Un solo veicolo per persona fisica, regolarmente assicurato, e un versamento con termine ordinario di pagamento nel 2027: sono le condizioni centrali dell’esenzione temporanea dalla tassa automobilistica prevista dal decreto-legge 162/2026. Per le autovetture il beneficio riguarda i mezzi fino a 80 kW alimentati a benzina o gasolio, comprese le doppie alimentazioni e le ibride. La misura comprende anche motocicli e ciclomotori delle categorie e con le alimentazioni ammesse, con regole specifiche per individuare il mezzo da esentare.
Il provvedimento non cancella definitivamente il bollo. Il governo punta a rendere strutturale l’esenzione attraverso la manovra, ma l’obiettivo dipende dalle risorse disponibili: per finanziare il solo biennio 2028-2029 occorrerebbero 5 miliardi. Intanto l’ACI ha pubblicato sul sito L’Automobile una guida in 25 domande e risposte, che chiarisce i requisiti della misura e segnala i punti per i quali serviranno indicazioni applicative.
Quali veicoli sono ammessi e come si sceglie quello esentato
Il limite per le autovetture comprende esattamente 80 kW, equivalenti a circa 109 CV. Oltre questa potenza la specifica esenzione non spetta e non è prevista una franchigia sui primi 80 kW. Conta la potenza, non la cilindrata: sapere che un’auto è una 1.0 o una 1.2 non basta a stabilire se rientri nella misura. Il primo dato da verificare, indica l’ACI, è la voce P.2 del Documento unico o della carta di circolazione, che non va confusa con la cilindrata né con i cavalli fiscali. Autocarri e camper, inoltre, non diventano agevolabili soltanto perché poco potenti: la disposizione dedicata alle auto riguarda le autovetture.
Per le ibride occorre distinguere i dati utilizzati ai fini del bollo dalla potenza complessiva pubblicizzata dal costruttore. L’approfondimento dell’ACI ricorda che il calcolo ordinario della tassa considera la potenza del motore termico, che può essere inferiore a quella complessiva del veicolo. Un’ibrida venduta come modello da 130 CV non è quindi automaticamente esclusa. L’articolo 2 del decreto non introduce però una definizione specifica della potenza per queste auto: l’ACI raccomanda di verificare i dati rilevanti per il tributo e le istruzioni applicative, senza sommare autonomamente le potenze dei diversi motori.
Le bifuel benzina/GPL o benzina/metano hanno un’alimentazione coerente con il decreto, che ammette benzina o gasolio anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione. Devono comunque rispettare il limite di 80 kW e tutte le altre condizioni. La sola etichetta GPL o metano non è sufficiente: va controllata l’alimentazione omologata. Le auto esclusivamente elettriche non rientrano invece nella nuova esenzione, ma ciò non significa necessariamente che debbano pagare il bollo: restano da verificare le esenzioni e le riduzioni già applicabili nel territorio competente.
Non è necessario acquistare un’auto nuova. Il beneficio può riguardare anche un veicolo usato o posseduto da anni, perché l’articolo 2 non impone un’età massima, una classe Euro minima o una rottamazione. Per i modelli di vecchia generazione l’ACI invita a controllare i dati del mezzo effettivamente posseduto, senza utilizzare quelli della versione oggi in vendita.
Quando una persona è tenuta a pagare il bollo di più autovetture agevolabili, secondo le FAQ dell’ACI viene esentata quella con la potenza più bassa. Nell’esempio di tre auto da 51, 66 e 74 kW, tutte regolarmente assicurate, il beneficio riguarda soltanto quella da 51 kW; per le altre due il bollo resta dovuto, salvo agevolazioni diverse. Il contribuente non può scegliere l’auto che usa maggiormente né quella sulla quale otterrebbe il risparmio più alto.
Se due autovetture agevolabili hanno la stessa potenza, viene selezionata quella per cui sarebbe dovuto il bollo meno elevato. Quando coincidono sia la potenza sia l’importo della tassa, il decreto non indica un ulteriore criterio: occorre un chiarimento applicativo, ma il beneficio resta limitato a un mezzo.
La presenza di una moto non modifica il confronto fra le autovetture. Secondo l’ACI, chi ha due auto agevolabili da 60 e 75 kW e una moto da 35 kW ottiene l’esenzione sull’auto da 60 kW. Non si confronta la potenza della moto con quella delle auto e non si può trasferire liberamente il beneficio dall’una all’altra. Per l’esenzione delle due ruote il decreto richiede infatti che il contribuente non sia tenuto a pagare il bollo di alcuna autovettura fino a 80 kW.
