Il Decreto Primo Maggio è intervenuto su alcuni dei nodi più delicati del mercato del lavoro: vediamo le novità più importanti per le imprese.
Sostegno alle nuove assunzioni, valorizzazione di un salario adeguato, contrasto alle forme di lavoro irregolare, anche quando si sviluppano attraverso piattaforme digitali: sono alcune delle novità introdotte dal decreto legge n. 62/2026, cosiddetto Decreto Primo Maggio.
Il provvedimento mette al centro un principio chiaro: per parlare di lavoro regolare e di retribuzione corretta non basta rispettare formalmente un contratto, ma occorre fare riferimento ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, come quelli sottoscritti da Confcommercio. In altre parole, i cosiddetti CCNL “leader” diventano il parametro principale per valutare l’adeguatezza del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori.
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Questa impostazione ha una conseguenza diretta per le imprese: l’accesso agli incentivi contributivi viene collegato sempre più strettamente alla corretta applicazione dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva qualificata. Il salario giusto non viene quindi considerato solo come una garanzia per il lavoratore, ma anche come un requisito di affidabilità dell’impresa e come elemento di concorrenza leale sul mercato.
Dentro questo quadro si colloca il nuovo sistema di esoneri contributivi previsto dal decreto, rivolto in particolare all’assunzione di giovani, donne, lavoratori nelle aree ZES e alla stabilizzazione dei contratti a termine. Si tratta di misure che, almeno nelle intenzioni, mirano a sostenere l’occupazione stabile e a premiare le aziende che investono in lavoro regolare, contratti corretti e trasparenza retributiva.
Un ruolo rilevante viene attribuito anche agli strumenti di tracciabilità e trasparenza. L’indicazione del codice contratto, la pubblicazione delle offerte sulla piattaforma SIISL e il monitoraggio integrato tra soggetti come INPS e CNEL dovrebbero rendere più semplice verificare la coerenza tra contratto applicato, trattamento economico riconosciuto e accesso ai benefici.
L’obiettivo è ridurre le zone grigie, contrastare il dumping contrattuale e favorire una competizione fondata non sul ribasso del costo del lavoro, ma sulla qualità e sulla correttezza dei rapporti.
Resta però un profilo critico significativo: l’incertezza generata per le imprese. Il decreto supera infatti alcune disposizioni introdotte pochi mesi prima dal Milleproroghe, modificando un quadro di incentivi che molte aziende avevano già considerato nella programmazione delle assunzioni per il 2026, pur in assenza di piena operatività delle misure.
A questa incertezza si aggiunge un carico operativo più complesso. Prima di accedere agli esoneri, le imprese dovranno verificare una serie di condizioni: incremento occupazionale netto, assenza di licenziamenti rilevanti, corretta applicazione del trattamento economico complessivo, rispetto dei limiti di spesa e compatibilità con altri benefici.
Contatta gli esperti dell’Area Lavoro di Confcommercio Umbria per sapere se la tua impresa può accedere ai benefici. ☎ 075 506711.
I NUOVI SGRAVI CONTRIBUTIVI 2.0
LE NUOVE CONDIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INCENTIVI
Tutti i principali bonus sono subordinati a condizioni precise.
L’assunzione o la trasformazione deve generare un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando il numero dei lavoratori occupati in ciascun mese con la media dei dodici mesi precedenti. Per il part-time il calcolo è proporzionato all’orario di lavoro.
Il datore di lavoro non deve inoltre aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Se nei sei mesi successivi viene licenziato per giustificato motivo oggettivo il lavoratore agevolato, o un lavoratore con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva, il beneficio viene revocato e le somme già fruite devono essere recuperate.
Ricordiamo poi che l’accesso ai benefici è subordinato alla corresponsione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
INCENTIVO DONNE SVANTAGGIATE
Previsto l’esonero contributivo per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 donne svantaggiate. Non è incentivata la trasformazione.
Requisiti destinatarie e durata: Lo sgravio dura due anni (24 mesi) per l’assunzione di donne di qualsiasi età che siano prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure disoccupate da almeno 12 mesi se appartenenti alle categorie svantaggiate.
L’esonero è limitato a soli 12 mesi per le assunzioni di donne appartenenti alle categorie svantaggiate del Regolamento UE (inclusa la lett. a) ovvero disoccupata da almeno 6 mesi), anche in assenza dei requisiti di disoccupazione di lunga durata previsti in precedenza.
Limiti economici: il beneficio è concesso nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice. Se la lavoratrice è residente nelle regioni del Mezzogiorno (ZES Unica), il massimale dello sgravio aumenta a 800 euro mensili.
