L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge.
Che cos’è l’usucapione e come funziona
L’usucapione è l’effetto principe del possesso. Si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni, senza bisogno dell’intervento del giudice né dell’accordo tra le parti.
Rappresenta il premio agognato per chi per anni e anni lavora uti dominus, di fronte all’inerzia ed al disinteresse del proprietario.
Requisiti del possesso dell’usucapione
L’art. 1158 del cod. civ. disciplina in via generale l’istituto prevedendo che la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
Tale regola è dettata per i beni immobili e per gli altri diritti reali di godimento sui medesimi; l’acquisto per effetto del possesso protratto nel tempo è tuttavia previsto, con termini differenziati (artt. 1160, 1161 e 1162 c.c.), anche per le universalità di mobili, per i beni mobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri. In ogni caso, esclusa l’usucapibilità delle cose extra commercium (quali i beni del demanio pubblico, inalienabili ai sensi dell’art. 823 c.c.), l’acquisto per usucapione si realizza, purché il possesso abbia i seguenti requisiti:
a) deve trattarsi di un possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico; il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l’usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163 c.c.); non occorre l’elemento soggettivo della buona fede, perché il possessore può anche essere in mala fede; deve comunque trattarsi di possesso e non di detenzion;
b) deve trattarsi di un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale; non sono suscettibili di usucapione i diritti personali, e, quindi, non possono acquistarsi per usucapione i diritti inerenti alla qualità di socio di una cooperativa;
c) occorre che il possesso si protragga ininterrottamente per venti anni (termine proprio dell’usucapione ordinaria dei beni immobili) e che sia accompagnato dall’intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore.
Il decorso del tempo ha inizio con l’acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l’acquisto dell’animus e del corpus.
Occorre, in ogni caso, che la relazione con la cosa integri un possesso e non una mera detenzione: chi ha cominciato ad avere la detenzione non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore (art. 1141, secondo comma, c.c.). In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno escluso che il promissario acquirente immesso nella disponibilità del bene prima della stipula del contratto definitivo sia possessore ad usucapionem: la consegna anticipata non produce un’anticipazione degli effetti traslativi e la relazione con la cosa si qualifica come detenzione qualificata, fondata su un comodato funzionalmente collegato al preliminare, salva la dimostrazione di un’intervenuta interversio possessionis nei modi previsti dall’art. 1141 c.c. (Cass., sez. un., sent. n. 7930 del 27/03/2008).
In tema di compossesso la Suprema Corte ha precisato che gli atti interruttivi dell’usucapione, posti in essere nei confronti di uno dei compossessori, non hanno effetto interruttivo verso gli altri, in quanto il principio espresso dall’art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che favoriscono o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere (Cass. sez. II, sent. n. 11657 del 14/05/2018).
Diversamente la stessa Corte ha chiarito che l’atto interruttivo del possesso “ad usucapionem” posto in essere dall’unico possessore dell’immobile nei confronti di uno o più dei suoi comproprietari, ha effetto anche verso gli altri, ed altrettanto dicasi per la rinuncia del primo a far valere l’usucapione eventualmente già maturata sul medesimo cespite, atteso che l’esercizio del predetto possesso non è configurabile in modo diverso su quote ideali indivise dello stesso bene, che il riconoscimento del diritto altrui, come atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà del godere del bene “uti dominus”, interrompe il termine utile per l’usucapione anche se effettuato nei confronti di soggetti diversi dal titolare del diritto stesso, e che l’efficacia della rinuncia postula solo la inequivocità della volontà del rinunciante (Cass., sez. II, sent. n. 20565 del 12/10/2016).
