I requisiti
L’articolo 1, comma 207, della legge di Bilancio 2026 riconosce per l’anno 2026 il contributo economico in favore delle lavoratrici madri dipendenti e autonome, individuandone la platea, i requisiti di accesso, le condizioni e i limiti. La disciplina riproduce, per l’annualità 2026, i requisiti essenziali già previsti per la misura relativa all’anno 2025, ferma restando la diversa misura mensile del beneficio.
Ai fini dell’accesso al Nuovo bonus mamme per l’annualità 2026 le lavoratrici madri devono possedere, congiuntamente, i requisiti di seguito indicati.
1. Numero di figli
Le lavoratrici devono essere madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.
Se la lavoratrice possiede il requisito in argomento, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.
Se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
2. Attività di lavoro
Le lavoratrici madri in argomento devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Rientrano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il beneficio spetta esclusivamente per i mesi o le frazioni di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, con esclusione dei periodi di sospensione.
Per le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali rilevano i periodi di iscrizione per i quali sussiste l’obbligo contributivo connesso all’effettivo esercizio dell’attività. Per le professioniste iscritte a una Cassa di previdenza professionale rilevano i mesi di iscrizione alla Cassa o al Fondo di riferimento nell’anno 2026.
Per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata rilevano i periodi di effettiva attività lavorativa di competenza dell’anno 2026.
Sono escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme, le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
3. Lavoratrici madri con tre o più figli
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di un contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100 per cento dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.
Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro. Si evidenzia, inoltre, che anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi, come previsto dall’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si esemplificano di seguito alcune casistiche applicative del Nuovo bonus mamme in ordine ai mesi di spettanza:
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se lavoratrice autonoma o lavoratrice dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 15 settembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di settembre 2026;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026 se titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato o lavoratrice autonoma. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 10 novembre 2026. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di novembre 2026;
– la lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2026, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene il 20 aprile 2026. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di aprile 2026 al mese di dicembre 2026 indipendentemente dalla natura, a tempo determinato o indeterminato, del rapporto di lavoro;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di due figli e titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice ha diritto al Nuovo bonus mamme dal mese di gennaio 2026. Nel mese di settembre 2026 nasce il terzo figlio; a decorrere dal medesimo mese di settembre il beneficio non spetta più, in quanto la lavoratrice è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Resta ferma, ove ne ricorrano i requisiti, l’applicazione dell’esonero della quota dei contributi IVS a carico della lavoratrice fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha otto anni ed è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme, ma può accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all’esonero totale dei contributi previdenziali IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, previsto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli di cui il più piccolo ha cinque anni ed è titolare di un contratto a tempo determinato; nel mese di luglio 2026, il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. Il Nuovo bonus mamme spetta dal mese di gennaio 2026 al mese di giugno 2026. A decorrere dal mese di luglio 2026 la lavoratrice può accedere, ove ne ricorrano i requisiti, all’esonero totale dei contributi IVS per la quota a suo carico fino al 31 dicembre 2026, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023;
– la lavoratrice alla data del 1° gennaio 2026 è madre di tre figli, tutti di età superiore ai diciotto anni. La lavoratrice non ha diritto al Nuovo bonus mamme. Si evidenzia che tale lavoratrice non può accedere neanche all’esonero totale dei contributi IVS di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 213/2023.
4. Requisito economico
Per accedere al Nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Ai fini della verifica del limite di reddito pari a 40.000 euro annui, si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali.
Rilevano altresì i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti
Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.
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