È diverso il caso di chi abbia soltanto un’auto da 110 kW e un motociclo a benzina regolarmente assicurato. L’auto resta esclusa, mentre il beneficio può riguardare la moto, purché siano rispettate le altre condizioni e non vi sia un’altra autovettura fino a 80 kW per la quale il contribuente sia tenuto al bollo. Per i motocicli non è previsto il tetto di 80 kW stabilito per le autovetture: sono ammessi quelli alimentati a benzina, anche in combinazione con un’altra fonte di propulsione, e regolarmente assicurati.
Fra più motocicli agevolabili, l’ACI indica quello meno potente: con tre mezzi da 25, 50 e 90 kW viene esentato quello da 25 kW. A parità di potenza si seleziona il motociclo per il quale il bollo è meno elevato. Gli altri restano soggetti alle rispettive regole fiscali.
Anche scooter e cinquantini possono rientrare, se appartengono alle categorie e alle alimentazioni ammesse. L’ACI precisa però che scooter è un nome commerciale: ai fini fiscali va verificato se il mezzo sia un motociclo o un ciclomotore. Fra più ciclomotori agevolabili viene individuato quello con la prima immatricolazione più lontana nel tempo. Per questi mezzi il tributo considerato è la tassa di circolazione, ove dovuta, e occorre tenere conto delle regole regionali. Se una persona possiede sia un motociclo sia un ciclomotore, il decreto non esplicita la priorità fra le due categorie e serve un chiarimento.
Il limite di un solo veicolo si applica alla persona fisica, non al nucleo familiare. Una famiglia con due auto può dunque ottenere due esenzioni se fanno capo a contribuenti diversi, ciascuno in possesso dei requisiti. Nell’esempio dell’ACI, un’auto intestata esclusivamente alla moglie e una esclusivamente al marito, entrambi tenuti al rispettivo bollo, possono essere esentate entrambe. Se le due auto fanno capo alla stessa persona, il beneficio riguarda una sola vettura.
Non sono previste soglie di reddito né un requisito ISEE. L’esenzione non è riservata a pensionati, lavoratori dipendenti o persone di una determinata età: dipende dalle condizioni stabilite per il contribuente, il mezzo e il termine di pagamento.
Conta il termine di pagamento, non il periodo coperto dal bollo
Il criterio temporale fissato dall’articolo 2 guarda a quando il versamento è ordinariamente dovuto, non soltanto al mese indicato come scadenza sulla ricevuta precedente. L’ACI distingue quindi la fine del periodo già coperto dal bollo dal termine entro il quale deve essere effettuato il rinnovo. Un pagamento con termine ordinario nel 2027 rientra nell’esenzione se sono rispettati tutti gli altri requisiti; un versamento dovuto nel 2026 resta da pagare.
La guida alle scadenze di L’Automobile illustra la regola generale per cui un bollo che termina a novembre si rinnova entro dicembre. Se il periodo coperto finisce a novembre 2026 e il rinnovo deve essere pagato entro dicembre dello stesso anno, il versamento resta fuori dall’esenzione. Lo stesso vale per un bollo da versare entro novembre 2026. Il fatto che questi pagamenti coprano anche mesi del 2027 non dà diritto al beneficio.
Rientra invece fra i casi ammessi, secondo l’ACI, il rinnovo da pagare a gennaio 2027 dopo la fine del periodo precedente a dicembre 2026. Il calendario può dipendere dalle disposizioni regionali: per questo va verificato il termine di pagamento associato alla singola targa.
Non è possibile pagare soltanto i mesi del 2026 quando il versamento è ordinariamente dovuto in quell’anno. Il contribuente non può ridurre autonomamente l’importo perché parte del periodo coperto ricade nel 2027 e il decreto non introduce un rimborso automatico per quei mesi. Eventuali rimborsi fondati su altre disposizioni continuano a seguire le regole previste da quelle disposizioni.
Nemmeno un pagamento tardivo cambia il trattamento: un bollo dovuto nel 2026 non diventa esente se viene versato nel 2027, perché conta il termine ordinario e non il giorno del pagamento effettivo. L’articolo 2 non cancella gli arretrati e non introduce una sanatoria di sanzioni e interessi.
La distinzione vale anche per gli anni successivi. Un pagamento dovuto nel 2027 può coprire mesi successivi, ma non va confuso con un nuovo versamento il cui termine ordinario cade nel 2028. Per sapere quale disciplina si applicherà ai pagamenti dovuti dal 2028, l’ACI indica la necessità di verificare eventuali nuove disposizioni.