Sul piano generale, l’art. 1165 c.c. stabilisce che le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d’interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all’usucapione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il rinvio all’art. 2943 c.c. incontra il limite della compatibilità con la natura dell’usucapione: hanno efficacia interruttiva soltanto gli atti che comportino per il possessore la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa ovvero gli atti giudiziali diretti a ottenerne ope iudicis la privazione, mentre non sono idonee la diffida e la messa in mora, potendo il possesso esercitarsi anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto. Conserva invece efficacia interruttiva, come si è visto, il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore (artt. 1165 e 2944 c.c.). L’usucapione è inoltre interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno; l’interruzione si ha però come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato (art. 1167 c.c.).
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Accertamento dell’usucapione: modalità e procedure
L’usucapione, è, quindi, un modo di acquisto della proprietà a titolo originario, che può essere documentato in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell’usucapiente o dei suoi aventi causa, l’intervenuto acquisto della proprietà. Dal 2013 a tale modalità si è affiancata la possibilità di accertare l’usucapione mediante l’accordo raggiunto in sede di mediazione, trascrivibile ai sensi dell’art. 2643, n. 12-bis, c.c. (v. infra). Ma l’usucapione può anche essere utilizzata per paralizzare l’azione di rivendicazione tardivamente proposta dal proprietario. Ed infatti, l’art. 948 c.c., terzo comma, nel sottolineare l’imprescrittibilità dell’azione di rivendica, si affretta a precisare che comunque sono fatti salvi gli acquisti della proprietà da parte di altri per usucapione. In questo caso, nei confronti del rivendicante, il possessore che ha maturato l’usucapione può seguire due strade: o si limita a paralizzare l’azione di rivendica con l’eccezione di usucapione, ritenendosi pago del rigetto della domanda, ovvero può, con domanda in via riconvenzionale, non solo bloccare il rivendicante, ma chiedere un autonomo accertamento dell’intervenuta usucapione con sentenza che, passata in giudicato, fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.) e costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 c.c.
Secondo una parte della dottrina, l’usucapione è idonea a paralizzare l’azione di rivendica ma non quella restitutoria: quest’ultima, infatti, di natura personale, ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita; con essa l’attore in restituzione non mira ad ottenere l’affermazione del suo diritto di proprietà, per la quale è richiesta la c.d. probatio diabolica, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa, limitandosi a dimostrare che l’attuale detenzione non è più giustificata per il venir meno del titolo, e non può, quindi, essere paralizzata con l’usucapione. Di diverso avviso è la giurisprudenza, secondo cui il convenuto in restituzione può eccepire di possedere la cosa a titolo di proprietà, incombendo, però, su di lui l’onere di provare l’avvenuto acquisto di tale diritto.
La disciplina dell’istituto è inderogabile. L’usucapione non è rilevabile d’ufficio e può essere rinunciata solo dopo il suo compimento, quando si può validamente disporre del diritto. Si tratta di regole che discendono dal richiamo alle disposizioni generali sulla prescrizione operato dall’art. 1165 c.c. (artt. 2936, 2937 e 2938 c.c.).
Anche in tema di divisione è intervenuta la Suprema Corte precisando che il compartecipe, il quale si ritenga proprietario per usucapione di un bene in comunione, non può iniziare il giudizio di divisione e, qualora sia stato in questo convenuto da uno o più degli altri comproprietari, deve fare valere l’avvenuta usucapione in tale giudizio poiché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, presuppone il riconoscimento dell’appartenenza delle cose in comunione; ove egli, al contrario, non contesti il diritto alla divisione di quel determinato cespite o resti contumace, non può opporre successivamente l’usucapione al condividente cui detto bene sia stato assegnato o al terzo aggiudicatario dello stesso in seguito a vendita all’incanto, salvo che non possa impugnare la divisione contestandone il presupposto e deducendo un titolo di possesso diverso da ogni altro che possa derivargli dalla disciolta comunione. (Cass., sez. II, sent. n. 15504 del 13/06/2018).
La sentenza che accerta l’usucapione va trascritta ai sensi dell’art. 2651 c.c., che rinvia all’art. 2643, nn. 1, 2 e 4, per gli immobili, e dell’art. 2689 c.c., che rinvia all’art. 2684, nn. 1 e 2 c.c. per i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione assolve a una funzione di mera pubblicità notizia e non è diretta a risolvere conflitti tra più acquirenti: l’acquisto per usucapione, in quanto a titolo originario, prevale anche sul titolo dell’avente causa dal precedente proprietario che abbia trascritto anteriormente il proprio acquisto.
