La decisione finale traccerà in modo definitivo i confini legali per il futuro dell’intera filiera della canapa in Italia ed Europa
Cannabis light e normativa italiana: il Consiglio di Stato passa la palla alla Corte di Giustizia Ue.
Cannabis light: a che punto siamo?
La complessa vicenda normativa che riguarda la cannabis a basso contenuto di Thc (la cosiddetta “cannabis light”) e gli estratti a base di cannabidiolo segna una svolta decisiva.
Il Consiglio di Stato italiano ha scelto di sospendere il giudizio sui ricorsi pendenti e di rinviare la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nell’invio, la richiesta ai giudici di Lussemburgo di chiarire se i limiti e i divieti imposti dalla legislazione italiana siano compatibili con i principi di libera circolazione delle merci sanciti dai trattati europei.
La decisione
Il fatto rappresenta un passaggio cruciale per l’intera filiera industriale e commerciale del settore, rimasta per anni in un limbo di incertezza giuridica tra decreti ministeriali, interventi dei tribunali amministrativi e proposte di stretta legislativa.
Che cosa è successo: il nodo del contendere
Al centro del contenzioso giudiziario ci sono le normative e i decreti del ministero della Salute. Nel tempo hanno cercato di stringere le maglie sulla vendita e sulla produzione della cannabis a basso tenore di delta-9-Thc.
La classificazione
provvedimenti governativi puntavano a inserire le composizioni per somministrazione orale estratte dalla cannabis (compreso il cannabidiolo) nella tabella dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Lo stop alla commercializzazione
Questa classificazione ha di fatto bloccato la vendita libera nei Grow Shop e nelle erboristerie di olio di Cbd, infiorescenze ed estratti lavorati, limitandone la produzione e la distribuzione al solo canale farmaceutico autorizzato.
I ricorsi delle associazioni
Le aziende agricole, i trasformatori e le associazioni di categoria (come Canapa Sativa Italia) hanno fatto ricorso al Tar e al Consiglio di Stato.
Nei ricorsi, sostenuto che i divieti violino il diritto comunitario, dal momento che il cannabidiolo puro non ha effetti psicotropi e non è considerato sostanza stupefacente a livello internazionale.
Perché il Consiglio di Stato ha interpellato l’Europa?
I giudici di Palazzo Spada hanno riscontrato un potenziale contrasto tra le norme nazionali sulla tutela della salute pubblica e la giurisprudenza europea.
La Corte di Giustizia Ue si è già espressa in passato con la storica sentenza “Kanavape”, stabilendo che uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo legalmente prodotto in un altro Stato membro.
Ciò, se estratto dall’intera pianta di Cannabis sativa e non solo dalle fibre e dai semi, a meno che non vi sia una reale e comprovata esigenza di tutela della salute pubblica basata su dati scientifici certi.
Con il rinvio pregiudiziale, il Consiglio di Stato chiede alla Corte Ue chiarimenti.
I quesiti: le restrizioni italiane siano proporzionate e giustificate da reali rischi per la salute? Il divieto di commercializzazione di infiorescenze ed estratti non stupefacenti ostacoli illegittimamente il libero mercato unico europeo?
Che cosa succede adesso e quali sono i possibili scenari?
L’invio degli atti a Lussemburgo congela temporaneamente il quadro normativo in attesa della pronuncia europea, che solitamente richiede dai 12 ai 18 mesi.
In caso di bocciatura delle norme italiane, se la Corte Ue stabilirà che i divieti italiani contrastano con il diritto comunitario, l’Italia sarà costretta ad adeguare la propria legislazione.
E dovrà riaprire le porte al mercato del cannabidiolo e della canapa industriale secondo standard omogenei a quelli degli altri Paesi membri.
E in caso di via libera ai divieti?
Se Lussemburgo riterrà legittime le tesi del governo italiano, le restrizioni e l’inserimento nelle tabelle degli stupefacenti rimarranno valide, confinando l’uso degli estratti esclusivamente all’ambito medico e farmaceutico.
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Giorgio Brescia
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