La nuova competenza del giudice di pace nell’esecuzione civile


[1] Per comodità, ne riporto qui il testo, che si può, peraltro, leggere consultando la banca dati legislativa Normattiva in modalità multivigenza: «Art. 16. (Esecuzione forzata). – Per la consegna e il rilascio di cose e per l’espropriazione forzata di cose mobili e di crediti è competente il pretore. Per l’espropriazione forzata di cose immobili è competente il tribunale. Se cose mobili sono soggette all’espropriazione forzata insieme con l’immobile nel quale si trovano, per l’espropriazione è competente il tribunale anche relativamente ad esse. Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il pretore».

[2] A. Miozzo, sub art. 556 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata a cura di E. Vullo, Milano, 2018, 561 ss., part. 562. G.F. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, Milano, 1986, 79 ss. menzionava proprio l’ipotesi in parola di deroga alla competenza pretorile come indice di un’ipotesi di connessione (quella dell’art. 556 c.p.c.); in questo senso, tuttavia, già S. La China, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1970, 199, che inquadrava l’espropriazione dell’immobile arredato nella categoria dell’accessorietà, raccordando l’art. 16, comma 3, c.p.c. all’art. 31 c.p.c. In argomento, inoltre, G. Verde, voce Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, 834.

[3] L.F. Di Nanni, sub art. 556 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario, diretto da C. Consolo, Milano, 2018, III, 1040, § 3; P. Grippo-P.C. Ruggieri, sub art. 556 c.p.c., in Codice di procedura civile sistematico a cura di S. Boccagna, Torino, 2025, 799; Miozzo, sub art. 565 c.p.c., cit., 565; F. Ragonese-S. Savarese, Beni pignorabili e pertinenze, in R. Fontana-S. Romeo (a cura di), Il nuovo processo di esecuzione, Milano, 2015, 202. In giurisprudenza, Cass. civ., 20-3-2012, n. 4378.

[4] L.F. Di Nanni, sub art. 556 c.p.c., cit., 1039; F. Ragonese-S. Savarese, Beni pignorabili e pertinenze, loc. ult cit.

[5] Benché, nel caso che ci occupa, i pignoramenti siano eterogenei (immobiliare e mobiliare), non si applica il rimedio dell’opposizione al cumulo di mezzi di espropriazione dell’art. 483 c.p.c.: B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, Torino, 2025, 215-216). Sull’applicabilità, invece, del rimedio dell’art. 496 c.p.c. la dottrina è unanime: G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 471; G.F. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, cit., 105; F. Bucolo, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, 776; L.F. Di Nanni, sub art. 556 c.p.c., cit., 1042, § 13; Miozzo, sub art. 556 c.p.c., cit., 564; P. Grippo-P.C. Ruggieri, sub art. 556 c.p.c., cit., 800.

[6] B. Capponi, Pignoramento immobiliare, in M. Bove-B. Capponi-G. Martinetto-B. Sassani, L’espropriazione forzata, Torino, 1988, 424; G. Verde, voce Pignoramento mobiliare diretto e immobiliare, cit., 834.

[7] G.F. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, cit., 95 ss.

[8] G.F. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, cit., 99 e 104 ss.; P. Grippo-P.C. Ruggieri, sub art. 556 c.p.c., cit., 800.

[9] F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986, 84.