Alla prova del possesso per usucapione si applica l’art. 1142 c.c. La prova, poiché verte su una situazione di fatto, può essere fornita senza limiti, e quindi anche con testimoni. A differenza dell’istituto dell’immemorabile, che opera nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 825 c.c.) e poiché dalla longissimi temporis praescriptio si è passati ad una durata ventennale, si richiede oggi anche la prova dell’inizio dell’usucapione, che non può più perdersi nel ricordo di una situazione ormai cristallizzatasi nel tempo.
Recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che in tema di violazioni delle distanze legali, il proprietario che lamenti la realizzazione di un manufatto su un fondo limitrofo a distanza non regolamentare deve dare prova solo del fatto della costruzione e di quello della dedotta violazione, mentre il convenuto, che affermi di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente “in loco”, deve dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, vale a dire la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione e l’assoluta identità fra la nuova e la vecchia struttura (Cass., sez. II, sent. n. 15041 del 11/06/2018).
Secondo la giurisprudenza, non è ammissibile nel nostro ordinamento la possibilità di usucapire il diritto alla libertà dell’immobile dai pesi che la gravano (c.d. usucapio libertatis), essendo invece configurabile l’estinzione degli iure in re aliena per non uso ventennale.
In questa sede non vi è una disposizione simile a quella contenuta nell’art. 1153, c.c., secondo comma, secondo cui la proprietà si acquista libera dai diritti reali sulla cosa se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell’acquirente. Non manca, però, in dottrina chi ritiene di poter applicare analogicamente questo principio anche all’usucapione prevista dall’art. 1158 c.c., specie per i diritti come l’enfiteusi, l’usufrutto ed i diritti affini. Ma in contrario si replica che l’applicazione analogica non è possibile, perché nell’usucapione ventennale non è richiesto che il terzo acquirente a non domino acquisti il possesso mediante la consegna del bene, anzi non solo non si presuppone la traditio rei, ma non occorre neppure che il non dominus sia in ogni caso il possessore immediatamente precedente.
La verità è che il problema dell’usucapio libertatis, e cioè se restano indenni nei confronti dell’usucapiente gli iura in re aliena acquistati dai terzi sulla cosa in base al rapporto con il precedente titolare, appare rilevante soprattutto per l’usucapione breve o per quella istantanea ex art. 1153. Nell’usucapione ventennale, invece, ove il tantum praescritum tantum possessum avviene ai danni anche dei titolari dei diritti reali speciali, stante anche la coincidenza temporale della prescrizione estintiva dei diritti reali speciali e quella acquisitiva da parte dell’usucapiente, si realizzeranno contemporaneamente entrambi gli effetti, anche se in maniera indipendente.
L’art. 1159 c.c. disciplina, poi, la c.d. usucapione breve e cioè l’usucapione decennale prescrivendo che colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore con il decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
Gli elementi, quindi, dell’usucapione breve sono: la buona fede, un titolo idoneo e la trascrizione dello stesso.
Una disciplina speciale è dettata dall’art. 1159-bis c.c., introdotto dalla legge 10 maggio 1976, n. 346, per la piccola proprietà rurale: la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni, mentre chi acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, ne compie l’usucapione col decorso di cinque anni dalla data della trascrizione. Le medesime disposizioni si applicano ai fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non classificati montani, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale, alla quale è rimessa la disciplina della procedura di regolarizzazione del titolo di proprietà.
Si ricorda che la giurisprudenza di legittimità di recente ha chiarito che in tema di usucapione speciale prevista dall’art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà; ne consegue che l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso (Cass., sez. II, sent. 20068 del 30/07/2018).
