Il contribuente ha 60 giorni per rispondere allo schema di atto. Poi il Fisco può non dire nulla, e lui resta sospeso fino a fine 2029.
«L’ufficio disporrà l’archiviazione della Sua posizione». È l’ultima frase dello schema di atto che l’Agenzia delle entratemanda al contribuente prima di un accertamento. Disporrà. Il verbo c’è. Manca un altro verbo: comunicherà. Nessuna norma obbliga l’ufficio a dire al contribuente che la sua pratica è stata chiusa. Così chi riceve nel 2026 uno schema di atto per l’anno d’imposta 2023, e risponde nei 60 giorni, può restare senza notizie fino al 31 dicembre 2029.
C’è una cassetta della posta, in questa storia. È quella in cui arriva, per raccomandata o per Pec, ogni atto del Fisco. Il contribuente che ha risposto allo schema di atto la apre ogni giorno per quasi quattro anni, aspettando una lettera che potrebbe arrivare con un accertamento, oppure non arrivare mai. Perché l’archiviazione, quando c’è, resta dall’altra parte.
Cos’è lo schema di atto e come funziona il contraddittorio con il Fisco?
Una lettera di poche pagine, con l’intestazione dell’ufficio. Un idraulico con partita Iva la riceve nel 2026: riguarda il 2023, e dice che secondo l’Agenzia mancano alcuni compensi nella sua dichiarazione. Non è ancora un accertamento. È lo schema di atto, cioè la bozza dell’accertamento che l’ufficio si propone di notificargli.
Lo prevede l’articolo 6-bis della legge 212 del 2000, lo Statuto dei diritti del contribuente, che ha introdotto il contraddittorio preventivo. Per capirci: prima di chiederti dei soldi, il Fisco ti mostra il conto e ti chiede che cosa ne pensi. La lettera lo dice con la formula di rito: l’ufficio comunica lo schema per avviare un contraddittorio informato ed effettivo, e invita il contribuente a presentare le sue osservazioni e controdeduzioni entro 60 giorni dalla notifica.
Poi lo schema avverte di tre cose:
- scaduto il termine, l’ufficio adotterà l’atto impositivo rispettando i termini di decadenza del potere di accertamento;
- terrà conto delle osservazioni arrivate, e motiverà su quelle che decide di non accogliere;
- se le osservazioni giustificano del tutto gli elementi contestati, disporrà l’archiviazione della posizione.
Esiste anche un’altra strada, che lo schema non nomina: entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione, cioè sedersi con l’ufficio e trattare. Ma chi è convinto di avere ragione, come il nostro idraulico, sceglie le osservazioni. Raccoglie le fatture, i bonifici, gli estratti conto, li manda all’ufficio con una richiesta finale: archiviate. Poi aspetta.
Cosa succede se l’Agenzia delle entrate non risponde alle osservazioni?
Il sessantesimo giorno passa. Il sessantunesimo anche. Dalla cassetta della posta non esce niente.
Viene naturale pensare che il silenzio sia un sì. In alcuni rapporti con la pubblica amministrazione funziona così: si chiama silenzio assenso, e vuol dire che se l’ufficio non risponde entro un certo termine la domanda si considera accolta. Per dire, chi presenta certe pratiche al Comune sa che, trascorso il termine senza un diniego, può procedere.
Con lo schema di atto non è così. La richiesta di archiviazione scritta nelle osservazioni non trasforma il procedimento in un’istanza soggetta a silenzio assenso. Le conseguenze sono precise:
- il passare dei 60 giorni non porta all’archiviazione;
- il silenzio dell’ufficio dopo le osservazioni non prova che siano state accolte;
- l’ufficio può aver deciso di non procedere senza dirlo, oppure può ancora valutare la posizione ed emettere un accertamento nei termini.
E c’è il punto che regge tutto il resto: la disciplina dello schema di atto non prevede un provvedimento espresso di archiviazione da notificare al contribuente. L’ufficio, accolte integralmente le osservazioni, disporrà l’archiviazione, e provvederà a tenerla per sé.
Fino a quando il Fisco può notificare un accertamento?
Una data scritta nella legge, non sulla lettera. Per capire quanto può durare l’attesa bisogna sapere quando scade il potere dell’ufficio di accertare. E qui conta l’anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, non quello in cui è arrivato lo schema di atto.
Per un ordinario accertamento delle imposte sui redditi, le regole sono due:
- se la dichiarazione è stata presentata, l’accertamento va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione: per l’anno 2023, con dichiarazione presentata nel 2024, il termine è il 31 dicembre 2029;
- se la dichiarazione è stata omessa o è nulla, il termine arriva al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui andava presentata: per l’anno 2023, con dichiarazione omessa nel 2024, il termine è il 31 dicembre 2031.
