Modello 770/2026, dichiarazione Redditi e IRAP 2026, adesione al CPB, rivalutazione terreni e partecipazioni, estromissione immobili strumentali, CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, comunicazione obbligatoria somministrati e comunicazioni prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali. Su One FISCALE e One LAVORO trovi l’elenco completo delle scadenze ricorrenti e straordinarie.
2 novembre 2026
Dichiarazione integrativa modello 770 semplificato o modello 770 anni precedenti
I sostituti di imposta che hanno presentato una dichiarazione infedele possono rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su Modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella “Dichiarazione integrativa”. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria (sono valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza). In caso di ravvedimento, le sanzioni applicabili sono pari a:
– 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
– 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
– 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore.
2 novembre 2026
Invio modello telematico 770/2026
Sono tenuti a presentare la dichiarazione modello 770/2026 i sostituti d’imposta che nel 2025 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari. Restano invece esclusi i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque, dalla possibilità di aderire al sistema semplificato.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il modello 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
– Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
– Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
– Dividendi, proventi e redditi di capitale;
– Locazioni brevi;
– Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi o a titolo di indennità di esproprio.
La dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2026, deve essere presentata esclusivamente per via telematica:
a) direttamente da parte del dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
d) tramite società appartenenti al gruppo.
2 novembre 2026
Presentazione dichiarazione integrativa Redditi ed IRAP anni precedenti
I contribuenti che inviano telematicamente la dichiarazione Redditi 2026 ed IRAP 2026 entro il 2 novembre possono procedere entro la medesima data con la regolarizzazione degli adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti, comportanti variazioni in aumento o in diminuzione dell’imposta e relativi alla dichiarazione, con il versamento delle imposte relative agli anni precedenti, mediante presentazione delle relative dichiarazioni integrative, ed effettuare il ravvedimento del versamento del tributo dovuto.
2 novembre 2026
Presentazione dichiarazione Redditi 2026, IRAP 2026, CNM ed eventuale adesione al CPB
Medesimo termine è applicabile per il modello consolidato nazionale e mondiale e per l’eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo biennale (CPB), con modalità congiunta o autonoma rispetto alla dichiarazione dei redditi.
La dichiarazione può essere trasmessa entro il 2 novembre (poiché il 31 ottobre è un sabato ed il 1° novembre è un giorno festivo):
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
Nei relativi modelli dichiarativi devono essere effettuate le eventuali opzioni per la trasparenza fiscale, il consolidato nazionale, l’IRAP, la tonnage tax e per il patent box.
2 novembre 2026
Presentazione dell’istanza per il rimborso IVA infrannuale
Invio telematico dell’apposita istanza per il rimborso IVA infrannuale relativo al trimestre precedente. I titolari di partita IVA rientranti in particolari fattispecie possono richiedere il rimborso infrannuale, anche per procedere mediante compensazione.
2 novembre 2026
Ravvedimento ritenute alla fonte
I sostituti di imposta che hanno effettuato omessi o insufficienti versamenti delle ritenute nel corso del 2025 possono procedere al ravvedimento. Le ritenute omesse o versate in misura insufficiente per il 2025 si regolarizzano versando:
– le ritenute omesse;
– gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
– la sanzione pari al 3,125% (un ottavo del minimo) delle ritenute non tempestivamente versate.
10 novembre 2026
Assistenza fiscale
I CAF ed i professionisti abilitati ai quali è stato consegnato il modello 730 integrativo entro il 26 ottobre 2026 devono inviare entro il 10 novembre le dichiarazioni ed effettuare la comunicazione ai sostituti d’imposta del risultato contabile finale della liquidazione delle imposte, nonché consegnare ai dichiaranti copia della dichiarazione dei redditi e del prospetto di liquidazione delle imposte.
16 novembre 2026
Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione
I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2026, ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in un’unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.
16 novembre 2026
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile/trimestrale
Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:
– Imprese che prestano servizi – Volume d’affari 500.000,00.
– Esercenti arti o professioni – Volume d’affari 500.000,00.
– Tutti gli altri soggetti – Volume d’affari 800.000,00.
I titolari di partita IVA versano entro il 16 novembre 2026 l’IVA dovuta per il mese di ottobre (per il mese di settembre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi) o per il terzo trimestre 2026 (luglio – settembre). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento deve essere effettuato tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
16 novembre 2026
Rateizzazione imposte Redditi 2026 ed IRAP 2026
Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi/IRAP. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (dal 30 giugno/20 luglio ovvero dal 30 luglio/20 agosto con la maggiorazione dello 0,40/0,80 per cento a titolo di interesse corrispettivo). Sugli importi da versare con le rate mensili successive si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.
16 novembre 2026
Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta
I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando le ritenute trattenute nel mese di ottobre 2026 devono effettuare entro il 16 novembre 2026 il relativo versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
I sostituti d’imposta che vogliono usufruire della modalità semplificata di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute, devono comunicare anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati individuati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
20 novembre 2026
Comunicazione obbligatoria somministrati
Le agenzie per il lavoro autorizzate alla somministrazione di lavoro devono trasmettere in via telematica al centro per l’impiego competente, tramite apposito modello UnificatoSomm, la comunicazione dell’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei lavoratori assunti nel corso del mese precedente.
20 novembre 2026
Comunicazione telematica prestazioni autonome rese tramite piattaforme digitali
I committenti di prestazioni autonome, anche occasionali, che si realizzano per il tramite di piattaforme digitali devono inviare apposita comunicazione in via telematica tramite il modello “Uni-Piattaforme”, presente sul Portale Servizi Lavoro del sito del Ministero del Lavoro.
