Prestazioni di accompagnamento a pensione: istruzioni operative
L’Inps ha fornito indicazioni sull’applicazione della “somma non imponibile” e della “ulteriore detrazione” per l’anno 2026 alle prestazioni di accompagnamento a pensione (INPS – messaggio 14 settembre 2026 n. 2829)
Coloro che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è previsto il riconoscimento di una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al solo reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente:
– 7,1% se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
– 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
– 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.
E’ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda aggiuntiva rapportata al periodo di lavoro, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente (o sostitutivo del lavoro dipendente sottoposto a tassazione ordinaria) complessivo annuo superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro.
L’importo dell’“ulteriore detrazione” è previsto nelle seguenti misure:
– 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Pertanto, la detrazione decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Adempimenti in capo al sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il c.d. bonus aggiuntivo e l’“ulteriore detrazione” all’atto dell’erogazione delle retribuzioni o delle prestazioni sostitutive di reddito di lavoro dipendente e che verifichino in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.
Qualora in sede di conguaglio i benefici in argomento risultino non spettanti, i sostituti d’imposta devono provvedere al recupero del relativo importo e, nel caso in cui l’importo non spettante risulti superiore a 60 euro, il recupero deve essere effettuato in 10 rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione o prestazione sostitutiva del reddito di lavoro dipendente alla quale si applicano gli effetti del conguaglio.
L’Istituto in qualità di sostituto d’imposta è tenuto a verificare la spettanza delle agevolazioni e a calcolare i relativi importi sulla base dei dati reddituali a propria disposizione.
Inoltre, in sede di conguaglio l’Istituto si attiene alle seguenti modalità operative:
– se la somma erogata risulta non spettante in quanto è stato superato il limite reddituale annuale di 20.000 euro, ma non quello di 40.000 euro – e pertanto al contribuente deve essere riconosciuta l’ulteriore detrazione – si provvede al recupero di un ammontare pari all’importo erogato al netto dell’ulteriore detrazione fiscale spettante;
– se l’ulteriore detrazione erogata risulta non spettante in quanto il reddito complessivo annuale è inferiore a 20.000 euro, al contribuente è riconosciuto il c.d. bonus aggiuntivo e si provvede al recupero della detrazione fiscale, effettuando la compensazione tra le somme a debito e quelle a credito;
– se l’ulteriore detrazione erogata risulta non spettante in quanto il reddito complessivo annuale è superiore a 40.000 euro, si provvede al recupero del relativo importo che, se superiore a 60 euro, deve avvenire in dieci rate.
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del c.d. bonus aggiuntivo.
E’ prevista l’esclusione dai citati benefici per coloro che percepiscono i redditi derivanti da pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparate. Anche le pensioni integrative e complementari sono escluse dall’applicazione dei benefici fiscali in argomento in quanto costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente.
La “somma non imponibile” e l’“ulteriore detrazione”, invece, si applicano sulle prestazioni che hanno natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente, quali le prestazioni di accompagnamento alla pensione (ad esempio, l’APE sociale, l’isopensione, gli assegni straordinari per lavoratori dei settori bancario e assicurativo, le indennità derivanti da contratti di espansione, ecc.), purché le stesse, oltre a essere prestazioni non pensionistiche, siano assoggettate a tassazione ordinaria.
I benefici in trattazione spettano anche qualora il soggetto interessato sia titolare di prestazione di natura sostitutiva di reddito di lavoro dipendente e contestualmente di reddito di pensione. Il reddito complessivo risultante dalla somma degli importi delle due prestazioni determina la misura del beneficio effettivamente spettante.
A titolo esemplificativo, a un titolare di APE sociale di importo annuo pari a 18.000 euro e di una pensione ai superstiti di importo annuo pari a 8.000 euro, il cui reddito complessivo annuo è pari, quindi, a 26.000 euro è riconosciuta l’ulteriore detrazione nella misura di 1.000 euro, in quanto il reddito complessivo è inferiore a 32.000 euro.
Richiesta di rinuncia al c.d. bonus aggiuntivo e all’“ulteriore detrazione”
È in corso di implementazione una procedura di rinuncia alla “somma non imponibile” e all’“ulteriore detrazione” nella “Piattaforma Fiscale”.
Analogamente a quanto già effettuato per il Trattamento Integrativo e per il bonus IRPEF di 80 euro nella “Piattaforma Fiscale” sarà resa disponibile una procedura per la rinuncia ai due citati benefici sia sul portale intranet, per gli operatori dell’Istituto, che sul portale internet dell’Inps a uso diretto dei cittadini.
I benefici fiscali in esame saranno erogati a partire dalla mensilità di ottobre 2026. Con tale mensilità verranno corrisposte, esclusivamente per la somma non imponibile di cui al paragrafo 1.1, anche le somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2026 mentre per l’ulteriore detrazione tali somme sono definite in sede di conguaglio fiscale di fine anno. Successivamente, l’importo spettante sarà definito con cadenza mensile.
Per i soggetti beneficiari della “somma non imponibile”:
– la percentuale da applicare è individuata mensilmente determinando il c.d. “reddito annuale teorico”;
– il beneficio è ricalcolato mensilmente in base alla predetta percentuale con eventuale conguaglio in caso di variazione;
– per l’erogazione del beneficio non è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda.
Per i soggetti beneficiari dell’ulteriore detrazione”:
– il beneficio da applicare è individuato mensilmente determinando il reddito complessivo in base alle informazioni presenti nei dati degli archivi dell’Istituto;
– per la fruizione del beneficio è necessario che il contribuente abbia una capienza in termini di imposta lorda al netto delle altre detrazioni eventualmente riconosciute e, in caso di capienza parziale di quest’ultima, il beneficio spetta entro tale limite.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link









