La trappola del “diritto” sul fine vita


«Passare dal piano della libertà a quello del diritto non è un dettaglio: un conto è dire che lo Stato non punisce chi aiuta un sofferente, un altro è sostenere che la sanità pubblica deve erogare una prestazione. Questo cambia la medicina, cambia il rapporto tra medico e paziente e scarica la solitudine sui più deboli». A Bologna la maggioranza esulta per aver licenziato una legge regionale sul suicidio assistito destinata a fare da modello nel Paese. Ma scrostando la narrazione restano aperte questioni enormi sul ruolo delle Regioni, sulle oscillazioni della Corte Costituzionale e sul senso stesso del curare. Ne parliamo con Benedetta Vimercati, professoressa di Diritto costituzionale all’Università Statale di Milano.

Professoressa Vimercati, in Emilia-Romagna il Consiglio regionale ha approvato una legge che supera i rilievi già mossi dalla Corte Costituzionale a quella della Toscana. Cosa pensa di questa legge e quali scenari si aprono ora?

Guardando l’impianto generale, la legge dell’Emilia-Romagna cerca di muoversi nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza sulla Toscana, poi ribadito anche per la Sardegna. Bologna sfrutta la finestra aperta dalla Consulta, che non ha escluso del tutto la possibilità per le Regioni di intervenire sul fine vita quando la materia viene ancorata alla tutela della salute. Allo stesso tempo, l’Emilia-Romagna ha fatto tesoro dei rilievi mossi a Firenze: la Corte ha chiarito che l’intervento regionale è ammissibile solo se si limita agli aspetti organizzativi e alle procedure. Quando la Regione prova ad andare oltre, toccando la sostanza dei diritti fondamentali, la Consulta la frena. L’Emilia-Romagna sembra aver seguito questo paletto, attestandosi sulle parti di disposizioni regionali “salvate” dalla Corte e rinunciando a quelle bocciate, come la rigidità dei tempi procedurali.

All’interno del testo, l’opposizione – con Valentina Castaldini ed Elena Ugolini – è riuscita a far approvare emendamenti fondamentali come l’obbligo di visita di persona al paziente, l’ascolto degli affetti e la volontarietà del personale sanitario. Che valore hanno queste modifiche?

Si tratta di emendamenti centrali, che ancora una volta intercettano direttamente le preoccupazioni manifestate dalla Corte nella sentenza sulla legge toscana. Penso, ad esempio, alla previsione del colloquio e della visita di persona al paziente che richiede il suicidio assistito. È un elemento dirimente: nel nostro ordinamento, quando si affrontano scelte fondamentali che impattano sui diritti della persona – si pensi alla disciplina sull’amministrazione di sostegno -, è sempre richiesta un’interazione diretta con il beneficiario. Senza questo presidio, il rischio è che la procedimentalizzazione guardi solo alla forma perdendo la sostanza. E la sostanza si recupera nel dialogo con la persona, comprendendone i bisogni, le esigenze e il contesto in cui vive.

È stato invece respinto l’emendamento che prevedeva la presenza obbligatoria del medico palliativista. Come giudica questa scelta?

Qui entriamo in un terreno giuridico molto delicato. La Corte Costituzionale considera la conoscenza delle cure palliative un requisito fondamentale. Tuttavia, la traduzione sul piano normativo è complessa: obbligare una persona a intraprendere un percorso di cure palliative come precondizione procedimentale rischia di configurarsi come un’imposizione di trattamenti sanitari. Diversamente, prevedere nell’iter di valutazione un colloquio specializzato con un medico palliativista non implica un obbligo terapeutico, ma garantisce che il Servizio sanitario prenda in carico seriamente la conoscenza di questa opportunità. Una mera documentazione cartacea non rende giustizia alle possibilità che le cure palliative possono aprire per il paziente, il quale spesso non immagina quali benefici possa trarne.


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A questo si lega il tema enorme dell’accesso effettivo alle cure palliative in Italia.

Per anni ci siamo vantati di avere una normativa in materia di cure palliative all’avanguardia a livello europeo e mondiale, ed è vero. Ma quella normativa va messa a terra: se guardiamo i dati ad oggi sulle prese in carico, ci rendiamo conto dei passi che mancano e dei profondi divari territoriali tra regioni, non solo negli hospice o nelle degenze, ma anche nell’ambito fondamentale delle cure palliative domiciliari.

Sull’emendamento che riguarda la volontarietà del personale sanitario, si può parlare di obiezione di coscienza?

