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Buongiorno e benvenuti al convegno di oggi intitolato l’accesso alla Corte di Cassazione per meriti insigni Problemi e prospettive.
La Costituzione italiana, all’articolo 106, comma 3, prevede che, su designazione del Consiglio superiore della magistratura, possono essere chiamati all’ufficio di consigliere di Cassazione per meriti insigni professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati, che abbiano 15 anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
La disposizione, che è probabilmente una delle disposizioni costituzionali meno conosciute, costituisce una deroga alla disposizione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo, secondo la quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso, si tratta di una deroga particolare, diversa da quella prevista dal comma 2 dello stesso articolo, il quale ammette la nomina anche elettiva di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai singoli giudici.
Una deroga che appare motivata dal ruolo di garanzia delle fatto osservanza della legge spettante alla Corte di Cassazione ai sensi del penultimo comma dell’articolo 111 della Costituzione, e quindi dalla specificità e dalla particolare delicatezza dei giudizio di legittimità che si è evidentemente ritenuto in sede costituente possa trarre beneficio dall’apporto di persone provenienti dall’esterno della magistratura un apporto concepito non come stabile e continuativo non essendo costituzionalmente prevista una quota di posti riservata ma eccezionale.
Come sembra evincersi dall’utilizzo di un’espressione tanto impegnativa come meriti insigni,
Un’espressione meriti insigni, che non trova riscontro in nessun altro articolo della Costituzione, risultando solo parzialmente sovrapponibile a quella di altissimi meriti che è contemplata dall’articolo 59, comma 2, a proposito della nomina presidenziale al senatore a vita di cittadini che si siano particolarmente distinti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario,
L’articolo 106, comma 3 della Costituzione pone almeno due problemi interpretativi, il primo è il seguente.
È necessario un intervento del legislatore ordinario per darvi attuazione oppure no, difficile dare una risposta certa.
Non mi pare che vi sia un ostacolo ad una diretta attuazione da parte del Csm,
Tuttavia, come è noto, il Csm non vi ha mai dato direttamente attuazione e l’articolo 106, comma 3, è rimasto congelato fino a quando non è stata approvata la legge numero 303 del 1998.
Il secondo è che cosa significa meriti insigni Franco, Bonifacio e Giovanni Giacobbe nel commento all’articolo 106 del commentario della costituzione, fondato da Branca e continuato da Pizzorusso.
Hanno affermato che, come tutte le cosiddette clausole generali, la dicitura in questione lascia ampio margine di discrezionalità all’organo cui compete a darvi nella concretezza delle singole situazioni attuazione.
Mi sembra però che si possa convenire sul fatto che l’espressione meriti insigni andrebbe presa sul serio.
Dovrebbe trattarsi di qualità eccezionale.
Che, per quanto riguarda i professori universitari, devono emergere soprattutto da una produzione scientifica di grande pregio e che, per quanto riguarda gli avvocati, devono risultare dall’attività professionale, ciò in sintonia con l’orientamento emerso.
Dai lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, infatti, Giovanni Leone, dichiarandosi contrario all’emendamento soppressivo,
Proposto dall’onorevole Epicarmo Corbino affermò, ricordando il servizio reso da Ludovico Mortara all’istituzione giudiziaria, che non bisogna impedire questa immissione, sia pure con quel rigore di applicazione che fu adottato perfino in tempi fascisti,
Queste assunzioni saranno eccezionali Issime rarissime, ma tali da consentire l’immissione, nel corpo della magistratura, di quelle personalità altissime nel campo scientifico e in quello professionale, il quale non è inferiore al campo scientifico, che possano dare il loro contributo di esperienza e soprattutto di dottrina nelle più alte funzioni giurisdizionali della Repubblica.
Sulla stessa lunghezza d’onda, l’onorevole Conti affermò che non si può vietare che avvocati, insigni, che uomini di grande altezza intellettuale.
Passino alla magistratura dalla professione.
Sono convinto sono sempre parole dell’onorevole Conti, dell’importanza di questo principio.
Che nella magistratura dovrebbero aver ingresso elementi che escano anche dalla professione di avvocati, perché la magistratura ha bisogno degli elementi esperti preparati con l’esercizio dell’avvocatura,
La formula normativa meriti insigni, forse dovrebbe sconsigliare il tentativo di individuare, attraverso la fonte primaria o altra fonte, dei criteri di specificazione e lasciando la scelta alla valutazione del Csm, che dovrebbe motivarla non necessariamente in modo dettagliato, avendo in ogni caso riguardo,
Alle attitudini per lo specifico esercizio delle funzioni di legittimità,
L’atto di riconoscimento dei meriti insigni secondo logica dovrebbe provenire dall’alto e non dal basso, escludendo un atto d’impulso del singolo soggetto, professore o avvocato, che può naturalmente accettare o rifiutare la nomine, così come di fronte alla proposta formulata riservatamente dal Presidente della Repubblica riguardo alla nomina a senatore a vita ci può essere l’accettazione o il rifiuto,
Ammettendo sì, eventualmente, come è accaduto in passato, la sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, ma non l’autopromozione, tuttavia il legislatore ordinario si è mosso in un’altra direzione.
Che in base al programma di questo convegno spetterà alla professoressa Valentina Parroncini illustra, mi limiterei soltanto ad osservare, a conclusione di questa breve introduzione.
Che le perplessità suscitate da talune decisioni del Csm, anche recenti, che hanno richiamato la curiosità e l’interesse degli organizzatori di questo convegno, potrebbero essere ricondotte proprio a scelte non felicissime da parte del legislatore del 1998. Resta comunque il fatto che l’Avvocatura, che si è sentita penalizzata,
Per vedere soddisfatta la propria posizione da tempo favorevole all’apertura di un secondo canale di accesso alla magistratura che possa consentire l’ingresso, nel corpo giudiziario di figure esterne di elevata professionalità nell’ambito forense.
Dovrebbe probabilmente invocare un intervento del legislatore anche sul terreno della revisione costituzionale, non sembrando l’attuale formulazione dell’articolo 106, comma 3, della Costituzione, del tutto idonea ai fini della prospettiva Weiss o, da una parte, di essa coltivato.
Ringrazio i colleghi Alberto Tedoldi e Valentina, Baroncini, per avere contribuito all’organizzazione scientifica di questo convegno, ringrazio anche a nome del professor Tedoldi e della professoressa, Parroncini gli illustri relatori per avere accettato l’invito.
E rivolgo loro un cordialissimo saluto, ringrazio i tecnici informatici del dipartimento di Scienze giuridiche e importa e in particolare il dottor Matteo Lanza per il loro fondamentale supporto.
Ringrazio l’avvocato Gianmarco, sacchetto per il lavoro svolto nella segreteria organizzativa.
Ringrazio per la sua presenza Radio Radicale sul sito della quale sarà disponibile la registrazione dell’evento, ringrazio e saluto quanti ci stanno seguendo sulla piattaforma Zoom.
Do ora la parola alla professoressa Valentina Parroncini per la sua relazione introduttiva, intitolata la legge numero 303 del 1998 attuativa dell’articolo 106, comma 3, della Costituzione.
Prego, grazie professore un buon pomeriggio a tutti, di nuovo, dunque, appena ho iniziato a dedicarmi all’analisi della legge 303 del 1998, la prima cosa che in realtà mi ha colpito è stato proprio l’anno di approvazione e di entrata in vigore della legge 1998 significa evidentemente ben cinquant’anni dopo l’entrata in vigore della nostra Costituzione e quindi mi sono chiesta faccio questo breve excursus prima di passare all’esame della del testo normativo di cui ci occuperemo, mi sono chiesta, in primo luogo, per quale motivo il legislatore ordinario, atteso, cinquant’anni prima di dare attuazione all’articolo 106, terzo comma, della Costituzione, e in secondo luogo, che cosa è successo durante questo arco temporale?
Ecco, in prima battuta.
è importante chiarire, ma già il professor Ferri ha sfiorato questo aspetto che nel periodo temporale che ho descritto durante questi 50 anni più volte si è avuto modo di affermare l’ha portata immediatamente precettiva dell’articolo 106, terzo comma della Costituzione e quindi la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere a nomine per meriti insigni anche in assenza di legge ordinaria. E questo aspetto forse almeno in parte non è l’unico, ma almeno in parte può spiegare, appunto perché il legislatore ordinario non ha avvertito tutta questa urgenza di provvedere una conferma di tale potere, ad esempio, dell’esistenza di tale potere, ad esempio, la rinveniamo già 10 anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione
Con la legge 195 del 1958, che reca appunto norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, che ebbe modo di confermare per l’appunto il potere del Csm di chiamare i professori e avvocati all’ufficio di consigliere di Cassazione per meriti insigni, ciononostante però il Csm non ha mai ritenuto di dare applicazione ha questo potere,
Anche per una serie di incertezze applicative del tutto legittime che il Csm aveva denunciato attorno alla norma, la conseguenza, una delle conseguenze immediate, come vedremo subito, fu però l’innesto di prevedibili anche dietrologie da parte soprattutto del ceto forense proprio a questo riguardo ricordo, ad esempio una delle prime risoluzioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura. Sul punto siamo all’8 giugno del 1983 e il Csm, appunto affermato l’opportunità di non procedere allo Stato a chiamate e di rappresentare al ministero di Grazia e Giustizia l’esigenza di adeguati interventi legislativi. L’impressione, come dicevo, che si ebbe da fuori, fu che il Csm non avesse intenzione di dare applicazione al terzo comma dell’articolo 106 della posti
Riduzione e da questo momento si innescò una sorta di braccio di ferro tra Consiglio superiore della magistratura e in particolare il Consiglio nazionale forense.
Quest’ultimo, ad esempio, nel novembre del 1986, ha reagito alla precedente risoluzione indirizzando al ministro una doglianza per la mancata attuazione della norma costituzionale, non esista esitando a sostenere, cito testualmente che non sono ignote le opposizioni all’applicazione dell’istituto, frutto di una concezione corporativa e chiusa della funzione giudiziaria.
Rispose il Csm l’anno successivo giugno nel 1987, che ha ribadito il carattere immediatamente precettivo della norma costituzionale, ma al contempo ha ribadito e questo è un punto importante perché c’è un importante appello alla finalità democratica della chiamata per meriti insigni, ha ribadito l’opportunità che per realizzare l’importante finalità democratica che si aprì Fit che si è prefisso il legislatore costituente il problema sia risolto a livello legislativo, un momento di frizione, direi quasi simbolico, si ebbe poi nel successivo luglio del 1988
Quando un’avvocatessa genovese sostanzialmente ruppe gli indugi e chiese direttamente al Consiglio superiore della magistratura di essere assegnata all’ufficio di consigliere del Cad Cassazione per meriti insigni, il Csm rispose in realtà non immediatamente dopo qualche anno nel caso di specie, deliberò che non vi fosse luogo all’attivazione della procedura perché l’istante non aveva addotto né dimostrato il possesso dei meriti insigni, concludo ricordando l’ultima deliberazione perché tocca un ulteriore è noto problema collegato alla normativa la deliberazione del 12 maggio 1993 del Consiglio superiore della magistratura
Il quale, dopo aver ricordato che in effetti si erano prospettate varie ipotesi di chiamata di autorevoli professori universitari in Cassazione e che si era dovuto constatare che la loro disponibilità all’assunzione dell’ufficio trovava un ostacolo considerevole nell’incertezza e nella difficoltà di tornare all’insegnamento dopo un tempo congruo di nuovo fece appello legislatore ordinario per la risoluzione anche di tale questione.
Ad ogni modo, questi continui appelli del Csm al Parlamento e al Ministero competente ne hanno portato i loro frutti, in quanto tra il 1991 e il 1996 sono stati presentati al Senato tre disegni di legge governativi per la nomina dei professori universitari e di avvocati all’ufficio di Consigliere di Cassazione in attuazione dell’articolo 106, terzo comma della Costituzione.
Ricordo velocemente che il primo è stato presentato il 16 settembre 1991 dal Guardasigilli Martelli, il secondo il 10 gennaio, 1995 dal Guardasigilli, Biondi il terzo è quello che ci interessa, è stato presentato l’11 settembre 1996 dal guardasigilli Flick, di concerto col ministro della Pubblica istruzione, Darling guerre e,
Tale disegno, all’esito di un iter parlamentare che, soprattutto una volta giunti alla Camera dei deputati, non è stato semplicissimo e comunque sfociato da ultimo nella legge 303 del 1998.
Nella relazione al decreto di legge si premette in particolare che è tempo di dare attuazione al terzo comma dell’articolo 106. Si precisa che tale norma tende non solo a consentire alla Cassazione di giovarsi del contributo dei docenti e degli avvocati, ma anche a realizzare una ulteriore partecipazione organica di cittadini non magistrati all’amministrazione della giustizia.
Veniamo ora a esaminare il contenuto di questa legge attuativa, che preciso sin d’ora e poi destinata ad essere dettagliata, soprattutto per quanto riguarda il procedimento di nomina da diverse circolari, che il Consiglio superiore della magistratura ha assunto sul punto.
Allora la legge di attuazione in primo luogo, ha provveduto. Ho cercato di farlo e a chiarire alcuni dei dubbi interpretativi che erano stati sollevati, tra gli altri, dal Csm durante questo arco temporale, ad esempio, e in primo luogo ha cercato di capire, di chiarire che cosa si intenda per meriti insigni nozione che come anticipava il professor Terry presta dedicata, ha cercato di chiarire quale sia lo stato giuridico proprio del nominato ha dettato i requisiti specifici e i Pru, il procedimento da seguire per la nomina. Partiamo dall’adozione di meriti insigni. I meriti insigni si identificano nella capacità di apportare un contributo di elevata qualificazione professionale alla giurisdizione di legittimità e si compongono di due elementi a rilevanza generica, disciplinati dal secondo comma dell’articolo 2 della legge
E da tre elementi a rilevanza specifica, disciplinati da successivo terzo comma del medesimo articolo 2, gli elementi irrilevanza generica si identificano alternativamente nei particolari meriti scientifici, requisito riferito soprattutto ai professori ordinari e che può essere ravvisato nella capacità di apportare alla comunità scientifica un contributo che dal punto di vista qualitativo sia superiore alla media del tutto eccezionale e straordinario.
Quindi particolari meriti scientifici, oppure dicevo in via alternativa nella ricchezza dell’esperienza professionale maturata requisito, questo, che soprattutto è stato pensato con riguardo alla figura degli avvocati, elementi che poi sono arricchiti dagli elementi a rilevanza cosiddetta specifica, che consistono del pari in via alternativa.
