Gli utili che una S.r.l. accantona a riserva, senza distribuirli ai soci, non concorrono alla base di calcolo dei contributi a percentuale dovuti dal socio lavoratore iscritto alla gestione commercianti. Affinché sorga l’obbligo contributivo, occorre infatti che il reddito sia fiscalmente imputato al socio e che questi sia tenuto a dichiararlo ai fini IRPEF.
È il principio affermato dalla Sezione lavoro della Corte di cassazione in una serie di sentenze conformi depositate nel settembre 2026, a partire dalla sentenza n. 25377 del 16 settembre. Resta distinto il caso delle società che hanno optato per la trasparenza fiscale, poiché tale regime prevede l’imputazione del reddito ai soci anche in assenza di distribuzione.
Le pronunce intervengono su una prassi consolidata dell’INPS, che calcolava i contributi sulla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione del socio, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli utili. Secondo la Corte, questo criterio non trova fondamento nella legge: l’Istituto deve dimostrare che il reddito sia stato fiscalmente imputato al socio, senza potersi limitare a ripartire il reddito societario in proporzione alle quote.
Indice
Iscrizione alla gestione commercianti e calcolo dei contributi
Per comprendere la portata delle decisioni occorre distinguere due questioni: quando il socio debba iscriversi alla gestione commercianti e su quali redditi debba versare i contributi una volta iscritto.
L’obbligo di iscrizione è disciplinato dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 e presuppone, per quanto qui interessa, la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Le nuove sentenze non modificano questi presupposti, la cui prova resta a carico dell’INPS.
Il socio che si limita a detenere una partecipazione, senza svolgere attività lavorativa nella società, non è tenuto all’iscrizione per il solo fatto di essere socio. L’esclusione dalla contribuzione dei redditi derivanti dalla mera partecipazione al capitale era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza e recepita dall’INPS con la circolare n. 84 del 10 giugno 2021.
Le decisioni del settembre 2026 affrontano invece la posizione del socio che lavora nella S.r.l. ed è regolarmente iscritto alla gestione commercianti. In questo caso, la controversia riguarda la base di calcolo della contribuzione eccedente il minimale, comunemente definita contribuzione “a percentuale”.
La disposizione di riferimento è l’art. 3-bis del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992, che rapporta il contributo annuo alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF per l’anno cui i contributi si riferiscono.
Il richiamo alla dichiarazione ai fini IRPEF è decisivo: secondo la Cassazione, occorre considerare il reddito che il socio è tenuto a dichiarare, senza attribuirgli automaticamente una quota del reddito prodotto dalla società.
Le controversie esaminate dalla Cassazione
Le cause presentavano una questione comune. L’INPS aveva notificato a soci di S.r.l. avvisi di addebito relativi a contributi a percentuale, calcolati sul reddito della società in proporzione alle rispettive partecipazioni, sebbene gli utili fossero stati destinati a riserva. Le annualità oggetto delle pronunce esaminate erano comprese tra il 2014 e il 2017.
Nella maggior parte dei giudizi, i soci avevano ottenuto l’annullamento della pretesa nei gradi di merito e l’INPS aveva proposto ricorso per Cassazione. La Corte ha respinto i ricorsi dell’Istituto, confermando l’esclusione degli utili accantonati dalla base contributiva.
Nella vicenda definita con la sentenza n. 25780 del 25 settembre 2026, invece, il socio era risultato soccombente in appello. La Cassazione ha accolto il suo ricorso sul punto relativo alla base di calcolo dei contributi e ha rinviato la causa alla Corte d’appello.
Il principio è stato applicato anche in presenza di partecipazioni che consentivano al socio di incidere in modo determinante sulla destinazione degli utili. La prima sentenza della serie riguardava una socia unica, che rivestiva anche la carica di amministratrice; la sentenza n. 25781 del 25 settembre 2026 riguardava un socio amministratore titolare del 95 per cento delle quote. Neppure in queste situazioni la Corte ha ritenuto sufficiente il controllo sulla società per giustificare l’imputazione del reddito ai fini contributivi.
