Cosa deve fare il proprietario per evitare di perdere il suo bene che si trova nel possesso materiale di una persona che non intende restituirlo?
L’usucapione permette di acquistare la proprietà di una cosa altrui mediante il semplice possesso, purché pacifico e prolungato nel tempo. Per impedire questo effetto il legittimo titolare deve attivarsi compiendo determinati atti che, secondo la legge, sono idonei a impedire la perdita della propria cosa. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: come si interrompe l’usucapione?
Praticamente, si tratta di capire quali siano gli strumenti che consentano al proprietario di un bene di impedire che qualcun altro ne diventi titolare in ragione del semplice possesso, quindi senza alcun documento scritto e perfino contro la sua volontà. Come si interrompe l’usucapione? Scopriamolo.
Che cos’è l’usucapione?
L’usucapione è una modalità di acquisto a titolo originario dei beni altrui; in pratica, si tratta di un istituto giuridico che consente di acquisire la proprietà di cose che appartengono ad altre persone senza il consenso di costoro e senza alcun documento formale che sancisca il trasferimento.
Secondo il codice civile (art. 1158), la proprietà di beni immobili – nonché gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, come l’usufrutto e la servitù – si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.
L’acquisto del diritto per usucapione, dunque, è effetto del possesso protratto per un certo periodo di tempo, purché sia:
- pacifico e pubblico (art. 1163 c.c.). È pacifico il possesso che non è stato acquistato in modo violento. È pubblico il possesso che non è stato acquistato clandestinamente, cioè di nascosto dal proprietario;
- continuato, ossia esercitato costantemente per il periodo di tempo stabilito dalla legge;
- ininterrotto (art. 1167 c.c.), quando cioè non ci sono stati atti del proprietario o di terzi che hanno privato il possessore del possesso per oltre un anno.
Perché l’usucapione si realizzi occorre che il possessore utilizzi il bene come se fosse suo, comportandosi quindi a tutti gli effetti da proprietario.
L’usucapione è esclusa se il rapporto con la cosa sia autorizzato dal proprietario, come accade nel caso di comodato o affitto di un immobile: in questa circostanza, il legame tra il bene e colui che ne gode è espresso in termini di detenzione anziché di possesso.
Ai fini dell’usucapione, dunque, occorre che tra possessore e bene vi sia una relazione di fatto, in ragione della quale il soggetto si comporta come se fosse il proprietario della cosa (pur non essendolo).
Al ricorrere delle circostanze anzidette, l’usucapione si perfeziona senza la necessità di un riconoscimento formale da parte di un notaio o del giudice, nonostante quasi sempre, al fine di evitare successive controversie, sia necessario ottenere un documento che attesti l’avvenuto acquisto per possesso prolungato.
Dopo quanto tempo si usucapisce un bene?
L’usucapione ordinaria dei beni mobili e immobili matura a seguito di un possesso pacifico, pubblico, continuato e ininterrotto di durata ventennale; per i beni mobili registrati (auto, moto, barche, ecc.) è sufficiente un decennio.
La legge contempla tuttavia diverse ipotesi di usucapione abbreviata, la quale ricorre quando il possessore ha acquistato la proprietà in buona fede, in ragione di un titolo astrattamente idoneo a giustificarne il trasferimento che è stato immediatamente trascritto.
Al ricorrere di queste condizioni, il tempo necessario a usucapire un bene si riduce notevolmente, nei termini indicati nel seguente schema:
- beni immobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata;
- beni mobili registrati: 10 anni per l’usucapione ordinaria – 3 anni per l’usucapione abbreviata;
- universalità di mobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata;
- beni mobili: 20 anni per l’usucapione ordinaria – 10 anni per l’usucapione abbreviata.
Come interrompere l’usucapione?
Il proprietario che voglia interrompere l’usucapione sul proprio bene non può limitarsi a inviare una semplice diffida: occorre invece che l’intimazione sia effettuata mediante la notifica di un formale atto di citazione in giudizio o di un invito alla mediazione, che è condizione di procedibilità della successiva azione per il rilascio del bene.
In questo modo, il tempo necessario a far maturare l’usucapione è interrotto e ricomincia daccapo, anche se la cosa non è mai stata restituita al proprietario che l’ha rivendicata.
È sufficiente la semplice notifica dell’atto giudiziario: non è necessario poi che venga avviata concretamente la causa.
Per legge, l’usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno (art. 1167 c.c.).
Si tratta della cosiddetta interruzione naturale che non deriva dall’esercizio di un’azione legale bensì da un fatto che ha spezzato il rapporto materiale tra il possessore e il bene altrui.
Tale interruzione può derivare dal fatto del proprietario, di un terzo oppure da un evento naturale.
Si pensi all’alluvione che impedisce al contadino di coltivare il campo del vicino per oltre un anno.
La legge specifica tuttavia che l’interruzione dell’usucapione opera solo se il possessore, spogliato del suo bene, non abbia nel frattempo esercitato vittoriosamente l’azione di reintegrazione diretta a ripristinare il possesso.
La legge, infatti, tutela la relazione materiale tra una persona e la cosa offrendo al possessore la possibilità di agire per ottenere il recupero del bene nonostante non abbia alcun titolo da opporre (compravendita, donazione, ecc.).
Dunque, il proprietario che voglia recuperare il bene posseduto da terzi deve attendersi che allo spoglio segua l’azione di reintegrazione del possessore; inoltre, il recupero non può avvenire mediante l’esercizio di condotte violente, pena la commissione del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392 e 393 c.p.).
È per questa ragione che, in assenza di una conciliazione bonaria, per interrompere l’usucapione e recuperare ciò che è proprio si ricorre ad una formale azione legale, cioè alla notifica dell’invito alla mediazione e, nel caso di esito negativo, dell’atto di citazione in giudizio.
Un altro modo per interrompere l’usucapione è quello di ottenere una dichiarazione scritta con cui il possessore del bene riconosce la proprietà altrui, ammettendo quindi di esercitare sulla cosa un potere limitato a quanto concessogli dal titolare: così facendo, la portata del possesso viene ridimensionata, diventando inidonea a far maturare l’usucapione.
Per interrompere l’usucapione è infine possibile regolarizzare la posizione del possessore, ad esempio sottoscrivendo un contratto di comodato o di locazione: in questo modo, la situazione è qualificata come detenzione, perdendo ancora una volta i connotati necessari all’usucapione.
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti si legga l’articolo dal titolo Per interrompere l’usucapione basta una diffida?
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