Usucapione dei beni mobili e dei beni mobili registrati
Per i beni mobili il codice detta una disciplina articolata in ragione della natura del bene e della situazione soggettiva del possessore. L’usucapione di un’universalità di mobili, o di diritti reali di godimento sopra la medesima, si compie in virtù del possesso continuato per venti anni; nel caso di acquisto in buona fede da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, il termine è di dieci anni (art. 1160 c.c.).
In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si usucapiscono in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede; se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni (art. 1161 c.c.). Ove invece alla buona fede si accompagni un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, l’acquisto si realizza immediatamente mediante il possesso, ai sensi dell’art. 1153 c.c., regola che l’art. 1156 c.c. esclude per le universalità di mobili e per i beni mobili iscritti in pubblici registri.
Per i beni mobili iscritti in pubblici registri (navi, aeromobili e autoveicoli), colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto, ne compie l’usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione; se non concorrono tali condizioni, l’usucapione si compie col decorso di dieci anni. Le stesse disposizioni si applicano all’acquisto degli altri diritti reali di godimento (art. 1162 c.c.).
Usucapione delle servitù
In materia di servitù prediali, l’art. 1061 c.c. stabilisce che le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, qualificando come non apparenti le servitù per il cui esercizio non si hanno opere visibili e permanenti.
Sul requisito dell’apparenza, che esige opere idonee a rivelare in modo non equivoco il peso imposto al fondo servente, si è ripetutamente soffermata la giurisprudenza di legittimità, come emerge dalle pronunce richiamate nella casistica.
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Mediazione obbligatoria e trascrizione dell’accordo che accerta l’usucapione
La domanda diretta all’accertamento dell’usucapione rientra tra le controversie in materia di diritti reali per le quali l’art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, impone a chi intende esercitare in giudizio l’azione di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione, il cui svolgimento costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Le Sezioni Unite hanno peraltro chiarito che la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti e al giudice di esperire il tentativo di conciliazione per l’intero corso del processo (Cass., sez. un., sent. n. 3452 del 07/02/2024). Ne discende che la domanda di accertamento dell’usucapione proposta in via riconvenzionale, ad esempio dal convenuto in rivendicazione, non è soggetta a un autonomo tentativo obbligatorio di mediazione.
Qualora la mediazione si concluda con un accordo, l’art. 2643, n. 12-bis, c.c., inserito dall’art. 84-bis del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assoggetta a trascrizione gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La previsione ha superato le incertezze manifestatesi nella prassi circa la trascrivibilità di tali accordi e consente di ottenere, anche in via stragiudiziale, un titolo idoneo alla pubblicità immobiliare. L’accordo non ha peraltro effetto traslativo: esso si limita ad accertare tra le parti i presupposti dell’acquisto, che resta un effetto legale del possesso protratto nel tempo.
Casistica (a cura della redazione)
Il fatto che l’immobile costruito sul terreno – peraltro gravato da un vincolo di inedificabilità – sia abusivo non costituisce un impedimento all’acquisto per usucapione. Il rilascio del permesso di costruire, infatti, si risolve in un provvedimento amministrativo che esaurisce la propria rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico tra l’amministrazione e il privato che ha realizzato la costruzione e non incide sul possesso “ad usucapionem” (Cass. Civile ordinanza del 12 ottobre 2023, n. 28481).
Per la sussistenza dell’animus possidendi richiesto per usucapire un bene è necessaria la “manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell’interessato attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui”. Per la relativa prova non è sufficiente aver svolto sul fondo che si asserisce usucapito l’attività di coltivazione, in quanto detta attività “non comporta di per sé una situazione oggettivamente incompatibile con la proprietà altrui” (Cass. Civile sentenza 26 aprile 2011, n. 9325).
Non può configurarsi il possesso utile “ad usucapionem” in capo al coniuge che abbia la disponibilità materiale dell’unità immobiliare in virtù del rapporto di coniugio con il marito, comproprietario del bene unitamente al fratello, e poi, dalla data della separazione, in forza del provvedimento di assegnazione nella causa di separazione dei coniugi e, poi, di divorzio (Cass. Civile ordinanza 23 giugno 2023, n. 18028).