Perché gli utili accantonati restano reddito della società
Il ragionamento della Cassazione muove dall’autonomia fiscale della S.r.l. Il reddito prodotto dalla società appartiene a un soggetto distinto dai soci e non diventa, per il solo fatto di essere stato conseguito, reddito fiscalmente imputabile a questi ultimi.
Nelle pronunce esaminate, la Corte individua i presupposti dell’imputazione al socio nella percezione degli utili oppure nell’applicazione del regime di trasparenza fiscale. Quest’ultimo, disciplinato dagli artt. 115 e 116 del TUIR e, dal 1° gennaio 2027, dagli artt. 124 e 125 del nuovo testo unico di cui al D. Lgs. n. 117 del 19 giugno 2026, consente di imputare il reddito direttamente ai soci, indipendentemente dalla distribuzione.
La distinzione rispetto alle società di persone è quindi essenziale. Nelle S.n.c. e nelle S.a.s., l’art. 5 del TUIR prevede che il reddito sia imputato ai soci in proporzione alle rispettive quote anche quando non venga materialmente percepito. Nelle S.r.l., invece, l’imputazione per trasparenza presuppone l’adozione dello specifico regime fiscale.
A sostegno di questa lettura, la Corte richiama la riserva di legge prevista dall’art. 23 della Costituzione. I contributi previdenziali sono prestazioni patrimoniali imposte: tanto i presupposti dell’obbligo quanto i criteri per determinarne l’importo devono trovare fondamento nella legge. Il riferimento ai redditi dichiarati ai fini IRPEF non può quindi essere esteso fino a comprendere redditi soltanto potenziali, che il socio potrebbe ottenere attraverso una futura distribuzione.
Questa interpretazione è coerente con il collegamento tra disciplina fiscale e previdenziale già valorizzato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 354 del 2001. Anche il riferimento al reddito societario attribuito al socio in proporzione alla quota, contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite n. 3240 del 12 febbraio 2010, deve essere letto presupponendo che sussistano le condizioni per l’imputazione fiscale.
Il criterio decisivo è dunque l’imputazione del reddito al socio secondo la legge. La mancata percezione materiale non esclude sempre la contribuzione, come dimostra il regime di trasparenza; allo stesso modo, la semplice produzione di un reddito da parte della S.r.l. non basta a far sorgere l’obbligo contributivo in capo ai soci.
Perché la Corte ha respinto gli argomenti dell’INPS
L’INPS sosteneva, anzitutto, che il socio in grado di decidere la destinazione degli utili avrebbe potuto determinare anche l’entità dei propri obblighi contributivi, scegliendo di accantonare il risultato dell’esercizio anziché distribuirlo.
La Cassazione ha respinto questa obiezione perché il potere di influire sulle deliberazioni assembleari non elimina la distinzione tra il patrimonio della società e quello del socio. L’autonomia della S.r.l. permane anche quando il capitale appartiene a un unico soggetto o quando il socio ricopre la carica di amministratore.
La decisione di accantonare gli utili, inoltre, può rispondere a molteplici esigenze imprenditoriali e non dimostra, di per sé, la volontà di sottrarsi ai contributi. Il timore di comportamenti elusivi non consente pertanto di applicare indistintamente un criterio di calcolo privo di una base normativa.
L’Istituto aveva richiamato anche la funzione solidaristica del sistema previdenziale e il rapporto tra maggiore contribuzione e incremento delle prestazioni future. La Corte ha riconosciuto il rilievo di queste finalità, precisando tuttavia che esse non possono estendere l’obbligo contributivo oltre i limiti stabiliti dalla legge. La tutela previdenziale resta assicurata, nei termini previsti dalla disciplina applicabile, dal versamento dei contributi sul minimale.
L’onere della prova grava sull’INPS
Le sentenze chiariscono anche chi debba dimostrare i presupposti della pretesa contributiva. Spetta all’INPS provare che il reddito sia stato imputato al socio e che sia sorto, per quest’ultimo, l’obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, in conseguenza della percezione degli utili o dell’opzione per la trasparenza fiscale.
