L’INPS con la circolare 66/2026 illustra le retribuzioni convenzionali per i lavoratori inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati e le istruzioni per regolarizzare i contributi dei primi mesi dell’anno senza sanzioni entro il termine stabilito.
Un’azienda italiana invia un proprio dipendente a lavorare in un Paese extracomunitario — poniamo il Brasile o l’India — con il quale l’Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale. Quanto deve versare l’azienda in contributi previdenziali? La retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore all’estero — che può essere molto diversa da quella italiana, per effetto delle indennità estero e degli adeguamenti al costo della vita locale — non è la base di calcolo. Il legislatore ha previsto un sistema diverso: le retribuzioni convenzionali, tabelle predeterminate che sostituiscono la paga reale ai fini contributivi.
A questo punto la domanda riguarda tutte le imprese che gestiscono personale inviato all’estero in Paesi non coperti da accordi internazionali di sicurezza sociale: come si calcolano i contributi per i dipendenti inviati a lavorare all’estero nel 2026? L’INPS, con la circolare n. 66 del 18 giugno 2026, illustra l’ambito di applicazione del decreto interministeriale del 29 maggio 2026 — che ha determinato per il 2026 le retribuzioni convenzionali — e fornisce le istruzioni operative per le regolarizzazioni contributive riferite ai primi mesi dell’anno.
Cos’è il sistema delle retribuzioni convenzionali e perché esiste?
Il sistema delle retribuzioni convenzionali è disciplinato dall’art. 1 del D.L. 317/1987, convertito dalla legge 398/1987. Nasce dall’esigenza di garantire continuità di tutela previdenziale ai lavoratori italiani occupati all’estero, in un contesto in cui la retribuzione effettivamente corrisposta all’estero può differire in modo significativo da quella che sarebbe stata percepita in Italia.
Il meccanismo è semplice nel principio: invece di calcolare i contributi sulla paga reale — che può essere molto variabile e difficile da comparare con i parametri italiani — il legislatore ha individuato una base imponibile contributiva uniforme e predeterminata per fasce, aggiornata annualmente con decreto interministeriale. Questa base sostituisce la retribuzione effettiva ai soli fini previdenziali, indipendentemente da quanto il lavoratore percepisca concretamente.
Il decreto interministeriale del 29 maggio 2026 ha determinato i valori convenzionali applicabili per l’intero anno 2026, articolati per qualifiche e fasce di retribuzione nazionale.
A quali lavoratori e a quali Paesi si applica il sistema?
L’ambito di applicazione è definito in modo preciso, e la circolare 66/2026 lo ribadisce con chiarezza.
Il sistema si applica ai lavoratori inviati in Paesi extracomunitari con i quali l’Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale. Restano quindi esclusi dall’ambito di applicazione tre categorie di Paesi.
I Paesi dell’Unione Europea, per i quali operano i regolamenti europei di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — che stabiliscono le proprie regole sulla legislazione applicabile ai lavoratori in mobilità transfrontaliera.
La Svizzera e i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), ai quali si applica la medesima disciplina comunitaria.
Il Regno Unito, per il quale la circolare richiama l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l’UE e il Regno Unito dopo la Brexit — già oggetto di precedenti istruzioni dell’Istituto — che ha definito un regime specifico per i lavoratori in mobilità tra i due ordinamenti.
Nei Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi bilaterali di sicurezza sociale, il sistema convenzionale può trovare applicazione in via residuale, limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi stessi.
Sul piano soggettivo, il sistema non è limitato ai lavoratori di nazionalità italiana: si applica anche ai cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari in possesso di regolare titolo di soggiorno e contratto di lavoro in Italia, quando questi soggetti vengono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
Come si individua la retribuzione convenzionale imponibile?
Il processo di determinazione dell’imponibile contributivo è articolato in più passaggi, e la circolare 66/2026 li illustra con precisione.
Il punto di partenza è la retribuzione nazionale del lavoratore — non quella effettivamente percepita all’estero. Per “retribuzione nazionale” si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo applicato al lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti. L’indennità estero — il compenso aggiuntivo corrisposto per il fatto stesso di lavorare fuori dal territorio nazionale — è esclusa da questo calcolo.
La retribuzione nazionale così determinata viene annualizzata su 12 mensilità e poi confrontata con le tabelle allegate al decreto interministeriale per individuare la fascia convenzionale applicabile. A ciascuna fascia corrisponde un importo convenzionale predeterminato — espresso in euro e arrotondato all’unità — che costituisce la base imponibile contributiva per tutto l’anno.