Assicurazione, intestazioni e istruzioni degli enti competenti
La potenza entro il limite previsto non basta: il veicolo deve avere una regolare copertura assicurativa. Il decreto, tuttavia, non precisa in quale momento vada verificato questo requisito e non disciplina espressamente il caso di una polizza sospesa per parte dell’anno. In entrambe le situazioni, avverte l’ACI, l’esenzione non può essere considerata acquisita: servono indicazioni dell’ente competente.
Il beneficiario deve essere una persona fisica tenuta al pagamento della tassa. Non è indispensabile essere proprietari del mezzo, perché l’articolo 2 si riferisce ai soggetti passivi del tributo. La disciplina del bollo contempla anche gli utilizzatori dei veicoli in leasing e, nei casi previsti, quelli dei veicoli a noleggio a lungo termine. Una persona fisica può quindi beneficiare dell’esenzione anche su un’auto in leasing o a noleggio, se è obbligata per legge al pagamento e rispetta le altre condizioni.
Per questi rapporti l’ACI raccomanda di verificare chi sia il soggetto obbligato secondo la disciplina applicabile nel 2027. Il fatto che il costo del bollo venga addebitato nel canone, oppure che il pagamento sia materialmente effettuato dalla società, non basta a stabilire chi abbia diritto all’esenzione.
Una società tenuta al bollo non beneficia della misura, riservata alle persone fisiche, e guidare un’auto aziendale non attribuisce di per sé al dipendente il diritto all’esenzione. Il possesso di una partita IVA, invece, non esclude automaticamente il beneficio: un professionista o un imprenditore individuale resta una persona fisica. Anche in questo caso vanno verificati il soggetto cui fa capo il tributo e tutti i requisiti della vettura.
Per le autovetture cointestate manca una regola specifica. Secondo l’ACI non si può presumere né un raddoppio del beneficio né la libera scelta dell’intestatario cui attribuirlo. Occorre chiarire con l’ente competente come vengano considerati il mezzo e l’obbligo tributario per ciascun contribuente, soprattutto quando uno dei cointestatari abbia altre autovetture.
Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, l’articolo 2 prevede l’applicazione dell’esenzione previo accordo con ciascuna autonomia speciale titolare della tassa come tributo proprio. L’ACI invita i residenti a verificare l’attuazione dell’accordo e le comunicazioni locali prima di considerare riconosciuto il beneficio.
Il decreto non descrive una procedura di domanda né le modalità di riconoscimento automatico. Non indica un modulo nazionale, un portale dedicato o un termine entro il quale presentare un’istanza. I criteri di individuazione del veicolo sono fissati dalla norma, ma la gestione concreta va verificata nelle istruzioni della Regione o della Provincia autonoma competente e nei servizi ACI disponibili per il territorio.
Per prepararsi alla verifica, l’ACI consiglia di tenere disponibili targa, documento di circolazione, scadenza del pagamento e dati assicurativi, insieme all’elenco degli altri mezzi per i quali il contribuente è tenuto a pagare il bollo.
Non è prevista la revoca obbligatoria della domiciliazione bancaria. Prima di intervenire, l’ACI raccomanda di verificare con l’ente che gestisce il tributo come verrà trattata la targa agevolata. Un mandato di addebito relativo ad altri veicoli o a pagamenti ancora dovuti non perde validità per effetto dell’annuncio: l’esenzione e la modalità di pagamento sono questioni distinte.
Non è disciplinato neppure un trasferimento automatico del beneficio da una targa all’altra in caso di acquisto, vendita o rottamazione nel 2027. Il decreto richiama la posizione del contribuente in quell’anno, ma non regola nel dettaglio la successione delle operazioni né il confronto fra mezzi che entrano o escono dal suo patrimonio. L’ACI invita a verificare l’obbligo tributario alle scadenze interessate e le istruzioni applicative, senza presumere una seconda esenzione nello stesso anno.
Chi beneficia già di un’esenzione, inoltre, non può dare per scontato di utilizzare la nuova misura su un’altra autovettura. Le agevolazioni preesistenti, per esempio quelle legate a determinate condizioni di disabilità o a specifiche caratteristiche del veicolo, conservano le proprie regole. L’articolo 2 non dettaglia tutte le combinazioni fra benefici e non risolve ogni caso di selezione fra più mezzi: l’ACI raccomanda di verificarne il coordinamento nella situazione concreta prima di attribuire la nuova esenzione a un’altra targa.
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