Chi avvia la mediazione contro la persona sbagliata, chiede in mediazione una cosa e in causa un’altra, o salta del tutto il tentativo, si trova con la domanda improcedibile e i termini scaduti. Cinque decisioni del 2026 mostrano dove il meccanismo si inceppa, e chi paga le spese della mediazione volontaria.
La mediazione prima della causa è diventata un passaggio di routine, e proprio per questo la fonte di errori che costano la lite. Un condomino manda l’invito ai vicini invece che all’amministratore e perde il termine per impugnare la delibera. Un altro chiede in mediazione l’annullamento per un vizio e in citazione ne deduce un altro. Un giudice ritiene che per l’usucapione la mediazione non serva e la sentenza viene annullata in appello. Chi ha vinto la causa dopo una mediazione volontaria scopre che quelle spese non gli vengono rimborsate. E chi reclama il rimborso per un volo in ritardo si vede dichiarare improcedibile la domanda per un tentativo di conciliazione che non era dovuto.
In questo articolo vedremo, per la mediazione obbligatoria, quali errori fanno perdere la causa. Qui di seguito ci occuperemo della funzione della mediazione e delle due condizioni che la rendono effettiva, dell’identità tra oggetto della domanda di mediazione e della citazione, dell’individuazione della parte da invitare e del caso del condominio, dell’usucapione come materia soggetta a mediazione nonostante i limiti dell’accordo, delle conseguenze dell’errore del giudice che ritiene non dovuta la mediazione, dell’irripetibilità delle spese della mediazione volontaria, e dell’esclusione del tentativo di conciliazione per le compensazioni dei voli.
Che funzione ha la mediazione obbligatoria?
Il d.lgs. 28/2010, all’articolo 5, elenca le materie in cui l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilitàdella domanda giudiziale: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e le altre aggiunte dalla riforma Cartabia.
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 560 dell’11 agosto 2026, ricorda che la mediazione obbligatoria non è una mera formalità burocratica, ma una procedura con funzione deflattiva e di composizione della lite. Per raggiungere lo scopo, la parte istante deve osservare due condizioni. La prima è la corrispondenza: perché la condizione di procedibilità si consideri assolta, deve esserci corrispondenza tra l’oggetto della domanda di mediazione e l’atto di citazione. La seconda riguarda l’impossibilità di conciliare: la parte chiamata deve essere messa nella condizione di conoscere le reali ragioni della pretesa, per poter valutare la condotta da assumere.
Cosa succede se in causa si deduce un vizio non dedotto in mediazione?
Il caso di Udine riguardava l’impugnazione di delibere condominiali. I condomini attori, nella mediazione esperita senza esito prima della causa, non avevano censurato la mancanza del quorum previsto per la conferma dell’amministratore, vizio che hanno dedotto solo in citazione. Il giudice ha dichiarato improcedibile, e ormai inammissibile, la domanda di annullamento fondata su quel vizio, perché i condomini erano decaduti dal termine di trenta giorni imposto dall’articolo 1137 del codice civile.
Il meccanismo è severo. La domanda di mediazione interrompe il termine di decadenza, ma solo per ciò che vi è dedotto: se il vizio non compare nell’istanza, per quel vizio il termine è continuato a correre e si è consumato. Chi impugna una delibera deve quindi indicare nell’istanza di mediazione tutti i vizi che intende far valere, con la stessa precisione della futura citazione, e non limitarsi a chiedere genericamente l’annullamento.
Due condomini presentano istanza di mediazione lamentando l’errata ripartizione delle spese. In citazione aggiungono il difetto di convocazione di un condomino. Il secondo motivo è improcedibile e, decorsi i trenta giorni, inammissibile. Se avessero indicato entrambi i vizi nell’istanza, avrebbero potuto farli valere entrambi.
Chi va invitato in mediazione quando si impugna una delibera?
Il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 682 del 5 ottobre 2026, chiarisce la nozione di parte: è il soggetto che riveste la legittimazione passiva rispetto all’azione giudiziaria cui la domanda di mediazione accede.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera, la domanda di mediazione va proposta contro il condominio, rappresentato dall’amministratore, unico legittimato passivo ai sensi dell’articolo 1131 del codice civile, e non contro i singoli condomini che hanno approvato la delibera. Ne deriva che la conoscenza acquisita da uno, più o persino da tutti i condomini dell’instaurazione della procedura non equivale alla conoscenza legale del condominio.
Nel caso, l’invito alla mediazione era stato comunicato dal condomino solo agli altri condomini e non all’amministratore pro tempore: non era idoneo a interrompere la decadenza dei trenta giorni dell’articolo 1137, e l’impugnazione è stata dichiarata tardiva. Un errore di destinatario ha chiuso la causa prima di iniziarla.
L’usucapione richiede la mediazione?
