Bonus asilo nido: cos’è
Il bonus asilo nido è una misura di sostegno al reddito, che si traduce nell’erogazione di un contributo da parte dell’INPS in favore dei genitori che sostengono il costo della retta dell’asilo e non solo.
Riferimenti normativi
Il bonus è stato introdotto dalla legge di bilancio per il 2017 n. 232/2016, che ne contiene la disciplina base nel comma 355. L’INPS nel tempo ha chiarito il funzionamento della misura con divise circolari e messaggi:
Dal 2025 il contributo presenta delle novità in virtù della legge di bilancio, che ha incrementato gli importi e ha diversificato la misura in base alla situazione economica delle famiglie destinatarie.
La circolare INPS n. 60/2025 del 20 marzo 2025 ha illustrato gli aggiornamenti in vigore dal 2025.
La circolare INPS n. 29 del 27 marzo 2026 ha chiarito, invece, tra le altre cose, le novità operative decorrenti dal 1° gennaio 2026.
A chi spetta il bonus asilo nido
Il bonus asilo nido spetta ai genitori di figli che non abbiano ancora compiuto i tre anni di età e che frequentano un asilo nido pubblico o privato (o un micronido, una sezione primavera, uno spazio gioco e un servizio educativo in casa) che siano affetti da una patologia cronica certificata e che necessitano di cure presso la residenza.
Requisiti soggettivi per fare domanda
I genitori richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi al momento della presentazione dell’istanza per il bonus:
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o di un paese UE o di un paese extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno valido per i soggiornanti di lungo periodo;
- titolarità del permesso di soggiorno, almeno semestrale;
- apolidia, condizone di rifugiato politico o titolare della protezione internazionale;
- titolarità della Carta Blu e “lavoratori altamente qualificati”;
- titolarità del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, subordinato, stagionale, per assistenza minori, per protezione speciale, per casi speciali;
- essere titolari della protezione temporanea prevista per chi proveniene dall’Ucraina;
- avere il permesso di soggiorno per motivi familiari o per attesa occupazione di cui all’articolo 22, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998.
Per la concessione del bonus inoltre:
- il richiedente deve essere il genitore che esercita la potestà genitoriale, il tutore o l’affidatario del minore in affido temporaneo o preadottivo;
- il genitore minorenne o incapace di agire può presentare domanda per mezzo del proprio genitore che ne esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.
Requisiti ISEE e importo del bonus
L’importo del contributo varia in base al valore dell’ISEE minorenni e alla data di nascita del minore.
Per minori nati prima del 1° gennaio 2024 valgono i seguenti requisiti economici;
- 3.000 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni fino a 25.000,99 euro (per 10 mesi l’importo mensile è di Euro 272,73, per l’undicesima mensilità è di Euro 272,70);
- 2.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni compreso tra i 25.001,00 e i 40.000,00 (per 10 mesi l’importo mensile è di 227,27 euro, per l’undicesima mensilità è 227,30 euro);
- 1.500 euro all’anno per chi presenta un ISEE minorenni non presente, difforme discordante, non calcolabile o superiore a 40.000,00 euro (per 10 mensilità l’importo è di 136,37 euro, per l’undicesima è di 136,30 euro).
Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2024 i requisiti reddituali sono i seguenti:
- 3.600 euro all’anno nell’ipotesi di ISEE minorenni in corso di validità minore o uguale a 40.000 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro);
- 1.500 euro all’anno nell’ipotesi di con ISEE minorenni non presente, difforme, discordante, non calcolabile o superiore alla soglia di 40.000 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro).
La legge di bilancio 2025 ha previsto che, nella determinazione dell’ISEE minorenni, non si debba tenere conto delle somme erogate a titolo di assegno unico e universale (decreto legislativo n. 230/2021).
La legge di bilancio 2026 ha confermato la misura rifinanziandola con 5,96 milioni di euro per l’anno 2026 e di 6,36 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
Forme di supporto presso l’abitazione
Per i nuclei familiari che hanno bambini affetti da una patologia cronica certificata attestante l’impossibilità di frequentare un asilo nido, la circolare n. 60/2025, sopra menzionata, precisa che completata la richiesta il servizio attribuisce un codice identificativo.
Per prenotare le risorse, occorre che il pediatra del minore attesti che lo stesso, per l’intero anno, si trovi nell’impossibilità di frequentare l’asilo nido a causa della grave patologia. Per il pagamento di questo contributo il servizio è integrato con il “Sistema Unico di gestione IBAN”.
