Il Giurì della Pubblicità, a seguito di una segnalazione effettuata da WINDTRE, ha ritenuto non conforme la comunicazione commerciale utilizzata da Iliad Italia, ad esempio tramite SMS winback e spot in radio, per promuovere le sue offerte mobile Top 170 Plus e Top 250 Plus, ordinandone la cessazione.
La decisione nei confronti di Iliad Italia da parte del Giurì, l’organo dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) che si occupa di giudicare la comunicazione commerciale su domanda del Comitato o delle aziende, è stata resa nota tramite la pronuncia numero 15/2026 del 23 Giugno 2026, pubblicata sul sito IAP nella giornata di oggi, 24 Giugno 2026.
Dunque, dopo aver chiuso la vicenda relativa a Megan Gale con Fastweb + Vodafone, in cui il Giurì ha deciso di non prendere provvedimenti sulla segnalazione di Fastweb + Vodafone nei confronti di Iliad, e quella relativa a Giga Prime, l’operatore italiano del Gruppo Iliad è stato nuovamente segnalato presso il Giurì della Pubblicità, in questo caso relativamente alla comunicazione commerciale effettuata di recente per le offerte mobile Top 170 Plus e Top 250 Plus.
Questa volta, Iliad Italia è stata segnalata al Giurì della Pubblicità da parte di WINDTRE, che ha dunque contestato i messaggi pubblicitari utilizzati di recente dall’operatore.
Quali sono i messaggi pubblicitari di Iliad contestati da WINDTRE
Nel dettaglio, secondo quanto riportato nelle informazioni generali della pronuncia del Giurì della Pubblicità pubblicata sul sito IAP, WINDTRE ha contestato i messaggi di alcune campagne pubblicitarie di Iliad dedicate alle sue offerte mobile Top 170 Plus a 7,99 euro al mese, che era stata disponibile dal 2 Aprile al 19 Maggio 2026, e Top 250 Plus a 9,99 euro al mese (attualmente disponibile fino alle ore 15:00 del 30 Giugno 2026), che sono state diffuse tramite SMS, TV e radio.
Per quanto riguarda Iliad Top 170 Plus, in questo caso WINDTRE sembrerebbe aver contestato la campagna SMS winback (con citazione dello spot con Megan Gale) inviata ad alcuni ex clienti Iliad, come già raccontato da MondoMobileWeb con un messaggio recapitato durante gli ultimi giorni di disponibilità dell’offerta, con il seguente testo:
“Lo ha detto anche Megan: iliad è PER SEMPRE. Vuoi tornare a un prezzo mensile che non cambia mai? Scegli 170GB in Italia + 17GB Extra in Europa a 7,99 euro al mese per sempre. Ti restano pochissimi giorni attivala su m.iliad.it/top170plus (…)”
Invece, nel caso dell’attuale offerta Iliad Top 250 Plus, al Giurì è stato segnalato un recente spot diffuso in radio, che promuove proprio l’offerta a 9,99 euro al mese attivabile fino al 30 Giugno 2026:
“La pubblicità sembra durare per sempre, facciamola breve, con Iliad hai 250 giga in Italia e 25 Giga extra in Europa a 9,99 euro/al mese. Poche cose sono per sempre, una di queste è Iliad, attivabile entro il 30 Giugno ore 15:00, info su Iliad.it”.
Al momento non è chiaro quali siano state le accuse mosse da WINDTRE nei confronti di questi messaggi pubblicitari di Iliad Italia, per cui sarà necessario attendere la documentazione completa che sarà pubblicata dal Giurì della Pubblicità.
La decisione presa dal Giurì della Pubblicità
Il Giurì della Pubblicità, dopo aver esaminato la segnalazione di WINDTRE contro le campagne pubblicitarie per le offerte mobile di Iliad, e in seguito alla discussione fra le parti, nella giornata di ieri, 23 Giugno 2026, ha pronunciato la seguente decisione:
“Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che i comunicati commerciali oggetto di esposto non sono conformi agli artt. 2, 15 e 20 del Codice di Autodisciplina nei limiti di cui in motivazione e ne ordina la cessazione”.
Come di consueto, per adesso sul sito di IAP è disponibile soltanto il dispositivo della decisione presa dal Giurì della Pubblicità, ma si attende nei prossimi giorni la pubblicazione dei dettagli della nuova pronuncia contro Iliad Italia.
In ogni caso, secondo quanto viene riportato, il Giurì ha ordinato la cessazione, nei limiti riportati in motivazione, dei messaggi pubblicitari di Iliad Italia per le offerte mobile Top 170 Plus e Top 250 Plus, poiché ritenuti in contrasto rispettivamente con l’Articolo 2 del Codice di Autodisciplina, che riguarda la comunicazione commerciale ingannevole, con l’Articolo 15, che riguarda la comparazione, e con l’Articolo 20, riguardante le vendite speciali.
Nello specifico, l’Articolo 2 del Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria italiana, relativo alla comunicazione commerciale ingannevole, stabilisce che le aziende debbano evitare nella propria comunicazione commerciale ogni dichiarazione o rappresentazione tale da indurre in errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o i riconoscimenti.
Invece, l’Articolo 15 del Codice di Autodisciplina riguarda la “Comparazione”, e stabilisce quanto segue: “È consentita la comparazione quando sia utile ad illustrare, sotto l’aspetto tecnico o economico, caratteristiche e vantaggi dei beni e servizi oggetto della comunicazione commerciale, ponendo a confronto obiettivamente caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili tecnicamente e rappresentative di beni e servizi concorrenti, che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi. La comparazione deve essere leale e non ingannevole, non deve ingenerare rischi di confusione, né causare discredito o denigrazione. Non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà altrui”.
Infine, l’Articolo 20 del Codice relativo alle “Vendite speciali”, stabilisce che “la comunicazione commerciale relativa alle vendite speciali di qualsiasi tipo, e in particolare quella relativa alle vendite promozionali, deve indicare chiaramente in che cosa consiste la favorevole occasione d’acquisto, nonché la scadenza dell’offerta. Quest’ultima indicazione non è richiesta sulla confezione”.
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Simone Nicolosi
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