Il nostro idraulico la dichiarazione l’ha presentata. Quindi può restare in attesa fino al 31 dicembre 2029, a meno che prima non arrivi un accertamento o una comunicazione dell’ufficio.
Per dire: se lo schema gli è stato notificato il 10 marzo 2026, i suoi 60 giorni sono scaduti il 9 maggio. Da lì al 31 dicembre 2029 passano 1.332 giorni. Lui ha avuto due mesi per rispondere. L’ufficio ha tre anni e mezzo per decidere se rispondergli.
C’è anche un dettaglio che lavora nella stessa direzione. Lo Statuto prevede che, se fra la fine del termine per le osservazioni e la scadenza del potere di accertamento passano meno di 120 giorni, o se il termine per le osservazioni scade dopo quella data, la scadenza dell’ufficio venga spostata al centoventesimo giorno successivo alla fine del contraddittorio. Il termine del contribuente resta fermo. Quello del Fisco, quando serve, si allunga.
Perché le scadenze fiscali valgono per il contribuente e non per il Fisco?
Un versamento fatto un giorno dopo la scadenza. Per il contribuente scatta la sanzione del 25 per cento. Per capirci: su 10mila euro di imposta non versata in tempo, la sanzione è di 2.500 euro, prima di qualunque riduzione per chi rimedia da solo.
Rovesciamo la scena. Il Fisco deve un rimborso e lo paga in ritardo, di mesi o di anni. Al più maturano gli interessi previsti dalla legge, che sono un’altra cosa. Una sanzione, per l’amministrazione che ritarda, non c’è.
In campo fiscale molte scadenze sono perentorie per il contribuente e non per il Fisco: se le manca il primo paga, se le manca il secondo non succede niente. E poi ci sono termini che esistono solo da una parte. Lo schema di atto è l’esempio più pulito: 60 giorni al contribuente per rispondere, nessun termine all’ufficio per dire che cosa ha deciso, se non quello finale della decadenza.
Lo so che c’è una ragione dietro: l’amministrazione deve poter controllare milioni di posizioni, e chiederle di rispondere a ognuna in tempi stretti vorrebbe dire intasarla. Ma una cosa è non imporre all’ufficio un termine per decidere. Un’altra è non chiedergli nemmeno di dire che ha deciso.
Cosa dice lo Statuto del contribuente sulla collaborazione e la buona fede?
Una riga, all’articolo 10 della legge 212 del 2000: i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. È una delle frasi più citate dello Statuto. Qui trova un caso concreto in cui misurarsi.
Per attuare quel principio servirebbero indicazioni chiare di prassi, cioè istruzioni dell’Agenzia ai propri uffici su come comportarsi. Per dire: una circolare che chieda agli uffici, quando le osservazioni vengono accolte del tutto, di mandare al contribuente una comunicazione di archiviazione. Una pagina, una firma, una data.
A me sembra la cosa più semplice di questo mondo. L’ufficio ha già fatto il lavoro: ha letto le osservazioni, ha controllato le fatture, ha deciso di chiudere. Manca solo l’ultimo gesto, quello di dirlo. E quel gesto vale molto di più per chi lo riceve che per chi lo fa: chiude un fascicolo nella testa di una persona, non solo in un archivio.
Io non so se gli uffici, nella pratica, a volte lo facciano comunque. So che la norma non li obbliga, e che il contribuente, senza quella comunicazione, non ha modo di sapere se la sua pratica è chiusa o soltanto ferma.
Che cosa vuol dire, per un contribuente, aspettare una lettera fino al 2029?
Torniamo alla cassetta della posta. Per l’idraulico che ha risposto allo schema di atto, da maggio 2026 quella cassetta non è più solo il posto delle bollette. È il posto in cui potrebbe arrivare un accertamento con sanzioni e interessi, o in cui non arriverà niente.
Quel silenzio non è un’archiviazione, ma un’attesa. E un’attesa lunga quasi quattro anni ha un peso concreto. Un artigiano che deve chiedere un mutuo per comprare il furgone, una piccola società che vende le quote a un socio nuovo, un professionista che decide se assumere un collaboratore: tutti devono mettere nel conto una pretesa del Fisco che forse esiste e forse no.
E ogni giorno la stessa scena: il portalettere che passa alle undici, la busta verde delle raccomandate che di solito porta brutte notizie, la Pec che lampeggia sul telefono con l’oggetto ancora da leggere, il commercialista che a ogni telefonata risponde la stessa cosa, finché non scade il termine non possiamo saperlo, e intanto il 2027 passa, passa il 2028, arriva l’ultimo dicembre e solo il primo gennaio del 2030 si può dire, con certezza, che quella frase dello schema era diventata vera. Fine.
«L’ufficio disporrà l’archiviazione della Sua posizione». Forse l’ha disposta il giorno dopo. Forse non lo farà mai. Il contribuente lo saprà dalla cassetta della posta, il giorno in cui smetterà di aprirla.
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