Quando e come presentare domanda
La domanda per il contributo deve essere presentata da quando il servizio di presentazione è aperto. La data viene comunicata ogni anno dall’INSP con messaggio apposito (che per il 2026 è il n. 1136 del 31 marzo 2026) e termina il 31 dicembre dell’anno solare di riferimento.
La richiesta va inoltrata attraverso il servizio dedicato presente sul sito INPS o rivolgendosi ai patronati che offrono i loro servizi telematici ai cittadini.
La domanda deve contenere tutta una serie di requisiti:
- la precisazione del tipo di domanda: “Contributo asilo nido per il pagamento di rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati o “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, per il pagamento delle forme assistenza domiciliare per i bambini di età inferiore a tre anni affetti da gravi patologie croniche”;
- l’indicazione dell’asilo nido frequentato dal figlio, specificando se è pubblico o privato e indicando la denominazione, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, se si tratta di una struttura privata;
- le mensilità dei periodi di frequenza per le quali si chiede il beneficio (fino a 11 mensilità);
- l’avvenuta iscrizione del bambino o l’inserimento nella graduatoria se il nido è pubblico;
- la ricevuta di pagamento di almeno una retta relativa a uno dei mesi di frequenza per i quali si richiede il contributo.
Per accedere al contributo è necessario presentare i documenti di spesa relativi al contributo entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento della domanda. Le spese rimborsabili sono esclusivamente quelle che si riferiscono alla retta mensile, alla quota che si riferisce ai pasti, all’imposta di bollo e all’IVA.
Pagamento del bonus asilo nido
La somma del contributo asilo nido viene determinata in relazione all’ISEE minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui fa riferimento la mensilità e nei limiti del contributo massimo erogabile, fatti salvi eventuali conguagli.
Per il contributo relativo al supporto presso l’abitazione la somma viene erogata in una soluzione unica e tiene conto dell’ISEE minorenni che risulta valido alla data di protocollo della richiesta.
INPS Mobile: l’app per il bonus nido
Il messaggio INPS n. 3336 del 06/11/2025 ha annunciato l’aggiornamento dell’app INPS Mobile con nuove funzionalità per il servizio “Bonus nido”. In particolare, gli utenti che hanno presentato la domanda possono consultare in modo semplificato lo stato dei pagamenti e le contestazioni relative ai mesi richiesti.
L’app, accessibile con SPID di livello 2 o superiore o CIE 3.0, presenta anche una nuova card nella home page per accedere velocemente alla sezione dedicata all’allegazione della documentazione necessaria per il pagamento del contributo.
Dettagli operativi INPS
Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025 I’INPS ha fornito i dettagli operativi sulle novità introdotte da quest’ultimo decreto all’articolo 6 bis.
La circolare ribadisce infatti che il beneficio, precedentemente limitato agli asili nido, è stato esteso a una gamma più ampia di servizi educativi per l’infanzia. Il bonus è ora valido per la frequenza di nidi e micronidi, sezioni primavera e alcuni servizi integrativi, purché in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle rispettive normative regionali. I servizi integrativi inclusi sono gli spazi gioco e i servizi educativi domiciliari. Sono invece escluse le spese per i centri per bambini e famiglie, dove i minori sono accompagnati da un adulto.
Per garantire la corretta erogazione del bonus, l’Istituto verifica l’abilitazione delle strutture attraverso gli elenchi regionali o comunali. In caso di dubbi, le Strutture dell’Istituto possono richiedere alle Regioni o agli Enti locali la tipologia dei servizi offerti e la durata della loro abilitazione.
Il rimborso non copre servizi non educativi come quelli ricreativi o di pre/post-scuola.
In caso di emissione di ricevuta non fiscale, occorre una dichiarazione del LR che indichi la normativa che esonera la struttura dall’emissione della fattura.
Le novità del 2026
Il Decreto Legge Economia n. 95/2025, convertito nella legge 118/2025 ha apportato importanti novità alla misura.
- Dal 1° gennaio 2026 non è più necessario presentare la domanda ogni anno corredata dai documenti comprovanti i requisiti necessari. Sarà sufficiente presentare una sola domanda e questa sarà considerata valida per tutti gli anni di durata del nido e precisamente fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie tre anni. Resta solo l’obbligo di confermare la permanenza del possesso dei requisiti necessari.
