Il 2026 introduce una nuova opportunità per le imprese che vogliono trasformare rapporti di lavoro precari in occupazione stabile. Con la Circolare INPS n. 72, attuativa dell’art. 4 del D.L. 62/2026, arriva un esonero contributivo fino a 500 euro al mese per 24 mesi per la stabilizzazione di giovani under 35, nel rispetto di precisi requisiti e scadenze.
Vediamo in questo articolo chi può beneficiare dell’incentivo, quali contratti possono essere trasformati, quanto si può risparmiare, quali condizioni devono essere rispettate e come presentare correttamente la domanda all’INPS.
Introduzione
Trasformare un contratto a termine in un rapporto stabile può diventare, nel 2026, un’importante opportunità di risparmio sul costo del lavoro. Con la Circolare INPS n. 72 del 3 luglio 2026, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni operative sull’incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall’articolo 4 del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla Legge 25 giugno 2026, n. 112.
La misura consente ai datori di lavoro privati che rispettano specifici requisiti di ottenere un esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 500 euro al mese per ciascun lavoratore e per 24 mesi.
L’agevolazione riguarda esclusivamente le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto al 31 dicembre 2026 e interessa, in particolare, giovani che al momento della trasformazione non abbiano ancora compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Il vantaggio potenziale è rilevante: rispettando il massimale, l’esonero può arrivare teoricamente fino a 12.000 euro per lavoratore nell’arco dei 24 mesi. Ma ottenere e soprattutto mantenere l’incentivo richiede attenzione: durata e data di instaurazione del contratto originario, incremento occupazionale netto, precedenti lavorativi del dipendente, licenziamenti effettuati dall’impresa, DURC, trattamento economico e compatibilità con altre agevolazioni possono determinare la spettanza o la perdita del beneficio.
Chi può beneficiare del nuovo esonero contributivo INPS
Il nuovo incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati, indipendentemente dal fatto che esercitino o meno attività d’impresa. La Circolare INPS n. 72 chiarisce espressamente che rientrano nella misura anche i datori di lavoro del settore agricolo, mentre restano escluse le Pubbliche Amministrazioni individuate dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Sul fronte dei lavoratori, il beneficio riguarda esclusivamente le trasformazioni di rapporti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato riferite a giovani che, alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto 35 anni. In termini pratici, il lavoratore deve avere un’età massima di 34 anni e 364 giorni.
Non basta, però, il solo requisito anagrafico. Il giovane non deve essere mai stato occupato in precedenza con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, né presso lo stesso datore di lavoro né presso altri datori nel corso della propria vita lavorativa. L’INPS precisa comunque alcune eccezioni importanti: precedenti periodi di apprendistato, rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato e rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato non impediscono, di per sé, l’accesso all’agevolazione. Diversamente, un precedente rapporto a tempo indeterminato in somministrazione, così come un contratto a tempo indeterminato cessato per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova, costituisce un precedente ostativo.
L’esonero può essere utilizzato per lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, mentre sono esclusi i dirigenti. È inoltre ammesso per i rapporti part-time e, a determinate condizioni, anche per le trasformazioni a tempo indeterminato nell’ambito della somministrazione di lavoro. Restano invece fuori dalla misura il lavoro domestico, l’apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata.
Questo primo filtro è fondamentale: prima di programmare una stabilizzazione pensando al risparmio contributivo, l’impresa dovrebbe verificare attentamente sia la storia contrattuale del lavoratore sia la tipologia del rapporto da trasformare, perché un solo precedente non compatibile può comportare l’esclusione dal beneficio.
Quali contratti possono essere trasformati
Uno degli aspetti più delicati del nuovo esonero contributivo per la stabilizzazione riguarda il perimetro dei rapporti di lavoro effettivamente agevolabili.
La Circolare INPS n. 72 chiarisce che il beneficio non spetta per una nuova assunzione a tempo indeterminato, ma esclusivamente per la trasformazione di un contratto a tempo determinato già in essere in un contratto a tempo indeterminato.