O nell’esercizio dell’attività forense presso le giurisdizioni Popes, le giurisdizioni superiori o dall’insegnamento in materie giuridiche per un periodo non inferiore ai 10 anni,
Oppure, da ultimo, nel pregresso esercizio di funzioni giudiziarie, presumibilmente anche in qualità di magistrato onorario, sempre per un periodo non inferiore ai 10 anni.
Lo scrutinio di questi meriti insigni riguarda due categorie dei giuristi, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati con almeno 15 anni di effettivo esercizio della professione, vi sono però alcuni aspetti che la legge non ha provveduto a chiarire adeguatamente.
Ad esempio, per quanto riguarda i professori universitari e incerta, la delimitazione delle materie giuridiche di cui deve essere titolare il docente, ad esempio, nel tempo sono stati prospettati i dubbi circa l’idoneità della filosofia del diritto, della sociologia del diritto o della storia giuridica che non sono evidentemente in materia di diritto positivo.
Per quanto riguarda gli avvocati, poi, rispetto al testo della norma costituzionale, la legge 303 del 1988 ha previsto una condizione aggiuntiva, ossia che l’esercizio della professione sia effettivo, quindi evidentemente l’avvocato interessato dovrà dimostrare questa effettività nell’esercizio della professione, producendo idonea documentazione dura processuale quella ritenuta idonea vi poi un altro aspetto, ossia il testo normativo che stiamo considerando la legge 303 del 1998
È entrata in vigore poco dopo su la legge 27 del 1997, ossia quella che ha soppresso l’albo dei procuratori legali, la legge 303 del lotta del 98, però, non ha provveduto a coordinare questi due interventi e in particolare non ha chiarito se, al fine di raggiungere la soglia dei 15 anni di cui ho detto poco fa,
Valga anche l’esercizio professionale svolto in qualità di procuratore o praticante procuratore.
Da un punto di vista più generale, e poi la disposizione che prevede i cosiddetti elementi di specifica rilevanza è stato oggetto di critiche, soprattutto ancora una volta, da parte dei rappresentanti del ceto forense, in quanto è stata ritenuta colpevole di dar luogo a una disparità di trattamento tra professori e avvocati in particolare, tale norma favorirebbe i primi che riescono abbastanza facilmente accumulare due requisiti su tre rispetto ai secondi e a questo proposito i rappresentanti del ceto forense hanno affermato leggo di note testualmente che la legge costituisce un pregiudizio per gli avvocati, poiché l’estrazione meramente professionale viene intesa comune, evidente, minus rispetto all’insegnamento. Ovviamente alla legge. Richiede poi il possesso da parte del nominato anche dei requisiti che devono possedere necessariamente tutti gli altri magistrati. Quindi essere cittadino italiano, godere dell’esercizio dei diritti dei diritti civili e politici, essere incensurato. A questo proposito segnalo che, rispetto al testo della legge del 98
La delibera del CSM del 22 gennaio 2025 ha eliminato anche per questa categoria la necessità di produrre il certificato di idoneità fisica e psichica, inoltre, da ultimo, per chiudere con questa carrellata di requisiti, agli avvocati è richiesta la cessazione dell’attività forense e di ogni altra attività lavorativa.
Autonoma o dipendente, che si è svolto in via continuativa, mentre ai professori è richiesta la cessazione del rapporto di impiego, venendo poi al procedimento per la nomina, lo stesso si presenta un po’complesso e articolato, incentrato su una pluralità di autorità di competenze e di provvedimenti.
Alcuni passaggi e dello stesso sono poi, come accennavo poco fa, meglio dettagliati da alcune delibere del Consiglio superiore della magistratura intervenute sul punto ricorda a questo proposito la prima del 18 febbraio 1999, quindi da dire che il Consiglio decise di Csm è stato decisamente tempestivo nell’assumere la prima delibera una volta che la legge entrata in vigore delibera poi sostituita dalla circolare del 25 luglio 2014 e successive modificazioni.
Il procedimento è idealmente scomponibile in tre fasi possiamo individuare una fase iniziale di proposta che si identifica nella segnalazione dei nominativi.
I professori e gli avvocati che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni devono presentare entro il 15 marzo di ogni anno una dichiarazione scritta di disponibilità rispettivamente al Consiglio universitario nazionale o al Consiglio nazionale forense entro il successivo 31 marzo il CUN e Cnf segnano al Consiglio superiore della magistratura i professori e gli avvocati che hanno dato la loro disponibilità.
La seconda fase è una fase consultiva e che si identifica nell’acquisizione da parte del Csm, dei pareri del CUN e del Cnf circa la sussistenza da parte del soggetto che ha reso la propria disponibilità alla chiamata e dei requisiti richiesti dalla legge, nonché del parere della commissione tecnica di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 160 del 2006,
Che è chiamata a esprimere un parere motivato in ordine alla capacità scientifica e analisi delle norme, il procedimento si conclude poi con una fase finale di vera e propria nomina.
Ossia nella Collas designazione da parte del Csm, tramite una propria deliberazione motivata che viene poi formalizzata dal Presidente della Repubblica, segnalo soltanto che fra le autorità che prendono parte al procedimento di nomina non compare il ministro della Giustizia, ma questo risulta pienamente coerente con il riparto di attribuzioni tra Csm e governo sancito tra l’altro dall’articolo 104 della Costituzione.
Ma i nominati secondo questa procedura può essere destinato un numero di posti di consigliere di Cassazione, ma non di sostituto, procuratore generale né altri equiparati, pari al decimo di quelli previsti dall’organico complessivo della corte, e dentro tale limite è annualmente riservato a tali nomine un quarto dei posti messi a concorso.
L’ultimo aspetto che tocca la legge e sul quale mi soffermo riguarda poi lo Statuto del chiamato, e anche questo è un aspetto in parte lacunoso.
E per altra parte che ha fatto anch’esso discutere.
Per quanto riguarda le lacune
La legge è del tutto carente sulle conseguenze di eventuali dimissioni o decadenza dall’impiego da parte dei nominati, lacuna che ha spinto addirittura alcuni a parlare da descrivere la nomina in Cassazione per meriti insigni come sorta di gabbia dorata nella quale si entra, ma dalla quale poi non si riesce più ad uscire.
Per quanto riguarda poi più strettamente lo statuto del consigliere, chiamato per meriti insigni, la legge specifica che il magistrato nominato all’interno della Cassazione può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti, pertanto, lungi dall’aver riconosciuto a tali soggetti l’appartenenza all’ordine giudiziario a tutti gli effetti, la legge attuativi in realtà li priva sia delle funzioni requirenti sia delle cosiddette funzioni esterne. A questo proposito, il terzo comma dell’articolo 3 considera infatti solo la possibilità di conferimento di funzioni direttive superiori nell’ambito della stessa Corte di Cassazione. E queste limitazioni, nonostante né nei live
Chiedo scusa a tutti sono, come potete immaginare, molto dispiaciuto e imbarazzato, è un episodio.
E che non è nuovo per me perché mi è capitato, ecco dividerlo sei o sette anni fa, evidentemente gli strumenti informatici su una cosa molto bella, ma che presenta anche dei rischi, comunque rinnovo tutti le mie scuse,
Possiamo riprendere grazie alla professoressa Valentina Parroncini per la sua relazione, d’ora con molto piacere la parola al professor Aldo Angelo Dolmetta, già consigliere della Corte di Cassazione, per meriti insigni e già ordinario, di diritto privato nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Prego, professore, grazie ancora per aver accettato il nostro invito.
Text mining spinga coerente.
Professor Dolmetta.
Un altro.
Il microfono va attivato il microfono Aldo
Perfetto, Rebels.
Perché prima era attivato, se adesso te ne abbiamo sentite Xi, non ne sentiamo.
Mi ha sentito il professore.
E niente ringrazio naturalmente brasiliano, ma se c’è un ritorno.
Al ritorno.
Scusi, professore, mi permettono un ritorno forte, io vedo sullo schermo che lei è collegato con due dispositivi diversi, quindi probabilmente il ritorno determinato da quello che.
Roba aprirne uno, eh, esatto okay, adesso sì.
Mi sentite sì, sì, la sentiamo, ok, va bene, allora prego, professore premio per aver accettato l’invito, grazie a voi, appunto lo ripeto anch’io io cerco di mettermi in sintonia con quella che mi pare la prospettiva di questo convegno che da come l’ho capita io non è una specie di amore corde di chi è stato in Cassazione o un’anticipazione del futuro di che andrò in Cassazione o ma,
Fa riferimento alla funzione e alla funzionalità dei professori e degli avvocati, come i giudici di Cassazione, che, se ho capito il tipo di discorso, allora da quest’angolo visuale credo che si debba partire da una considerazione relativa proprio ai meriti insigni.
Naturalmente, non essendo stato nominato giudice di Cassazione per meriti insigni, non sono la persona più adatta a dire che cosa siano i meriti insigni, perché ovviamente come clausola generale, poi come causa della generale normativa, è una di quelle clausole più vaghe e imprecise che ci sia
Io sono stato nominato come professore, anche se poi ho sempre fatto l’avvocato nel lago e faccio il tutore all’avvocato nel corso della mia vita, io credo che al espressione meriti insigni si debba dare con necessariamente, per la verità, un valore piuttosto relativo.
E cioè non.
Tanto facendo riferimento cioè alla produzione scientifica o alla ricchezza dell’esperienza del soggetto.
Non tanto a livello della produzione scientifico, alla quantità di
Professione è fatta da chi viene nominato come avvocato, ma piuttosto a un certo tipo di propensione a fare propensione a fare il giudice giudice per la verità particolare perché il giudice di Cassazione, come sapete benissimo è un giudice mai monocratico, qui è un giudice collegiale e quindi la sua opinione vale sostanzialmente o quinto anche volendo un po’meno perché il Presidente per natura propria vale un pochino di più degli
In quella degli altri
Quindi
è un giudice particolare, non si può fare un ragionamento spalmato su la funzione giudiziaria, civile e penale in generale e si deve fare riferimento a un giudice collegiale, io poi non poi esiste una normativa che limita molto le funzioni del.
Il giudice per meriti insigni
All’interno della corte di Cassazione lo ricordava la professoressa io debbo dire non sono personalmente non ero tanto d’accordo, cioè la sostanza è che è un po’un giudice di Cassazione che è nominato per meriti insigni, non può non potrà mai dirigere un tribunale, fondamentalmente cioè non può uscire dalla Corte di Cassazione il succo è questo all’interno della corte di Cassazione, se io ho capito non può passare
Il pm, insomma, diciamo così
Ma tuttavia può presiedere collegi e potrebbe, anche, in linea teorica, piuttosto difficile per la verità e a quel punto di vista pratico, diventare anche presidente di sezione io qui non sono sicuro di questo sicuramente può far parte delle Sezioni Unite questo ecco quello che è sicuro e io l’ho soltanto convinto, diciamo così, di questa bontà di queste scelte che un giudice della Cassazione, una volta per meriti insigni, lo ripeto è,
Non può fare il presidente del tribunale e io, per dire la verità, quando sono diventato giudice per meriti insigni, appunto mi son sentito io personalmente mi son sentito giudice a tutti gli effetti, giudice collegiale ma potenzialmente anche il giudice monocratico conoscono naturalmente, la forte diversità e giudice monocratico rispetto al giudice collegiale.
Eh eh
Il giudice collegiale proprio è destinato.
Più, a seconda, insomma, dei dei ricorsi che gli vengono assegnati o quelli dove plebee Cipa, ah, ah, ah, ah portare un’opinione.
Non quindi ad assumere
Personalmente, o meglio individualmente, una decisione.
Questo cambia la cosa e può darsi che la funzione della del del 106 della Costituzione risponde a questi, che il giudice della Cassazione è un giudice collegiale, quindi il giudice di diversa toga sostanzialmente.
È destinato a portare un’opinione e, da questo angolo visuale, il riflesso dei dei dei dei giudici di toga per meriti insigni, diciamo così, disporre o dovrebbe rispondere secondo me risponde l’idea, è questa ha una prospettiva del problema, cioè della fattispecie concreta che volta a volta viene preso in considerazione decisa diversa da quella dei giudici.
Togati di toga ordinaria, diciamo a me sembra cioè questo, poi è un po’la mia esperienza che nell’ambito di un collegio e quindi di una discussione collegiale, appunto,
Il giudice che il giudice estraneo, chiamiamole strano perché anche il più semplice chiamare l’estraneo, che che pure è un’espressione molto più lunga e il giudice è estraneo,
Che nasce professore e dovrebbe portare una prospettiva diversa da quella dei giudici ordinari, dovrebbe, almeno questa, è l’impressione che mi sono che hanno ricavato io.
Non tanto per introdurre, devo dire no, allora questa ripeto, l’impressione che mi son fatto io e la cerco di oggettivare la insomma e quindi di allontanarmi,
Di di pormi fuori dalla mia esperienza, a guardare la mia esperienza al di fuori, se fosse mai possibile e dicevo, la non è tanto una coloritura di teorie scientifiche non correnti nella magistratura, non è questo, secondo me.
Questo è un problema diverso, è un problema che in generale, i formazione dei giudici di toga, cioè su qua per dire insomma, io sono sempre stato professore di diritto degli affari, passando dal commerciale al privato al fallimentare.
E al bancario, naturalmente, e quindi dico c’è stato un periodo in cui la formazione dei giudici togati si fermava su determinati, si formava e si fermava su determinati libri di diritto privato, Gazzoni bianca pervenire al al e da quest’angolo visuale,
è chiaro che la loro validità estrema questi due professori però proponevano un po’Galgano dopo proponevano una determinata visuale determinato modo di vedere il diritto non sempre e non necessariamente condivisibile, ha però non è questo, lo dicevo l’utile che può portare il professore è secondo me l’utile.
È quello che segue, cerco di dire la la pro la pro, la diversità di prospettiva proprio ha detto l’assessore.
Che questa e i giudici per lavoro, proprio per mestiere, e i giudici di toga ordinaria per mestiere.
Sono portati a vedere il singolo giudizio.
A vedere cioè giustamente naturale a questo no a vedere, cioè la parola di civile che solo frequentato in nella mia vita civile
A vedere cioè la domanda
Quindi di la domanda come canape, canabae, del lavoro del giudice, del proprio le formule romane, insomma tanto per capirci chiuse lì sul singolo specismo singoli, specifica fattispecie concreta volta a volta.
Ma sembra che succeda.
I istituzionalmente non c’è nel giudice di Cassazione, adesso sta un po’cambiando, e poi le parti e non c’è una prospettiva seriali, che non è una prospettiva massiva e è completamente diverso, è il discorso, il discorso della serialità è,
Passare dalla singola causa al progetto di operatività delle imprese questo è un punto fondamentale, cioè ci sono.