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza n. 1197 del 12 ottobre 2026, risponde di sì, superando un argomento usato da alcuni giudici di merito. L’obiezione era che l’accordo raggiunto in mediazione non produce lo stesso risultato della sentenza: il verbale, pur trascrivibile ai sensi dell’articolo 2643, comma 12-bis, del codice civile, fa stato solo tra i partecipanti e non è opponibile erga omnes ai terzi, né al creditore pignorante o al creditore ipotecario muniti di titolo trascritto o iscritto in precedenza.
La Corte osserva che il legislatore, imponendo la mediazione in materia di usucapione, non ha perseguito lo scopo di rendere la mediazione equivalente al processo, né di assicurare alle parti un risultato equiparabile alla sentenza. Con l’accordo le parti non operano alcun trasferimento del diritto di proprietà: si limitano ad accertare l’esistenza dei presupposti di legge per il verificarsi dell’usucapione, con effetti preclusivi tra esse e i loro aventi causa rispetto ai fatti accertati. Questo risultato è sufficiente per lo scopo deflattivo, perché la mediazione non mira a garantire tutto quello e proprio quello che si otterrebbe con una decisione giudiziale.
La domanda di usucapione immobiliare è quindi soggetta, a pena di improcedibilità, alla mediazione obbligatoria.
Cosa accade se il giudice sbaglia a ritenere non dovuta la mediazione?
Nello stesso caso barese il giudice di primo grado, davanti all’eccezione tempestiva del convenuto, aveva ritenuto insussistente l’obbligo di mediazione per l’usucapione e aveva deciso nel merito. La Corte d’appello, richiamando la Cassazione n. 28695 del 16 ottobre 2023, fissa la regola.
Quando il convenuto eccepisce tempestivamente l’improcedibilità per mancato esperimento della mediazione e il giudice erroneamente ritiene che non dovesse essere esperita, la conseguente nullità si fa valere con l’appello. Il giudice d’appello, dichiarata la nullità della sentenza, non può disporre la rimessione al primo giudice, perché il caso non rientra tra quelli tassativi dell’articolo 354 del codice di procedura civile; deve invece assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione, poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, oppure, in mancanza, dichiarare l’improcedibilità della domanda.
Per le parti significa che l’errore del primo giudice non è irrimediabile, ma costa un grado e anni di tempo. Per il convenuto, l’eccezione va sollevata tempestivamente, cioè non oltre la prima udienza, perché l’improcedibilità è rilevabile d’ufficio entro quel momento e l’eccezione tardiva non consente di far valere il vizio in appello.
Chi paga le spese della mediazione volontaria?
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 2538 del 2 ottobre 2026, affronta la mediazione non obbligatoria, avviata per scelta prima della causa. Le spese sostenute dall’attore poi vittorioso nel merito non devono essere rimborsate dal convenuto soccombente: non costituiscono spese giudiziali ai sensi degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, né sono riconducibili a una voce di danno come costi necessari per formulare e proporre la domanda. Sono quindi irripetibili.
Nel caso, un investimento in diamanti intermediato da una banca, la mediazione volontaria si era chiusa con verbale negativo per mancata adesione della controparte, e la Corte ha annullato il capo della sentenza che condannava la banca a rimborsarle. Chi sceglie di tentare la mediazione quando non è obbligatoria lo fa a proprio rischio economico: un dato da considerare prima di avviarla, soprattutto quando la controparte ha già mostrato di non voler trattare. Diverso è il regime della mediazione obbligatoria, le cui spese rientrano tra quelle della causa in quanto necessarie per proporla.
La conciliazione serve per i rimborsi dei voli?
Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3773 del 18 giugno 2026, chiude una questione che aveva prodotto decisioni di improcedibilità a danno dei passeggeri. Il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto come condizione di procedibilità per le controversie tra gli operatori che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti non si applica alla domanda di pagamento della compensazione pecuniaria prevista dagli articoli 5 e 7 del regolamento (CE) 261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo.
La ragione è che la sentenza n. 1093/2024 del Tar Piemonte, con efficacia erga omnes e applicabile a tutti i procedimenti non definiti dal giudicato, ha annullato la delibera n. 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasportinella parte in cui prevedeva come obbligatoria la conciliazione per quelle richieste. Nel caso deciso il tribunale ha riformato la sentenza di primo grado che, nonostante la pronuncia amministrativa fosse già intervenuta, aveva dichiarato improcedibile la domanda, poi accolta nel merito in appello, di un passeggero che chiedeva la compensazione per un ritardo di oltre tre ore su una tratta intracomunitaria inferiore a 1.500 chilometri.
Il passeggero può quindi agire direttamente davanti al giudice di pace o al tribunale, senza passare dalla conciliazione Art, per le somme forfettarie di 250, 400 o 600 euro previste dal regolamento.
Un passeggero con un volo cancellato chiede 250 euro alla compagnia, che non risponde. Avvia la causa senza conciliazione. L’eccezione di improcedibilità della compagnia è infondata dopo l’annullamento della delibera. Lo stesso passeggero che chieda invece il risarcimento del danno ulteriore, per esempio una notte d’albergo, resta soggetto alle regole ordinarie della materia.
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