Per accedere all’incentivo, il rapporto a termine deve essere stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e deve proseguire senza soluzione di continuità fino alla trasformazione. Restano quindi escluse dall’agevolazione le trasformazioni di contratti a termine avviati dal 1° maggio 2026 in poi.
C’è poi un ulteriore vincolo temporale: al momento della trasformazione, il rapporto a tempo determinato deve avere una durata complessiva non superiore a 12 mesi.
La trasformazione, inoltre, deve essere effettuata in una finestra ben precisa: dal 1° agosto al 31 dicembre 2026. Fuori da questo periodo, il nuovo esonero previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026 non può essere riconosciuto.
Questo significa che le imprese interessate devono programmare con attenzione le stabilizzazioni, verificando con anticipo la data originaria di assunzione, la durata effettiva del contratto a termine e la data prevista per la trasformazione.
Una valutazione preventiva diventa particolarmente importante perché il beneficio può produrre un risparmio contributivo significativo, ma soltanto se tutti i requisiti temporali vengono rispettati contemporaneamente.
Quanto si può risparmiare
Il vantaggio economico previsto dalla Circolare INPS n. 72 può essere molto rilevante per le imprese che decidono di stabilizzare giovani lavoratori in possesso dei requisiti richiesti.
L’agevolazione consiste infatti nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 24 mesi e fino a un tetto di 500 euro al mese per ciascun lavoratore.
In termini potenziali, questo significa un risparmio massimo teorico di 12.000 euro per ogni lavoratore stabilizzatonell’arco dei due anni di fruizione.
Il beneficio deve però essere calcolato sulla contribuzione datoriale effettivamente dovuta. Se la trasformazione o la cessazione del rapporto avviene nel corso del mese, il limite viene riproporzionato sulla base di 16,12 euro per ogni giorno di fruizione, pari a 500 euro diviso 31. Anche per i rapporti part-time il massimale deve essere ridotto proporzionalmente all’orario di lavoro.
Non tutte le contribuzioni rientrano nell’esonero. Oltre all’INAIL, restano esclusi, tra gli altri, il contributo al Fondo TFR, i contributi ai Fondi di solidarietà e il contributo dello 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Va inoltre considerato un elemento strategico: le risorse sono limitate. I tetti di spesa previsti sono pari a 18,2 milioni di euro per il 2026, 87,5 milioni per il 2027 e 69,3 milioni per il 2028. Se l’INPS rileva il raggiungimento, anche prospettico, dei limiti disponibili, può sospendere l’accoglimento di nuove domande.
Per questo motivo, la pianificazione della trasformazione e la tempestività nella richiesta possono diventare decisive per trasformare una stabilizzazione già prevista dall’impresa in un concreto risparmio sul costo del lavoro.
Le condizioni da rispettare
Il nuovo esonero contributivo per la stabilizzazione non dipende soltanto dall’età del lavoratore e dalla data di trasformazione: il datore di lavoro deve rispettare una serie di condizioni precise anche prima e dopo l’accesso al beneficio.
Tra i requisiti generali rientrano la regolarità contributiva, attestata dal DURC, l’assenza di violazioni rilevanti in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza e il rispetto dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Particolare attenzione va posta ai licenziamenti. Nei sei mesi precedenti la trasformazione, il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Il vincolo continua anche dopo la stabilizzazione: nei sei mesi successivi, non è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo né il lavoratore agevolato né un altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva. La violazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Un’altra condizione centrale è l’incremento occupazionale netto: la trasformazione deve aumentare la forza lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolata secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo. Il requisito deve essere verificato mese per mese durante la fruizione dell’incentivo.
Infine, il trattamento economico riconosciuto al lavoratore non può essere inferiore a quello complessivo previsto dal CCNL di riferimento, secondo le regole sul cosiddetto “salario giusto” richiamate dal D.L. n. 62/2026.