Fa situazioni, diciamo, che si ripetono a 100.000 volte condominio per dire non è quello il punto, il punto è che l’effetto tipico di U, l’effetto e i costi e il peso di un giudizio.
Per un’impresa, diciamo così o per un tipo spetti, che tipo di problemi si riflette sulla operatività e ha un valore e un peso che non è, insomma, che il valore nomofilattico, poi, ma insomma, che non è racchiuso nella singola fattispecie questo adesso,
Secondo me è una è un portato la necessità che il professore, che non è ancora avvocato dal mio caso, quantomeno ma non è a stretto ai canoni e i calanchi proprio del giudizio concreto può far vedere, cioè il rimbalzo di una decisione sull’operatività di nudi di una decisione molto più lunga.
Io mi ricordo, debbo dire che le cose da quando sono arrivato in Cassazione che il 2015 io poi sono stato cinque anni per ragioni di età appena poco più di cinque anni, le cose stanno cambiando, per esempio lo dico
Ecco il 20, il 14 aprile di quest’anno, la prima sezione della Corte civile che è quella che ho frequentato io ho questa dove mi hanno assegnato
E frequentati in questi cinque anni ha preso ha fatto una udienza in parte partecipata, in parte non partecipata su 16 fattispecie concrete di concessione abusiva del credito.
Ora
Questo è, dal punto di vista dell’operatività del giudice della Cassazione, un passaggio sostanzialmente epocale non è il primo caso, anzi ce ne sono parecchi, ormai basta vedere le banche venete, ma insomma, ce ne sono parecchi, ma è il passaggio da un giudizio che si,
Si apre e si chiude sulla singola fattispecie concreta, a un giudizio che integrerà con le fattispecie concrete, similari e progetta una.
Prospettiva di soluzione sull’operatività indeterminata se si vuole seriale di dell’attività, non so se sono riuscito a spiegare meglio in questo, poi né nei Facchi completi io di mio o lì son stato cinque anni in Cassazione e ho litigato con tutti i giudici perché sono ancora vivo e ho litigato per cinque anni cioè,
No, non c’è stato collegio dove.
Ecco comunque la funzione, secondo me.
No, voi capite che questa che la trasmissione di questo messaggio, che poi non è un messaggio astratto, ovviamente, ma un messaggio concreto, messaggio di.
Vedere le fattispecie.
è una cosa che si fa senza neanche sapere che lo si fa, però non è, non è una cosa che dice quello è bravissimo come professore ha scoperto l’acqua calda ma scoperte o chissà che cosa.
Non è quello il punto.
Eh certo poi nella.
Funziona e funzionalità del giudice e del giudice, non di carriera, insomma, che che sta in Cassazione ci ci sono nell’essere no, al di là del dover essere molti sfumature, molti rilievi molto.
Molte diversità e io devo dire che personalmente ho trovato, debbo dirle.
Girando il discorso verso un angolo più personale, diciamo così ho trovato un notevolissimo livello di preparazione dei giudici, no, non non mio dei giudici, insomma, questo l’ho trovato più alto di quello che io ho pensato.
Devo dire.
è peraltro verso.
Ho trovato mediamente mediamente, non ovviamente poi anche qui i giudici sono persone normali, insomma, cioè quindi c’è, c’è persone, persona è l’inizio mio, è stato poi io avevo già un’età e poi ho sempre avuto un carattere che non gliene importa niente di questa cosa però oggettivamente.
L’approccio degli altri a me non è stato quello dell’ex strane US, cioè che c’entra questo con noi e che cosa ci viene a fare, dev’mediamente come discorso e come come il discorso della media delle persone, naturalmente non di tutti e ho coltivato e continuo tutore della grande amicizia e io coi giudice della Cassazione voglio dire quelli che sono ancora,
Come atteggiamento non posso dire.
Che l’atteggiamento di chi mi ha accolto, cioè dei giudici, insomma in cui sono entrato a far parte del collegio, non di tutti, ma della come U, come un umore generale, non è stato quello dell’ex trans, cioè di quello che non c’entra diciamo così e conseguentemente io per così dire mi sono dovuto guadagnare la pagnotta,
Specialmente nei diciamo poi no, ma specialmente nei primi due anni io ho dovuto dimostrare, questo è un dato di realtà, secondo me, cioè almeno è la mia realtà, poi non so che cosa.
Come venga apprezzato, insomma, ho dovuto dimostrare a questa eco, ai party, al presidente dei collegi e agli altri membri del Collegio, dimostrare che tecnicamente, i miei lattine e chi li avevo fatti, insomma che non venivo di etere S come persona a caso ecco diciamo così, questo sono i due punti fondamentali, diciamo così dal punto di vista oggettivo, cioè, secondo me appunto lo ripeto non è un problema di
Merito, insigne cioè di bravura o di prodotto o di scoperta dell’acqua calda, non è quello.
È?
Il problema è Dimos far vedere e far vedere agli altri giudici de di un collegio, non una sapienza scientifica che ci può essere, come ci può non essere, è del tutto irrilevante, ma un modo diverso di leggere le fattispecie concreta, che siti che si presentano di leggerle cioè,
Non chiuse sulla fattispecie è Luca d’altra parte, per chi entra in Cassazione quella posizione c’è da aspettarsi, un c’è da aspettarsi oggettivamente.
Ripeto, poi ognuno c’ha, un suo carattere, insomma, e c’è da aspettarsi una accoglienza.
Non accogliente e diciamo così.
Ma questo è nella normalità delle cose, diciamo, bisogna aggiungere anche questo qua fatto qua la legge appunto è del 1998 e io sono entrati nel 2015 dopo una gestazione perché c’era stato un bando che ha avuto una gestazione piuttosto lunga.
Per determinati problemi,
Debbo dire questo che.
Prima di che ci andassi io dal punto di vista civili dei civilisti, quindi parlo di quelli io mi ricordo solo come esperienza la professoressa Lanzillo di Pavia, bravissima professoressa che è stata prima, credo, se andate in pensione poco prima che arrivasse io devo dire che però,
Successivamente.
Il parco, per così dire, al parco, il de dei giudici, professori, si è ampliato e si è ampliato positivamente, secondo me parlo della professoressa Gorgoni che attuato Interspar, lo specialmente appunto della professoressa Dragoni che, in terza del professor cattoliche.
Che in terza anche lui, se non sbaglio, parlo di Danilo Gallo ha preso le funzioni, se ho capito bene ieri.
E
È un settore i numeri che la professoressa Parroncini diceva solo governi un po’astratto, diciamo cioè il 10 prefigurarsi è un settore di piccola nicchia.
Che varrebbe la pena di coltivare e certamente fa coltivate in un determinato modo, diciamo così.
Bisogna anche dire che mediamente c’è, allora io penso che sia opportuno che il professore sia il professore, l’avvocato c’è l’avvocato, però penso che il professore che faccia anche l’avvocato abbia una connotazione più facile a entrare nella Cassazione non tanto perché fatti eccetera il format della sentenza non è un forma difficile, si fa si trova a Bath, cioè se mi pare abbastanza facilmente, insomma, anche se hai già fatto Lord, ma insomma non è tanto quello il punto, il punto è che ci muove. Secondo me, poi una
Affezione della persona per questo tipo di mestiere, cioè l’affezione del professore per il ministero e del giudice di Cassazione.
E che non so fino a che concede.
Tenete presente questo, che per così poi chiudo e il giudice di Cassazione.
è un giudice collegiale e, da quest’angolo visuale, anche come appeal.
Paga il giudice di Cassazione, il potere di un giudice di Cassazione, sì, il singolo giudice è zero, perché lo di due lividi per cinque anni e per la verità sempre più 2, è una cosa completamente diversa, quindi per fare il giudice di Cassazione da questo angolo visuale devi aver voglia,
O meno di dare un apporto
Deve avere cioè di tradurre quello che io poi di mio ho cercato di fare, di tradurre le tue personali i tuoi personali convincimenti che sono convincimenti su questo odiato la vita, tutto sommato di tradurli e importante nel Less, nell’ambito della giurisprudenza, punto Detto questo a me è piaciuto molto devo dire che ho trovato di fare esperienza.
Ah ah, quanto sia stato utile io non lo so, ovviamente non tocca a me dirlo per me, che sono nato, professore come come pop, coi pantaloni corti che diciamo, è che peraltro non ho mai amato l’aspetto baronale per la professione universitaria.
Per me è stato una bella esperienza, che avrei anche continuato a fare al di là dell’età, grazie.
Grazie a lei, professor Dormetta, per questo.
Un interessante intervento ricco di spunti.
Do ora con molto piacere la parola alla dottoressa Francesca Fiacconi, consigliere della terza sezione civile della Corte di Cassazione, ringraziandolo ancora per aver accettato l’invito.
Dottoressa Fiacconi, mi sente.
Ma nel microfono mi sa
Deve attivare il microfono.
Dottoressa, chi è con i dovrebbe attivare il microfono per cortesia.
Ti va, ecco perché, se si clicca e non a volte non si attiva adesso mi sentite sì, la sentiamo si preoccupi, prego, dottoressa grazie ancora per aver accettato il nostro invito grazie a voi, io ho ascoltato con molto interesse tutti gli interventi sin d’ora in preparazione di questo convegno mi sono anche un po’documentata intervistando alcuni dei nostri meriti insigni che sono attualmente presente che sono trae le mie conoscente conoscenze, innanzitutto premetto che i meriti insigni in Cassazione sono una percentuale minima, ho visto non raggiungono gli elementi per unità
E comunque sono distribuiti nelle sezioni A già e questo è un problema, non sempre tenendo conto delle loro specifiche aspirazioni e competenze, e questo potrebbe essere un primo problema anche perché concorrono con tutti gli altri magistrati.
Appunto nelle richieste di appartenenza a una sezione piuttosto che un altro da quello che ho capito è che comunque il primo presidente cerca sempre di soddisfare, per quanto può quelle che sono le richieste e rispettare quindi le specifiche competenze, ma anche all’interno della singola sezione di appartenenza a volte ci sono delle problematiche serie proprio perché, da
Provvedimenti della Castano in avanti dal preside primo presidente Cassano in avanti siamo stati suddivisi.
E parcellizzati in aree per cui a volte le aree diciamo più appetite, sono occupate dai più anziani a livello di entrata in Cassazione, naturalmente, e per cui le residuali da aree sono lasciate a chi entra.
E quindi ai più relativamente ai più giovani che è tra questi, ci sono anche i meriti insigni, vi dico subito che il professor Galletti, che è stato assegnato alla nostra sezione adesso.
Ah dovrà concorrere come area scoperta, purtroppo c’è solo quella che riguarda l’esecuzione e una quota minima parte che riguarda appunto le situazioni, la cioè il condom, la.
I contratti di locazione e le questioni di di di possesso senza titolo, eccetera, eccetera quindi, per quanto riguarda le aree, diciamo di lezione nella nostra sezione tipo, quella responsabilità.
Professionale e penso che appunto ci sia uno sbarramento data dal fatto che, appunto siamo tutti già assegnati a meno che non ci siano delle rinunce interne.
E questo comporta, quindi penso dei problemi piuttosto forti per chi per il professore o avvocato Maric Enzo Insigne, che entra.
Che entra a far parte di questo particolare corpo, proprio perché si dovrà purtroppo adattare a anche a ad affrontare questioni che non magari non ha mai affrontato nella sua vita professionale e che gli sono del tutto estranee. Quindi è proprio parlando di estranius come diceva giustamente il professor Dolmetta e temo che anche lo stesso in merito insigne si senta un estranius appena entra quando scopre che appunto non può dedicarsi più alle sue materie di elezione per quanto si cerchi appunto di inserire nelle sezioni
I professori e gli avvocati, i meriti insigni, appunto tenendo conto del loro aspirazioni e competenze per quanto riguarda il lavoro, io ho sentito tutti.
Quelli che conosco che appunto sono assolutamente soddisfatti, nonostante un grande sforzo iniziale che hanno dovuta inizialmente appunto affrontare non solo per essere accettati, perché è vero che c’è una sosta, una sorta di sospetto e di diciamo di di sospetto, chiamiamolo così ma poi in senso positivo in riferimento all’extra news ma il sospetto viene da che cosa dal fatto che, provenendo da un’altra, diciamo categoria di professione e di arte.
Poi noi in Italia siamo i, diciamo gli antesignani no delle corporazioni cui abbiamo il sospetto che appunto non ci sia una garanzia di indipendenza che in qualche modo e autonomia che in qualche modo il sistema, con tutte le note negative che conosciamo, comunque coltiva e cerca di,
Ottenere al massimo livello, quindi, una volta che i le merito, quindi l’extrabonus.
Entra nei college e poi prova a sua volta si dimostra, si dimostra in qualche modo ha assolutamente, diciamo, indipendente anche rispetto alle scuole di appartenenza, a quel punto conquista la fiducia dei suoi colleghi e devo dire che questa sensazione di estraneità,
Penso che la perda lui personalmente e anche gli stessi colleghi con cui lavora, una cosa che ho visto anche che per quanto riguarda appunto l’apporto a livello dottrinale.
Questo per le materie che sono state di loro specifica competenza, l’apporto è senz’è certamente notevole.
E basta pensare non solo a tutte le problematiche collegate alla tutela dei consumatori e a come si è evoluta la dottrina rispetto alla giurisprudenza e devo dire che è l’inserimento nei nostri collegi di professore che si è dedicato a questa questione ha portato a una avanzamento condiviso naturalmente da tutti,
Per quanto riguarda la serialità, diciamo questo dover.
Non considerare la singola fattispecie, ma considerare quello che è, diciamo, il compito del giudice nomofilattico, che è quello appunto di pensare non tanto al caso specifico, ma quello all’incidenza che avrà la soluzione di quel caso nell’insieme, nella costruzione di una di un sistema unitario e dei principi.
E devo dire che i professori e gli avvocati che sono all’interno del nostro corpo danno un notevole contributo e quindi sono più che.
Accetti da parte di più, proprio perché funzionano un po’come come amicus curiae in certi in certe situazioni dove ci sono le contrapposizioni in altri dove loro pongono e questo lo ricordava bene il professor Dolmetta loro stessi si contrappongono magari a sedimentati orientamenti giurisprudenziali che come professore magari non avevano,
Mai condiviso sono utili anche perché permettono anche, però a questo punto riferimento alla fattispecie concreta, a dare delle aperture, e quindi c’è questa osmosi continua tra creare, appunto situazioni dove c’è la serialità e quindi una situazione, una serie continua di situazioni simili che vengono prese e quindi decise.
