La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 giugno 2026, n. 18379, ha statuito che le norme in materia di trattamento pensionistico anticipato, previste dall’art. 24, comma 18, Legge n. 214/2011, si estendono anche ai dipendenti posti in CIGS di aziende editoriali, di stampa, di periodici le cui attività siano cessate, ancorché, dopo il periodo di godimento dell’ammortizzatore sociale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Al fine di perfezionare il requisito contributivo complessivo richiesto ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico anticipato, possono essere sommati i contributi figurativi maturati durante la CIGS, nonché i contributi figurativi relativi ai periodi di godimento dell’indennità di mobilità successivi alla cessazione del rapporto a condizione, però, che l’anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.
Il caso
La controversia trae origine dalla domanda di un ex dipendente di un’impresa del settore editoria e stampa, che aveva ottenuto sia in primo grado sia davanti alla Corte d’Appello di Milano il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’art. 1, comma 295, Legge n. 208/2015.
I giudici di merito avevano ritenuto raggiunta l’anzianità contributiva sommando ai contributi maturati durante la CIGS quelli figurativi relativi al successivo periodo di mobilità, in applicazione dell’art. 7, comma 9, Legge n. 223/1991, secondo cui i contributi figurativi riferiti ai periodi di fruizione dell’indennità di mobilità sono utili ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico.
L’INPS ha impugnato la decisione sostenendo che, nel caso concreto, dovesse trovare applicazione l’art. 1, comma 295, Legge n. 208/2015, poiché l’azienda aveva sottoscritto l’accordo per l’accesso alla CIGS entro il 31 dicembre 2013, e che il requisito contributivo minimo necessario per beneficiare del prepensionamento dovesse essere perfezionato entro il periodo di fruizione della cassa integrazione, senza poter utilizzare la contribuzione figurativa maturata successivamente durante la mobilità.
La Cassazione accoglie l’interpretazione dell’INPS e ricostruisce l’evoluzione della disciplina pensionistica speciale prevista per il settore editoriale. Nell’ambito dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, il D.P.R. n. 157/2013 aveva modificato in senso più restrittivo i requisiti contributivi precedentemente previsti dall’art. 37, comma 1, lett. a), Legge n. 416/1981, adeguandoli agli incrementi della speranza di vita. Successivamente, l’art. 1, comma 295, Leggen. 208/2015, ha introdotto una deroga, stabilendo che le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici continuassero ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento sulla base di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, anche qualora i requisiti fossero maturati dopo tale data.
Secondo la Cassazione, la finalità della disciplina di salvaguardia era evitare che i lavoratori interessati, pur inseriti in procedure di CIGS finalizzate al prepensionamento, fossero assoggettati ai requisiti più severi introdotti dalla normativa di armonizzazione. La deroga consente, quindi, ai lavoratori del settore editoria e stampa di accedere al trattamento anticipato sulla base dei precedenti criteri, purché il requisito contributivo previsto dalla disciplina speciale sia perfezionato durante il periodo di cassa integrazione. La norma individua in tale periodo un limite temporale definitivo, non suscettibile di essere spostato in avanti attraverso la valorizzazione di periodi contributivi successivi. Una volta raggiunto il requisito, il lavoratore può presentare la domanda di opzione per il trattamento anticipato entro il nuovo termine decadenziale di 60 giorni dal suo perfezionamento.
Non può condurre a una diversa conclusione l’art. 7, comma 9, Legge n. 223/1991, richiamato dalla Corte territoriale, in base al quale i contributi figurativi accreditati durante la mobilità sono generalmente utili per conseguire il diritto alla pensione. Per la Cassazione, tale principio conserva validità sul piano generale, ma non può essere applicato alla particolare fattispecie derogatoria del prepensionamento dei lavoratori dell’editoria e della stampa. La normativa speciale considera, infatti, utili, per maturare il requisito richiesto, i contributi riferiti al periodo di CIGS e non quelli figurativi accreditati nel successivo periodo di mobilità dopo la cessazione del rapporto per scadenza della cassa integrazione. Proprio perché si tratta di una disciplina speciale e derogatoria, il suo contenuto letterale dev’essere interpretato restrittivamente.
La Corte richiama, sul punto, la sentenza n. 2440/2023, relativa all’analoga disciplina contenuta nell’art. 1, comma 154, Legge n. 205/2017, che aveva affermato come, per il pensionamento anticipato dei dipendenti delle aziende editoriali e di stampa di periodici, siano utili esclusivamente i contributi maturati durante la CIGS e non anche quelli figurativi relativi alla mobilità successiva.
Tale principio è applicabile anche alla disciplina del 2015, poiché le 2 disposizioni presentano caratteristiche e finalità sostanzialmente coincidenti.
La Cassazione precisa, inoltre, che non porta a conclusioni differenti la circolare INPS n. 160/2012, nella parte in cui include tra i destinatari anche i lavoratori che, terminato il periodo di CIGS finalizzata al prepensionamento, abbiano continuato a lavorare presso la stessa impresa oppure siano stati collocati in mobilità. Tale indicazione non consente di utilizzare la contribuzione successiva per perfezionare il requisito: significa soltanto che, una volta maturata durante la CIGS l’anzianità contributiva necessaria, l’eventuale successiva prosecuzione dell’attività lavorativa o il collocamento in mobilità non impediscono il riconoscimento del trattamento pensionistico.
In definitiva, per accedere al particolare regime di prepensionamento il requisito contributivo dev’essere integralmente perfezionato entro il periodo di CIGS finalizzata al prepensionamento; i contributi figurativi maturati durante la successiva mobilità non possono essere utilizzati per raggiungerlo.
Sulla base di tale principio, la Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
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