giorni. In alternativa, è possibile ricorrere alla negoziazione assistita. Per far fronte alle nuove procedure, l’Inps è autorizzato ad assumere 100 unità di personale non dirigenziale e due dirigenti.
Il contributo economico
A decorrere dal 2027 è attribuito un contributo mensile, erogato con cadenza trimestrale posticipata, in favore del caregiver familiare prevalente. Requisiti: non svolgere attività lavorativa o svolgerla entro il limite di 3.000 euro lordi annui, avere un Isee non superiore a 25.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun assistito, fino a un massimo di due.
L’importo è determinato trimestralmente con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel limite pro capite massimo trimestrale di 1.200 euro. Per i caregiver con Isee fino a 15.000 euro, il contributo è determinato in misura indipendente dall’Isee. Per quelli con Isee tra 15.000 e 25.000 euro, l’importo è ridotto proporzionalmente. Se il contributo risulta pari o inferiore a 30 euro nel trimestre, non viene corrisposto.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito né al calcolo della componente reddituale dell’Isee. Il diritto decorre dal primo giorno del trimestre successivo all’avvio della procedura telematica e cessa in caso di decesso della persona assistita, sostituzione o revoca del caregiver, perdita dei requisiti o rinuncia.
Conciliazione lavoro-cura
Il caregiver familiare dipendente, nei profili prevalente e convivente, può chiedere la modifica delle modalità di svolgimento della prestazione o dell’orario di lavoro, anche mediante lavoro agile, ove compatibile con la natura della prestazione. Gli è riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al ripristino del tempo pieno.
Per i genitori caregiver di minori con disabilità, il congedo parentale è fruibile fino al compimento della maggiore età del figlio, elevando il limite da 14 a 18 anni. È prevista inoltre la possibilità di cessione gratuita dei riposi e delle ferie da parte dei colleghi di lavoro, secondo modalità stabilite dai contratti collettivi.
Studenti caregiver e riconoscimento delle competenze
Le competenze maturate nell’attività di cura sono riconosciute come certificabili e possono costituire credito formativo per l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell’area sociosanitaria. Per gli studenti caregiver inseriti in percorsi scolastici, le competenze possono essere riconosciute nell’ambito del colloquio dell’esame di maturità. Le università possono prevedere crediti formativi extracurriculari e misure per agevolare la frequenza, oltre al riconoscimento dello status di studente lavoratore.
Gli studenti caregiver con carico di assistenza pari o superiore a 30 ore settimanali sono inclusi tra le categorie a beneficio delle quali le università possono prevedere l’esonero parziale o totale della tassa di iscrizione e dei contributi universitari.
Partecipazione e informazione
Il caregiver partecipa all’unità di valutazione multidimensionale della persona con disabilità e alla predisposizione del progetto di vita, nonché alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente e all’elaborazione del PAI. Nel progetto di vita e nel PAI sono individuati il carico assistenziale del caregiver, il suo apporto, il caregiver con carico prevalente e i relativi supporti.
Il caregiver ha diritto a ricevere dai servizi sociali, sociosanitari e sanitari informazioni sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie alla persona assistita, previo consenso dell’assistito, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Tutele antidiscriminatorie e benessere psicofisico
Il caregiver familiare è legittimato ad agire ai sensi della legge 67/2006 nel caso sia destinatario di discriminazioni in ragione del rapporto con la persona assistita. La medesima legittimazione spetta all’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e alle associazioni ed enti legittimati ai sensi della stessa legge.
Sono previsti sostegni e misure per il benessere psicofisico del caregiver prevalente e convivente, tra cui la facoltà di essere sostituito nell’attività assistenziale secondo le previsioni del PAI o del progetto di vita, l’accesso gratuito a percorsi formativi, il sostegno psicologico, visite a domicilio anche specialistiche, televisite e teleconsulto, la programmazione di interventi di cura in raccordo con le strutture sanitarie e l’accesso preferenziale a interventi sanitari e sociosanitari per ridurre i tempi di attesa.
Rendicontazione semplificata
Se il caregiver convivente è anche tutore o amministratore di sostegno della persona assistita, il giudice tutelare può disporre che la contabilità sia presentata in forma semplificata, con l’indicazione delle entrate e delle spese articolate per categorie. È previsto in ogni caso l’esonero dal deposito dei giustificativi di spesa quando le spese mensili non superano l’importo dell’assegno sociale.
Le competenze delle Regioni
Restano ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di caregiver familiare, con la possibilità di adottare specifiche disposizioni, compatibili con la normativa statale e nell’ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal riconoscimento formale, dal congedo parentale esteso e dal contributo economico sono coperti, quanto a 1,15 milioni di euro per il 2026 e 207 milioni annui dal 2027, mediante utilizzo del Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Quanto a 50 milioni annui dal 2027, mediante riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità. Quanto a 3 milioni annui dal 2028, mediante riduzione del Fondo destinato alla copertura di interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale. Il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità è incrementato di 62 milioni per il 2027.
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