Unitariamente, e questo si fa ormai almeno nella mia sezione si fa quantomeno dal 2 io l’ho visto da farlo sin dal 2017, vi ricordo le le sentenze San Martino sulla responsabilità medica, le rinnovate sentenze del San Martino.
Del 2019, che, appunto.
Prendevano in esame, in questo anno preso in esame nella stessa giornata nello stesso collegio, varie situazioni e risolto varie questioni, appunto, che erano ancora aperte sul problema della responsabilità medica, del trasferimento della responsabilità civile, dal penale al all’azione civile e, quindi,
I problemi, appunto di prova che di allegazione, eccetera, eccetera.
E questo si è fatto e naturalmente ognuno cerca di dare il proprio contributo, anche perché gli stessi magistrati di Cassazione non è che siano così lontani dalle scuole e dalle scuole e dal pensiero dottrinario e quindi.
Ognuno dà il suo pro il proprio apporto e, quando è necessario, guardano le questioni in una visione di insieme, quando invece questo è l’interessante del del lavoro del magistrato di Cassazione, quando invece ci sono delle fratture interne all’interno del collegio che il professor Dolmetta richiamava giustamente, perché poi la decisione è presa da tre su due,
E a volte anche da, diciamo, dallo stesso presidente, che si impunta su una questione finché non si arriva e non ci si avvicini a quello che ritiene essere, diciamo la soluzione migliore, allora, a quel punto l’apporto anche del merito insinua è quello di trovare il modo di affermare quel principio che magari non è condiviso dai più solo in riferimento a quella fattispecie in modo che non si blocchi la il, il pensiero e l’evoluzione del pensiero giuridico e dei principi affermati proprio perché rispetto a quella fattispecie è possibile affermare quel principio che non può comunque valere.
Oltre quella fattispecie e questo è il bello e il gioco diciamo che c’è è lo spazio che c’è di discrezionalità all’interno della della Corte di Cassazione e quindi, per quanto riguarda me, che sono un giudice professionista allevato all’università e catapultato nella magistratura, quasi diciamo subito dopo la laurea.
Per me questo confronto con quelli che per me erano i miei maestri no, cioè i successori dei miei maestri, è sempre utile anche perché al di fuori diciamo della della situazione della camera di consiglio in cui ci si trova, poi ci si trova a scambiarsi dei pensieri su delle questioni affrontate quindi sono sempre occasioni di crescita quello che voglio dire.
È che
La vere permesso, l’entrata di questi di queste persone e di queste competenze all’interno della magistratura superiore, secondo me, è stato veramente una, diciamo, un felice pensiero.
Dei nostri padri costituenti, che purtroppo si è attuato attuato molto con ritardo e che adesso solo adesso sta dando i frutti, proprio perché c’è stata una tardiva twist attuazione è una tardivo recepimento di quello che può essere la funzione effettiva.
E l’apporto che possono dare appunto queste specifiche competenze in sede di illegittimità, vedo male, la diciamo.
La dover
Darle la facoltà a questi, a queste competenze, di acquisire, diciamo, di fare una carriera interna perché proprio secondo me?
Diciamo, la funzione loro è quello di dare continuamente un contributo, soprattutto nella scrittura dei provvedimenti.
Nella scrittura dei provvedimenti, che restano quindi delle pietre miliari, io personalmente ho molto apprezzato perché ci siamo trovati a confrontarci anche sensazioni diverse su varie questioni.
Certi pronunciamenti del professor Dolmetta, che riguardavano appunto le polizze fideiussorie, eccetera, eccetera, in particolare quelle rilasciate da soggetti legati alla pubblica amministrazione, e mi ricordo come ha risolto via via varie questioni che erano aperte, quindi e io li vedo bene appunto queste persone per l’apporto che danno soprattutto quando lasciano per iscritto e dei principi che,
Poi non vengono più.
Più dimenticati, quelli rimangono sedimentati nel lavoro della della corte, vedo male la possibilità di presiedere sezioni, collegi, eccetera, eccetera, proprio perché li richiede, oggi lo sappiamo.
Questa questa.
Speciale funzione richiede una capacità, innanzitutto di creare uno spirito collegiale all’interno della sezione collaborativa, di saper valorizzare certe persone adatte per alcune cose rispetto ad altri, quindi è una capacità organizzativa interna che secondo me non è.
Diciamo quella propria che è richiesta a un merito in Sinio, però poi perché è perché è chiamato per svolgere una funzione, diciamo anche più alta, diciamocelo pure, perché anche fare il presidente da oggi è diventato come per un professore ordinario penso,
Dell’università, qualcosa che coinvolge a livello amministrativa molto di più rispetto, diciamo a quello che è lo studio.
La coltivazione e il punto del proprio pensiero della propria, il coltivarsi sotto il profilo scientifico e poi c’è un altro problema che mi hanno detto i meriti insigni, che è stato la che è ancora aperto il fatto che la scelta.
Comunque, è una scelta irreversibile, allora su questo aspetto alcuni mi hanno detto, ma è giusto che sia così, perché noi così diamo garanzia di massima indipendenza, già c’è, la dobbiamo conquistare all’interno quando arriviamo e poi per il fatto che non possiamo più tornare indietro questo ci dà modo upload APO appunto di distaccarci da quello che era il mondo dell’università de de diciamo dei principi che volevamo sostenere, affermare secondo le scuole e quindi e questo ci rende molto più liberi come deve essere un magistrato.
Altri mi hanno detto, ma in realtà a me l’idea di poter rientrare.
In università parlo naturalmente dei professori, perché questo non è un problema per gli avvocati, che viceversa possono tornare a fare gli avvocati quando e come vogliono.
E per noi questo questa questa impossibilità di rientro nei ruoli dell’università è un vulnus, perché dopo un’esperienza così arricchente, noi acquisiamo una visione completamente diversa di quello che è l’operare all’interno della giurisdizione e potremmo portare soprattutto il processo al civilisti. Opere penalisti che appunto partecipano come professori, possiamo Up dare un maggiore apporto anche a livello dottrinario, perché solo trovandoci di fronte alle soluzioni da dover prendere in concreto ci rendiamo conto di come le cose siano più complesse rispetto a quelle che vediamo come come teorici del diritto. Quindi io vi lascio di fronte a questa. A questa diciamo dilemma che
Corre nel sangue dei appunto dei delle persone che abbiamo ricevuto, che alcuni dicono, ma io ormai non so più fare altro che questo quindi continua e altri che dicono mi piacerebbe rientrare quando in realtà, la decisione che è stata assunta dal Csm è quella di non favorire il rientro nei ruoli a meno che non concorrono appunto di nuovo.
Di mettendosi né né di nuovo nei ruoli universitari dove possono trovare un posto al limite come professore a contratto, ma anche questi posti sappiamo su tutti che ormai sono osteggiati anche dal mondo universitario, quindi siamo sempre più separati e io personalmente se volete appunto lanciare,
Spartire con me quello che penso penso che garantire una circolarità dopo.
Non subito, naturalmente, ma dopo un po’di anni potrebbe essere veramente.
è un dare una maggiore apertura e quindi dare un contributo che vale sia all’interno che all’esterno, senza pericolo, appunto, di perdita di indipendenza da parte dei soggetti e magari il garantire un minimo di permanenza almeno di 5 anni, quello sì anche perché per formare un giudice di Cassazione dicono tutti all’interno minimo ci vogliono 5 6 anni se non di più anche perché vedere come hedge,
SITA la Corte di Cassazione di anni significa anche avvertire i cambiamenti, le diverse prospettive finalità, anche a seconda di chi guida la Corte di Cassazione, e quindi vi lascio con queste riflessioni perché ritengo che il mio compito oggi è questo qui un altro punto negativo.
E che voglio appunto dire, ma solo alla fine è che il Csm ha abbandonato la.
Quella l’intervista che veniva fatta è stata fatta fino a poco tempo fa, mi sembra fino al 2017 ai candidati per valutare appunto latitudine
Perché poi, purtroppo, ci sono stati anche dei casi in cui le persone arrivate con tutte le buone intenzioni hanno scoperto che non avevano, diciamo questa attitudine nel gestire l’ordinario delle del lavoro di un magistrato che significa organizzarsi, studiare con metodo la casistica, non espandersi indecisioni,
Troppo argomentate, che rischiano, appunto.
Di creare degli hobbit ter ditta e e via di seguito, e quindi ci sono stati dei casi in cui delle persone.
Si son trovate, ma purtroppo non bene loro stessi e quindi, per evitare tutto questo, visto che sino ad oggi non c’è la possibilità di ritorno, sarebbe utile appunto che il CSM ritornasse a questa intervista iniziale, che può essere molto utile per capire non solo le attitudini ma anche le motivazioni dei singoli soggetti a entrare a far parte di questo organismo così particolare grazie,
E io ritengo di aver esaurito il mio compito e oggi e ascolterò volentieri gli interventi successivi, anche perché non voglio farà comprimere gli interventi di sicuro interessanti che ci saranno dopo di me, grazie mille.
Grazie a lei dottoressa per il suo interessante intervento, che arricchisce sicuramente il panorama informativo.
D’ora con molto piacere la parola all’avvocato Rinaldo Romanelli, segretario dell’Unione delle camere penali italiane, grazie buona sera a tutti, grazie per l’invito, grazie all’università, grazie al professor Giampietro Ferri, ora io non so esattamente diciamo.
Quale dovrebbe essere il taglio del mio intervento, quindi mi scuserete, vi dirò quello che l’Unione in qualche sede ha già detto rispetto a questo, vi porterò un po’la prospettiva nostra rispetto al tema, secondo me estremamente attuale, importante che state trattando.
Nell’introduzione del professor Ferri, nella relazione della professoressa Barontini sono già stati evidenziati, diciamo, i percorsi accidentati storici ed entrata in vigore di questa disciplina, insomma, sono passati cinquant’anni mezzo secolo tra la previsione costituzionale nell’attuazione normativa credo che sia un dato oggettivo cronologico,
Anche culturale, di una grossa resistenza da parte della magistratura, ha ad accogliere questa idea del costituente, peraltro, già in questa prima parte è emerso quello che che cioè l’attuazione di questa disciplina è assolutamente imparziale nei numeri, nella nella, nella sua finalità, nel senso che ci diceva prima la dottoressa Cecconi che chi,
Raggiunge per meriti insigni la Cassazione, cui dobbiamo pensare professionisti di altissimo livello, poi si accomoda nelle aree meno ambite, perché le altre sono già occupate e talvolta, se non sovente, si va a occupare di cose rispetto alle quali non ha nessuna competenza specifica, quindi questo certamente non annulla il contributo che come dirò anche secondo me,
Comunque rimane ed altro, ma certamente lo lo attenua poi ho colto anche forse ho sbagliato, ma nella nella nel dire del Consigliere Cecconi una certa, come dire, l’idea di perimetrazione della funzione delle competenze, un po’come se questi laici, che che pervengono ad altro ufficio della Cassazione per meriti insigni, dovessero essere comunque anche nel momento in cui vengono riconosciuti all’interno del corpo giudiziale trattati comunque come una specie protetta. Ecco, quindi non debbono andare a svolgere le funzioni di presidente di collegio, perché ci vogliono altre competenze. Credo che le competenze, se uno ce l’ha le valuta al Consiglio superiore della magistratura, di volta in volta, se non ce l’ha, non ci deve andare neanche sei, un togato, evidentemente, se ce l’ha può andarci, anche se è un laico acquisito in più, diceva sempre la consigliera che talvolta al presidente incide anche fortemente proprio nelle decisioni Milio orientamenti e conta molto di più di quel lungo su 5 e che invece è quello che contano gli altri componenti della sezione, quindi forse
Anche un componente per meriti insigni potrebbe avere e poi addirittura mi spingo a dire per la ragione che dirò che poi potrebbe essere un po’il centro del mio intervento, che sarebbe bene che i componenti laici o così li chiama scusate, ma per per capirci,
Magari facessero accesso anche al Massimario, ecco, io non so, adesso non ho una un riscontro a uno dei dati, non so se questo sia adesso Indaco esistenti o se sia mai accaduto, ma certamente anche la funzione del massimario della Suprema Corte di Cassazione dal punto di vista della diciamo, della nomofilachia, della della espressione di linee e di orientamenti e di principi, ha una funzione evidentemente fondamentale e concorrente rispetto a quella delle sezioni singole e delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, anche se con forme diverse e forse anche lì ci vorrebbe una qualche componente laico. Dicevo io,
Adesso faccio un ragionamento sugli avvocati, ma poi vorrei andare sul cuore del problema, perché secondo me è un tema, questo, di straordinaria rilevanza e attualità e che impone anche una rilettura del dei principi dettati dal costituente, che ovviamente la Costituzione vive evolve il secondo i costumi della società anche al di fuori delle modifiche delle revisioni propriamente normative delle interpretazioni che poi gli interpreti ne danno e kit per primo dovrebbe darne il legislatore e secondo me sarebbe venuto il momento di di farlo. Faccio un passo indietro e faccio due considerazioni su quei temi che ha trattato la professoressa Baron marroncini, da avvocato
E cioè quali sono i parametri per la selezione, quel tema che ha visto impegnato anche il il Cnf, parametri di valutazione che sono gli atti processuali delle pubblicazioni e relazioni svolte in occasione della partecipazione dei convegni, chiaramente soltanto il primo può riguardare gli avvocati non parlo di avvocati, professori perché e altro e altro tema e altra materia sono gli atti processuali ma poi il comma 3 della norma fa riferimento a elementi di specifica rilevanza equipara di esercizio dell’attività forense da parte dei professori.
Ed università presso le giurisdizioni superiori e quindi la lettera riguarda solo i professori che fanno anche gli avvocati, insegnamento universitario ovviamente riguarda solo i professori e poi qualcos’altro il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie, che forse non era neanche nella mente del del costituente e che non riguarda certamente gli avvocati se non accidentalmente, nel senso che nessuno può escludere che l’avvocato abbia prima fatto il magistrato e poi vado a fare l’avvocato ma credo che la ratio della norma sia quello della chiamata degli avvocati e dei professori, non di avvocati che hanno l’esperienza dei magistrati, ecco,
È per quello ci sono già i magistrati, quindi questi tre parametri, che poi, a parità di possesso di elementi di specifica rilevanza si Paolo dall’anzianità, mi pare che oggettivamente penalizzino il foro rispetto alla Accademia, ma da penalista aggiungo qualcosa di più dall’angolo visuale del penalista cioè la redazione degli atti l’atto la forma scritta non è un modo proprio di espressione della professione dell’avvocato penalista e la la la l’elevatissima qualità che sarebbe il presupposto per una chiamata per meriti insigni di un penalista.
