Quando si parla di Fondo Espero, uno degli errori più frequenti consiste nel concentrarsi esclusivamente sulla trattenuta visibile sullo stipendio del lavoratore.
La costruzione della posizione previdenziale complementare è invece il risultato di più flussi.
Per il personale della scuola possono concorrere:
- il contributo a carico del lavoratore;
- il contributo a carico del datore di lavoro;
- il TFR secondo la disciplina applicabile;
- per alcune specifiche categorie, ulteriori quote previste dalla contrattazione.
La Nota informativa aggiornata al 30 luglio 2026 ribadisce che Espero opera in regime di contribuzione definita: il risultato finale dipende dall’ammontare dei contributi versati e dai risultati della gestione finanziaria.
Il contributo minimo del lavoratore pubblico è pari all’1%
Per il dipendente pubblico aderente al Fondo, la contribuzione ordinaria minima a proprio carico è pari all’1% della base contributiva prevista.
Questa percentuale costituisce il livello minimo previsto dalla disciplina contrattuale di riferimento.
Il lavoratore può, nei limiti e con le modalità previste, decidere di versare una percentuale superiore.
È importante quindi distinguere:
- contributo minimo;
- eventuale contribuzione aggiuntiva scelta volontariamente dal lavoratore;
- TFR destinato alla previdenza complementare.
Sono tre componenti differenti e non devono essere confuse.
Anche il datore di lavoro versa l’1%
Uno dei principali elementi che caratterizzano la previdenza complementare negoziale è la presenza di un contributo del datore di lavoro.
Per i dipendenti pubblici destinatari della disciplina Espero, la quota datoriale è pari all’1%.
La Nota informativa specifica che il diritto al contributo datoriale è collegato al versamento da parte del lavoratore almeno del contributo minimo previsto.
Questo significa che non si deve guardare soltanto alla somma trattenuta dalla retribuzione.
Alla costruzione della posizione individuale concorre anche una quota a carico dell’Amministrazione.
Un esempio semplice
Se, sulla base contributiva considerata, il contributo dell’1% del lavoratore fosse pari a 25 euro mensili, la posizione previdenziale non sarebbe alimentata soltanto da quei 25 euro.
Vi concorrerebbero anche:
- il contributo datoriale nella misura prevista;
- la quota di TFR destinata alla previdenza complementare secondo la posizione del lavoratore;
- gli eventuali ulteriori contributi volontariamente scelti.
L’esempio serve soltanto a comprendere la struttura del meccanismo.
Le somme effettive dipendono dalla retribuzione utile, dalla posizione individuale e dalla disciplina applicabile.
Il TFR è la componente che richiede maggiore attenzione
Per il personale pubblico non esiste un’unica regola identica per tutti.
La percentuale di TFR destinata alla previdenza complementare varia infatti in relazione alla posizione del lavoratore.
La Nota informativa distingue due categorie principali:
- dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000 oppure a tempo determinato;
- dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2001 che esercitano l’opzione.
Questa distinzione è decisiva.
Assunti dopo il 31 dicembre 2000 o a tempo determinato
Per questa categoria, la quota di TFR destinata alla posizione previdenziale complementare è pari al 100% del TFR maturando secondo la disciplina applicabile.
La tabella della Nota informativa prevede inoltre:
- contributo minimo del lavoratore: 1%;
- contributo del datore di lavoro: 1%;
- quota TFR: 100%.
Per questi lavoratori il TFR costituisce quindi una componente particolarmente rilevante nella costruzione della posizione.
Assunti prima del 1° gennaio 2001: il caso degli optanti
Diversa è la posizione del personale assunto prima del 1° gennaio 2001 che, aderendo al Fondo, esercita l’opzione prevista dalla disciplina per il passaggio dal regime di TFS al regime di TFR.
In questo caso la Nota informativa indica:
- quota TFR destinata al Fondo: 28,94%;
- contributo minimo del lavoratore: 1%;
- contributo del datore di lavoro: 1%;
- quota incentivante prevista dalla legge n. 449/1997: 1,2%.
Questa è una delle differenze che devono essere spiegate con maggiore attenzione al personale.