Il requisito dell’apparenza non si esaurisce nella presenza di segni od opere che ne consentono l’esercizio ma richiede anche – e soprattutto – la manifesta destinazione delle stesse per l’esercizio della servitù, in modo che i segni o le opere, nel contesto in cui si collocano, costituiscano un inequivoco indice del peso imposto al fondo vicino (Cass. Civile ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29555).
È ammissibile l’acquisto per usucapione di un diritto reale (come una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici), anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso “ad usucapionem” (Tribunale Catanzaro ordinanza 24 marzo 2023).
Il coerede che, dopo la morte del “de cuius”, sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, però, egli, che già possiede “animo proprio” ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”, risultando a tal fine insufficiente l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune (Cass. Civile ordinanza 3 novembre 2022, n. 32413).
Non può essere sottratto dalla comunione ereditaria, per intervenuta usucapione abbreviata, la porzione immobiliare illecitamente annessa a un immobile altrui e da questi posseduto per quindici anni, in quanto l’art. 1159 c.c. presuppone comunque l’esistenza di un titolo astrattamente idoneo all’acquisto (Cass. Civile ordinanza 27 novembre 2018, n. 30702).
Ai fini della ricorrenza dell’usucapione abbreviata decennale, la buona fede è esclusa solo in caso di colpa grave, che può sussistere nelle ipotesi in cui l’usucapiente abbia modo di dubitare della titolarità in capo all’alienante del diritto trasferito, o abbia esonerato il Notaio dall’espletamento delle visure ipocatastali, omettendo di eseguirle personalmente (Cass. Civile sentenza 20 luglio 2005, n. 15252).
Il singolo condomino può usucapire la quota degli altri condomini senza che sia necessaria una vera e propria interversione del possesso, dovendo tuttavia allegare e dimostrare di avere goduto del bene a titolo esclusivo (Cass. Civile sentenza 6 ottobre 2016, n. 20039).
Il requisito dell’apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l’esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile; ne consegue che, per l’acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l’esistenza di una strada o di un percorso all’uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un “quid pluris” che dimostri la loro specifica destinazione all’esercizio della servitù (Cass. Civile ordinanza 6 maggio 2021, n. 11834).
Mappa concettuale sull’usucapione
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FAQ | Domande frequenti sull’usucapione
Chi può usucapire un immobile?
Può usucapire un immobile chiunque eserciti il possesso con le caratteristiche richieste dalla legge (continuità, pacificità, pubblicità) per il periodo ventennale. Non è richiesta la buona fede nell’usucapione ordinaria, quindi anche chi è consapevole di non essere proprietario può acquisire la proprietà per usucapione. È invece esclusa l’usucapione per chi detiene il bene riconoscendo l’altrui diritto (ad esempio, inquilini o comodatari).
Quali sono le principali cause di interruzione del possesso?
Il possesso utile per l’usucapione può essere interrotto da due tipi di cause. L’interruzione naturale si verifica quando il possessore perde materialmente il possesso del bene per oltre un anno. L’interruzione civile avviene quando il proprietario compie atti giudiziali (come la notifica di una citazione) o stragiudiziali che manifestano la volontà di far valere il proprio diritto. In entrambi i casi, il decorso del termine ventennale si interrompe e il periodo già maturato perde efficacia.
L’usucapione si applica anche a terreni e beni di proprietà pubblica?
I beni appartenenti al demanio pubblico (come strade, porti, spiagge) non possono essere usucapiti, perché sono sottratti al commercio giuridico. Diversamente, i beni del patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato e degli enti pubblici possono essere oggetto di usucapione, purché non siano vincolati da norme speciali che ne escludano l’usucapibilità. È sempre consigliabile verificare la natura giuridica del bene prima di fare affidamento sull’usucapione.
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