Come sempre, una valutazione complessa, ma, diciamo la riportata nell’ambito del diritto penale dovrebbe riguardare in teoria, prima di tutto, la capacità di governare il processo, nel senso che io questo lo dico da penalista, la cosa più difficile per gli avvocati penalisti.
è proprio la scelta della direzione, diciamo, da prendere delle linee di difesa a partire dalla da dalla scelta, se esercitare i propri diritti, difensivi o meno all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, o rimandare i propri esercizi di difesa in una prospettiva dibattimentale che certamente avverrà la capacità di,
è di dare corso a delle indagini preliminari adeguate, scusate delle indagini difensive, adeguate e e qualificate e la capacità persuasiva A e la capacità retorica al momento della della discussione finale, che dovrebbe essere orario, perché il principio del nostro codice a tendenza accusatoria uno dei princìpi e quello dell’oralità nucleo dell’atto scritto ma ancor prima il codice accusatorio del quale il nostro è un modello abbastanza scolorito già lo era in origine lo è diventato ancor di più, ma diciamo che il cuore del processo accusatorio dovrebbe essere del dibattimento, il cuore, il senso sfondamento del dibattimento della
E della formazione della prova e davanti al giudice è proprio la sua funzione cognitiva, per dirlo con le parole di John Henry Wigmore, il contro il controesame è senza dubbio il più grande strumento giuridico che ha inventato, che è stato inventato per la ricerca della verità cioè il cuore del processo penale l’esame e controesame un avvocato, diciamo, di quel di grande livello un avvocato che ha meriti insigni è un avvocato che certamente sa governare questi strumenti, l’esame e controesame, il che ovviamente non si fa per atti scritti
Non che noi non siamo capaci, credo, scrivere in italiano e noi che una parte della nostra funzione non riguarda anche questo, perché gli atti di impugnazione, i rimedi Endo procedimentali auto correttivi del sistema passano attraverso l’impugnazione iscritti, ma questa è una piccola parte della funzione dell’avvocato penalista quindi credo che così com’è congegnata la norma rende ancora più difficile la l’individuazione di un merito come dire corrispondente e oggettivo, a questo si aggiunge anche la circolare del Consiglio superiore della magistratura.
Previsto quel parere della Commissione prevista all’articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 163 2006, cioè la commissione che valuta la capacità scientifica dei magistrati per accedere in Cassazione, e il parametro qui della di nuovo della di questa Commissione sono le pubblicazioni scientifiche, le relazioni svolte in occasione dei convegni e gli atti processuali.
Mentre per esempio, almeno il parere del Consiglio nazionale forense si basa sì su queste cose, ma non solo su queste cose, perché dice bisogna valutare la varietà e l’importanza dell’attività forense svolta desunti, in particolare dagli atti processuali.
Predisposti quindi, in particolare, vuol dire non solo tutto questo per dire che il modello già credo che faccia sottrarre pochi avvocati penalisti duri in Cassazione, non Edf ce ne sia neanche uno, avrei la curiosità, gli chiedono alla dottoressa Fiacconi se ci sia un avvocato penalista che è riuscito a superare tutti questi ostacoli e arrivare in Cassazione senza essere professore di avere altri Mary.
E allora, posto che quella che è la finalità dell’istituto è già stata chiaramente illustrata da chi mi ha preceduto e anche molto meglio di come avrei voluto farlo, io voglio introdurre quello che vorrei, vorrei che fosse il mio contributo, se non altro come sollecitazione agli autorevoli costituzionalisti e quelli che avranno voglia ovviamente di di ascoltarci ma gli autorevoli costituzionalisti ai magistrati che prendono parte a questo convegno.
E che è il tema dell’interpretazione.
Ora il tema dell’interpretazione è un tema estremamente attuale, l’anno scorso c’è stata l’assemblea straordinaria della Corte di Cassazione, mi pare a giugno dell’anno scorso e nella quale il tema centrale era la funzione nomofilattica della Cassazione, ma anche il rapporto tra il giudice, la legge cioè di limite all’interpretazione detto molto brevemente perché non è questo l’argomento del convegno vanno tutti sappiamo che l’interpretazione e la funzione interpretativa del giudice ha avuto una enorme espansione, sempre in due parole fondamentalmente determinata da
Due macroaree la prima sul piano ordinamentale, la progressiva effettiva acquisizione di autonomia e indipendenza della magistratura nel corso del 900 grazie alle costituzioni, ma se noi pensiamo anche dopo.
Ah, ah ah, la Costituzione, la nostra Costituzione e i primi anni 50 alla magistratura che, ora gerarchizzata, che aveva, diciamo determinati condizionamenti e forse anche ricadute di carattere politico che progressivamente ha totalmente perso, però questo è un tema di carattere generale non è un tema italiano, è un tema mondiale e ne scrivevano già i professori Guerrieri e Pederzoli nel 1990 richiamando scritti molto antecedenti di studiosi americani e sul piano propriamente della dell’interpretazione la complessità,
Delle fonti della della della rule of law, della de de de, del principio di legalità multilivello, che non è più soltanto il riferimento alla legge ordinaria e alla Costituzione, rispetto alla quale comunque la magistratura ha avuto un’evoluzione nell’interpretazione della legge alla luce della Costituzione, ma è anche la legge, è un unitaria, la, la, la la. I principi convenzionali vietati dalla Corte europea per i diritti dell’uomo sono un sistema di per sé di grande complessità, al quale attingere, al quale sul piano oggettivo, si confronta una una espansione. Io parlo per il diritto penale perché è quello che conosco che dovrei conoscere
E non sugli altri, ma una volta che il diritto penale aveva un ambito di applicazione, è molto più ristretto adesso anche l’aumento delle fattispecie, una normativa
Penale pletorica che sostanzialmente riguarda quasi
In tutto e tutti e incide direttamente sul sistema economico, sulle aziende e sul diritto dell’ambiente, sui profili borsistici, molto spesso introducendo delle fattispecie di reato totalmente costruite in diritto non il fatto per usare, diciamo, la distinzione del professor Padovani l’omicidio diciamo riguarda un fatto se io rinvengo una salma un i segni di un colpo di fucile hi-tech nel petto in mezzo alla strada dovrò capire chi ha sparato eventualmente perché se ci sono dei profili,
Scriminanti, ma al di là di quello questo è Fap. Se invece devo ricostruire delle ipotesi di responsabilità per bancarotta piuttosto che per aggiottaggio piuttosto che per profili di falso in bilancio, la costruzione è tutta in diritto, quelli di per sé l’interpretazione è richiesta al giudice. Questo ha portato anche dei profili patologici uguali. Non non mi voglio diffondere sui quali si interroga la la, la Cassazione e anche la magistratura, però dobbiamo partire da un punto, o meglio, arrivare a un primo punto che quello che un ampio margine di interpretazione del giudice e quindi di creazione della norma attraverso un’interpretazione è ormai assolutamente, come dire evidente a tutti no la funzione concorrente del diritto vivente rispetto al diritto vigente, Trattato talvolta perfino in misura preminente, anche perché i tempi della modernità sono tempi molto veloci che talvolta impongono al giudice di dare una risposta quando il legislatore dovrà ancora data, perché il legislatore può scegliere se è normale o no il giudice, se gli viene rivolta una domanda in sede civile in sede penale, è una risposta alla militare. Non può dire ci penserò quando avrò tempo e voglia di farlo, e quindi
Penso, per esempio, anche alla tecnologia, alle nuove tecnologie, insomma il giudice chiamato oggettivamente a questo tipo di funzione, allora qua secondo me, a me pare che sia ancora più importante e preso atto che c’ha una funzione di questo genere che una funzione di questo genere sia in qualche modo alimentata non soltanto da una cultura espressa da un corpo che è alimentato in modo burocratico questa è una definizione tecnica e cioè con un concorso pubblico e come sono i diciamo le le magistrature e continentali e talvolta non in modo
Improprio o eccessivo tacciato di essere un po’chiuso, come dire un po’più lontano anche dalla società civile io ho colto prima questo, forse ho sbagliato, ma questa prospettiva anche nelle parole del professor Dolmetta, quando parlava della visione in relazione alla ricaduta di determinate decisioni sul piano seriale della struttura della società del come e ho anche pensato magari sbaglio professore che questo sia un portato non solo della sua,
È ovviamente elevatissima competenza sul piano universitario, ma anche magari della sua attività professionale, che si è trovato ad assistere, in determinati contesti, a constatare direttamente le conseguenze di determinate decisioni assunte ecco questo punto di vista diverso, questa approccio culturale diverso della della della dell’università e dei professori e dell’avvocatura credo che sia fondamentale per chi è decisivo che siano più vicine alle necessità, alle esigenze, alle realtà,
Perché che percorrono la nostra società, aggiungo qualcosa di più sempre dalla mia prospettiva, la prospettiva dell’avvocato penalista è una prospettiva garantista, ma non è una prospettiva garantista, ideologica per partito preso o fine a se stessa, la vorrei definire una prospettiva garantista e professionale, nel senso che l’avvocato penalista entra nell’aula sedendo al fianco del proprio cliente del proprio assistito.
Che è chiamato a rispondere di una evidentemente di una violazione penale e quindi è sottoposto al più temibile e potente dei poteri dello Stato che ha esercitato dal Pubblico Ministero che esercita l’azione penale e che conduce il cittadino davanti a un giudice che può privarlo di tutto della libertà personale, del dei beni e equi e anche della dignità. Insomma, che che che è un bene fondamentale, e tra diciamo l’esercizio del potere della potestà punitiva dello Stato e la decisione del giudice si pone il difensore e cerca in qualche modo di come dire, richiamare le regole e i principi è il rispetto
Delle regole fondamentali, non a caso è il costituente, non utilizza parole a caso. L’aggettivo inviolabile in Costituzione è riservato soltanto alla libertà personale al domicilio che ne ha una declinazione alle comunicazioni e al diritto di difesa. Il diritto di difesa è definito un violabile dell’articolo 24, perché il diritto di difesa è quello che garantisce tutti gli altri. Se non è concretamente attuato e attuabile il diritto di difesa, gli altri non possono trovare un’attuazione, quindi la prospettiva culturale del del dell’avvocato è necessario penalista. Necessariamente una prospettiva garantista che secondo me, diciamo sarebbe fondamentale per arricchire e il il pensiero della della Costituzione. Ma vorrei aggiungere un altro punto, e questo è forse un po’più estremo come ragionamento, lo sottopongo alla vostra legge. Il vostro ragionamento
Il tema dell’interpretazione, arrivati come dire, in poche parole al dunque, e cioè che il giudice creatore della norma.
Rischia di porre in crisi i 101, comma 2, cioè il giudice è soggetto soltanto alla legge, fonte di legittimazione del giudice, ma anche l’inizio del giudice teorico, perché il limite della soggezione alla legge.
Posto che noi sappiamo che questo principio è, diciamo, un principio enunciato, ma in concreto non attuabile, quantomeno.
Non non nella sua interezza, perché il giudice forma la norma e la norma, si compone del diritto, appunto, vigente e dei genitori l’ente forse bisognerebbe leggerlo al al in combinato disposto con il primo comma della stessa norma che dice che la la la, la giustizia è amministrata nel nome del popolo italiano ora chiaramente questo non vuol dire che il giudice,
La legittimazione democratica diretta o che deve seguire la volontà popolare o farsi influenzare da essa, perché è la cosa più lontana dal mio pensiero in assoluto, ma vuol dire che questa funzione di creazione del diritto, in qualche modo una legittimazione della Benetton, e allora l’idea che è stata richiamata e che è indicata anche nella relazione introduttiva alla legge del 98 che ha richiamato alla professoressa Parroncini cioè di chiamare i cittadini non magistrati a fare parte della dell’esercizio della giurisdizione. E un’idea che secondo me è una ricaduta anche sulla legittimazione della funzione del potere giudiziario. In qualche modo questi cittadini, e certamente non rappresentano gli avvocati e non rappresentano la la, l’accademia e direttamente da un punto di vista democratico, non rappresentano neanche il popolo italiano, ma sono seduti a fianco ai cittadini. Noi, quantomeno nelle aule di giustizia,
E ne conoscono convenire i patimenti, le sofferenze, le conseguenze dei provvedimenti giudiziari e quindi in senso assolutamente improprio, e non voglio dire questo in qualche modo di rappresentano ecco, una una giurisdizione, è un esercizio di un potere giurisdizionale che ormai non è più il giudice bocca della legge e forse potrebbe trovare una sua qualità migliore dal punto di vista tecnico dal punto di vista culturale ma anche una sua legittimazione dal punto di vista democratico come riconoscimento dell’autorità delle decisioni giudiziarie che è un perno fondamentale su cui si basa una Costituzione democratica e liberale attraverso,
Attraverso.
Lì l’incorporazione e lo dico in senso assolutamente atecnico anche delle altre professionalità, né del dei profitti dei professionisti, del diritto, dell’avvocatura e della magistratura, e qui esco veramente dalla dalla.
Intorno al tema del del congresso, ma perché il principio è lo stesso, ma dovremmo avere un’attuazione molto maggiore, non solo dovrebbe avere un’attuazione.
Piena l’articolo 106 della Costituzione e forse anche necessiterebbe di una revisione costituzionale, rimarrebbe comunque il richiamo dell’eccellenza, cioè dei meriti insigni, e siccome l’eccellenza i meriti insigni, per definizione, sono pochi e non possiamo pensare che questo travalichi in qualcosa di diverso, ma in questa logica, in questa prospettiva e soprattutto perché la funzione,
Di formare gli orientamenti giurisprudenziali non è una funzione propria solo della Cassazione, che ha previsto una mentalmente anche la funzione nomofilattica oltre quella di giudice di terzo grado, ma è il potere giudiziario e potere diffuso che sovente è accaduto nella nostra storia. È che capita tutt’oggi che siano. I giudici di merito. In realtà si trovano per primi a impattare rispetto alle novità che che che l’evoluzione sociale e gli propone, ma anche a superare delle interpretazioni che sono che sono ormai considerati non più adeguati nel sentire comune la necessità della società sono la prima frontiera, lo sono, mi permetto di dirlo, a maggior ragione da quando c’è stata la modifica della legge Orlando del 2017 che ha introdotto il comma 1 bis dell’articolo 618, che lega in qualche modo le mi riferisco, ovviamente al codice di procedura penale, le mani alle sezioni semplici della Cassazione che, ove non condividano il principio enunciato dalle Sezioni Unite, devono rimettere alle sezioni riunite cosa che ovviamente, non riguarda il giudice del merito. Bene, sarebbe il caso di cominciare a fare un ragionamento un po’più ampio sulla necessità di un reclutamento laterale,
E ovviamente attraverso concorso che, con una selezione qualificata di professori, di avvocati, ad ogni livello della giurisdizione di merito, proprio per le medesime ragioni che hanno indotto il costituente a ragionare su 106, ma non soltanto, anche sull’articolo io peso.
