Chi ha concluso senza demerito il servizio civile nazionale ha diritto alla riserva del 15% dei posti nelle supplenze conferite da GAE e GPS. Non è una novità del prossimo anno: la norma è in vigore dal 15 marzo 2025, e l’aggiornamento delle graduatorie 2026/2028 è il primo in cui quel titolo può essere dichiarato e produrre effetti. Fino a quel momento la riserva spettava soltanto ai volontari del servizio civile universale.
Punti chiave
- La riserva del 15% nasce nel 2023 per il servizio civile universale. Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 l’ha estesa al servizio civile nazionale della legge 64/2001.
- L’ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, che ha rinnovato le GPS per il biennio 2026/2028, richiama entrambe le modifiche: è il primo aggiornamento delle graduatorie che recepisce l’estensione.
- È un titolo di riserva, non un punteggio. Non aggiunge punti in graduatoria e non è una precedenza nella scelta della sede.
- Opera sulle supplenze conferite da GAE e GPS. Non opera sulle graduatorie di istituto.
- Il servizio civile svolto come alternativa alla leva obbligatoria resta escluso, perché non era volontario.
Che cosa è cambiato con il decreto del 2025
La riserva di posti a favore di chi ha svolto il servizio civile sta nell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, cioè la norma che ha istituito il servizio civile universale. Quel comma è stato riscritto due volte in due anni.
La prima riscrittura è dell’articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. È il passaggio che ha introdotto la quota del 15% dei posti nei concorsi pubblici per il personale non dirigenziale a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.
La seconda è dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69. Questa ha allargato la platea a chi ha concluso senza demerito il servizio civile nazionale, quello disciplinato dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, cioè l’esperienza che dal 2017 è stata sostituita dal servizio civile universale.
Il preambolo dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, che disciplina il rinnovo delle GPS e il conferimento delle supplenze per il 2026/2027 e il 2027/2028, richiama entrambe le modifiche una dopo l’altra. Di conseguenza la sezione dei titoli di riserva della domanda accoglie entrambe le platee.
– Advertisement –
Sulla decorrenza le FAQ del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale sono esplicite: per i volontari del servizio civile nazionale il beneficio vale dal 15 marzo 2025 e si applica ai bandi pubblicati dopo quella data, in base al principio di irretroattività. L’ordinanza sulle GPS è del febbraio 2026, quindi rientra pienamente.
Chi ha diritto alla riserva del 15% e chi resta fuori?
Il requisito è uno: aver concluso il servizio senza demerito. Chi ha interrotto l’anno di servizio, per qualunque ragione, non rientra nel beneficio.
Hanno diritto alla riserva del 15%:
- gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale (decreto legislativo 40/2017);
- gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale (legge 64/2001).
Restano fuori:
- chi ha svolto il servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria, gli obiettori di coscienza compresi. Le FAQ del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulle GPS 2026 lo dicono in modo secco: quel servizio non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario;
- chi ha partecipato a Garanzia Giovani, escluso dalle FAQ del Dipartimento;
- chi ha interrotto il servizio prima della conclusione.
La linea di separazione passa sempre di lì: la riserva riguarda il servizio svolto per scelta, non quello svolto per obbligo di legge.
Come funziona la riserva nelle supplenze da GAE e GPS?
La riserva non sposta nessuno in graduatoria. Accantona una quota di posti e la assegna a chi possiede il titolo, anche se il suo punteggio non basterebbe a raggiungerli in ordine ordinario.
La formulazione più chiara la fornisce il Ministero stesso, nella nota DGPER n. 10009 del 15 aprile 2026 sulle graduatorie ATA 24 mesi. Lì la regola è scritta per esteso: una quota pari al 15 per cento dei posti disponibili, in ciascuna provincia e per ciascun profilo, è riservata a chi ha concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito. Restano fermi i diritti di chi ha titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e restano fermi i limiti dell’articolo 5, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 165/2001. Per i docenti il meccanismo è identico. Cambia solo il riferimento: la classe di concorso o la tipologia di posto al posto del profilo professionale.
La base di calcolo è provinciale, non il singolo bollettino. Il 15% si calcola sui posti della classe di concorso disponibili in provincia, non sulle disponibilità del turno di nomina in corso. Se la quota si esaurisce con le prime assegnazioni, nei turni successivi la riserva non produce più effetti: il sito lo ha già spiegato nel dettaglio in perché la riserva del 15% non si conteggia a ogni bollettino.
Le riserve non possono coprire più della metà dei posti. L’articolo 5, primo comma, del d.P.R. 3/1957 fissa il tetto complessivo: le riserve previste da leggi speciali a favore di particolari categorie non possono superare, nel loro insieme, la metà dei posti messi a concorso. Il 15% del servizio civile convive quindi con le quote della legge 68/1999 e con quelle dei volontari delle Forze armate. Tutte insieme si fermano al 50%.
Riserva e precedenza sono cose diverse e agiscono in momenti diversi. La riserva serve a rientrare fra i nominati. La precedenza della legge 104/1992 serve a scegliere la sede, quando il diritto alla nomina c’è già.
Resta un confine da tenere presente. La riserva vale per le supplenze conferite da GAE e GPS, quelle annuali e fino al termine delle attività didattiche. Non vale per le graduatorie di istituto, gestite dalle singole scuole con una logica diversa.
Il servizio civile fa punteggio nelle GPS?
No, e la risposta del Ministero è netta: il servizio civile universale e nazionale si dichiara nella sezione dei titoli di riserva, non in quella dei titoli valutabili. Non aggiunge punti e non fa scalare posizioni in graduatoria.
