Maternità facoltativa e congedo parentale sono la stessa cosa?


  • Maternità facoltativa è il vecchio nome del congedo parentale: si tratta dello stesso istituto, disciplinato dal Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001).
  • Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti possono chiederla fino ai 14 anni di vita del figlio, contro i 12 anni previsti in precedenza.
  • L’indennità INPS è pari al 30% della retribuzione per un massimo di 9 mesi complessivi, di cui 3 mesi elevati all’80%; oltre questo tetto il congedo resta un diritto, ma senza pagamento.

Chi è entrato a fare parte del mondo dei genitori si trova a dover comprendere termini come astensione obbligatoria, astensione facoltativa, congedo parentale, e non sempre ci riesce al primo tentativo. Prendendo il caso della maternità facoltativa è l’esempio più chiaro: un’espressione ancora diffusa nel linguaggio comune, che però la legge oggi chiama congedo parentale. Vediamo subito di disambiguare i due termini e di capirne meglio il funzionamento.

Maternità facoltativa e congedo parentale sono la stessa cosa?

Sì. Prima della riforma del 2001, la legge distingueva tra astensione obbligatoria (il periodo intorno al parto) e astensione facoltativa, cioè quella successiva, su scelta del genitore. Con il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 l’astensione facoltativa ha cambiato nome ed è diventata congedo parentale, disciplinato dagli articoli 32, 33, 34 e 36 del Testo Unico.

Quando oggi si parla di maternità facoltativa ci si riferisce quindi al congedo parentale: un periodo di assenza dal lavoro che i genitori possono chiedere dopo la fine del congedo di maternità obbligatorio, per dedicarsi alla cura del bambino.

La differenza principale con il congedo di maternità obbligatorio è che quest’ultimo:

  • spetta solo alla madre (salvo i casi particolari previsti dalla legge);
  • dura 5 mesi, di norma 2 prima del parto e 3 dopo;
  • è obbligatorio e non richiede una scelta del genitore.

Il congedo parentale, al contrario, è facoltativo, spetta a entrambi i genitori e può essere frazionato nel tempo secondo le esigenze familiari.

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Fino a che età del figlio spetta la maternità facoltativa?

La durata temporale entro cui utilizzare il congedo parentale è cambiata di recente. Dal 1° gennaio 2026, per effetto della Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025), i genitori lavoratori dipendenti possono fruirne fino al compimento dei 14 anni di vita del figlio, invece dei 12 anni previsti fino al 2025. Lo ha confermato l’INPS con il messaggio n. 251 del 26 gennaio 2026.

In caso di adozione o affidamento, il termine dei 14 anni decorre dall’ingresso del minore in famiglia, ma non può comunque superare il compimento della maggiore età. L’estensione a 14 anni riguarda solo i lavoratori dipendenti: per gli iscritti alla Gestione separata resta il limite dei 12 anni.

Quanti mesi di congedo parentale spettano a madre e padre?

La durata massima del congedo parentale non è cambiata con la riforma del 2026: cambia solo la finestra temporale entro cui utilizzarla.

Quindi, nel dettaglio:

  • alla madre lavoratrice dipendente spettano fino a 6 mesi, continuativi o frazionati;
  • al padre lavoratore dipendente spettano fino a 6 mesi, elevabili a 7 se si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi, continuativi o frazionati;
  • tra i due genitori il limite complessivo è di 10 mesi, che diventano 11 se il padre utilizza almeno 3 mesi di congedo;
  • il genitore solo (per morte, abbandono o affidamento esclusivo) può arrivare fino a 11 mesi.

I mesi della madre e del padre si sommano tra loro, ma senza mai superare il tetto complessivo di coppia.

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Come funziona il pagamento del congedo parentale?

Il congedo parentale non è sempre retribuito allo stesso modo. La legge distingue tra periodi indennizzati e periodi senza indennità. L’INPS riconosce un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi.

Di questi 9 mesi:

  • 3 mesi spettano alla madre, non trasferibili al padre;
  • 3 mesi spettano al padre, non trasferibili alla madre;
  • 3 mesi ulteriori spettano in alternativa a uno dei due genitori.

All’interno di questi 9 mesi, 3 mesi complessivi sono elevati all’80% della retribuzione, un aumento introdotto in modo progressivo dalle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025 (L. 197/2022, L. 213/2023, L. 207/2024) e confermato per il 2026. I mesi che superano il tetto dei 9 indennizzati restano un diritto, ma senza alcun pagamento – salvo che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore alla soglia prevista dalla legge, calcolata sul trattamento minimo di pensione.

Il pagamento avviene in due modi diversi a seconda del datore di lavoro:

  1. per la maggior parte dei lavoratori dipendenti, l’azienda anticipa l’indennità in busta paga e poi la recupera tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS;
  2. per alcune categorie (lavoro domestico, iscritti alla Gestione separata, aziende senza obbligo di anticipazione) l’INPS paga direttamente il lavoratore o la lavoratrice.

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Come si richiede il congedo parentale all’INPS?

La domanda si presenta online, tramite:

  • il portale INPS, sezione “Domande di maternità e paternità”, con SPID, CIE o CNS;
  • l’app INPS Mobile;
  • un patronato o un consulente del lavoro abilitato, senza costi per il lavoratore.

La domanda va inviata prima dell’inizio del periodo di astensione: la legge richiede un preavviso di almeno 5 giorni per il congedo continuativo o frazionato a giorni, e di almeno 2 giorni per il frazionato a ore, dove previsto dal contratto collettivo applicato. È utile indicare con precisione le date di inizio e fine del periodo richiesto, perché l’INPS calcola su questa base sia la durata residua disponibile, sia l’indennità spettante.

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Maternità facoltativa – Domande frequenti

La maternità facoltativa è diversa dal congedo parentale?

No, sono la stessa cosa: il nome “maternità facoltativa” è quello usato prima della riforma del 2001, oggi la legge parla di congedo parentale.

Fino a che età del figlio si può chiedere il congedo parentale?

Per i lavoratori dipendenti, fino ai 14 anni di vita del figlio dal 1° gennaio 2026, prima erano 12 anni.

Quanti mesi di congedo parentale spettano in totale?

Fino a 10 mesi tra i due genitori, elevabili a 11 se il padre ne utilizza almeno 3.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 32, 33, 34 e 36 (Testo Unico maternità e paternità);
  • Legge 30 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023);
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024);
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025);
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026);
  • Messaggio INPS n. 251 del 26 gennaio 2026.
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