Incremento occupazionale netto
Tra i requisiti più tecnici del nuovo incentivo alla stabilizzazione 2026 c’è l’obbligo di realizzare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
La Circolare INPS n. 72 precisa che il calcolo deve essere effettuato secondo il criterio delle Unità di Lavoro Annuo (ULA), previsto dalla normativa europea. In pratica, vengono considerati i lavoratori a tempo pieno, part-time e stagionali, ponderando correttamente i rapporti a orario ridotto.
Il requisito deve essere verificato per ogni singola trasformazione agevolata e mantenuto per ciascun mese in cui si fruisce dell’esonero.
Esistono però alcune eccezioni. L’incremento può considerarsi rispettato anche se uno o più posti di lavoro si sono resi vacanti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Diversamente, il requisito resta necessario quando la riduzione dell’organico deriva da licenziamenti per riduzione di personale.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la continuità del beneficio: se in un determinato mese viene meno l’incremento occupazionale netto, l’impresa perde l’esonero soltanto per quel mese. Se nei mesi successivi il requisito viene ripristinato, la fruizione può riprendere fino alla scadenza originaria, senza però recuperare quanto perso nel periodo di interruzione.
Per i gruppi societari, inoltre, la verifica non si limita alla singola unità produttiva, ma tiene conto anche delle società controllate o collegate, secondo la nozione di “impresa unica”. Questo rende il controllo dell’incremento occupazionale uno degli aspetti che richiedono maggiore attenzione prima e durante la fruizione dell’incentivo.
Incentivo alla stabilizzazione
Prima di scegliere il nuovo esonero contributivo INPS per la stabilizzazione, è essenziale verificare se l’impresa sta già utilizzando altri sgravi sullo stesso lavoratore.
L’articolo 4, comma 9, del D.L. n. 62/2026 stabilisce infatti che il beneficio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento a carico del datore di lavoro. La Circolare INPS n. 72 richiama, tra gli esempi di incompatibilità, la Decontribuzione Sud, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili, le riduzioni contributive previste per i datori di lavoro agricoli operanti in territori montani o zone svantaggiate e gli sgravi contributivi del settore edilizia.
La stessa circolare precisa inoltre che l’esonero non trova applicazione ai lavoratori occupati in Paesi extra-UE non convenzionati nei casi soggetti allo speciale regime contributivo previsto dal D.L. n. 317/1987.
Esistono però compatibilità molto interessanti dal punto di vista della pianificazione fiscale e del costo del lavoro.
L’esonero per la stabilizzazione è compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, richiamata dalla Circolare INPS. Questo perché la deduzione agisce sul piano fiscale, mentre l’incentivo interviene sulla contribuzione previdenziale datoriale.
È inoltre compatibile con l’agevolazione prevista per i datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere, nonché con gli esoneri che riducono la contribuzione a carico del lavoratore, come quello previsto per determinate lavoratrici madri.
Questo coordinamento può fare una differenza significativa: scegliere correttamente la combinazione di benefici consente di evitare recuperi contributivi e, nello stesso tempo, di massimizzare il risparmio complessivo legato alla stabilizzazione.
Come presentare la domanda
Per ottenere il nuovo esonero contributivo per la stabilizzazione, il datore di lavoro deve presentare un’apposita domanda telematica all’INPS tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”. La Circolare n. 72 precisa che la disponibilità del modulo sarà comunicata dall’Istituto con un successivo messaggio.
Nella domanda dovranno essere indicati, tra gli altri, i dati dell’impresa e del lavoratore, la data di stipula del contratto a termine, la tipologia del rapporto — full-time o part-time —, la retribuzione media mensile comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima e l’aliquota contributiva datoriale. Il datore dovrà inoltre dichiarare il mancato cumulo con altri esoneri incompatibili e il rispetto del trattamento economico previsto dalla disciplina sul “salario giusto”.
La richiesta può essere presentata sia per una trasformazione già effettuata dal 1° agosto 2026, sia per una trasformazione non ancora avvenuta. In quest’ultimo caso, se i controlli hanno esito positivo e vi sono risorse disponibili, l’INPS accantona preventivamente l’importo e invita il datore di lavoro a effettuare la trasformazione e trasmettere la relativa comunicazione obbligatoria Unilav/Unisomm entro 10 giorni.