L’equivoco nasce spesso dall’articolo 16, comma 6, dell’ordinanza 27/2026, che riguarda un caso vicino ma diverso: il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge sono valutabili per intero, ma soltanto se prestati in costanza di nomina, cioè mentre era in corso un incarico di insegnamento. Il servizio civile volontario è un’altra fattispecie.
Sul punto esiste contenzioso. Diversi studi legali propongono ricorsi per ottenere, oltre alla riserva, anche il riconoscimento di 12 punti in graduatoria, sostenendo l’equiparazione fra servizio civile e servizio militare. È una via giudiziaria, non un diritto già riconosciuto dall’ordinanza, e va valutata sapendo che l’esito non è scontato. Sul fronte vicino del personale ATA il contenzioso ha già prodotto risultati, come nel caso della sentenza del TAR del Lazio sui punti per il servizio militare.
Come si dichiara il servizio civile e cosa si allega?
La riserva si dichiara nella domanda di aggiornamento delle GPS, nella sezione dedicata ai titoli di riserva della piattaforma Istanze OnLine. Non esiste una comunicazione successiva, né una segnalazione alla scuola o all’ufficio scolastico che produca lo stesso effetto.
Due indicazioni operative confermate dalla nota ministeriale del 15 aprile 2026:
- Va indicato il tipo di servizio, scegliendo fra “nazionale” e “universale”. Non è un campo facoltativo.
- Va allegato l’attestato, cioè il documento che certifica la conclusione del servizio senza demerito, rilasciato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. In assenza dell’attestato, le FAQ ammettono l’autocertificazione con l’indicazione delle date di inizio e conclusione e dell’ente presso cui il servizio è stato svolto.
Gli uffici verificano i titoli dichiarati. Una dichiarazione che la verifica non conferma fa cadere il diritto alla riserva, con effetti sui turni di nomina successivi.
Che cosa succede a chi non lo ha dichiarato entro il 16 marzo 2026?
L’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza 27/2026 stabilisce che punteggi, posizioni ed eventuali precedenze sono determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese attraverso la procedura informatizzata. I titoli si valutano se posseduti entro la scadenza della domanda, e quella finestra si è chiusa alle 23.59 del 16 marzo 2026.
Chi ha svolto il servizio civile nazionale e non lo ha dichiarato in quella finestra non può inserirlo adesso. Le GPS 2026/2028 restano valide per due anni scolastici, quindi la prima occasione ordinaria per farlo sarà l’aggiornamento del 2028. L’alternativa è il ricorso, con i tempi e i costi che comporta.
Conviene comunque controllare la propria posizione. Fino al decreto del 2025 il servizio civile nazionale non dava diritto alla riserva, e molte guide pubblicate prima di quella data lo ripetono ancora oggi. Chi si è documentato su materiale non aggiornato può aver scelto di non dichiararlo, credendo che non servisse.
Che effetto ha sulle nomine di quest’anno?
Le supplenze del 2026/2027 sono le prime assegnate con la platea allargata. Le domande per le 150 preferenze si sono chiuse il 29 luglio 2026 e i primi bollettini sono usciti a fine agosto, quindi gli effetti si stanno già vedendo nei prospetti pubblicati dagli uffici scolastici territoriali.
Per capire se si è ancora in gioco come riservisti conviene leggere i prospetti di sintesi che gli uffici pubblicano a ogni turno: indicano quanti posti sono stati accantonati per le riserve e quanti ne sono già stati assegnati. Sono gli stessi documenti da cui si ricava il quadro dei posti disponibili dopo le prime nomine, e servono anche a capire come prosegue la procedura dopo l’invio delle 150 preferenze.
Chi segue da vicino questi passaggi trova gli aggiornamenti nella sezione dedicata ai precari della scuola italiana, dove le novità su graduatorie e nomine vengono seguite turno per turno.
Domande frequenti
Il servizio civile fa punteggio nelle GPS?
No. È un titolo di riserva e si dichiara nella sezione dedicata alle riserve, non fra i titoli valutabili. Non attribuisce punti e non modifica la posizione in graduatoria. Il riconoscimento di un punteggio è oggetto di ricorsi, non di una previsione dell’ordinanza.
La riserva del 15% vale anche per le graduatorie di istituto?
No. Opera sulle supplenze conferite da GAE e GPS. Le graduatorie di istituto, usate dalle scuole per le supplenze brevi e per i casi residui, non applicano questa riserva.
Ho fatto il servizio civile come obiettore di coscienza, ho diritto alla riserva?
No. Le FAQ del Ministero escludono il servizio civile svolto come alternativa alla leva obbligatoria, perché la riserva riguarda soltanto le esperienze volontarie, il servizio civile universale e quello nazionale.
Posso avere la supplenza con la riserva anche se ho un punteggio più basso di altri?
Sì. È esattamente il senso della riserva: una quota di posti viene accantonata e assegnata a chi possiede il titolo, anche quando altri hanno un punteggio più alto. Il limite è la capienza della quota. Una volta esaurita, si torna all’ordine di punteggio.
In sintesi: la riserva del 15% esiste dal 2023, dal 15 marzo 2025 comprende anche il servizio civile nazionale, e le GPS 2026/2028 sono le prime graduatorie in cui quel titolo può essere fatto valere. Chi lo ha dichiarato in domanda lo vedrà operare nei turni di nomina di quest’anno, entro i limiti della quota provinciale.
Leggi anche:
Primo giorno di scuola 2026: le difficoltà che gli studenti troveranno in classe
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Redazione
Source link