Perché si parla di “optanti”
Il personale assunto prima del 1° gennaio 2001 si colloca originariamente nel regime di trattamento di fine servizio.
L’adesione alla previdenza complementare comporta, nei casi previsti, l’esercizio dell’opzione per il passaggio al regime di TFR.
Il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 disciplina proprio questa trasformazione e stabilisce che l’esercizio dell’opzione avviene mediante adesione al fondo pensione, determinando l’applicazione della disciplina del TFR per il periodo successivo.
Non si tratta quindi soltanto di scegliere di versare un contributo aggiuntivo.
Per questa categoria l’adesione produce effetti anche sul regime del trattamento di fine servizio/fine rapporto.
Il TFR dei dipendenti pubblici non viene gestito come un normale versamento mensile al Fondo
Questo è uno degli aspetti che più frequentemente genera equivoci.
Per i dipendenti pubblici, le quote di TFR destinate alla previdenza complementare seguono un particolare sistema di accantonamento figurativo.
Il D.P.C.M. 20 dicembre 1999 stabilisce che il TFR viene accantonato figurativamente e liquidato dall’ente previdenziale alla cessazione dal servizio secondo la disciplina prevista.
La Nota informativa 2026 chiarisce, nella tabella relativa ai dipendenti pubblici, che le quote di TFR vengono versate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Questo significa che il lavoratore non deve immaginare che ogni mese il TFR venga materialmente trasferito al Fondo nello stesso modo del contributo trattenuto sullo stipendio.
La contribuzione del lavoratore e quella del datore sono invece trattenute e gestite mensilmente
La Nota informativa precisa che la contribuzione viene determinata dalle fonti contrattuali e che i contributi sono trattenuti con periodicità mensile.
Per i dipendenti pubblici la decorrenza delle trattenute segue le regole operative del MEF.
La gestione concreta passa quindi attraverso il sistema stipendiale.
Per questo, quando si verifica un’adesione, il lavoratore deve controllare anche i successivi cedolini per verificare l’effettiva attivazione delle trattenute previste.
NoiPA è centrale per il dipendente pubblico
Per i dipendenti pubblici la procedura di adesione espressa e la gestione della posizione contributiva sono fortemente integrate con NoiPA.
La documentazione aggiornata specifica che il dipendente pubblico aderisce compilando il modulo di adesione attraverso il portale Stipendi P.A. – NoiPA.
Anche le comunicazioni periodiche relative alla posizione possono essere rese disponibili attraverso i servizi collegati a NoiPA e all’area riservata del Fondo.
Il lavoratore può scegliere una contribuzione superiore
L’1% rappresenta il livello minimo.
Il lavoratore può decidere di versare una percentuale maggiore rispetto a quella minima prevista.
Questa possibilità consente di incrementare nel tempo la posizione previdenziale complementare.
È però necessario ricordare che un contributo superiore:
- riduce in misura maggiore la retribuzione netta disponibile nel presente;
- incrementa il flusso destinato alla previdenza complementare;
- deve essere valutato in rapporto alla situazione personale e finanziaria del lavoratore;
- non modifica automaticamente la percentuale a carico del datore di lavoro, salvo diverse specifiche disposizioni.
Non bisogna quindi confondere l’aumento volontario del contributo del lavoratore con un corrispondente aumento della quota datoriale.
La contribuzione può essere modificata
La posizione contributiva del lavoratore non è necessariamente immutabile per tutta la durata dell’adesione.
La disciplina consente la gestione della contribuzione a proprio carico secondo le procedure previste.
La documentazione del Fondo indica che, per i dipendenti pubblici, le operazioni relative alla contribuzione vengono gestite attraverso i sistemi telematici dedicati, con decorrenza secondo le regole del MEF.
La scuola non dovrebbe quindi raccogliere richieste informali di variazione della percentuale se esiste una procedura centralizzata prevista per il dipendente.
Il dirigente scolastico non determina l’aliquota del lavoratore
Anche questo punto va chiarito.
Il dirigente scolastico:
- non decide quanto deve versare il dipendente oltre la quota minima prevista;
- non autorizza una maggiore contribuzione volontaria;
- non stabilisce la convenienza dell’aumento contributivo;
- non modifica direttamente la posizione previdenziale individuale.