[10] Ritenevano che tanto l’espropriazione di crediti quanto quella di cose in possesso di terzi andassero radicate nel foro del debitore ex art. 26, comma 2, c.p.c. V. Andrioli, Commento al codice di procedura civile, I, 3ª ed., Napoli, 1957, 101; S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1966, 313, sulla base del rilievo per cui «la formula dell’art. 26, secondo comma (espropriazione di crediti) non ha carattere esclusivo della espropriazione di mobili presso terzi, ma fa generico riferimento alla forma di espropriazione»; T. Segrè, Della competenza per materia e valore, in Commentario al codice di procedura civile, diretto da E. Allorio, I, Torino, 1973, 283-284; M. Acone-R. Santulli, voce Competenza (dir. proc. civ.), in Enc. giur., VII, Roma, 1988, 41; F. Bucolo, Il pignoramento e il sequestro presso il terzo, Padova, 1986, 85 ss.; A.M. Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2017, 1038; G. Tota, sub art. 543 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile diretto da G. Comoglio-C. Consolo-B. Sassani-R. Vaccarella, VI, Torino, 2013, 751. In giurisprudenza, Cass. civ., 8-6-1978, n. 2875; Cass. civ., 19-6-2002, n. 8920, in GI, 2003, 1590, con commento critico di M. Bina, La competenza territoriale nell’espropriazione presso terzi di beni mobili e la sua deducibilità con regolamento di competenza, in GI, 2003, 1590. Propendevano, invece, per l’applicazione del criterio del forum rei sitae ai sensi dell’art. 26, comma 1, P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, 15ª ed. a cura di R. Giordano, Milano, 2019, 599 ss. Era molto diffusa, peraltro, una tesi “intermedia”, secondo la quale al giudice del luogo di residenza del terzo fosse attribuita la sola fase d’esordio della procedura, diretta all’acquisizione della dichiarazione del terzo, dovendo egli rinviare poi a quello del luogo della cosa oggetto della dichiarazione del terzo per il successivo svolgimento del processo: A. Travi, voce Espropriazione presso terzi, in NN.D.I., VI, Torino, 1960, 957; G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, Milano, 1961, 391-392 (nonché Id., Limiti della giurisdizione italiana nell’esecuzione forzata, in RDPr, 1961, 423 ss.; S. Corsaro-V. Bozzi, Manuale dell’esecuzione forzata, Milano, 1996, 255; M. Dini, L’espropriazione presso i terzi, Milano, 1983, 133 ss.; M. Bina, La competenza territoriale nell’espropriazione presso terzi, cit., passim.

[11] Per l’applicazione dell’art. 26, comma 1, c.p.c. (in luogo del nuovo art. 27-bis c.p.c.) all’ipotesi di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi, A. Saletti, Competenza e giurisdizione nell’espropriazione di crediti, in www.judicium.it, 2015, 6 ss.; Id., sub art. 26- bis c.p.c., in A. Saletti-M.C. Vanz-S. Vincre, Le nuove riforme dell’esecuzione forzata, Torino, 2016, 10 ss.; T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata a cura di E. Vullo, Milano, 2018, 448; E. D’Alessandro, L’espropriazione presso terzi, in FI, 2015, V, 90-91; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo». Commento del decreto legge n. 132/2014 convertito in legge n. 162/2014 , Messina, 2014 (consultabile in www.judicium.it), 48. Favorevoli, invece, all’applicazione dell’art. 26- bis c.p.c. a tutte le forme di espropriazione presso terzi M. Bove, La nuova disciplina in materia di espropriazione del credito, in NLCC, 2015, 2, nt. 3, sul rilievo che l’art. 26, comma 1, c.p.c. sia dettato esclusivamente per l’ipotesi dell’individuazione ed apprensione diretta di cose situate nei luoghi appartenenti al debitore; A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014 , in CorG, 2015, 394; P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 601. In argomento, v. inoltre F. Tedioli, sub art. 26-bis c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata a cura di E. Vullo, Milano, 2018, 15-16.

[12] Così, N. Cannone, sub art. 16 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata a cura di E. Vullo, Milano, 2018, 4, § 2. Nello stesso, senso sia pure con toni critici sulla scelta del legislatore delegato, G. Raiti, sub art. 15- bis c.p.c., in Codice di procedura civile sistematico a cura di S. Boccagna, Torino, 2025, 44-45; così, e sempre critico, ma per ragioni diverse, A. Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2020, 91.

[13] Così B. Capponi, Il giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57 , in CorG, 2017, 104; M. Marinelli-P. Widmann, sub art. 7 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da Claudio Consolo, 6ª ed., I, Milano, 2018, 320, § 40.

[14] B. Capponi, Il giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57 , cit., 104.