25 novembre 2026
Elenchi riepilogativi Intrastat mensile
I soggetti passivi IVA tenuti a questo obbligo con cadenza mensile devono presentare in via telematica l’elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di ottobre 2026.
30 novembre 2026
Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili o beni mobili iscritti a pubblici registri
Le società che si sono avvalse dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci con il versamento del 60 per cento dell’imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2026, effettuano il versamento della restante parte del 40 per cento.
30 novembre 2026
Collegamento registratori di cassa e POS
Novità. Effettuazione del collegamento dei registratori di cassa con i POS per i nuovi strumenti di pagamento utilizzati tra il 1° e il 30 settembre 2026. Relativamente ai POS attivati nei mesi successivi a gennaio 2026 il collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l’ultimo giorno del mese.
30 novembre 2026
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
I soggetti passivi IVA devono effettuare entro la data odierna l’invio telematico della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2026 (1° luglio 2026 – 30 settembre 2026).
30 novembre 2026
Domanda di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili
La domanda di concessione, presentata tramite procedura telematica sul portale INPS, deve contenere la causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
30 novembre 2026
Estromissione immobili strumentali imprenditore individuale
L’imprenditore individuale che, alla data del 30 settembre 2025, possiede beni immobili strumentali che ha optato, entro il 31 maggio 2026, per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026, effettua il versamento dell’imposta sostitutiva nella misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto in due rate come segue:
– il 60% dell’importo dovuto entro il 30 novembre 2026;
– il restante 40% entro il 30 giugno 2027.
30 novembre 2026
LUL: compilazione
I datori di lavoro devono compilare il LUL di competenza del mese di ottobre entro il 30 novembre con tutti i dati relativi ai lavoratori.
Occorre indicare a parte in busta paga l’imponibile per ferie non godute distintamente dalle altre voci a cui va sommato solo per la determinazione dell’imponibile previdenziale, fiscale e assicurativo.
Nel LUL devono inoltre essere annotati, per ciascun mese di attività, due dati specificamente legati alle caratteristiche del lavoro tramite piattaforma: il numero delle consegne e l’importo totale erogato al lavoratore.
L’obbligo di tenuta del LUL è adesso previsto anche in capo ai committenti che si avvalgono di riders in regime di lavoro autonomo.
30 novembre 2026
Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026: versamento imposta sostitutiva e perizia giurata di stima
Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni e presentazione della perizia per i soggetti che intendono rivalutare le partecipazioni possedute al 1° gennaio 2026. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2026 e le due rate successive entro il 30 novembre 2027 ed entro il 30 novembre 2028, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.
30 novembre 2026
Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2025: versamento seconda rata imposta sostitutiva
I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2025 versano entro il 30 novembre 2026 la seconda rata.
30 novembre 2026
Rivalutazione delle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024: versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva
I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle quote di partecipazione entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 30 novembre 2026 la terza ed ultima rata.
30 novembre 2026
Rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2026: versamento imposta sostitutiva e perizia giurata di stima
Versamento imposta sostitutiva (prima o unica rata) inerente alla rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola e presentazione perizia di stima per i soggetti che intendono rivalutare i terreni posseduti al 1° gennaio 2026. L’ammontare dell’imposta dovuta può essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30 novembre 2026 e le due rate successive entro il 30 novembre 2027 ed entro il 30 novembre 2028, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.
30 novembre 2026
Rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2025: versamento seconda rata imposta sostitutiva
I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2025 versano entro il 30 novembre 2026 la seconda rata.
30 novembre 2026
Rivalutazione dei terreni posseduti al 1° gennaio 2024: versamento terza ed ultima rata imposta sostitutiva
I contribuenti che hanno presentato apposita perizia e che hanno versato la prima rata dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola entro il termine del 30 novembre 2024 versano entro il 30 novembre 2026 la terza ed ultima rata.
30 novembre 2026
Versamento acconto annuale imposta sui servizi digitali
Termine per il versamento dell’acconto annuale dell’imposta sui servizi digitali. Il versamento dell’imposta, tramite modello F24, deve essere effettuato in due soluzioni: un acconto, pari al 30% dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente, entro il 30 novembre dell’anno in cui sorge il presupposto d’imposta; il saldo, entro il 16 maggio dell’anno successivo.
L’imposta sui servizi digitali (Digital Service Tax) si applica sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi:
– di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
– di messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
– di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
30 novembre 2026
Versamento seconda rata imposta sostitutiva rivalutazione criptoattività
I soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025 che intendono rideterminare il costo o il valore di acquisto delle criptovalute possedute mediante assoggettamento ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi mediante rateazione devono procedere al versamento della seconda rata entro la data odierna. L’ammontare dell’imposta dovuta poteva, infatti, essere suddiviso in tre rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 1°dicembre 2025 e le due rate successive entro il 30 novembre 2026 ed entro il 30 novembre 2027, maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo.
30 novembre 2026
Versamento secondo acconto imposte Redditi 2026 ed IRAP 2026
Versamento secondo acconto imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2026 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2026 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Novità. I contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2026-2027 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:
a) se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
b) se l’acconto dell’IRAP è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (cosiddetto metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, opportunamente rettificato;
c) se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (cosiddetto metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.
Le suddette maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto. In caso di rinnovo del concordato, le suddette disposizioni non si applicano per la determinazione degli acconti.
30 novembre 2026
Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche
I soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2026; qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 5.000 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero entro il 30 novembre).
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