Cassa Geometri: contributi obbligatori anche senza reddito


Un geometra iscritto all’Albo deve versare i contributi
alla Cassa
anche quando svolge soltanto pochi incarichi
professionali durante l’anno? L’obbligo sussiste anche in assenza
di reddito e cosa accade quando il professionista è già iscritto
all’INPS perché svolge un’attività di lavoro dipendente?

A rispondere in merito è stata la Corte di
Cassazione
con l’ordinanza n. 26739 del 13 ottobre
2026
, precisando che l‘esercizio occasionale della
libera professione
non esclude, infatti, l’obbligo di
iscrizione alla Cassa Geometri e di versamento della contribuzione
minima, anche quando l’attività non produce reddito, mentre
l’iscrizione all’Albo, dalla quale deriva una presunzione di
esercizio professionale, non impedisce all’interessato di
dimostrare di non svolgere alcuna attività
libero-professionale.

La pronuncia ha confermato l’orientamento sulla legittimità
della contribuzione minima anche in presenza di attività
occasionale, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite
con la sentenza n. 13506/2026 sulla natura della presunzione
derivante dall’iscrizione all’Albo e sulle condizioni alle quali il
professionista può fornire prova contraria.

Iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri: il caso delle cinque
pratiche DOCFA

La controversia ha avuto origine da una cartella esattoriale con
la quale è stato richiesto a un geometra il pagamento per
contributi previdenziali dovuti a seguito della sua iscrizione
d’ufficio alla CIPAG.

Il professionista si è opposto alla richiesta sostenendo di
avere esercitato l’attività soltanto occasionalmente, dal momento
che nell’anno interessato aveva presentato appena cinque pratiche
DOCFA, un numero che, a suo avviso, non consentiva di configurare
un esercizio abituale e continuativo della professione e, di
conseguenza, di giustificare l’imposizione contributiva.

Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e annullato la cartella
esattoriale, mentre la Corte d’Appello ha successivamente
confermato la decisione, richiamando l’orientamento espresso dalla
Cassazione con la sentenza n. 16564/2020, secondo il quale l’art. 5
dello Statuto CIPAG, nella parte in cui prevedeva l’iscrizione
obbligatoria anche per i geometri che esercitavano la libera
professione senza continuità ed esclusività, risultava in contrasto
con l’art. 22 della Legge n. 773/1982.

Seguendo questa interpretazione, i giudici di secondo grado
hanno ritenuto che le cinque pratiche catastali non fossero
sufficienti a integrare il requisito dell’abitualità professionale,
escludendo quindi la legittimità dell’iscrizione d’ufficio e della
conseguente richiesta contributiva.

La CIPAG ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione,
contestando la limitazione della propria autonomia regolamentare e
sostenendo che l’obbligo di contribuzione minima dovesse essere
riconosciuto anche nei confronti dei geometri che esercitano la
libera professione in maniera saltuaria.

Obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri: la disciplina dello
Statuto CIPAG

Secondo quanto previsto dallo Statuto CIPAG, approvato con D.M.
27 febbraio 2003, sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i
geometri e i geometri laureati iscritti all’Albo che esercitano la
libera professione, anche senza carattere di continuità ed
esclusività; lo stesso articolo 5 stabilisce che tale esercizio si
presume per tutti gli iscritti all’Albo, salvo prova contraria.

La previsione si inserisce nel quadro dell’autonomia
riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati dal D.Lgs. n.
509/1994, rispetto alla quale si è sviluppato negli anni un
confronto giurisprudenziale riguardante soprattutto la possibilità
per le Casse professionali di disciplinare gli obblighi
contributivi anche quando l’attività non presenta i caratteri
dell’abitualità.

Un primo orientamento ha ritenuto che tale autonomia non possa
incidere sui requisiti legislativi dell’iscrizione obbligatoria
previsti dalla Legge n. 773/1982, interpretazione a cui si è
richiamata la Corte d’Appello, mentre la giurisprudenza successiva
ha progressivamente riconosciuto la legittimità delle disposizioni
statutarie della CIPAG, considerando compatibile con il sistema
previdenziale privatizzato anche l’obbligo di contribuzione minima
per l’attività occasionale.

Nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha richiamato alcune
sentenze che hanno superato il precedente indirizzo, affermando che
le disposizioni adottate dalla Cassa non hanno esteso l’obbligo di
iscrizione a nuove categorie di professionisti, ma hanno ridefinito
il sistema contributivo nell’ambito dell’autonomia riconosciuta
agli enti privatizzati, anche in funzione delle esigenze di
equilibrio finanziario di lungo periodo considerate dalla Legge n.
335/1995.

La previsione di contributi minimi indipendenti dalla continuità
dell’attività professionale rientra dunque nell’autonomia
regolamentare della Cassa, fermo restando che l’obbligo
previdenziale deve essere collegato all’esercizio della libera
professione, anche attraverso il meccanismo presuntivo previsto
dallo Statuto.

Contributi minimi Cassa Geometri: l’obbligo vale anche per
l’attività occasionale

Nel ricostruire i principi applicabili alla controversia, la
Corte ha confermato che l’obbligo di iscrizione alla Cassa Geometri
e di pagamento della contribuzione minima può sussistere anche
quando la libera professione viene esercitata saltuariamente, senza
che sia necessario dimostrare il carattere abituale, continuativo o
esclusivo dell’attività e senza che assuma rilievo determinante il
numero degli incarichi svolti.

L’art. 5 dello Statuto CIPAG attribuisce infatti rilevanza anche
all’esercizio occasionale della professione, mentre la
contribuzione minima, per la sua funzione solidaristica, prescinde
dall’ammontare del reddito prodotto e deve essere versata anche
quando l’attività abbia generato guadagni modesti o non abbia
prodotto alcun reddito, comprese le ipotesi di dichiarazioni
fiscali negative.

Secondo la Cassazione, il geometra che sceglie di mantenere
l’iscrizione all’Albo e di esercitare la libera professione, anche
occasionalmente, assume gli obblighi di solidarietà previsti dal
sistema previdenziale di categoria, senza potersi sottrarre alla
contribuzione minima facendo riferimento alla scarsa frequenza
delle prestazioni o alla loro limitata redditività.

La Corte ha comunque precisato, che il pagamento dei contributi
minimi presuppone l’esercizio della libera professione, anche
quando da questa non derivi alcun reddito, introducendo una
distinzione che assume particolare importanza per i geometri
iscritti all’Albo che non svolgono attività professionale
autonoma.

Se infatti l’occasionalità delle prestazioni non esclude
l’obbligo contributivo, l’assenza di esercizio della libera
professione può invece impedire che tale obbligo sorga, purché il
professionista riesca a superare la presunzione prevista dallo
Statuto della Cassa.

Iscrizione all’Albo dei geometri: come superare la presunzione di
esercizio professionale

La natura della presunzione prevista dall’art. 5 dello Statuto
CIPAG è stata esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la
sentenza n. 13506/2026, espressamente richiamata nell’ordinanza,
con la quale è stato stabilito che l’iscrizione all’Albo
costituisce il fatto noto dal quale deriva una presunzione semplice
di esercizio della libera professione
, disciplinata
dall’art. 2729 del Codice civile.

La Cassa può quindi presumere che il geometra iscritto all’Albo
eserciti la libera professione, ma il professionista conserva la
possibilità di dimostrare che tale attività non viene svolta,
assumendosi l’onere di fornire una prova contraria idonea a
superare la presunzione statutaria.

Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che le modalità
probatorie individuate dalle delibere della CIPAG costituiscono
agevolazioni per il professionista, senza poter limitare, in sede
giudiziale, il ricorso agli ordinari mezzi di prova ammissibili,
con la conseguenza che l’assenza di attività libero-professionale
può essere dimostrata anche attraverso elementi diversi da quelli
previsti dalle procedure amministrative della Cassa.

Per i geometri che svolgono un’attività lavorativa subordinata,
la prova può riguardare le caratteristiche effettive del rapporto
con il datore di lavoro e le modalità attraverso le quali vengono
eseguite le prestazioni tecniche, in modo da dimostrare che queste
sono riconducibili esclusivamente all’attività dipendente e non
costituiscono esercizio autonomo della libera professione.

La dimostrazione deve essere rigorosa e può richiedere anche una
verifica dell’effettivo assoggettamento al potere direttivo,
organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, senza che il
solo inquadramento contrattuale o l’esistenza di una posizione
previdenziale INPS siano necessariamente sufficienti a escludere
gli obblighi nei confronti della Cassa.