[15] Consultabile nel sito della Camera dei deputati.

[16] P. 7 (enfasi aggiunta).

[17] P. 22.

[18] Ibidem.

[19] Comma 2: «L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492: […] 3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente»; comma 4: «L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto [dal 2014, il creditore, N.d.R.], è tenuto a depositare immediatamente l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488». Sempre al comma 4, un esplicito riferimento alla cancelleria del tribunale è, peraltro, ricomparso con l’ennesima riforma della disciplina dell’iscrizione a ruolo operata nel 2024.

[20] Così G. Raiti, sub art. 15-bis, cit., 45.

[21] A. Saletti, Competenza e giurisdizione nell’espropriazione di crediti, cit., 7; T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., in Codice dell’esecuzione forzata, a cura di E. Vullo, Milano, 2018, 448.

[22] T. Segrè, Della competenza per materia e valore, cit., 284: «l’art. 543, n. 4, cod. proc. civ., indica come giudice competente il pretore del luogo di residenza del terzo, senza distinguere tra pignoramento di crediti e pignoramento di beni mobili presso terzi. L’apparente antinomia deve risolversi a favore della norma dell’art. 543: non solo perché quella è la sedes materiae, ma anche perché nella pratica pignoramento di crediti e pignoramento di mobili presso terzi vengono frequentemente abbinati e sarebbe sommamente inopportuno costringere il creditore a promuovere e il terzo a subire due processi distinti».

[23] T. Segrè, Della competenza per materia e valore, cit., 284: «nella pratica pignoramento di crediti e pignoramento di mobili presso terzi vengono frequentemente abbinati e sarebbe sommamente inopportuno costringere il creditore a promuovere e il terzo a subire due processi distinti».

[24] L’art. 26, comma 2, c.p.c. vigente fino al 2014, infatti, veniva sovente criticato perché ostacolava la concentrazione di più pignoramenti presso terzi residenti in luoghi diversi: v. M. Polloni, Su ratio e limiti (de iure condendo) del simultaneus processus esecutivo nell’ipotesi di pignoramento da eseguirsi presso più terzi, in REF, 2011, 339 ss.; A. Saletti, sub art. 26- bis c.p.c., cit., 8, nt. 3; M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e «fuga dal processo», cit., 48-49; F. Tedioli, sub art. 26- bis c.p.c., cit., 15, con ulteriori riferimenti; P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 602-603; A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014 , cit., 393-394.

[25] Difficoltà che, invece, non si presentano radicando l’espropriazione nel forum rei sitae: A. Saletti, Competenza e giurisdizione nell’espropriazione di crediti, cit., 8; T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., cit., 448; A. Tedoldi, Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014 , cit., 394; P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 601.

[26] G. Raiti, sub art. 15-bis, cit., 45.

[27] L’incertezza sulla forma di espropriazione da adottare può sorgere, ad esempio, quando il terzo sostiene (e il creditore nega) che i beni del debitore pignorati in un cantiere allestito dal terzo formino parte di un’azienda concessagli in affitto dal debitore (è il caso deciso da T. Ferrara, 8-6-2024, in bdp.giustizia.it). Sulla distinzione tra le due ipotesi, v. funditus P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 414 ss. e 594 ss.; T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., cit., 451 ss.

[28] Invece ammissibile, secondo l’opinione corrente, nel caso inverso, in cui il creditore abbia iniziato il pignoramento presso terzi e il tribunale ritenga doversi procedere con il pignoramento diretto presso il giudice di pace: al riguardo, v. infra, § 5.

[29] P. 13.

[30] Secondo l’art. 136 c. nav., «sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna».

[31] G. Costantino, Le espropriazioni forzate speciali, Milano, 1984, 291 ss.; G. Campeis-A. De Pauli, Le esecuzioni speciali, Milano, 1999, 73.

