Anche i pagamenti su Postepay o Paypal lasciano tracce che il Fisco può sempre incrociare.
Chi vende regolarmente su eBay, magari per anni, e riceve un avviso di accertamento basato semplicemente su un resoconto delle vendite fornito dalla piattaforma, spesso si chiede se quel solo elemento possa davvero bastare a fondare la pretesa fiscale, oppure se l’Agenzia delle Entrate debba necessariamente affiancare a quel dato ulteriori riscontri, per esempio bancari o finanziari. Scopo di questo articolo è spiegare se l’elenco delle vendite eBay sia sufficiente per legittimare un accertamento, quali imposte scattino effettivamente quando l’attività online viene qualificata come impresa, e se i pagamenti ricevuti su Postepay o Paypal, fuori dai marketplace tradizionali, restino davvero invisibili al Fisco: cerchiamo di fare chiarezza su questi tre aspetti, che riguardano da vicino chiunque venda con una certa regolarità attraverso il web, indipendentemente dal canale utilizzato.
Il solo elenco delle vendite fornito da eBay basta a fondare un accertamento fiscale?
La risposta è positiva, e si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Secondo la Cassazione, le informazioni acquisite tramite i siti di aste online e le altre piattaforme telematiche, relative alle attività a cui il contribuente abbia preso parte e alle vendite andate a buon fine, rappresentano dati astrattamente idonei a fondare, anche solo in via presuntiva, l’accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati (Cass. 26987/2019).
Questo significa che l’amministrazione finanziaria non è tenuta a produrre necessariamente prove aggiuntive, come per esempio movimentazioni bancarie o testimonianze, per sostenere la propria pretesa: il solo resoconto delle transazioni, se sufficientemente dettagliato e riferito a un arco temporale significativo, può bastare da solo a costruire una presunzione grave, precisa e concordante sull’esistenza di un’attività non dichiarata.
Ai fini della contestazione dello svolgimento di attività imprenditoriale di e-commerce, rappresenta quindi senz’altro idonea motivazione l’elenco delle operazioni effettuate tramite il sito internet (Cass. 26107/2018). La giurisprudenza ha così equiparato, sotto il profilo probatorio, il resoconto digitale di una piattaforma di e-commerce ai tradizionali elementi indiziari utilizzati per gli accertamenti induttivi in altri settori economici.
Un venditore che riceve un avviso di accertamento fondato esclusivamente su un elenco delle transazioni fornito da eBay, senza altre indagini finanziarie o bancarie condotte dall’ufficio, non può eccepire l’insufficienza di questa prova sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto raccogliere ulteriori riscontri: la giurisprudenza considera quel semplice resoconto già sufficiente, in via presuntiva, a fondare la pretesa fiscale dell’Agenzia delle Entrate, spostando così sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria concreta.
Questo orientamento ha una conseguenza pratica di rilievo per chi si difende da un accertamento di questo tipo: contestare la sola fonte del dato, cioè il fatto che si tratti “solamente” di un elenco fornito dalla piattaforma, non è una strategia difensiva efficace. Occorre piuttosto dimostrare nel merito che le operazioni elencate non integrano i requisiti dell’abitualità e della professionalità richiesti per la qualificazione come attività d’impresa, oppure contestare puntualmente la correttezza dei singoli dati riportati nell’elenco.
Se le vendite online vengono qualificate come attività d’impresa, si paga anche l’Iva?
La risposta, per l’Iva, è positiva. In caso di esercizio abituale di attività d’impresa scatta infatti l’assoggettamento a questa imposta, come previsto dall’articolo 4 del dpr 633/1972, che individua nell’abitualità, e non necessariamente nell’organizzazione imprenditoriale in senso classico, il presupposto sufficiente per l’applicazione del tributo.
Diversamente, chi cede occasionalmente i propri beni personali, di solito usati e di modico valore, resta fuori dal perimetro dell’imposta sul valore aggiunto, così come chi consegue dalle vendite online redditi diversi in qualità di speculatore occasionale, categoria elaborata dalla giurisprudenza per chi acquista beni, per esempio oggetti da collezione, con l’intento di rivenderli traendone un profitto, ma senza la sistematicità e la reiterazione che caratterizzano l’attività d’impresa vera e propria.
Questa distinzione ha conseguenze economiche non trascurabili: chi viene qualificato come esercente attività d’impresa deve applicare l’Iva sulle proprie vendite, con tutti gli adempimenti contabili e dichiarativi che questo comporta, mentre chi rientra nella categoria dello speculatore occasionale, pur dovendo dichiarare il reddito prodotto ai fini Irpef, resta esonerato da questo specifico adempimento.
Scattano anche i contributi Inps in caso di attività d’impresa svolta online?
Sì. Ai fini previdenziali, l’obbligo di contribuzione Inps scatta in caso di esercizio abituale di attività d’impresa, seguendo la stessa logica applicata in materia di Iva. È importante chiarire un equivoco frequente: l’esenzione di 5.000 euro annui, spesso richiamata in modo generico, si applica soltanto alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale, una fattispecie del tutto diversa dalla vendita abituale di beni attraverso piattaforme online.