A questo scopo non sono sufficienti la dichiarazione dei redditi della società e l’indicazione della percentuale di partecipazione. Questi elementi consentono di effettuare un calcolo proporzionale, ma non dimostrano che il risultato rappresenti un reddito del socio.
Se, ad esempio, una S.r.l. dichiara un reddito di 100.000 euro e un socio detiene il 50 per cento del capitale, la quota matematica di 50.000 euro non costituisce, per ciò solo, la sua base contributiva. Occorre dimostrare il presupposto che consente di imputargli fiscalmente quel reddito.
Neppure la carica di amministratore può sostituire tale prova. In sua assenza, la pretesa contributiva riferita agli utili accantonati non può essere accolta.
La portata delle decisioni e le questioni ancora aperte
Le pronunce riguardano la determinazione dei contributi a percentuale e lasciano fermo l’obbligo di iscrizione del socio che partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza. Restano dovuti i contributi sul minimale e quelli calcolati sui redditi imputati al socio in applicazione del regime di trasparenza fiscale.
Occorre inoltre considerare che le controversie esaminate riguardavano annualità comprese tra il 2014 e il 2017. Le sentenze non risolvono quindi espressamente il problema del coordinamento tra il principio affermato e l’attuale trattamento fiscale dei dividendi percepiti dalle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, generalmente assoggettati a ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Poiché il ragionamento della Corte si fonda sull’obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF, l’applicazione del principio agli utili distribuiti soggetti a questo regime richiede una valutazione specifica.
Resta inoltre aperta la questione delle riserve distribuite in un esercizio successivo a quello in cui gli utili sono stati prodotti. Le pronunce non chiariscono a quale annualità debba essere riferita l’eventuale contribuzione, né quali effetti possano derivarne sulle posizioni già definite.
Le conseguenze per gli avvisi di addebito e le richieste di restituzione
Chi riceve un avviso di addebito deve verificare, anzitutto, le annualità interessate e i redditi sui quali l’INPS ha calcolato i contributi. Se la pretesa comprende utili accantonati a riserva da una S.r.l. che non ha optato per la trasparenza fiscale, le pronunce offrono un fondamento per contestare il criterio utilizzato dall’Istituto.
L’opposizione sul merito della pretesa contributiva deve essere proposta davanti al giudice del lavoro entro quaranta giorni dalla notifica. Il termine è previsto dall’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46 del 1999, nel testo vigente fino al 31 dicembre 2026, applicabile agli avvisi di addebito INPS in forza dell’art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010.
Per valutare la posizione e predisporre la difesa è utile raccogliere:
- i bilanci e i verbali assembleari che documentano la destinazione degli utili a riserva;
- la documentazione relativa al regime fiscale della società e al mancato esercizio dell’opzione per la trasparenza;
- le dichiarazioni dei redditi del socio per le annualità contestate, compreso il quadro RR;
- l’avviso di addebito, la documentazione della notifica e le ricevute dei contributi già versati.
Quando i contributi siano già stati pagati, la richiesta di restituzione richiede un’ulteriore attenzione. Non basta domandare l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo contributivo: occorre formulare una domanda di condanna alla restituzione, allegando e provando i versamenti eseguiti. La Cassazione lo ha precisato, con riferimento alla diversa vicenda di un socio non lavoratore, nell’ordinanza n. 10917 del 24 aprile 2026.
Deve essere verificata anche l’eventuale prescrizione del credito dell’INPS, ordinariamente quinquennale ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995. Si tratta di un profilo distinto dal termine di quaranta giorni per proporre opposizione, che deve essere valutato autonomamente.
Le nuove sentenze non comportano l’annullamento automatico degli avvisi emessi secondo la precedente prassi. Affermano però un criterio preciso per valutarne la fondatezza: la quota di partecipazione nella S.r.l. non basta a determinare la base contributiva del socio lavoratore, se l’INPS non dimostra che il reddito societario gli è stato fiscalmente imputato.
5 Ottobre 2026
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