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Quanto arriverebbe sul conto
Il contributo sarebbe versato ogni tre mesi, a periodo concluso, entro un tetto di 1.200 euro per trimestre. L’importo effettivo andrebbe stabilito di volta in volta secondo le risorse disponibili e il numero degli aventi diritto. Per chi deve organizzare le spese di casa, la cifra assegnata resta legata a questo calcolo periodico.
Fino a 15.000 euro di ISEE, il calcolo usa l’importo base fissato per quel trimestre. Oltre questa fascia, lo riduce in proporzione alla distanza dal limite massimo di accesso, secondo le modifiche approvate pubblicate dalla Camera dei deputati. Con un ISEE di 20.000 euro, il calcolo assegna metà della somma base: se questa fosse di 1.200 euro, il pagamento sarebbe di 600. Per la fascia superiore, un risultato pari o inferiore a 30 euro nel trimestre escluderebbe l’erogazione.
Il denaro ricevuto sarebbe escluso dal reddito imponibile e dalla componente reddituale dell’ISEE. Il testo ammette il riconoscimento per ciascuna persona assistita, fino a due. L’accesso al contributo richiede anche che l’assistenza prestata allo stesso familiare sia gratuita.
La copertura dell’intervento ammonta a 257 milioni di euro per il 2027 e 260 milioni annui dal 2028, importi confermati da Il Sole 24 Ore Radiocor. Per il 2026 sono previsti 1,15 milioni. Lo stanziamento comprende anche la procedura di riconoscimento e l’estensione dei congedi: nel calcolo delle somme destinate ai trasferimenti alle famiglie occorre tenere conto di queste spese.
Le ore di assistenza e la convivenza
Le tutele raggiungono una platea più estesa di quella destinataria del denaro. La definizione comprende il coniuge e il partner dell’unione civile, oltre al convivente di fatto; vi rientrano figli e altri parenti entro il secondo grado, così come gli affini dello stesso grado. L’apertura al terzo grado è subordinata alle condizioni richiamate dalla legge. Per la persona assistita occorre una condizione di disabilità riconosciuta secondo i riferimenti del testo, la titolarità dell’accompagnamento oppure la non autosufficienza accertata.
Accanto al profilo prevalente, il ddl distingue il familiare convivente che presta almeno 30 ore settimanali, rimanendo sotto la soglia più alta. Chi abita altrove ha un proprio profilo quando raggiunge almeno 30 ore. Un’ulteriore fascia comprende un impegno da 10 ore a meno di 30, sia per chi vive nella stessa casa sia per chi mantiene una residenza diversa.
Per i non conviventi, la distanza ammessa tra i Comuni di residenza è stata portata a 40 chilometri. Il conteggio del carico settimanale richiederà poi un decreto nazionale: il progetto di vita o il piano assistenziale documenteranno l’impegno dei due profili conviventi con il maggior numero di ore. Le attestazioni dovranno corrispondere alle attività effettivamente svolte.
La scelta della persona assistita e il certificato INPS
A scegliere il caregiver è la persona che riceve assistenza. La domanda parte dall’assistito o, nei casi previsti, da chi lo rappresenta e deve contenere anche l’accettazione di chi assume il ruolo.
Per questa procedura il disegno di legge fissa al 2 gennaio 2027 il termine entro cui rendere disponibile la piattaforma INPS. La conclusione dell’esame della richiesta è prevista entro 30 giorni, con il rilascio del certificato che attesta la qualifica e il profilo. In caso di rigetto, è contemplata una richiesta di riesame entro un ulteriore termine della stessa durata.
Il caregiver parteciperebbe con i servizi alla valutazione dei bisogni dell’assistito, contribuendo alle decisioni sugli interventi da organizzare. La scelta resta revocabile: chi riceve assistenza può nominare un’altra persona secondo le condizioni del testo.
Restare al lavoro quando un familiare ha bisogno
Per i dipendenti appartenenti ai due profili conviventi più impegnati, il ddl contempla la richiesta di modificare l’orario o le modalità di lavoro, anche attraverso il lavoro agile quando le mansioni lo consentono, una condizione richiamata da Quotidiano Sanità nel resoconto del testo. C’è poi la precedenza nella trasformazione del rapporto a tempo parziale, con la possibilità di tornare al tempo pieno secondo le disposizioni del ddl.
Per i genitori di figli con disabilità, dal 2027 verrebbe estesa a 18 anni l’età entro cui utilizzare il congedo parentale e il suo prolungamento, mantenendo le durate complessive previste. La famiglia avrebbe così più margine per collocare le assenze lungo la crescita del figlio.
Un aiuto potrebbe arrivare dalla cessione gratuita di ferie e riposi da parte dei colleghi dello stesso datore di lavoro, secondo la contrattazione applicabile. Alla conciliazione si affianca la tutela contro le discriminazioni legate all’assistenza di una persona con disabilità, con la possibilità di ricorrere alle azioni giudiziarie previste dalla legge n. 67 del 2006.
Gli studenti e le competenze maturate in famiglia
Per chi studia, il ddl contempla agevolazioni nella frequenza e nel recupero delle attività formative, affidate anche alle scelte degli atenei. Per gli studenti caregiver con almeno 30 ore settimanali le università potranno decidere esoneri totali o parziali dalle tasse. Le modifiche di settembre hanno esteso la tutela ai minori conviventi e rimosso il riferimento alla maggiore età dalle disposizioni sullo studente caregiver, un ampliamento documentato da Vita. Le competenze acquisite nell’assistenza potranno entrare nei sistemi di certificazione, anche in vista della formazione come operatore sociosanitario; il conseguimento di una qualifica rimane legato alle procedure formative richieste.
Avere qualcuno che possa dare il cambio
Quando l’assistenza richiede una presenza continua, anche una visita medica per sé comporta la ricerca di qualcuno che dia il cambio. Il disegno di legge inserisce nel progetto di vita o nel piano assistenziale sostituzioni temporanee durante un’emergenza o una pausa programmata, insieme al sostegno psicologico per il familiare.
L’attivazione di questi sostegni deve avvenire entro il budget del progetto o del piano. Il rapporto fra spesa pubblica e assistenza agli anziani non autosufficienti incide anche sulla disponibilità di servizi da affiancare al familiare. Il ddl mantiene le competenze delle Regioni e la loro possibilità di adottare disposizioni compatibili con quelle statali, finanziandole con risorse proprie.
Le obiezioni delle opposizioni e delle associazioni
La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli difende la scelta di differenziare gli aiuti secondo l’intensità dell’impegno familiare. Sul versante delle opposizioni, la deputata del Pd Ilenia Malavasi contesta sostegni che giudica insufficienti e chiede anche una tutela previdenziale capace di contrastare l’impoverimento di chi assiste.
Cittadinanzattiva ha richiamato il problema degli adempimenti richiesti alle famiglie. Per noi, gli uffici dovrebbero recuperare la documentazione già disponibile e affiancare chi incontra ostacoli nella domanda digitale. La valutazione degli aiuti dovrebbe comprendere anche il numero di pratiche e di spostamenti imposti a chi li richiede.
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