Da giurista sarei cauta a chiamarla “obiezione di coscienza”, perché entriamo in un ambito complesso che presupporrebbe la competenza della Regione a definirla, mentre l’obiezione nasce a fronte del riconoscimento statale di un diritto e, di conseguenza, di un dovere. Quello che la Regione ha fatto – come altre prima di lei – è dire che la partecipazione alle commissioni e alle procedure è esclusivamente su base volontaria. Questo è in linea con la sentenza Cappato, dove la Corte costituzionale chiarì espressamente che non era necessario parlare di obiezione di coscienza perché con quella decisione ci si limitava a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere in capo ai medici. L’obiezione di coscienza è invece uno strumento che viene in rilievo quando esiste un dovere in capo al medico di intervenire come contraltare del diritto del paziente ad essere assistito nell’atto suicida. È un aspetto centrale: costruirlo diversamente avrebbe potuto portare l’intervento regionale in un territorio su cui la Corte potrebbe dire “qui non puoi arrivare”, perché decidere se siamo in presenza di un diritto e quali doveri ne derivino spetta allo Stato e non alla Regione.

Con l’Emilia-Romagna salgono a tre le Regioni con una legge ad hoc, mentre in molte altre le proposte dell’Associazione Coscioni restano incardinate nei Consigli o si procede per atti amministrativi (come le linee guida Bertolaso in Lombardia o la precedente delibera Bonaccini). Assisteremo a una frammentazione del Servizio Sanitario su un tema radicale? Quanto la preoccupa questo “fai-da-te” regionale?

È in atto un movimento evidente. Dopo una prima fase di incertezza, la sentenza della Corte Costituzionale sulla Toscana ha rotto gli argini, facoltizzando – pur con alcuni importanti paletti – l’intervento regionale. Inoltre, la giurisprudenza della Consulta e dei giudici ordinari carica i Servizi Sanitari Regionali della responsabilità materiale di gestire queste richieste. È quindi ragionevole attendersi altri interventi legislativi locali, soprattutto in una situazione di stasi del Parlamento nazionale. Ciononostante, questo attivismo non può lasciare indifferenti. Stiamo parlando di diritti fondamentalissimi e di una sottesa concezione dell’uomo, della sua libertà e della sua dignità. La frammentazione regionale non aiuta a restituire la complessità e la densità di queste tematiche. Inoltre, la linea di confine tracciata dalla Corte tra competenza statale e regionale – tra princìpi e dettaglio – è estremamente fragile e suscettibile di letture diversificate. Stabilire quanto un aspetto organizzativo rimanga mero “dettaglio” o finisca per incidere sulla sostanza dei diritti è una questione apertissima. La regionalizzazione alimenta questa problematica, che potrebbe essere parzialmente arginata solo da una legge cornice a livello statale, pur con tutte le criticità che un intervento statale comporterebbe.


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Da anni si ripete che la famosa sentenza 242 del 2019 della Consulta avrebbe sancito un “diritto soggettivo a morire”. Guardando alle pronunce successive, che cosa ha stabilito davvero la Giurisprudenza? Ci sono stati chiarimenti, paletti o nuove aperture?

Nelle sue prime pronunce – penso all’ordinanza e alla sentenza sul caso Cappato – non emergeva un “diritto a morire” o al suicidio assistito. Quel passaggio già menzionato sull’obiezione di coscienza è indicativo. La Corte limitava la portata della sua decisione alla delineazione di una causa di esclusione della punibilità penale, senza creare alcun obbligo di procedere per i medici né, quindi, un nuovo diritto per il cittadino.

Tuttavia, nell’ultima sentenza sulla legge toscana, la Corte sembra aver compiuto un passaggio diverso che merita attenzione. Nel censurare la Toscana per aver affermato il coinvolgimento obbligatorio delle aziende sanitarie locali nell’esecuzione del suicidio medicalmente assistito – impedendo quindi alle Regioni di “regionalizzare” i diritti -, i giudici costituzionali hanno aggiunto che resta salva una «situazione giuridica soggettiva». Ovvero: la persona in possesso dei requisiti ha il diritto di ottenere il farmaco, i dispositivi e l’assistenza sanitaria.

In questo modo la Consulta sembra spostarsi verso il riconoscimento di una posizione giuridica che potrebbe arrivare a coincidere con un “diritto a prestazione” all’interno del Servizio sanitario. Si tratta di un’evoluzione rilevante: un conto è riconoscere una sfera di libertà (ovvero la non-punibilità), un altro è configurare un diritto alla prestazione pubblica, da cui discendono doveri stringenti per l’ordinamento e per il personale sanitario.