Esclusioni tecniche: restano sempre esclusi dall’agevolazione i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Viene inoltre garantita la piena aliquota di computo per le future prestazioni pensionistiche del lavoratore.
Rivisitazione del bonus legato alla residenza in zona Zes: le aziende che avevano pianificato assunzioni nella ZES Unica contando sui “soli sei mesi di disoccupazione” per avere i due anni di sgravio, ora devono rifare i conti: o la lavoratrice è ferma da più tempo, o il beneficio si esaurisce in un solo anno.
QUANDO UN LAVORATORE E’ DEFINITO “SVANTAGGIATO”
E’ definito un “lavoratore svantaggiato” chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni (Regolamento UE):
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo- donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
INCENTIVO UNDER 35
I datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato (esclusi dirigenti, apprendisti e domestici) dal 1° gennaio e il 31 dicembre 2026 ottengono uno sgravio contributivo del 100% nel limite massimo di 500 euro mensili per lavoratore.
Requisiti dei destinatari e durata: per accedere al beneficio della durata di 24 mesi, il lavoratore deve avere meno di 35 anni al momento dell’assunzione e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi
- oppure disoccupato da almeno 12 mesi se appartenente a specifiche categorie di “lavoratore svantaggiato” (lettere c, e, f, g del Regolamento UE).
Lo sgravio è ridotto alla durata di un solo anno per le assunzioni di lavoratori che appartengono alle categorie svantaggiate del Regolamento UE (incluse le lettere a e b), anche se non possiedono i requisiti di anzianità di disoccupazione (12/24 mesi) previsti per il bonus biennale.
Premialità per il Mezzogiorno e Centro (ZES Unica): se l’assunzione avviene in unità produttive situate nel Sud Italia, nelle Isole o nelle regioni Marche e Umbria, il massimale dello sgravio viene innalzato a 650 euro mensili per lavoratore, fermi restando gli altri requisiti di età e durata.
Esclusioni tecniche: restano sempre esclusi dall’agevolazione i premi e i contributi dovuti all’INAIL. Viene inoltre garantita la piena aliquota di computo per le future prestazioni pensionistiche del lavoratore.
Semplificazione e rigore: L’incentivo viene ampliato oltre il termine del 30 aprile 2026 precedentemente previsto dal Milleproroghe. Nel testo del decreto inoltre non compare il vecchio vincolo del ‘primo impiego a tempo indeterminato’. Si aprirebbero le porte anche a lavoratori con precedenti esperienze stabili, purché reduci da un periodo di inattività. Di contro, lo sgravio diventa più selettivo sul lato aziendale: è sempre obbligatorio dimostrare un incremento netto dell’occupazione rispetto ai 12 mesi precedenti.
INCENTIVO OVER 35 IN ZONA ZES
Viene confermato l’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un massimo di 24 mesi (esclusi premi INAIL) in caso di assunzione di soggetti con almeno 35 anni compiuti e che risultano disoccupati da almeno 24 mesi.
L’assunzione deve avvenire presso una sede o unità produttiva situata nelle regioni della ZES Unica.
Requisiti dimensionali del datore di lavoro: a differenza di altri bonus, questo spetta esclusivamente ai piccoli datori di lavoro privati che occupano fino a dieci dipendenti nel mese dell’assunzione.
Limiti economici: lo sgravio è riconosciuto fino a un massimo di 650 euro mensili per ogni lavoratore assunto.
Condizione nuova: anche in questo caso l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. Non è più previsto lo sgravio ridotto se non si raggiunge l’incremento. La finestra temporale dell’incentivo è stata poi ampliata: l’esonero si applica per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2026.
INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI A TERMINE
Il decreto Primo Maggio riserva un incentivo a parte alla trasformazione dei rapporti a termine e solo per i giovani under 35 che per essere operativo dovrà attendere l’autorizzazione della Commissione europea.
L’agevolazione prevede un esonero contributivo del 100% per 24 mesi per coloro che stabilizzano un giovane che non ha compiuto 35 anni e che non è mai stato assunto a tempo indeterminato in precedenza.
Condizioni particolari: la trasformazione è agevolabile solo se il contratto a tempo determinato di partenza ha una durata complessiva non superiore a 12 mesi ed è stato instaurato entro il 30 aprile 2026.
L’incentivo scatta solo per le trasformazioni effettuate tra il 1° agosto 2026 e il 31 dicembre 2026, a patto che non vi sia alcuna interruzione temporale tra il vecchio e il nuovo contratto.
Obbligo di crescita: La trasformazione deve generare anche in questo caso un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
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Lorella Cucchiaroni
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