[32] La disciplina in parola si applica anche al di fuori della vendita di cose mobili, ossia nella vendita a termine di titoli (art. 1536 c.c.), nel contratto di riporto (art. 1551 c.c.), nelle ipotesi in cui sia necessario procedere alla vendita di cose deteriorabili (nel contratto di trasporto: artt. 1686 c.c.; nell’ipotesi di custodia di cose affidata al mandatario: 1690 c.c.; per le cose depositate in magazzini generali: art. 1789), nell’ipotesi di possessore della nota di pegno insoddisfatto: art. 1796 c.c.; e nella vendita coattiva di beni sottoposti a privilegio speciale a norma dei ricordati artt. 43 e 44 TUB.

[33] In tema, R. Frasca, sub artt. 50-51, in Commento alla normativa delegata sul giudice unico (d.lgs. 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modifiche), diretto da M. Chiavario-E. Lupo, I, Torino, 2000, 347 ss.

[34] V. Napoleoni, sub artt. 88 ss., in Commento alla normativa delegata sul giudice unico, cit., 499 ss.

[35] L. Caso, sub artt. 149 ss., in Commento alla normativa delegata sul giudice unico, cit., 691 ss.; F. Lazzaro-M. Gurrieri-P. D’Avino, Il giudice unico nelle mutate regole del processo civile e nella nuova geografia giudiziaria, Milano, 1998, 157 ss.

[36] La relazione si può leggere in C. Riviezzo (a cura di), Giudice unico. Commento al d.lgs. n. 51 del 1998 , Milano, 1998, 265 ss.

[37] Nella quale rimangono immutate le prerogative affidate al presidente del tribunale dalla riforma del giudice unico, ad esempio, all’art. 482 c.p.c. (autorizzazione al pignoramento immediato) e all’art. 484, comma 2, c.p.c. (nomina del giudice dell’esecuzione): non si tratta di una dimenticanza, bensì di una conseguenza della sostituzione della figura del giudice di pace coordinatore, di cui prenderà le redini proprio il presidente del tribunale (art. 8, d.lgs. n. 116/2017).

[38] Sugli obiettivi della riforma, B. Capponi, Il giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57 , cit., 105.

[39] Così N. Cannone, sub art. 16 c.p.c., cit., 4, § 2.

[40] M. Bina, Procedure esecutive e diritto industriale, in G. Cassano-V. Franceschelli-B. Tassone (a cura di), Prova e tutele nel diritto d’autore e nel diritto industriale, Milano, 2023, 972-973; L. Biffi, L’esecuzione sulle privative, in A. Giussani (a cura di), Il processo industriale, Torino, 2012, 377-378, che sottolinea come la materia dell’esecuzione non fosse stata attribuita alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale né dall’art. 3, d.lgs. n. 168/2003, né dall’art. 134, d.lgs. n. 30/2005; I. Pagni, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo, in AIDA, 2009, 206-207. All’indomani della riforma, sostenevano, al contrario, che l’ultimo comma si riferisse anche all’esecuzione M. Balestriero-N. Pellegrini-M. Modiano-G. Modiano, Esecuzione, trascrizione, espropriazione e segretazione militare, in M. Scuffi-M. Franzosi, Diritto industriale italiano, II, Padova, 2014, 1171; M. Scuffi, Diritto processuale della proprietà industriale ed intellettuale, Milano, 2009, 568; S. Ferro, sub art. 137 c.p.i., in Il codice della proprietà industriale, commento a cura di M. Scuffi-M. Franzosi-A. Fittante, Padova, 2005, 666.

[41] T. Milano, 1-6-2009, in Dir. ind., 2011, 233, con nota di G. Ciccone, Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?; T. Milano, 26-10-2005, in GADI, 2005, 1083 ss.

[42] M. Bina, Procedure esecutive e diritto industriale, 972-973, per il quale allo stesso esito conduce l’art. 134, lett. a), d.lgs. n. 30/2005 nel devolvere alle sezioni specializzate in materia d’impresa le materie connesse alle altre elencate dalla disposizione.