Il compito della scuola è principalmente informativo e amministrativo nei limiti delle competenze previste.
Le scelte sulla misura della contribuzione personale appartengono al lavoratore.
Il contributo datoriale non è un premio discrezionale
La quota a carico del datore di lavoro non dipende dalla decisione del dirigente scolastico.
Essa deriva dalla disciplina istitutiva e contrattuale del Fondo.
Quando ricorrono le condizioni previste, la contribuzione datoriale costituisce una componente ordinaria del finanziamento della posizione previdenziale.
Non deve quindi essere considerata un beneficio eventualmente concesso dall’Amministrazione.
Che cosa accade nel caso dell’adesione mediante silenzio-assenso
Il tema della contribuzione deve essere collegato anche alla nuova disciplina del silenzio-assenso.
Per il personale pubblico al quale si applica l’Accordo del 16 novembre 2023, l’adesione può perfezionarsi anche in assenza di un’espressa manifestazione positiva di volontà, decorso il periodo previsto senza diniego.
A seguito dell’adesione, vengono attivati i flussi di finanziamento secondo le regole stabilite dall’Accordo e dalla disciplina del Fondo.
Il lavoratore deve essere quindi consapevole che il silenzio-assenso non determina una semplice registrazione anagrafica nel Fondo.
Produce effetti sulla propria posizione previdenziale e sui relativi flussi contributivi.
TFR e contributi non sono la stessa cosa
È utile ribadirlo perché spesso vengono indicati genericamente come “versamenti”.
Il contributo del lavoratore:
- deriva dalla retribuzione;
- è trattenuto secondo la percentuale prevista o scelta;
- alimenta la posizione previdenziale.
Il contributo datoriale:
- è a carico dell’Amministrazione;
- viene riconosciuto secondo la disciplina applicabile;
- alimenta anch’esso la posizione.
Il TFR:
- deriva invece dal trattamento di fine rapporto maturando;
- segue regole differenti per il pubblico impiego;
- per i dipendenti pubblici è gestito attraverso il particolare sistema previsto dalla normativa.
Queste tre voci devono restare concettualmente separate.
Perché l’anno 2001 rappresenta uno spartiacque
La data del 1° gennaio 2001 è importante perché identifica due diverse situazioni previdenziali.
Chi è stato assunto dopo il 31 dicembre 2000 si trova ordinariamente nel regime di TFR.
Chi era già in servizio prima del 1° gennaio 2001 appartiene originariamente al regime di TFS e, per aderire secondo la disciplina prevista, può essere interessato dall’opzione.
Per questo due lavoratori della stessa scuola, con identica qualifica e identica retribuzione, possono avere una composizione diversa della contribuzione previdenziale complementare.
Anche il personale a tempo determinato può aderire, ma non in qualsiasi momento
La Nota informativa aggiornata indica tra i destinatari anche i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata minima prevista e specifica, per il dipendente pubblico a termine, che la sottoscrizione deve intervenire con un anticipo sufficiente rispetto alla scadenza del contratto.
Questo aspetto deve essere verificato con attenzione perché un lavoratore a termine non può essere automaticamente assimilato al personale a tempo indeterminato sotto il profilo delle procedure.
La scelta del lavoratore deve essere basata sul quadro completo
Dire semplicemente “verserai l’1%” restituisce una fotografia incompleta.
Per comprendere gli effetti dell’adesione, il dipendente dovrebbe verificare almeno:
- quale regime di TFS/TFR lo riguarda;
- quale percentuale di TFR confluisce nella posizione;
- quale contributo è posto a proprio carico;
- quale contributo versa il datore di lavoro;
- se intende mantenere il contributo minimo o aumentarlo;
- quali costi gravano sulla posizione;
- quale comparto di investimento è stato scelto;
- quale orizzonte temporale lo separa dal pensionamento.
La previdenza complementare è un progetto di lungo periodo, non una semplice trattenuta mensile.
Anche i costi incidono sulla posizione
Il montante finale non dipende soltanto dai contributi e dai rendimenti.
Occorre considerare anche i costi.
La Nota informativa aggiornata al 30 luglio 2026 dedica una specifica scheda agli oneri e richiama espressamente il fatto che la presenza di costi riduce la posizione individuale e, di conseguenza, la prestazione pensionistica.