- Il bonus è esteso a tutte le strutture educative per l’infanzia indicate dal decreto legislativo n. 65/2017 e munite di titolo abilitativo come: nidi, micronidi, sezioni primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi, spazi gioco per 5 ore al giorno con attività educative, nidi in famiglia gestiti a livello locale.
- Previsto il riesame delle domande inoltrate nel 2024 e nel 2025 dalle famiglie che avevano iscritto i figli a strutture educative ora ammesse come spazi gioco, nidi familiari e sezioni primavera. Grazie a questa importante novità con efficacia retroattiva, le famiglie possono recuperare il rimborso rigettato in precedenza.
Regole operative in vigore dal 1° gennaio 2026
Dal 1° gennaio 2026, come anticipto, le domande per il bonus asilo nido e per il contributo di supporto a casa sono valide per l’anno in cui vengono presentate e per gli anni successivi, fino al compimento dei tre anni del bambino (mese di agosto).
Tuttavia, ogni anno il richiedente deve rinnovare la richiesta per prenotare i fondi per l’anno a venire fornendo le informazioni descritte di seguito.
Per il bonus asilo nido è necessario specificare i mesi per cui si richiede il contributo (fino a un massimo di 11) e allegare la prova del pagamento di almeno una retta. Gli asili pubblici che richiedono il pagamento in ritardo dovranno mostrare la prova di iscrizione o l’inserimento in graduatoria.
Con riferimento al contributo di supporto domiciliare occorre richiedere il beneficio per l’anno aggiuntivo e allegare un certificato del pediatra che attesti che il bambino non può frequentare le strutture a causa di una grave malattia cronica.
Novità dal 1° luglio 2026
Il comunicato stampa INPS del 6 luglio 2026 ha reso noto che, a partire dal 1° luglio 2026 è in vigore una novità importante per il Bonus Nido, volta a semplificare la burocrazia e velocizzare l’erogazione del contributo.
La gestione amministrativa del Bonus Nido si trasforma radicalmente. L’onere delle verifiche passa ora direttamente agli enti locali.
Il 1° luglio ha segnato dunque l’inizio di un nuovo dovere per i Comuni. Da questa data in avanti sono loro a dover inviare direttamente all’INPS le informazioni relative agli asili nido pubblici e privati del proprio territorio, comprese le anagrafiche, i codici fiscali e le autorizzazioni.
Non è più necessario che i genitori presentino costantemente documenti e ricevute per dimostrare che l’asilo frequentato dal figlio è in regola, poiché l’INPS potrà attingere a un database già verificato.
I Comuni hanno poi tempo fino al 1° settembre 2026 per inviare il primo gruppo di dati, aggiornandolo poi annualmente.
Comunicazione dei dati identificativi delle strutture per l’infanzia: istruzioni operative
La Circolare INPS n. 93 del 9 settembre 2026 è quindi intervenuta per disciplinare l’obbligo, per gli Enti locali, di comunicare all’INPS i dati identificativi delle strutture educative per l’infanzia, ai sensi dell’art. 1, comma 355-bis, della legge 232/2016 (introdotto dal DL 62/2026).
I dati confluiscono quindi nell’applicativo “Agenda Asili Nido”, già utilizzato per l’istruttoria del Contributo asilo nido, che censisce le strutture ammissibili (asili nido, micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi domiciliari).
Sono tenuti alla comunicazione, nello specifico, gli Enti pubblici territorialmente competenti (Comuni, Unioni di comuni, Ambiti territoriali, Consorzi, ecc.) per autorizzazione, vigilanza o controllo dei servizi.
Modalità operative
- Per il 2026/2027 (fase transitoria) gli Enti locali inviano un file Excel (allegato alla circolare) alle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano INPS competenti, che caricano i dati nell’Agenda. Il documento chiarisce la corretta compilazione dei campi “Tipologia”, “Modalità di gestione del servizio” e “Rilasciata da (Ente)”;
- Dall’annualità 2027/2028 (regime ordinario) ogni inserimento, modifica o aggiornamento (nuove strutture, variazioni gestore, sospensioni, revoche, ecc.) dovrà avvenire esclusivamente tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), secondo specifiche tecniche che l’INPS pubblicherà.
L’INPS gestisce l’Agenda e i servizi PDND; gli Enti locali garantiscono correttezza e aggiornamento dei dati; le Direzioni territoriali INPS forniscono supporto.
I dati raccolti servono così anche alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e mirano a semplificare e automatizzare i controlli istruttori per l’erogazione del Contributo asilo nido, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
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