Le retribuzioni convenzionali sono valori mensili fissi che non possono essere frazionati, salvo in tre situazioni specifiche: l’assunzione, la cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento nel corso del mese. In questi casi, il valore mensile viene diviso per 26 giornate e moltiplicato per i giorni utili del periodo interessato. Al di fuori di queste ipotesi tassative, il frazionamento non è ammesso.
Le retribuzioni convenzionali rilevano anche per le prestazioni previdenziali?
Sì, e questo è un aspetto spesso sottovalutato nella gestione del personale all’estero. Le retribuzioni convenzionali non sono rilevanti solo per il calcolo dei contributi: costituiscono anche la base di riferimento per la liquidazione di diverse prestazioni previdenziali.
In particolare, i valori convenzionali sono utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche, per le prestazioni economiche di malattia e maternità, e per il trattamento ordinario di disoccupazione riconosciuto ai lavoratori rimpatriati. La circolare precisa anche che l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a contribuzione secondo il sistema convenzionale.
Questa rilevanza sulle prestazioni ha conseguenze concrete: una gestione errata delle retribuzioni convenzionali — con imponibili calcolati in misura insufficiente — può determinare non solo un debito contributivo, ma anche una riduzione delle prestazioni previdenziali future spettanti al lavoratore.
Quando è necessario ricalcolare la retribuzione convenzionale nel corso dell’anno?
La retribuzione convenzionale non è necessariamente fissa per tutto l’anno: esistono situazioni che impongono un ricalcolo e, talvolta, un conguaglio retroattivo a partire da gennaio.
La prima situazione riguarda il passaggio di qualifica nel corso del mese: se il lavoratore cambia categoria contrattuale — da operaio a impiegato, da impiegato a quadro — o se varia il trattamento economico individuale nell’ambito delle qualifiche di quadro, dirigente o giornalista, dalla data dell’evento deve essere applicata la retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova situazione.
La seconda situazione — particolarmente rilevante e operativamente più complessa — riguarda i compensi variabilimaturati nel corso dell’anno: lavoro straordinario, premi di produzione, altri emolumenti non inclusi nella retribuzione inizialmente presa a riferimento per l’individuazione della fascia convenzionale.
Quando questi compensi vengono corrisposti, il datore di lavoro deve rideterminare la retribuzione complessiva annuadel lavoratore e verificare se il nuovo valore comporti il passaggio a una fascia retributiva superiore nelle tabelle convenzionali. Se ciò accade, diventa necessario effettuare un conguaglio contributivo con effetto retroattivo a decorrere dal mese di gennaio dell’anno in corso — il che significa che i contributi devono essere ricalcolati su tutta l’annualità, con il pagamento delle differenze emerse.
Come si regolarizzano i contributi dei primi mesi del 2026 senza sanzioni?
La parte finale della circolare è di interesse immediato per tutte le aziende che, nel periodo da gennaio a giugno 2026, abbiano operato in difformità rispetto alle istruzioni fornite — ad esempio applicando una fascia convenzionale errata o utilizzando una retribuzione nazionale non corretta come base di calcolo.
L’INPS consente la regolarizzazione senza oneri aggiuntivi — senza sanzioni e senza interessi moratori — a condizione che i datori di lavoro provvedano entro il sedicesimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Per la regolarizzazione, le aziende devono:
Determinare le differenze tra le retribuzioni imponibili effettivamente utilizzate nei mesi da gennaio a giugno 2026 e le retribuzioni convenzionali corrette sulla base del decreto interministeriale del 29 maggio 2026.
Riportare gli importi differenziali nell’elemento “Imponibile” della denuncia individuale del mese in cui viene effettuata la regolarizzazione, attraverso il flusso Uniemens.
Calcolare i contributi dovuti sul nuovo imponibile complessivo, includendo le differenze emerse dalla regolarizzazione.
Il punto pratico per le imprese con personale all’estero
Per le aziende che gestiscono personale inviato in Paesi extracomunitari non convenzionati, la circolare 66/2026 impone alcune verifiche operative immediate.
La prima è verificare che la fascia convenzionale applicata dall’inizio dell’anno sia corretta rispetto ai valori del decreto interministeriale del 29 maggio 2026, confrontando la retribuzione nazionale contrattuale di ciascun lavoratore con le tabelle allegate.
La seconda è verificare che l’eventuale erogazione di compensi variabili nel corso dei mesi già trascorsi non abbia determinato il superamento della soglia di fascia, con conseguente obbligo di conguaglio retroattivo.
La terza — e più urgente — è procedere alla regolarizzazione entro il termine indicato dalla circolare per i mesi da gennaio a giugno 2026, prima che scadano i termini per la sanatoria senza oneri aggiuntivi. Dopo quella scadenza, le differenze contributive saranno soggette alle ordinarie sanzioni e agli interessi di mora, con un aggravio significativo per le imprese.
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