Per questo il lavoratore dovrebbe leggere anche l’Indicatore sintetico dei costi e confrontare i diversi comparti e le alternative disponibili.
Più contribuzione non significa rendimento garantito
Un’altra distinzione importante riguarda il rapporto tra contributi e risultato finale.
Aumentare la contribuzione significa incrementare le risorse destinate alla posizione previdenziale.
Non significa però garantire un determinato rendimento.
La posizione finale dipende anche:
- dalla durata della partecipazione;
- dal comparto scelto;
- dall’andamento dei mercati;
- dai costi;
- dai rendimenti realizzati nel tempo.
La Nota informativa ricorda infatti che Espero opera in regime di contribuzione definita e che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni.
Il lavoratore deve controllare periodicamente la propria posizione
L’adesione non dovrebbe concludersi con la prima trattenuta sul cedolino.
È opportuno verificare periodicamente:
- contribuzione registrata;
- posizione individuale maturata;
- comparto di appartenenza;
- eventuali variazioni contributive;
- costi;
- rendimenti;
- proiezione previdenziale.
Il Fondo rende disponibili informazioni periodiche sulla posizione e una proiezione della futura pensione complementare.
La scuola deve informare, non fare calcoli previdenziali personalizzati
Può accadere che il dipendente chieda alla segreteria:
“Quanto prenderò in più se aderisco?”
Oppure:
“Mi conviene aumentare il contributo al 2%?”
Queste domande richiedono valutazioni personali che non competono alla scuola.
L’istituzione può:
- spiegare la struttura generale della contribuzione;
- fornire la documentazione ufficiale;
- indicare le procedure operative;
- indirizzare ai simulatori e agli strumenti messi a disposizione dal Fondo.
Non dovrebbe invece elaborare proiezioni individuali o consigliare percentuali di contribuzione.
Il quadro essenziale per i dipendenti pubblici
La disciplina può essere sintetizzata in questo modo.
Per gli assunti dopo il 31 dicembre 2000 o a tempo determinato:
- TFR destinato: 100%;
- contributo minimo del lavoratore: 1%;
- contributo del datore di lavoro: 1%.
Per gli assunti prima del 1° gennaio 2001 che esercitano l’opzione:
- quota TFR destinata: 28,94%;
- contributo minimo del lavoratore: 1%;
- contributo del datore di lavoro: 1%;
- quota incentivante: 1,2%.
È questa distinzione che dovrebbe comparire in modo particolarmente chiaro in qualsiasi informativa destinata al personale.
La regola da ricordare
Il Fondo Espero non si alimenta soltanto con ciò che il lavoratore vede trattenuto dalla busta paga.
La posizione previdenziale nasce dalla combinazione di:
contributo del lavoratore + contributo del datore di lavoro + TFR secondo la posizione individuale + rendimenti – costi.
Per il dipendente pubblico, però, la quota di TFR e le modalità di gestione dipendono dalla propria storia previdenziale.
È quindi essenziale evitare semplificazioni e distinguere sempre tra:
- personale assunto dopo il 31 dicembre 2000;
- personale a tempo determinato;
- personale assunto prima del 1° gennaio 2001 che esercita l’opzione.
Solo partendo da questa distinzione il lavoratore può comprendere davvero quanto versa, quanto viene versato per lui e quale parte del proprio trattamento di fine rapporto contribuisce alla costruzione della pensione complementare.
Corredo normativo
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per le disposizioni applicabili alla previdenza complementare del pubblico impiego secondo il regime vigente;
- Legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con particolare riferimento alle disposizioni collegate alla previdenza complementare dei dipendenti pubblici;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1999, “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”;
- Accordo istitutivo del Fondo Scuola Espero del 14 marzo 2001 e successive disposizioni applicabili;
- Accordo ARAN del 16 novembre 2023, sulle modalità di espressione della volontà di adesione a Fondo Espero, anche mediante silenzio-assenso, e sulla relativa disciplina del recesso;
- Nota informativa Fondo Scuola Espero, depositata presso COVIP il 30 luglio 2026, con particolare riferimento alla scheda “I destinatari e i contributi”.
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