Manipolarli c’erano. 102, che prevede sezioni specializzate formati anche da noi magistrati in determinati casi prevede i casi nei quali il popolo partecipa direttamente all’esercizio della giurisdizione. Il quadro del legislatore rispetto alla all’accesso, alla giurisdizione di del cittadino non magistrato è più ampio dell’articolo 106. Una modifica di questo genere potrebbe essere fatta con legge ordinaria, perché la Costituzione prevede semplicemente come regola generale, come ha ricordato anche il professor Ferri, che si accede tramite concorso. Non prevede però che questo concorso non possa essere un concorso riservato a determinate categorie e, per esempio, così accade già da tanti anni. Faccio un esempio unico, anche se ci sono tanti esempi comparati di questo genere in Francia, dove la Scuola Superiore della Magistratura ormai reputa il 50% dei magistrati ogni anno tra quelli che loro chiamano professionisti in riconversione, che non sono solo avvocati e professori, ma sono in generale altre categorie professionali che evidentemente ritengono che debbano dare un loro apporto alla giurisdizione previa selezione tramite esami di tal che ad oggi più del 30% del corpo della magistratura francese è composto, appunto, da professionisti in riconversione. Trovo questo argomento estremamente attuale. Spero di non essere uscito.
È troppo dal dall’oggetto, diciamo, del convegno, e ringrazio ancora il professor Ferri per avermi dato l’opportunità di fare queste considerazioni grazie.
Grazie all’avvocato Romanelli per il suo interessante intervento, un intervento ricco di spunti e che arricchisce il panorama informativo, portando il punto di vista dell’avvocato penalista e dell’Unione delle camere penali.
Ci ha delineato quali sono le caratteristiche del grande avvocato dell’avvocato che.
E cellule caratteristiche che.
Non si collegano soltanto alla produzione gli atti scritti, ma ad un’ampia serie di elementi che dovrebbero essere considerati naturalmente poi si tratta di relazionare queste qualità eccellenti con le funzioni che eventualmente l’avvocato penalista è chiamato ad esercitare.
In Corte di Cassazione
Ci sarebbero davvero molti spunti, comunque dobbiamo.
Procedere e in base al programma.
Ora do la parola.
All’amico e collega professor Alberto Tedoldi, che ha organizzato insieme a me a Valentina, Baroncini l’evento di oggi.
Grazie grazie molto Giampietro, grazie Valentina, grazie a voi tutti che avete avuto il garbo di partecipare e di e di accogliere questo questo invito e ci sono già spunti ricchissimi che dimostrano il valore fondamentale del diritto, che è quello che amo chiamare con un termine aristotelico della phronesis dialogica la sapienza pratica di chi si confronta e I l’istituto.
Perché siamo chiamati la previsione che usiamo, su cui siamo chiamati oggi a riflettere l’articolo 106, terzo comma, sono manifestazioni di quella che potremmo chiamare nomofilachia dialogiche, cioè la concezione che ci viene dalla Costituzione di una nomofilachia che nell’ambito di una collegialità fatta di confronto come ci,
Scriveva Aldo Dolmetta anche duro, anche anche, appunto aperto, senza sconti, porta arricchisce la visione del diritto, che è una visione inevitabilmente fatta di punti di vista e apre le porte, per usare un’espressione di un famoso racconto di Leonard.
Lo Sciascia, apre le porte della giurisdizione, le aprì in maniera.
Lega in maniera.
Che dà contenuto e forza e arricchisce questa nomofilachia, questa funzione, che è stata detta di forgiare le norme per casi che sono seriali, si ripresentano e che vengono adesso sempre più frequentemente portati in camera di consiglio, con le diverse modalità del procedimento, intestazione che conosciamo o udienza camerale non partecipato piuttosto che udienza pubblica per poter dare un’impronta quindi con una preoccupazione crescente che ha sicuramente come dicevo arricchito,
Vorrei ricordare due date fondamentali che si collocano in un diverso contesto sono passati tre anni dalla celebrazione del centenario dall’unificazione della Cassazione in Roma.
Che fu voluta da Ludovico Mortara, che, Gianpietro, Ferri ricordava prima, era stato indicato come un uno straordinario esempio di contributo dell’Accademia al giurisdizione Ludovico Mortara che, pur avendo voluto l’unificazione della Cassazione da 5, che erano nella sola Cassazione romana, pur essendo primo presidente della Cassazione di Roma,
Non venne nominato nel 1923, primo presidente della Corte di Cassazione, unificata perché gli venne preferito Mariano da meglio, è storia nota anche nelle sue nel suo significato nella sua portata, Mariano da meglio fu anche presidente del Csm e della commissione disciplinare e rimase,
Primo presidente della Cassazione romana e per vent’anni fino a quando morì nel 1943.
E dimostra direi, in modo vitale, esistenziale come.
Ben altra forse la concezione in allora.
Per la Cassazione, il ruolo della Cassazione, anche unificati.
E poi, e Gianpietro Ferri ricordava l’onorevole Conti, presidente della seconda, se non erro sottocommissione della Costituente, che in quella importante sedute in cui si discusse anche nell’articolo 106, ricordò come.
L’articolo 106 avessero avuto anche il significato di consentire l’accesso delle donne alla magistratura, peccato solo che.
L’ordinamento giudiziario del 1941 fino al 1963 e anche qui sono passati da non molto i i sessant’anni dalla dalla legge 66 del 63 e le donne non ebbero accesso alla magistratura, ci sono insomma.
C’è un’elaborazione evidentemente lenta, che il Csm ha impiegato più di 10 anni per diventare operativo, e ne abbiamo discusso e parlato in occasione del recente referendum costituzionale e però evidentemente la storia, come la natura, non facit saltus e quindi, nonostante le apparenti fratture che ci sono rispetto al passato,
Questo passato.
Viene portato sulle spalle, continua a aggravare e prima di liberarsi di questo passato, di questo pegno, di questa ipoteca del passato ce ne vuole e ci vuole parecchio qui, addirittura cinquant’anni, l’abbiam sentito nella bella relazione introduttiva di Valentina, Baroncini.
Cinquant’anni con questo tira e molla con timidezze che forse celavano qualcos’altro.
Uno sviluppo, però, che nel frattempo proseguiva nel segno della Costituzione repubblicana, nel segno dello sganciarsi da un certo migliore di una certa concezione, però i temi si tengono assieme, evidentemente e anche all’inizio una certa concezione posso dire riduttivi, Istica o eccezionalità dell’articolo 106, terzo comma l’esenzione dal concorso pubblico per l’accesso alla magistratura, beh, è chiaro che non questo era il significato anche Piero Calamandrei, cui è dovuto possiamo dire bene o male l’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario sulla funzione nomofilattica nella sua concezione della Cassazione.
Fu fondamentale i suoi fondamentali studi del 1920.
E
Fu il primo a suggerire questo ingresso di professori e avvocati, insigni di chiara fama, poi, in termini che aveva usato, erano un poco diversi da quelli adottati nel testo del terzo comma nella corte di cassazione. Assegnare le cose a me sembra evidente, cioè una partecipazione a quella funzione nomofilattica che deve essere aperta, che deve essere discorsiva, che deve essere dialogica, che deve con contemplare tutti i punti di vista, quindi non è una concessione eccezionale, non è una chiamata che significa vocatio ad giurisdizione, allo ius dicere quindi con un valore non soltanto ordinamentale, ma un valore
Autenticamente partecipativo, usiamo pure una parola francamente un po’abusata oggi, che quella democratica aperta, ecco, questo è il termine forse più appropriato, aperta, discorsiva, dialogica e partecipe proprio come partecipativa è la natura del diritto per sua origine Ubi societas ibi ius, quindi è necessariamente un fenomeno comunitario di confronto che dalla comunità nasce o dal popolo se vogliamo, in nome del popolo viene Express
Nell’ambito di organi collegiali che, detto sinceramente, ci mancano anche per i giudizi di merito, soprattutto di primo grado, ma anche perché la solitudine del giudice, una solitudine che si è del giudice del merito in particolare che si è accentuata dopo il Covid è una solitudine che è troppo spesso rischia di sfociare,
Nel nell’autoreferenzialità, ecco quello che vuole evitare la norma costituzionale e l’autoreferenzialità del discorso giuridico, questo mi sembra chiarissimo.
Ed è l’attuazione vera di un ruolo della Corte di Cassazione, del ruolo appunto nomofilattico che proprio per quel fenomeno di sovrapposizione di.
Confusione di entropia giuridica a cui assistiamo oggi, di pluralità delle fonti, necessita del concorso di tutti per recuperare.
E ordine per recuperare quel Cosmos, che il compito del diritto di fronte di fronte al, al caos e quindi i ruoli interpretativo delle corti e il dialogo tra le Corti di cui si è fatto un gran discutere è fondamentale, ma che sia anche dialogo Intranet alle Corti ha usato anni Aldo Dolmetta il termine Extranet ma,
C’è il sentirsi un con un estraneo rispetto ad un contesto che vede perlopiù giudici di carriera e magistrati togati, ma quando si entra nel cuore della decisione, nella segretezza della camera di consiglio, io ricordo un insegnamento preziosissimo di Uberto, Scarpelli.
Che era stato magistrato e quello che a lui mancava tantissimo era la camera di consiglio, era stato magistrato di merito, c’era ancora il tribunale collegiale e a lui mancava questo correre dei logoi, dei pensieri, delle opinioni, delle visioni, né all’interno della fare il diritto e del ragionare sulla fattispecie per dare giustizia sul caso singolo ma nel caso della corte di Cassazione pensando anche a quello che viene dopo e quindi una proiezione,
Legata al futuro che, come diceva Marc Bloch, ha un cuore antico ed è il cuore appunto della Corte Suprema in questa sua funzione nomofilattica, quindi l’articolo 106, terzo comma, che sembra un po’la cenerentola delle disposizioni costituzionali sulla magistratura.
Appartiene a questo sistema, cioè è parte integrante della del sistema nomofilattico ed è un sistema che non a caso include.
Magistratura, accademia, Avvocatura quindi le grandi voci del diritto, le grandi voci dell’esperienza giuridica e in quella connubio tra teoria e prassi che ormai non ha più senso disgiungere, non l’ha mai avuto, il dogmatismo è sempre stata una mala pianta.
La clinica del diritto diceva Carnelutti è una necessità assoluta, sembra strano che, appunto, ricordo bene questo antico scritto di Di Francesco Carnelutti sembra strano che un medico ben presto debba andare a far pratica in un ospedale e un un chi studia il diritto debba per diverso tempo astenersi dal farlo. Anzi, la recente scelta di tornare al concorso di magistratura senza come concorso immediato dopo la laurea non so quanto sia stata felice sotto questo profilo, perché la possibilità di guardare al diritto nel suo pratico, vivere un diritto autenticamente vivente e si usa
Troppo spesso questa espressione in una maniera forse astratta, ma il diritto vivente è quello che si fa non solo nella casistica e negli nelle massime della Corte di Cassazione, è quello che si fa quotidianamente nei tribunali, quindi un diritto vissuto sulla propria pelle nell’esperienza che dà la sensibilità verso la giustizia del caso concreto che il fine ultimo poi a pensarci bene della giustizia cioè,
La nomofilachia, ed è quella un po’la tensione che c’è nella stessa disciplina costituzionale nella stessa istituzione corte di cassazione.
Come costruita da una norma che risale al 1941, l’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario, per come poi si è trasformata dopo l’avvento della Costituzione repubblicana, grazie alle norme costituzionali e grazie al lavoro che c’è stato successivamente per giungere a questo, ma indubbiamente c’è una tensione formidabile tra la funzione nomofilattica istituzionale della corte di Cassazione questa,
In questa nomofilachia, che spesso diventano emopoiesi, pensiamo tutti alla alla all’intervento delle Sezioni Unite del 2023 dopo le famose sentenze della Corte di Giustizia sulle clausole vessatorie dove il lo stesso dispositivo delle Sezioni Unite è un mini codice del processo del consumo, lo potremmo chiamare così è diventato una specie di appendice.
A cavallo tra il libro terzo libro quarto del codice di procedura civile, quindi si è costretti addirittura fare. Nomo pugliesi o no omogenei se vogliamo usare un altro grave cinismo per esprimere questo fenomeno di straordinaria centralità dell’arte ermeneutica dell’arte interpretativa, lì, rispetto ad una legislazione che non può certo più chiamarsi Arte sotto nessun profilo, ma l’arte interpretativa resta, rimane con la sua forza e la sua è la sua centralità e anche la lungamente attesa legge mezzo secolo e mezzo secolo per arrivare alla legge del 1998 e un tempo infinito. Capisco che forse,
Il legislatore era in altre faccende affaccendato, però gli anni 90, come sappiamo, iniziano con una rivoluzione, e si parla di Seconda Repubblica con con gli anni 90, a mio avviso impropriamente, ma comunque.
E se se ne parla, quindi, non è un caso che negli?
Ci sia stata questa svolta negli anni 90, ma è in questa tensione che i cui accenno solo brevemente tra funzione nomofilattica, che nelle ultime riforme è sempre stata accentuata, vie più.
E attraverso vari istituti, magari poi abbandonati come il filtro in Cassazione, che poi diventa requisito di i quesiti e il Consiglio. Ricordiamo i quesiti con un tecnicismo che, nel civile francamente esasperato francamente esasperato, e la riforma del 2012, che ha in pratica abolito qualsiasi controllo sulla motivazione delle sentenze di merito e quindi, in pratica, un controllo indiretto sul giudizio. Di fatto, i gradi di merito è stata un po’una forzatura, a mio modo di vedere, e capisco che la quantità di ricorsi e non consente una sufficiente gestione del ruolo e della funzione istituzionale e, appunto, nomofilattica della corte. Però troppe volte si assiste a
Ha una carenza radicale di istruttoria nei gradi di merito.
Con cause che arrivano su fattispecie che sono ricostruite a fantasia.