Il termine è perentorio: il mancato rispetto comporta la perdita delle somme accantonate, pur restando possibile presentare una nuova istanza. Particolare attenzione deve essere prestata anche alla coerenza dei dati: una domanda con informazioni difformi rispetto alle comunicazioni obbligatorie non può essere accolta.
L’importo autorizzato dall’INPS rappresenta infine il limite massimo fruibile nelle denunce contributive, fermo restando il monitoraggio successivo sui requisiti e sulla correttezza dell’agevolazione.
Casi particolari, controlli e rischi di perdita dell’esonero
Accedere all’incentivo alla stabilizzazione 2026 non significa che il beneficio sia definitivamente acquisito: l’INPS può effettuare controlli anche dopo l’autorizzazione, utilizzando le proprie banche dati e quelle del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del CNEL. Per questo motivo, è fondamentale che tutti i requisiti restino coerenti per l’intero periodo di fruizione.
Tra i casi particolari, la Circolare n. 72 precisa che il periodo di fruizione dell’esonero può essere sospeso solo in caso di assenza obbligatoria per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, con conseguente differimento temporale del beneficio.
Attenzione anche alle comunicazioni obbligatorie: l’invio tardivo può comportare la perdita della quota di incentivo riferita al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data dell’effettiva comunicazione. In caso di domanda presentata prima della trasformazione, invece, il datore deve rispettare il termine perentorio di 10 giorni per l’invio della comunicazione Unilav/Unisomm, altrimenti perde le somme accantonate dall’INPS.
Rilevano inoltre il rispetto del diritto di precedenza, l’assenza di sospensioni per crisi o riorganizzazione nelle condizioni indicate dalla normativa e i rapporti con società collegate o controllate.
Per i rapporti part-time, infine, un aumento successivo dell’orario non consente di superare il tetto già autorizzato, mentre una riduzione dell’orario obbliga a riparametrare l’esonero spettante.
Conclusioni
Il nuovo esonero contributivo previsto dall’articolo 4 del D.L. n. 62/2026 e disciplinato dalla Circolare INPS n. 72/2026 può rappresentare un’opportunità concreta per le imprese che intendono trasformare rapporti a termine in contratti a tempo indeterminato, riducendo in modo significativo il costo contributivo della stabilizzazione. Il beneficio può arrivare al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite di 500 euro mensili per lavoratore e per un massimo di 24 mesi, con un risparmio teorico fino a 12.000 euro per ciascuna stabilizzazione agevolata.
Il vantaggio economico, tuttavia, deve essere valutato insieme ai numerosi requisiti previsti dalla normativa. Età e storia lavorativa del dipendente, data di instaurazione e durata del contratto a termine, incremento occupazionale netto, assenza di determinati licenziamenti, regolarità contributiva, rispetto del trattamento economico previsto dal CCNL e corretta gestione degli adempimenti INPS sono tutti elementi che possono incidere sulla spettanza e sul mantenimento dell’agevolazione.
Per le aziende interessate, quindi, la strategia migliore è verificare preventivamente ogni singola posizione prima di procedere alla trasformazione. Una corretta pianificazione consente non soltanto di capire se il lavoratore possiede effettivamente tutti i requisiti, ma anche di confrontare l’esonero con eventuali altre agevolazioni compatibili e di stimare il risparmio reale sul costo del lavoro.
Va infine ricordato che le risorse disponibili sono soggette a specifici limiti di spesa per il triennio 2026-2028 e che l’INPS può interrompere l’accoglimento di nuove richieste qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento dei fondi disponibili. Per le imprese che hanno già programmato stabilizzazioni nel periodo 1° agosto-31 dicembre 2026, diventa quindi particolarmente importante verificare tempestivamente i requisiti e seguire con attenzione l’attivazione della procedura telematica indicata dall’Istituto.
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