[43] G. Giusti, L’espropriazione dei diritti patrimoniale di proprietà industriale, in REF, 2007, 338; I. Pagni, Competenza ed esecuzione, cit., 207; contra, A. Giussani, Specialità recessive del contenzioso d’impresa in materia esecutiva, in REF, 2016, 25 ss., § 2 e L. Biffi, L’esecuzione sulle privative, cit., 385.

[44] T. Monza, 14-3-2016, in Società, 2017, 622 ss., con commento di M. Farina.

[45] V. Baroncini-M. Montanari, sub art. 543 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, cit., III, 953; M.P. Gasperini, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino, 2007, 97 ss.; T. Salvioni, sub art. 543, cit., 451. In giurisprudenza, v. Cass. civ., 16-9-2024, n. 24859; v. inoltre T. Milano, 8-10-2014, in GI, 2015, 871 ss., con commento di C. Mottironi, Partecipazioni di s.r.l. e pignoramento mobiliare presso il debitore; T. Milano, 18-11-2014, in GI, 2015, 858 ss., con commento di P. Gobio Casali, Pignoramento, vendita e assegnazione della quota di società a responsabilità limitata.

[46] Più ampiamente, sul tema, M.P. Gasperini, Pignoramento e sequestro di partecipazioni sociali, Torino, 2007; Id., Pignoramento e sequestro di quote di s.r.l., in RDPr, 2004, 831 ss.; C. Mottironi, Partecipazioni di s.r.l. e pignoramento mobiliare presso il debitore, cit.; A. Amendola, Il pignoramento di quota di s.r.l., in Il processo esecutivo. Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di B. Capponi-B. Sassani-A. Storto-R. Tiscini, Torino, 2014, 377 ss., part. 387 ss.; A. Crivelli, Pignoramento presso terzi, Milano, 2011, 35 ss., con riferimenti alla giurisprudenza.

[47] Al riguardo, M. Farina, in commento a T. Monza, 14-3-2016, cit.; P. Gobio Casali, Il procedimento di esecuzione forzata sulla quota di società a responsabilità limitata, in REF, 2021, 329 ss.

[48] Sulla distinzione tra norme di diritto transitorio e di diritto intertemporale, B. Capponi, La legge processuale civile. Fonti interne e comunitarie (applicazioni e vicende), Torino, 2009, 118.

[49] Secondo la definizione datane da G. Chiovenda, Istituzioni di diritto processuale civile, 2ª ed., Napoli, 1935, I, 145, ossia come «atto con cui la parte (attore), affermando l’esistenza d’una volontà concreta della legge che le garantisce un bene, dichiara la volontà che questa sia attuata di fronte all’altra parte (convenuto) e invoca a questo scopo l’autorità dell’organo giurisdizionale».

[50] Lo negava specialmente S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano, 1965, 106 ss., a motivo dell’assenza, nel processo esecutivo, di un giudizio sulla pretesa fatta valere; Id., voce Domanda giudiziale (dir. proc. civ.), in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, 821. Approdavano alla stessa conclusione, ma in ragione della ritenuta insussistenza, di un atto capace di esprima globalmente la domanda di esecuzione C. Mandrioli, L’azione esecutiva. Contributo alla teoria unitaria dell’azione e del processo, Milano, 1955, 492 ss. e G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, cit., 423.

[51] Era la tesi prevalente sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865, il quale, a differenza del codice vigente non collocava il precetto nella fase prodromica all’esecuzione: ex multis, E. Allorio, voce Perenzione, in Enc. giur. it., XIII, II, Milano, 1938, 327 ss.; E.T. Liebmann, Per la nozione dell’atto di precetto, in FI, 1931; F. Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, III, 5ª ed., 3. La tesi ha peraltro avuto un cospicuo seguito nei primi anni di vigenza del codice del 1940: vi aderirono, in particolare, M.T. Zanzucchi, Diritto processuale civile, III, 5ª ed., 5 ss. e 33; V. Denti, L’esecuzione forzata in forma specifica, Milano, 1953, 128 ss.; G.A. Micheli, L’esecuzione forzata, Firenze, 1973, 18.