E quindi si rischia di lavorare. Questo è un problema di metodo molto grave. Si rischia di lavorare su fattispecie inesistenti, fantasioso, e di forgiare principi di diritto su fattispecie che non corrispondono a quelle effettive che vengono definite. Fattaccio, di cui la Corte non dovrebbero occuparsi nella nobiltà del suo dire, dello show ius dicere, ma che, ahimè, sono il centro e continuano a essere il centro, almeno finché esisterà l’articolo 111, comma 7, della Costituzione che, sanzionando con ricorso per Cassazione, consentendo insomma di adire la Corte di Cassazione per qualsiasi violazione di legge e delle sentenze in senso sostanziale e inevitabilmente non può perdere di vista la sostanza del del della fattispecie, la sua concretezza nella vita vissuta delle parti, il territorio, l’intestazione, quindi, questa perenne ed endemica tensione tra ius costituzione, il suo ruolo istituzionale della corte di Cassazione, Ius litiga, Torres, diritto ricorrere in Cassazione per violazione di legge, ivi incluso il difetto di sussunzione. Però vorrei capire come si riesce a discorrere effetto di sussunzione se la fattispecie è stata malamente o addirittura
Pre completamente pretermessa, malamente ricostruito, completamente pretermessa nei giudizi di merito e allora poi va a finire che inevitabilmente si va a guardare dentro in Cassazione, perché si è pur sempre giudici in questo connubio in questa sintesi, in questa armonia, in questa concordia discors ma nel senso nobile del termine perché sono cuori e logo gli elementi che si parlano e si confrontano magistratura, giudici, diciamo di carriera accademia,
Eh eh Avvocatura e sono ohmmetri non perfectum, diceva San Tommaso e è la perfezione, perché c’è l’esperienza del giudizio.
E quello che Aldo Dormetta chiamava canapi della fattispecie e il.
La vicinanza con una verità narrata e appresa nella quotidianità dell’avvocatura che viene portata nelle corti viene portato nelle corti e giunge fino alla Cassazione con questa esperienza ricca esperienza, come dice la legge, ricchezza dell’esperienza, dell’avvocatura e c’è.
L’aggiornamento costante, l’evoluzione del diritto e con il nuovo punto di vista di chi abbia visto qualcosa con le sue riflessioni, che altri non hanno prima veduto.
Anche se non è magari la scoperta dell’acqua calda come di giallo, Dolmetta però tante volte e la si vede diversamente dai qualcosa di nuovo e di nobili e questo è un uno sviluppo e una ricchezza straordinaria che andrebbe pienamente attuata, quindi i numeri che Francesca Fiacconi dava prima sono sono troppo pochi.
Troppo pochi dovrebbero aumentare, io credo, almeno al limite indicate ai limiti indicati dalla dalla legge del del 98 che ci ha ricordato, Valentina marroncini, proprio per arrivare a questa sintesi, a questa misura, al nulla di troppo al Médée Nagant aristotelico, che è vera giustizia quindi a coniugare giustizia del caso singolo con funzione nomofilattica è straordinaria la ricchezza che che si trae da questa piccola norma.
Troppo a lungo rimasta inattuata per le sue varie tensione, perché fa della comunità giuridica quella Arbeit Gemeinschaft, quella Comunità di lavoro di cui parlava sempre Franz Kline che, come sappiamo, aveva ispirato a Giuseppe Chiovenda le sue riforme, è una vocazione, è una chiamata per dare un apporto le parole sia della norma costituzionale sia della legge sono molto significative e danno l’idea e la misura di una corte aperta. L’avvocato ad Udine, Romanelli,
Ricordava prima che in Francia vengono chiamati e c’è la cosiddetta riconversione delle professionalità, ma basta attraversare la Manica, i barrister, i migliori barrister inglesi diventano Lord Justice, quindi in un discorso discorso di.
È assoluta.
È partecipazione e magari anche un po’esoteriche, nel caso delle Inps non londinesi, però, si ha la sensazione di questa partecipazione anche in Germania, dando a un convegno giusto tre settimane fa ho conosciuto adesso è andato in pensione e il presidente della sezione del bond sgarri Zoff,
Che si occupa di Antitrust ed era un importante avvocato di flash Leeds a Bruxelles, e che il ministero della Giustizia ha nominato in darne la Corte suprema tedesca sino alla presidenza della sezione specializzata in materia antitrust.
Concludo con un piccolo sogno, ma perché non prevedere una composizione dei collegi che rispecchi nella maggioranza dei togati questa compartecipazione, questa Mitbestimmung, questa vocazione comune di chi vuole che il diritto si è fatto secondo giustizia e per uno sviluppo costante e aperto e discorsivo e dialogico grazie?
Grazie al professor Tedoldi per il suo intervento molto articolato, che, come sempre, è ricco di citazioni, dotte e un intervento, anche è ricco di spunti e che vedo anche in qualche misura collegato con il precedente intervento.
Dell’avvocato Romanelli per il riferimento ai giudici di merito, oggi ci occupiamo di Corte di Cassazione, ma occupandoci della Corte di Cassazione, dell’ingresso.
All’interno del giudice di legittimità di persone provenienti dall’esterno, emerge anche nel corso degli interventi.
L’opportunità o quantomeno una riflessione sull’esigenza che un’integrazione dei collegi giudicanti avvenga anche.
Nell’ambito del merito.
Quindi, grazie al professor Tedoldi.
Ed ora, molto volentieri la parola al professor Remo Caponi, consigliere della Corte di Cassazione, per meriti insigni e già ordinario, di diritto processuale civile nell’Università di Firenze prego, professor Caponi.
Sì, grazie buonasera, buonasera a tutti, io sono molto davvero molto lieto di e ringrazio appunto gli organizzatori.
A partire dal professor Giampietro Ferri della professoressa marroncini, anche dall’amico Alberto Tedoldi, per avermi dato l’opportunità di intervenire in questa in questa tavola, in questa tavola rotonda che mi ha offerto.
Molti spunti di riflessione, molti spunti di riflessione, tant’è che faccio fatica ah, ah, ah, ah ah ordinarli in uno schema che che possa essere in qualche modo coerente all’inizio avevo pensato di articolare questa questa breve riflessione secondo due crinali, da un lato una prospettiva,
Diciamo oggettiva istituzionale, da studioso del processo del processo civile e dall’altro, una seconda parte invece di carattere più aneddotica diretta, un po’a raccontare la la, l’esperienza che sto molto interessante che sto vivendo appunto all’interno della corte.
Dalla Corte di Cassazione, ma, come ha ben detto il professor Dolmetta, è difficile chiaramente distinguere queste due, queste due prospettive, perché inevitabilmente, soprattutto la seconda di carattere aneddotico ed esperienziale verrà inevitabilmente a condizionare anche quanto avevo pensato di dirvi rapidamente nella prima parte di questa di questo mio intervento e comunque entro in medias res in medias res,
Ah, i temi sono già tutti sul sul tappeto, sono stati posti con molta acutezza interesse sul tappeto dai miei precedenti.
Da precedenti interventi io direi che posso limitarmi ad aggiungere qualche ulteriore nota.
Rispetto rispetto a quello che è stato già detto, o forse all’inizio, addirittura in un una prospettiva che è finita in tutto sommato finora un pochino in secondo piano, cioè la prospettiva è che l’accesso, appunto,
Poiché abbiamo a che fare con un istituto di rango costituzionale e ed è ben ben felice d’iniziativa proprio partita, se non sbaglio, da tavolo e studioso di diritto costituzionale insieme ai colleghi, ai colleghi processa civilisti, ecco, e poiché ci noi ci muoviamo, abbiamo a che fare con un istituto di rango costituzionale e noi dobbiamo essere consapevoli come siamo tutti direi,
Consapevoli, ma anche forse fa fare uno sforzo ulteriore di rendersi conto che non si può parlare dell’istituto di lei, nessuno più o meno l’ha fatto, e vorrei solamente sottolineare qui non si può trattare di questo istituto in maniera isolata dal dal complessivo disegno costituzionale all’interno del del quale si colloca appunto la chiamata per meriti meriti insigni e direi ancora di più, non si può prescindere nel parlare di questo istituto dalla immagine che i costituenti avevano avevano sotto i loro occhi quando hanno diciamo varato l’articolo 106,
Della della Costituzione, perché l’immagine che avevano e che quindi ha condizionato e che deve anche condizionale in una prospettiva storico evolutiva, l’interpretazione attuale dell’articolo 106, l’immagine che i costituenti avevano era quella che avevano sotto sotto i loro occhi c’è l’immagine di una Corte che all’anno era chiamata a decidere poche centinaia e io parlo del civile ma insomma la la posta anche al che il penale di direi che allora non si discostasse molto da questi numeri era una corte tutto sommato di élite come il fondo
Eh, eh eh, era un pochino di élite, Las lo stesso accesso al alle professioni giuridiche, allora ancora qui di una Corte chiamata a decidere, pur se poche centinaia è esagerato in in in difetto, ma sicuramente.
Qual Cappena qualche qualche migliaio e che quindi ben si conciliano anche con l’altra norma costituzionale, che non può essere pretermessa in questo nostro discorso, chi è l’articolo 111 laddove prevede, appunto che contro i provvedimenti in materia di libertà personale, contro le sentenze, il ricorso per Cassazione è sempre ammesso per violazione di Lecce ecco intanto la Corte,
Il i costituenti potevano permettersi di introdurre questa fortissima garanzia costituzionale che una garanzia costituzionale che, nel panorama comparatistico trova direi.
Qua forse nessun precedente, intanto, potevano permettersi questa di introdurre questa garanzia della del del ricorso per Cassazione di legge illimitato, in quanto appunto le dimensioni, diciamo, le dimensioni quantitative del contenzioso che arrivava alla Corte di Cassazione erano prospect proporzioni contenute.
Completamente diverso è, come sappiamo tutti, il panorama odierno, ed è chiaro che da questo punto di vista.
È importante tenere presente questo questa triangolazione, questa triangolazione, da un lato le de le, le dimensioni Juan.
Keith Atp di contenzioso che Haas, che che arriva alla alla Corte di Cassazione, attualmente che inevitabilmente determina anche la la, diciamo la la la stessa qualità e deve deve avere una persona che viene dall’esterno della della della della carriera giudiziaria per poter reggere il ritmo di questa di questa, di questa necessità, di decidere appunto un notevole numero di ricorsi e qui vengo immediatamente ad intrecciare appunto la la prospettiva istituzionale con con la mia esperienza di di, diciamo, di di di giudice che viene dal dall’esterno della della carriera giovedì giudiziaria non solo viene dall’esterno della carriera giudiziaria, ma ah, ah, ah
Dal al momento della.
Diciamo nel momento in cui io ero insomma a all’università, io mi ero, mi sono esclusivamente dedicato al lavoro di ricerca tra virgolette scientifica e quindi per me questo questo questo salto è stato nessun cambiamento, veramente quasi un salto, un salto mortale e inevitabilmente questo direi condiziona un pochino deve essere sempre tenuto tenuto presente ed è stato anche tenuto presente nel recente dibattito del plenum del 15 aprile in cui appunto si è discusso delle delle recenti nomine e tra fra tutti gli interventi mi sembra che specialmente alcuni hanno sottolineato questa necessità di porre in relazione a questo,
Questo istituto, appunto con le condizioni attuali in cui la Corte di Cassazione si trova a.
Ah ah, ah ah lavorare e mi sembra che qui ci sia stato fra tutti.
Un uno studioso che aveva visto i problemi.
Chi a cui l’attuazione della legge 303 del 1998 avrebbe ah ah ah, ah, ah ah, i problemi alla quale sarebbe andato incontro l’aveva visti fin dal momento in cui la legge fu fu varata, io mi riferisco a un contributo di Alessandro Pizzorusso, un contributo del 1998 che non va richiamato come un repertorio d’archivio ma per la sua.
Profonda attualità e per la capacità di Pizzorusso, che ebbe di vedere di vedere appunto agli albori di vedere la traiettoria, la sua tesi, appunto, era che l’accesso ex articolo 106, comma terzo, avrebbe potuto realizzare il proprio scopo soltanto se la corte avesse operato come vera Corte suprema.
Carico contenuto.
Potere, diciamo, di apprezzamento discrezionale di selezione dei ricorsi sulla pausa, sulla base di una clausola generale della questione di di fondamentale importanza, sulla falsa riga di altre esperienze di altre esperienze straniere che che che che sono vicini a noi come l’esperienza, come l’esperienza tedesca,
Punto, una linea che si collocava nel modello che aveva in mente, Calamandrei aveva in mente, Calamandrei anche quando si fece portatore di quell’articolo 100 di quell’articolo, 100 111, proprio perché allora diciamo la la ricorribilità senza limiti in Cassazione si poteva conciliare.
Con il ruolo della Corte di Cassazione, come corte come corte suprema, cioè come corte del precedente, diversa radicalmente diversa è la situazione e la situazione.
Attuali e le stages, l’espansione del contenzioso che ha portato, di conseguenza, un’espansione inevitabile degli organici della della corte, l’assenza di meccanismi f i meccanismi di selezione dei ricorsi, io qui so di toccare un tema molto molto delicato io.
Sono consapevole di esprimere qui una una posizione largamente minoritaria, largamente minoritaria, perché non è condivisa, ovviamente non è condivisa dagli avvocati.
Non è condivisa, direi nemmeno dalla stragrande maggioranza dei docenti universitari.
E non è condivisa e questo mi ha lasciato un po’sorpreso, ma non più di tanto dagli stessi consiglieri della Corte di Cassazione,
La stragrande maggioranza dei dei consiglieri della Corte di Cassazione non vede in maniera positiva, tant’è che appunto, nell’ultimo intervento nell’assemblea, l’assemblea generale della corte le è stato detto con con chiarezza da parte del presidente della Corte Costituzionale amoroso, che viene, come sappiamo, dai ranghi della Cassazione dopo aver raccolto dopo aver dopo aver raccontato l’evoluzione,
Delle precedenti assemblee generali della Corte di Cassazione, in cui l’app l’Assemblea generale sia del 1999 della Corte, sia nel 2015, aveva rivolto al al legislatore di invito pressante.
Se del caso, anche attraverso una modifica dell’articolo 111, invito pressante a introdurre meccanismi di selezione, la conclusione di Amoroso era netta netta, nel senso che non solo questa riforma non è au opportuna, ma è.
Rischia di essere, diciamo così.
Anche di di di urtare, e quindi contro il principio di eguaglianza e contro, eccetera, che io non condivido questa opinione, ma qui non è, non è, non è, non è certo la sede per entrare nel dettaglio di questo di questo problema, però vi rendete conto che questa è una prospettiva che,
Per quanto mi riguarda, e condiziona fortemente anche, diciamo, il, la ricostruzione del ruolo che può avere un un, un, un, un Prophet, un giudice della Corte di Cassazione di Cassazione che viene dall’esterno della della carriera della carriera giudiziaria, io qui,
Devo dire che.