Resta poi aperto il tema dei requisiti d’accesso, a cominciare dalla dipendenza da “trattamenti di sostegno vitale”. Nel censurare la legge toscana per aver cristallizzato i criteri della sentenza 242, i giudici costituzionali hanno ricordato che quei princìpi non sono immutabili. Duplice può essere l’interlocutore di questa affermazione: da una parte, la Corte si rivolge al legislatore, depositario del compito di individuare il punto di equilibrio tra diritto all’autodeterminazione e istanze di tutela della vita umana – , ma, dall’altra e forse soprattutto, sta parlando anche a se stessa, lasciando aperta la possibilità di una riconsiderazione in futuro della propria giurisprudenza, fino a un’eventuale revisione o ampliamento delle condizioni oggi previste.

L’Italia arriverà mai a una legge nazionale sul fine vita? E se il Parlamento dovesse intervenire, come e con quale perimetro dovrebbe farlo?

Considerando le dinamiche politiche e le diverse sensibilità presenti anche all’interno della stessa maggioranza, dubito si arriverà a un testo legislativo nel corso di questa legislatura. Il dibattito, infatti, ancor prima che sui contenuti pare bloccato a monte: ci si chiede se sia opportuno o meno che lo Stato intervenga con una legge. L’apertura della Corte agli interventi regionali potrebbe rischiare inoltre, almeno in parte, di attenuare la pressione sul Parlamento, che resta invece il luogo naturale e competente per bilanciare queste visioni, assicurando un quadro uniforme sul territorio nazionale.

Dal punto di vista costituzionale, ritengo che quando si tratta di bioetica e di libertà individuali, più il diritto interviene “in punta di piedi”, meglio è. Il passaggio logico da “libertà” a “diritto” non è neutrale: trasformare una scelta di libertà in un “diritto alla prestazione” genera doveri che impattano inevitabilmente sulla realtà e sul rapporto medico-paziente. Inoltre, occorre essere consapevoli che confidare nella possibilità che una legge nazionale riesca a cristallizzare una disciplina in modo definitivo rischia di essere una prospettiva poco realistica. L’esperienza della procreazione medicalmente assistita in Italia, così come le legislazioni sul fine vita in altri Paesi europei, dimostrano come, nel volgere di pochi anni, i paletti iniziali tendono a venire stravolti dalle pronunce delle Corti o da successivi interventi normativi. Una legge, dunque, può certamente offrire un quadro di riferimento più chiaro e uniforme, ma non può garantire che tale assetto rimanga immutato nel tempo.


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Di fronte all’approvazione della legge a Bologna, la Conferenza Episcopale dell’Emilia-Romagna ha espresso forti preoccupazioni per la deriva burocratica e l’abbandono dei malati, richiamando tutti alla responsabilità della cura. In una società secolarizzata, che ruolo e che spazio d’azione ha oggi la Chiesa per richiamare la politica e la società ai princìpi costituzionali della tutela della vita fragile e della solidarietà?

Il contributo della Chiesa all’interno del dibattito pubblico è fondamentale e pienamente compatibile con il principio di laicità. Nel nostro ordinamento, la laicità non coincide con l’espulsione delle voci religiose dallo spazio pubblico, ma si fonda sul pluralismo e sul confronto tra diverse concezioni del bene comune. Non ho mai condiviso la contrapposizione binaria tra “bioetica laica” e “bioetica cattolica”, come se la prima avesse a cuore la libertà e la seconda erigesse unicamente ostacoli dogmatici. Al contrario, la visione rappresentata dalla Chiesa mette al centro la libertà reale dell’uomo e la dignità della persona vulnerabile. Il recente comunicato dei vescovi emiliani ha centrato il punto: quando si richiama l’attenzione sulla cultura della “inutilità” della vita della persona sofferente e sul suo bisogno di accompagnamento, non si stanno opponendo limiti astratti, ma ci si sta chiedendo come l’uomo arrivi a determinati desideri e quali siano i suoi bisogni profondi.

Queste questioni mettono a fuoco che il vero tema in discussione non è tanto il “fine vita”, ma la vita stessa: non “come morire”, ma “come vivere” e quale significato attribuire all’esistenza, soprattutto nella fragilità. Le norme generali e astratte hanno un impatto culturale enorme: definire per legge un “diritto al suicidio assistito” cambia il rapporto medico-paziente e rischia di offrire una scorciatoia facile e burocratica a chi si trova solo, malato o privo di adeguate forme di assistenza. In una società in cui ci si riscopre vulnerabili e dipendenti dagli altri, la voce della Chiesa arricchisce lo spazio pubblico, sollecitando quella “ragione aperta” di cui parlava Ratzinger, necessaria per affrontare la complessità della condizione umana.


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 Caterina Giojelli

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