Non si versano invece contributi previdenziali nel caso di vendite realmente occasionali, prive dei requisiti dell’abitualità e della professionalità necessari per configurare un’attività d’impresa: in questo caso, come già visto per l’Iva, l’operazione resta fuori dal perimetro degli obblighi contributivi.
Un venditore online che effettua per anni decine di transazioni con una certa regolarità, generando un’attività riconducibile a un’impresa nel senso chiarito dalla giurisprudenza, non può invocare l’esenzione dei 5.000 euro prevista per le prestazioni occasionali di lavoro autonomo: quella soglia riguarda un’ipotesi normativa del tutto diversa, pensata per chi svolge saltuariamente una prestazione professionale, non per chi gestisce nel tempo un flusso continuativo di vendite online, e quindi non lo esonera in alcun modo dal versamento dei contributi previdenziali dovuti sull’attività abituale svolta.
Va sottolineato che l’obbligo contributivo si aggiunge, e non si sostituisce, agli altri adempimenti fiscali già visti: chi viene qualificato come imprenditore abituale nella vendita online deve quindi fare i conti contemporaneamente con Irpef sul reddito prodotto, Iva sulle transazioni effettuate, e contribuzione previdenziale presso la gestione Inps di riferimento.
Vendere fuori dai marketplace tradizionali, incassando con Postepay, mette davvero al riparo dal Fisco?
No, e si tratta forse dell’aspetto meno conosciuto tra quelli affrontati in questo articolo. Esiste una modalità istruttoria, recentemente utilizzata dagli uffici finanziari, attraverso la quale è possibile far emergere operazioni di vendita online rilevanti ai fini della configurazione di un’attività d’impresa, anche quando non c’è l’intermediazione di un marketplace strutturato come eBay o Subito.it: si tratta dei dati presenti nel cosiddetto Archivio dei rapporti con operatori finanziari(Adr), previsto dall’articolo 11 del dl 201/2011 e dai successivi interventi normativi che ne hanno progressivamente ampliato la portata operativa.
Questo archivio raccoglie, su base annuale, i dati trasmessi da tutti gli operatori finanziari, banche, Poste Italiane, gestori di sistemi di pagamento elettronico come Paypal, relativi ai saldi e alle movimentazioni dei rapporti finanziari intrattenuti dai singoli contribuenti. Grazie all’analisi incrociata di questi dati, l’Agenzia delle Entrate è oggi in grado di individuare operazioni finanziarie anomale rispetto alle entrate e alle uscite dichiarate dal contribuente, oppure desumibili da altre banche dati già in possesso dell’amministrazione.
Un venditore che pubblicizza pezzi di ricambio per biciclette su forum e siti internet, senza passare da alcuna piattaforma di e-commerce strutturata e senza quindi generare quell’elenco di transazioni che una piattaforma come eBay produrrebbe automaticamente, ma ricevendo i pagamenti tramite Postepay o bonifico bancario, non sfugge realmente ai controlli: quei movimenti finanziari, per quanto derivanti da canali informali come gli annunci sui social o i forum specializzati, restano comunque visibili e incrociabili dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’analisi dei rapporti finanziari registrati nell’Adr.
Pertanto, anche le vendite effettuate tramite conoscenze dirette o altri canali non ancora intercettabili in modo automatico dalle normative sulle piattaforme digitali, come gli annunci sui social network, e quindi regolate con bonifico, Paypal o Postepay anziché attraverso un marketplace tradizionale, lasciano comunque la traccia finanziaria dell’operazione. Questa traccia è sempre potenzialmente intercettabile dall’Agenzia delle Entrate attraverso lo strumento dell’Adr, indipendentemente dal fatto che il canale di vendita utilizzato generi o meno un resoconto automatico delle transazioni come avviene invece per le piattaforme di e-commerce strutturate.
Qual è, in definitiva, la conclusione pratica per chi vende regolarmente online, con o senza marketplace?
Il comportamento del contribuente non è corretto, sotto il profilo fiscale, ogniqualvolta sussistano i presupposti dell’abitualità e professionalità necessari per configurare un’attività d’impresa soggetta a tassazione, e conseguentemente all’obbligo di dichiarazione annuale, indipendentemente dal canale utilizzato per effettuare le vendite e dallo strumento di pagamento impiegato per incassare il corrispettivo.
L’assenza di un marketplace tradizionale, e l’apparente informalità del canale di vendita scelto, come gli annunci su forum, gruppi social o passaparola, non rappresentano quindi una reale protezione dal punto di vista fiscale. Ciò che conta, ai fini della qualificazione dell’attività e dei conseguenti obblighi tributari e contributivi, è la sostanza economicadell’attività svolta nel tempo, valutata in base alla frequenza delle operazioni, alla loro reiterazione negli anni e all’entità complessiva dei corrispettivi incassati, non la piattaforma tecnica attraverso cui le vendite vengono materialmente effettuate o lo strumento di pagamento utilizzato per regolare le singole transazioni.
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