[52] A. Bonsignori, voce Pignoramento, in Noviss. dig. it., XIII, Torino, 1968, 78; G.F. Ricci, La connessione nel processo esecutivo, cit., 74 ss.; S. La China, Diritto processuale civile, Milano, 1991, 527.

[53] È la tesi di G. Verde, Il pignoramento, Napoli, 1964, 2 ss.

[54] Tesi propugnata da A. Saletti, Processo esecutivo e prescrizione. Contributo allo studio della domanda esecutiva, Milano, 1992, 60 ss.

[55] In argomento, funditus, A. Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, cit., 91 ss.

[56] G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, cit., 377 ss.

[57] Per questi rilievi, A. Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, cit., 30 ss.

[58] Come lo è, invece, l’indicazione del giudice competente negli atti introduttivi del processo di cognizione.

[59] C. Cost., 19-6-1973, n. 84; C. Cost., 8-3-1985, n. 62.

[60] Salvo nei casi previsti dall’art. 502 c.p.c., cioè quelli in cui il creditore pignoratizio o ipotecario opta per l’omissione del pignoramento e propone direttamente l’istanza di vendita o assegnazione (nel qual caso, il momento determinante è quello del deposito in cancelleria del ricorso contenente tale istanza: arg. ex art. 39, comma 3, c.p.c.). Lo stesso è a dirsi per le espropriazioni speciali che iniziano con l’autorizzazione giudiziale (ad es., quelle dell’art. 44 TUB, o quella per l’ipoteca speciale automobilistica: supra, § 3).

[61] A. Saletti, Processo esecutivo e prescrizione, cit., 73 ss.; M.G. Canella, sub art. 491 c.p.c., cit., 355; P. Castoro-N. Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, cit., 173-174.

[62] G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione forzata, cit., 423, ossia nel momento in cui al debitore (o al terzo) è ingiunto di non alienare i beni pignorati, e in cui il vincolo d’indisponibilità sugli stessi si perfeziona.

[63] E. Vullo, sub art. 5 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, cit., 298 ss., § 22-24.

[64] In tema, A. Bonafine, sub art. 137 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, cit., 1523 ss., § 36.

[65] Per uno spunto in tal senso, C. Delle Donne, Il perfezionamento della notifica per il notificante tra diritto di difesa e principio del contraddittorio: riflessioni a margine di un recente intervento interpretativo della Consulta, in GI, 2004, 943, nt. 29.

[66] T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., cit., 449; Cass. civ., 13-2-2013, n. 3615; Cass. civ., 2-8-2000, n. 10123; Cass. civ., 2-10-1996, n. 8623; Cass. civ., 26-5-1994, n. 5180.

[67] In tema, funditus, S. La China, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali del codice di procedura civile, Milano, 1970, 207 ss.; B. Capponi, Note in tema di rapporti tra competenza e merito. Contributo allo studio dell’art. 38 c.p.c., Torino, 1997, 193 ss.; G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, cit., 430 ss.; A. Tedoldi, Esecuzione forzata, cit., 95, parla di applicazione analogica dell’art. 38 c.p.c.

[68] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 99, per il rilievo per cui nel processo esecutivo salta il principio della Kompetenz-kompetenz.

[69] F.P. Luiso, Diritto processuale civile, III, Milano, 2021, 62.

[70] Cass. civ., 6-8-2002, n. 11758.

[71] Non è proponibile, invece, dal creditore, né dal debitor debitoris o terzo possessore: Cass. civ., 7-6-1982, n. 3450.

[72] R. Oriani, L’opposizione agli atti esecutivi, Napoli, 1987, 174-175; B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 94.

[73] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 93; Luiso, Diritto processuale civile, cit., 61-62.

[74] T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., cit., 449; F. Auletta-A. Panzarola, sub art. 26 c.p.c., in Commentario del codice di procedura civile a cura di S. Chiarloni, Bologna, 2015, 333. Cass. civ., 18-3-2009, n. 6581.