Le Sezioni Unite hanno inoltre ricondotto all’esercizio della
professione non soltanto le prestazioni riservate agli iscritti
all’Albo, ma anche quelle che, pur non essendo tipicamente
professionali, richiedono l’utilizzo delle competenze tecniche
proprie del geometra, motivo per cui la valutazione deve riguardare
le attività effettivamente svolte e le condizioni nelle quali sono
state eseguite, senza fermarsi alla sola denominazione delle
mansioni o alla qualifica lavorativa.

Cinque pratiche DOCFA e contributi previdenziali: perché l’attività
occasionale non esonera

Applicando questi principi alla controversia, la Cassazione ha
rilevato che il geometra non aveva fornito alcuna prova contraria
relativa al mancato esercizio della libera professione, mentre
risultava pacifico che avesse svolto attività tipica del geometra,
seppure in maniera episodica, attraverso la presentazione delle
cinque pratiche DOCFA.

Secondo gli ermellini, l’interpretazione della Corte d’Appello,
che aveva attribuito rilievo determinante al numero limitato delle
prestazioni, ritenendo che l’assenza di continuità fosse
sufficiente a escludere l’obbligo previdenziale, non teneva conto
della disciplina statutaria della CIPAG e dell’orientamento
giurisprudenziale che riconosce rilevanza contributiva anche
all’esercizio occasionale della libera professione.

Il professionista, infatti, non aveva dimostrato di non avere
esercitato l’attività, ma soltanto di averla svolta in misura
limitata, circostanza che non poteva giustificare l’annullamento
della richiesta contributiva, una volta accertato che le
prestazioni erano riconducibili all’esercizio della professione di
geometra.

Le cinque pratiche DOCFA non hanno quindi rilevato come soglia
quantitativa dalla quale far derivare l’obbligo contributivo, ma
come attività professionale effettivamente svolta, rispetto alla
quale il carattere episodico non costituiva una ragione sufficiente
per escludere l’iscrizione alla Cassa.

La Suprema Corte ha pertanto accolto le censure della CIPAG,
ritenendo che la decisione impugnata non fosse conforme
all’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di
legittimità.

Geometra dipendente e contributi Cassa Geometri: quando sono
obbligatori

Infine, la presenza di una posizione previdenziale INPS non
esclude automaticamente gli obblighi contributivi nei confronti
della CIPAG, soprattutto quando il geometra svolge, accanto
all’attività lavorativa subordinata, anche prestazioni
riconducibili all’esercizio autonomo della professione.

In questa situazione, le contribuzioni riguardano attività
differenti e possono quindi coesistere, senza che il versamento dei
contributi relativi al rapporto di lavoro dipendente assorba quelli
dovuti alla Cassa professionale e senza che, secondo la Cassazione,
venga violato il divieto di doppia contribuzione, proprio perché i
versamenti sono riferiti a due attività distinte.

Diversa è la posizione del geometra che, pur mantenendo
l’iscrizione all’Albo, svolge esclusivamente attività tecnica
nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, senza esercitare
autonomamente la professione, perché in questo caso può superare la
presunzione statutaria dimostrando che le prestazioni sono state
eseguite esclusivamente nell’interesse del datore di lavoro e
nell’ambito del rapporto subordinato.

La verifica deve riguardare le condizioni effettive nelle quali
l’attività è stata svolta, dal momento che la semplice esistenza di
un contratto di lavoro dipendente o di una posizione previdenziale
INPS non basta a escludere gli obblighi nei confronti della Cassa,
mentre può assumere rilievo decisivo la prova dell’assenza di un
autonomo esercizio della libera professione.

Iscrizione d’ufficio alla Cassa Geometri: gli effetti della
decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso della CIPAG e cassato la
sentenza della Corte d’Appello rinviando la controversia alla
stessa Corte in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo
esame della vicenda nel rispetto dei principi richiamati.

Per chi mantiene l’iscrizione professionale pur lavorando come
dipendente, diventa particolarmente importante potere documentare
le attività effettivamente svolte e quale rapporto intrattengano
con le mansioni affidate dal datore di lavoro, perché è su questi
elementi, più che sul numero delle prestazioni o sul reddito
dichiarato, che può fondarsi una contestazione dell’iscrizione
d’ufficio alla Cassa.




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