La quattordicesima sulle pensioni spetta ai pensionati di almeno 64 anni con redditi entro soglie precise e pensioni a carico dell’AGO o gestioni equiparate. L’importo varia da 336 a 655 euro in base al reddito e agli anni di contribuzione. Il pagamento avviene con la rata di luglio.
Un pensionato compie 64 anni a novembre. Ha una pensione di vecchiaia INPS, ha lavorato per oltre venticinque anni come dipendente e il suo reddito annuo è modesto. Ha sentito parlare di una quattordicesima per i pensionati, ma non sa se spetta anche a lui, come si calcola e quando viene pagata.
A questo punto la domanda riguarda tutti i pensionati che vogliono capire se hanno diritto a questa somma aggiuntiva annua e come funziona il meccanismo: chi ha diritto alla quattordicesima sulla pensione e quanto vale nel 2026? La risposta richiede di verificare quattro condizioni — età, tipo di pensione, reddito complessivo, anni di contribuzione — e di conoscere le tabelle degli importi aggiornate per il 2026, con il riferimento alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.
Cos’è la quattordicesima pensionistica e da quando esiste?
La quattordicesima mensilità sulle pensioni è una somma aggiuntiva annua — distinta dalla pensione ordinaria — riconosciuta ai pensionati con redditi bassi che abbiano raggiunto una certa età. Non è una mensilità in più nel senso letterale del termine: è un importo fisso, predeterminato per legge in base a fasce di reddito e anzianità contributiva, che viene erogato una volta l’anno.
Si tratta di un beneficio pensionistico a vocazione assistenziale, introdotto per sostenere i pensionati con redditi più modesti. La somma non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali — con la sola eccezione di una quota di 156 euro rilevante per le maggiorazioni sociali. In pratica, non viene tassata e non fa aumentare il reddito per il calcolo di altre prestazioni.
A chi spetta: i requisiti fondamentali
Per avere diritto alla quattordicesima devono ricorrere contemporaneamente più condizioni.
Il requisito anagrafico è il primo: spetta ai pensionati che abbiano compiuto almeno 64 anni entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione. Chi compie 64 anni il 31 dicembre ha diritto alla quattordicesima per quell’anno; chi li compie il 1° gennaio dell’anno successivo dovrà attendere.
Il tipo di pensione è il secondo requisito: spetta ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) — che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, la Gestione Separata, le gestioni degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti — o delle forme sostitutive, esclusive o esonerative dell’AGO gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. Dal 1° luglio 2022, il beneficio si estende anche ai titolari di pensioni ex INPGI, a seguito del trasferimento della funzione previdenziale di quel fondo all’INPS.
Non rileva se il pensionato era un ex lavoratore dipendente o autonomo: quello che conta è che la pensione sia a carico di una delle gestioni indicate. Un artigiano in pensione presso la gestione INPS artigiani e un dipendente in pensione presso il FPLD sono entrambi potenzialmente beneficiari, a condizione che ricorrano gli altri requisiti.
Il requisito reddituale: cosa si conta e cosa si esclude
Il terzo requisito è reddituale, ed è quello più articolato. La quattordicesima spetta solo se il reddito complessivo del pensionato non supera determinate soglie.
Il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno — vale a dire il reddito dell’anno precedente — e comprende i redditi di qualsiasi natura, inclusi quelli esenti da imposte, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo definitivo e quelli soggetti a imposta sostitutiva.
Sono invece esclusi dal computo — e quindi non fanno alzare il reddito ai fini della quattordicesima — l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, l’indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione principale, il trattamento di fine rapporto in qualsiasi forma erogato, e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Per il 2026, le soglie di riferimento sono:
Prima fascia: reddito individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS, pari a 11.931,08 europer il 2026.
Seconda fascia: reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo INPS, pari a 15.908,10 euro per il 2026.
Gli importi della quattordicesima nel 2026
La misura concreta della quattordicesima dipende dalla fascia di reddito di appartenenza e dagli anni di contribuzione complessivi. Per il 2026 gli importi sono:
Per chi rientra nella prima fascia (reddito fino a 11.931,08 euro): 437 euro con fino a 15 anni di contribuzione; 546 eurocon oltre 15 e fino a 25 anni; 655 euro con oltre 25 anni.
Per chi rientra nella seconda fascia (reddito tra 11.931,08 e 15.908,10 euro): 336 euro con fino a 15 anni; 420 euro con oltre 15 e fino a 25 anni; 504 euro con oltre 25 anni.
I limiti effettivi di reddito entro cui spetta la somma sono questi importi base maggiorati della somma aggiuntiva spettante. Questo meccanismo serve a evitare che chi supera di poco la soglia perda l’intero beneficio: se il reddito pensionistico supera la soglia base ma è inferiore alla soglia incrementata della quattordicesima, la somma è riconosciuta in misura ridotta — solo la parte necessaria a raggiungere il limite massimo.
Come si calcola l’anzianità contributiva
Per i titolari di pensione diretta — vecchiaia, anticipata, inabilità, invalidità — si considera l’anzianità contributiva complessiva maturata nel corso della carriera lavorativa.
Per chi è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti (reversibilità), ai fini della quattordicesima si considera solo l’anzianità contributiva relativa alle pensioni dirette.
Per chi è titolare esclusivamente di pensione ai superstiti, l’anzianità contributiva del defunto viene computata al 60%— o alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per quel tipo di trattamento.
Quando viene pagata
La quattordicesima viene corrisposta in via ordinaria con la rata del mese di luglio. Per chi acquisisce il diritto nel corso dell’anno — perché compie 64 anni dopo luglio — o per chi ha situazioni particolari che impediscono il pagamento in luglio, la somma viene erogata con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Nella pratica, per la grande maggioranza dei pensionati aventi diritto, la quattordicesima arriva con il cedolino di luglio, senza necessità di alcuna azione da parte del pensionato.
Il pensionato deve fare domanda?
La quattordicesima viene riconosciuta d’ufficio dall’INPS sulla base dei dati reddituali in proprio possesso — la dichiarazione dei redditi dell’anno precedente e le informazioni sulle pensioni erogate. Il pensionato non deve presentare domanda né adempimenti specifici per ricevere la somma, purché l’INPS disponga di tutti i dati necessari.
Possono però verificarsi situazioni in cui i dati in possesso dell’INPS non siano completi o aggiornati — ad esempio per redditi di natura particolare, variazioni del nucleo familiare, o situazioni di cumulo di più pensioni. In questi casi è opportuno verificare direttamente con l’INPS la propria posizione, eventualmente attraverso i canali digitali del portale INPS o con l’assistenza di un patronato.
Un pensionato di 67 anni, con pensione di vecchiaia INPS e 28 anni di contributi, ha un reddito annuo complessivo — al netto della casa di abitazione e degli altri elementi esclusi — di 10.800 euro. Rientra nella prima fascia (sotto 11.931,08 euro) con oltre 25 anni di contribuzione: ha diritto alla quattordicesima di 655 euro, che riceverà con la rata di luglio 2026, senza dover fare nulla. Se lo stesso pensionato avesse un reddito di 12.000 euro, supererebbe la soglia base di prima fascia (11.931,08 euro) ma potrebbe ancora rientrare nel limite effettivo — 12.586,08 euro per chi ha oltre 25 anni di contribuzione — ricevendo una somma ridotta pari alla differenza tra il limite effettivo e il proprio reddito.
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