[75] A. Sperti, I poteri officiosi dell’ufficiale giudiziario nell’esecuzione forzata ordinaria, in REF, 2017, 136 ss.; B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 93; F.P. Luiso, Diritto processuale civile, cit., 61; A. Tedoldi, Esecuzione forzata, cit., 95; G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, cit., 428.

[76] L’orientamento risale a Cass. civ., 12-3-1992, n. 3030, e vi aderiscono Cass. civ., 21-3-2008, n. 7674; Cass. civ., 20-12-2012, n. 23625, in CorG, 2013, 1121 ss. con nota di A. Carrato, Quali sono i poteri che spettano all’ufficiale giudiziario quando procede a pignoramento mobiliare?; Cass. civ., 30-9-2015, n. 19573.

[77] Contenente i requisiti previsti dall’art. 125 c.p.c., nonché dall’art. 163, nn. 4 e 5, c.p.c., in analogia a quanto previsto per i ricorsi che introducono le opposizioni ex artt. 615 e 619 c.p.c. (art. 184 disp. att.): così M. Pilloni, sub art. 618 c.p.c., in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, cit., 1486, § 6.

[78] La dottrina prevalente ammette il concorso tra istanza di revoca ed opposizione ex art. 617 c.p.c.: in tema, anche per ulteriori riferimenti, M. Pilloni, sub art. 617, in Codice di procedura civile. Commentario diretto da C. Consolo, 1454 ss., §§17-20.

[79] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 97 (salvo che nell’espropriazione presso terzi: infra); T. Salvioni, sub art. 543 c.p.c., cit., 449; A. Tedoldi, Esecuzione forzata, cit., 95-96.

[80] Cass. civ., 3-12-2021, n. 38368; Cass. civ., 4-4-2018, n. 8172; Cass. civ., 13-9-2017, n. 21185, ord.; Cass. civ. 30-8-2004, n. 17444, ord.; Cass. civ., 23-7-2010, n. 17462, ord.; Cass. civ., 26-7-2011, n. 16292, ord.; Cass. civ., 17-12-2002, n. 18019.

[81] La questione non tocca, invece, i provvedimenti d’assegnazione forzata resi dal giudice incompetente, che parte della giurisprudenza (Cass. civ., 20-2-2001, n. 2465, in GI, 2001, 1837; Cass. civ., 14-8-1998, n. 8053, in MGC, 1998, 1711; Cass. civ., 20-11-1995, n. 12016; ma contra Cass. civ., 4-4-2001, n. 4989; Cass. civ., 5-7-1989, n. 3208; Cass. civ., 28-6-1989, n. 3150) reputa impugnabili con il regolamento di competenza (con il parere sfavorevole della maggioranza della dottrina: (S. La China, L’esecuzione forzata e le disposizioni generali, cit., 217 ss.; G. Tarzia, L’oggetto del processo di espropriazione, cit., 427 ss.; V. Colesanti, Limiti di efficacia della dichiarazione del terzo pignorato, in RDPr, 1960, 492; C. Rigosi, Spunti critici sulla natura e sul regime dell’ordinanza di assegnazione del credito, in RTPC, 1984, 302; R. Vaccarella, Espropriazione presso terzi, in Dig. civ., sez. priv., VIII, Torino, 1992, 123 ss. M. Bina, La competenza territoriale nell’espropriazione presso terzi, cit., 917-918). Quando emessi dal giudice di pace, la loro impugnabilità con il regolamento di competenza è inequivocabilmente esclusa dall’art. 46 c.p.c. (che non si applica, d’altro canto, nel caso in cui il provvedimento d’assegnazione sia pronunciati da un giudice onorario inserito nell’ufficio per il processo del tribunale, su delega del giudice togato).

[82] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 96 ss.; nello stesso senso, ma meno perentoriamente, A. Tedoldi, Esecuzione forzata, cit., 96.

[83] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 97.

[84] Cass. civ., 6-8-2002, n. 11758.

[85] B. Capponi, Diritto dell’esecuzione civile, cit., 98.

[86] Cass. civ., 3-12-2021, n. 38368.


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