Mi e vi passo qui un pochino alla seconda, alla seconda parte, più di carattere più più aneddotico che riguarda la mia esperienza, la mia esperienza personale, innanzitutto mi sono dovuto rendere conto appunto che che la la, l’impossibilità di introdurre un filtro selettivo de dei ricorsi è ormai acquisita no e quindi bisogna lavorare nella prospettiva di una corte che a questo punto diventa, è già sostanzialmente una corte di terza istanza. Parliamoci, chiaro, non diventa un è una corte di di terza di terza istanza che nella quotidianità del suo lavoro, nella quotidianità del suo lavoro, almeno per come ti dico né come lo percepisco io,
Finisce per assolvere, almeno nelle sezioni semplici, almeno nelle sezioni semplici non parlo delle Sezioni Unite, ma almeno nelle sei delle sezioni semplici, l’80% 80% del lavoro del.
Del collegio del del lavoro del Collegio consiste, io uso un’espressione forte, non me ne vogliano i colleghi.
I giudici della della della corte, da cui io ho sto imparando tante cose, ma l’80% del nostro lavoro né civile nella sezione semplice consiste nel nel nell’attribuire una specie di bollinatura del giudicato alle decisioni di della della delle delle Corti di merito, nel senso che la prospettiva nella quale almeno io come relatore mi colloco,
Dinanzi a dei fascicoli che si sono protratti per anni, nella scala appunto, dei dei meri del di merito, primo, secondo g. Che arrivano dopo anni, la prospettiva è quella di salvare, per quanto è possibile, ragionevolmente o razionalmente, il risultato conseguito in sede in sede di merito questa è la prospettiva dalla quale dalla quale io mi colloco una prospettiva,
Certamente, però, un riequilibrio all’Inter del peggio, perché chiaramente, è appunto una un po’questa effettiva necessità.
Necessita effettivamente Dipla esperienza ineguagliabile, ineguagliabile che ha PUC, come è stato già ricordato, della della del del contraddittorio e dello scambio con con con con i colleghi, ecco per me appunto si tratta delle delle esperienze.
De delle esperienze, una delle esperienze che più mi hanno arricchito e che non trova paragoni, non troppo Arrigoni nella nella, né il in altri hub profili del del lavoro giuridico del docente universitario, e nemmeno direi.
E, direi, dell’avvocato.
Dopodiché, appunto, quindi, la mia prospettiva è una prospettiva tesa a inevitabilmente fortemente ridimensionare l’impatto che attualmente, per ragioni proprio che ormai che ti ho detto appunto chiaramente l’impatto che può avere appunto un un un una persona che assume l’ufficio essendo stato prima avvocato o professore universitario ciò non significa che,
Non che diciamo questa l’apporto di chi viene dal dall’esterno non trovi il modo di porre dei suoi accenti in maniera che arricchiscano anche la prospettiva istituzionale, io personalmente.
A differenza di di del professor Dolmetta, sono uno che nel nel contesto del del del Collegio tende piuttosto appunto a stare a stare.
Come dire, mi colloco con una prospettiva di in Q di vivace contraddittorio, anche perché mi rendo conto almeno che la pressione e la prima flessione del del carico di lavoro è così elevata che è ben comprensibile la tendenza, diciamo, dei.
Un po’di il collegio ha, come dire, ad arrestarsi dinanzi al precedente che calzante e che consente di arrivare, deve arrivare al alla decisione in maniera più rapida, tenendo conto che le nostre camerali hanno al in, almeno nella dell’esperienza della mia sezione noi lavoriamo, viaggiamo a livello di 24 24 ricorsi al giorno, quindi c’è un esista, c’è questa esigenza di arrivare in tempo, appunto che consenta una una decisione equilibrata, ma è necessariamente rapida, dove dove io trovo che il 1 una persona che viene dall’esterno della della della del ruolo giudiziario, almeno secondo la mia esperienza personale,
Può dare il suo contributo è nella stesura del provvedimento, ma questo è, è già stato ricostruito, è già stato ricordato in maniera molto efficace dalla dalla Francesca Francesca Fiacconi, nel senso che.
è il contributo, qui che che una persona appunto che anche per la sua precedente io pago dalla prospettiva del docente universitario, quindi avvezzo a as a scrivere ah, ah, vezzo ad essere chiaro nel nel nel proporre De Pau le proprie tesi agli studenti, ma a essere chiaro anche quando li mette per iscritto.
E qui il contributo, il contributo che può dare appunto un un, un, un docente universitario che decida di fare questo passo a livello di stesura, può e può fare una piccola differenza anche nel cercare appunto, come è stato già ricordato da Aldo due metta immettere nella motivazione della sentenza che pur non si discosti provvisoriamente dall’indirizzo consolidato dall’introdurre delle formulazioni che messe in circolo poi possono dare luogo anche a sviluppi futuri in punto di modifica o precisazione di quell’orientamento.
Quell’orientamento, appunto che atout, che andiamo a confermare, anche se magari come relatore abbiamo avuto, avremmo qua come relatore che aveva conosciuto che aveva studiato quel tema dal punto di vista, diciamo, così scientifico, continua a due ah, ah, ah, nutrire,
Delle delle riserve, ci sono molte cose che vorrei vorrei aggiungere in commento alle cose che sono state dette, consentitemi qualche rapida osservazione, ad esempio su questo problema.
Del dei ruoli che può assumere delle prospettive, diciamo così, di carriera, del del del del, cosiddetto merito, merito insigne, a me sembra che questo sia innanzitutto un problema risolto dal nostro diritto positivo in maniera chiara e netta, nel senso che noi abbiamo, come sappiamo, abbiamo a che fare con l’articolo.
E 4 della legge numero 303, che ci dice chiaramente che il magistrato nominato ai sensi della della legge appunto tra 303 del 1998, può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell’ambito della corte di Cassazione, quindi il problema è risolto dal diritto positivo, quindi il magistrato Gwen può assumere anche la la funzione la mai,
Diciamo il meriti, il cosiddetto merito meriti insigni, io non amo questa qua, questa questa questa espressione, ma comunque per intende il cosiddetto merito insegne ben ben può, sulla base dei propri di questa norma, anche aspirare a presiedere un.
Il collegio qui appunto gli argomenti sono appunto so so so sono già sono già in campo, io personalmente è una è una prospettiva che non mi non mi non vi aggrada, in quanto eh eh no, non sarei in grado di di assumere di di assumere questo ruolo ho personalmente Tribbia proprio incapacità del io ecco una delle cose più belle che ho constatato.
Nel lavoro di consiglieri e di vedere come ci siano veramente diversi modi, anche radicalmente diversi, di di di di di essere giuristi, nel senso che io ho un’esperienza all’interno della mia sezione, specialmente nel lavoro, appunto, nel lavoro di all’interno del collegio.
E a contatto con i presidenti, che che mi ha molto arricchito, ma molte, eh, eh eh, e confesso che io non non sarà in grado di assumere quel ruolo presidenziale anche perché no, no e no, no noto quella quella capacità di di come dire di riuscire a individuare come come i presidenti riescono a fare,
Una una delle esperienze più belle che io ho avuto modo di di fa ah riuscirà ad avere presente per ciascun ricorso per ciascuno dei normalmente 22 24 ricorsi e riuscire a guidare la decisione.
E correggere il relatore quando ha omesso un particolare importante e arrivare a a indirizzare una decisione sul punto, sul punto, su punto decisivo, ecco, questa è una qualità che io personalmente non non non non sarei in grado di di di di acquisire, però appunto ciò non toglie che appunto dal punto di vista normativo,
I meriti insigni post.
Ma secondo lo sviluppo della loro.
Della loro carriera possono nodo dovrebbero poter anche aspirare a fare domanda per per per, per assumere questo ruolo un’ultima, un’ultima osservazione, perché non voglio tediarvi ulteriormente.
Io appartengo alla Francesca Fiacconi, ha ha detto ah, ah, ha ricordato come lei abbia intervistato appunto a e i meriti e le persone che appunto sono hanno fatto ingresso al servizio di di di consiglieri di Cassazione attraverso questo canale, ecco fra le 2 categorie che ha enucleato,
Relativamente al rientro ah, ah, ah ah nel, per quanto mi riguarda, il ruolo universitario, io appartengo nettamente, ma in maniera molto netta, appunto, alla alla Cat, alla categoria di coloro che, in.
Arriva addirittura a pensare che sia una lacuna quella non ha del previsto una norma di rientro Norma di rientro all’università, perché penso, proprio perché è talmente notevole l’esperienza e le cose che ho appreso, sebbene in questi quattro gol, ma ancora relativamente pochi anni,
Che io hub avvertirei proprio la proprio perché la mia vocazione, la mia vocazione prima permanente e ultima, rimane quella dello studioso e anche del docente io non ho lasciato l’università perché avevo non so una certa nausea del mio lavoro, della burocratizzazione universitaria io ho lasciato l’università anticipatamente proprio perché essendo processual civilistica e avendo vissuto fino a 62 anni suonati un’esperienza universitaria in maniera integrale se non integralista,
Avvertivo proprio il bisogno di fare questa specie di di salto di salto mortale nella nella vita, vita professionale pratica il ricordo del mio inizio universitario in Germania, laddove appunto, diversamente da noi, la figura del docente universitario nelle materie civilistiche era se poteva accompagnare nel durante nel durante la carriera universitaria, alla assumere parla della mente certi un ruolo presso normalmente come componente di collegi della Corte della Corte d’Appello e quell’immagine iniziale che in me avvicinato alla figura del docente, a quella a quella del giudice più che a quella sotto il profilo professionale, più che a quella dell’avvocato che è ritornata viva al momento in cui ho fatto questa scelta.
è proprio perché però detto di essere, come prima vocazione uno studioso docente, vorrei poter restituire una parte di quello che ho appreso ai agli agli studenti per chi insegna nella procedura civile in maniera radicalmente diversa, badate bene, non perché non perché io pensi.
E prima di entrare in Corte, abbia insegnato cose sbagliate, no, ma proprio perché penso che, come dire la la lobby, la verità si arricchisce nel nostro percorso di vita e e chiaramente diciamo ed esperienza che chiese che sto facendo mi consentirebbe di articolare di insegnamento in un modo diverso pur senza rinnegare anche il modo e il mio modo di insegnare d’insegnare precedente una sfortuna penso e questo non è una sfida, io penso che questa sia una sfortuna istituzionale, né la possibilità, né en
Che non esiste questa possibilità del rientro all’università, perché se questa possibilità esistesse, innanzitutto potrebbero arrivare in Corte dei dei pro dei, come dire, dei dei docenti universitari, che sono ancora nella fase più relativamente giovanile della loro della loro carriera, fanno un periodo appunto che certamente ragionevole non ha meno di cinque anni penso e poi ritornano perché la la,
L’ambiente universitario.
Dovrebbe poter arricchirsi non solamente noi sappiamo che la dottrina ha un ruolo notevole di influenza nel Diba del deep e né nel dibattito è la principale, diciamo fonte di, e io credo che la il, l’ambiente universitario e quindi il dibattito dottrinale,
Dovrebbe arricchirsi anche della voce di coloro che sono ritornate ad esercitare il ruolo di docente universitario e di studioso universitario, dopo essere stati in magistratura e non solo, appunto, cosicché la Vu alla voce del professore e avvocato.
Si affianchi anche quella del professore che è stato che è stato magistrato, per, appunto, per arricchire gli occhi degli studenti, l’immagine che si possono nutrire del diritto del funzionamento della macchina giudiziaria, scusatemi se ho abusato della vostra attenzione, ma vi ringrazio ancora è stato veramente una un incontro molto fecondo.
Gli spunti e vi ringrazio di avermi chiamato anche a dire la mia grazie.
Grazie a lei, il professor Caponi non ha fatto abusato del tempo, anzi ascoltarla è stata un piacere, ho trovato personalmente molto interessante il suo intervento ed è un intervento che ha arricchito il dibattito, focalizzandosi su aspetti che non erano stati toccati nei precedenti interventi direi anche un intervento di particolare interesse per un costituzionalista che studia,
E ovviamente la costituzione formale e studia gli istituti, ma deve essere anche attento alla prassi, a ciò che accade in sostanza nella realtà dei fatti, senza la possibilità di riprendere i tanti spunti da lei offerti, mi chiedo se le considerazioni che lei ha fatto nella parte finale del suo intervento circa la possibilità,
Di più, un ritorno dei professori universitari e nelle università dopo l’esperienza nella Corte di Cassazione.
E non possono valere anche per gli avvocati quando prima ha parlato l’avvocato Romanelli, appunto ci indicava quali sono le caratteristiche dell’avvocato, di grande valore dell’avvocato, eccellente, al di là poi del problema, ecco della trasposizione di queste qualità nell’esercizio delle funzioni di legittimità.
Ecco, mi chiedevo in che misura possa essere attrattivo, conveniente per un avvocato, magari un penalista, insomma di grande fama, abbandonare la professione e.
Traslocare, per così dire, alla Corte di Cassazione senza la possibilità.
Di ritornare almeno nel breve termine, ecco forse la possibilità anche per avvocati penalisti di?
Grande fama di svolgere un’esperienza, un’esperienza limitata nel tempo, che possa poi consentire loro di ritornare ad esercitare la professione, ecco potrebbe rendere questo istituto, almeno per questa particolare categoria, un istituto più attrattivo, comunque grazie ancora, professor Caponi per.
Il suo intervento, che mi fa apprezzare il valore della collegialità, nel senso che, ascoltando, ecco le persone che hanno parlato e, devo dire, ecco di avere imparato, ho imparato da tutti, ad essere sincero.
Non sempre arrivo a queste conclusioni, partecipando a riunioni collegiali in base al programma, dovrebbe ora prendere la parola il professor Giovanni Verde, ci tenevamo davvero molto alla sua partecipazione per la sua riconosciuta autorevolezza scientifica, per la sua grande conoscenza del mondo giudiziario e per l’amicizia verso di lui e che lui ha ricambiato partecipando a tanti eventi organizzati dall’Università di Verona.
Purtroppo, per un problema di salute, il professor Verde.
è stato costretto a rinunciare, siamo molto dispiaciuti per questo e formuliamo lui i migliori auguri con la speranza di averlo ospite in una prossima occasione.
Possiamo quindi considerare concluso il convegno di oggi e ringrazio molto.
I relatori e le relatrici.
Li saluto e auguro a tutti una buona serata.
Grazie, grazie tanto.
Arrivederci, arrivederci settimana buona estate, grazie altrettanto ciao.
Ah sì.
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