Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le persone fisiche con partita IVA, ditte individuali e liberi professionisti, che nell’anno precedente hanno incassato non più di 85.000 euro di ricavi o compensi. Al posto di IRPEF, addizionali e IRAP si paga un’unica imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni se l’attività è davvero nuova. Il reddito non si calcola sottraendo le spese reali, ma applicando agli incassi un coefficiente di redditività fissato per legge in base al codice ATECO.
Conviene soprattutto a chi ha costi reali bassi rispetto a quelli che il coefficiente riconosce in automatico e un fatturato stabilmente sotto soglia. Conviene meno a chi ha spese alte, dipendenti o una crescita rapida verso i 100.000 euro. Qui trovi requisiti, cause di esclusione, calcolo con un esempio, contributi e i criteri per capire se fa per te.
In breve
- Accesso: ricavi o compensi fino a 85.000 euro nell’anno precedente e spese per personale entro 20.000 euro.
- Tasse: imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per cinque anni per le nuove attività.
- Reddito imponibile: incassi moltiplicati per il coefficiente del proprio gruppo ATECO (dal 40% all’86%).
- Niente IVA in fattura, niente ritenuta d’acconto, ma fattura elettronica obbligatoria.
- Si esce dall’anno dopo oltre 85.000 euro, subito oltre 100.000 euro.
Chi può accedere al regime forfettario
Il regime è disciplinato dalla legge 190/2014 (articolo 1, commi 54-89) ed è riservato alle persone fisiche. Non possono usarlo le società, né le SRL né le società di persone. Secondo la scheda dell’Agenzia delle Entrate, nell’anno precedente bisogna aver rispettato due limiti economici, a cui se ne aggiunge un terzo sui redditi da lavoro dipendente.
| Requisito | Limite | Cosa succede se lo superi |
|---|---|---|
| Ricavi o compensi dell’anno precedente | 85.000 euro (ragguagliati ad anno) | Il regime non si applica dall’anno successivo |
| Spese per dipendenti e collaboratori | 20.000 euro lordi | Il regime non si applica dall’anno successivo |
| Redditi da lavoro dipendente o pensione dell’anno precedente | 35.000 euro per il 2026 (30.000 a regime) | Non si può applicare il regime, salvo rapporto cessato |
La soglia sui redditi da lavoro dipendente è la più instabile: la regola base è 30.000 euro, innalzata a 35.000 euro per il 2025 e prorogata per il 2026 dalla legge di bilancio (legge 199/2025, articolo 1, comma 27). Il limite non conta se il rapporto di lavoro è cessato entro fine anno. Se sei dipendente e vuoi affiancare un’attività, trovi le regole complete nella guida su partita IVA da dipendente.
Le cause di esclusione
Anche con i numeri in regola, alcune situazioni impediscono di entrare nel regime o fanno uscire nell’anno stesso:
- usare regimi speciali IVA o altri regimi forfettari di determinazione del reddito;
- non essere residenti in Italia, salvo chi vive in un Paese UE o SEE e produce in Italia almeno il 75% del reddito;
- fare in via prevalente cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
- partecipare a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- controllare una SRL che svolge attività riconducibili a quella in forfettario;
- lavorare in prevalenza per il datore di lavoro attuale o per uno dei due anni precedenti (o per soggetti a lui riconducibili).
Attenzione
La causa legata all’ex datore di lavoro è la più frequente tra chi passa da dipendente a consulente: se nei primi due anni fatturi soprattutto all’azienda da cui sei uscito, il regime non si applica. Fa eccezione chi inizia l’attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per una professione.
Come si calcola il reddito: i coefficienti di redditività
Nel forfettario non si tiene la contabilità dei costi. Il reddito imponibile si ottiene moltiplicando gli incassi dell’anno per il coefficiente del proprio gruppo di attività, previsto dall’allegato 4 della legge 190/2014. La differenza è una deduzione forfettaria dei costi: con un coefficiente del 78%, il 22% degli incassi è considerato spesa, anche se in realtà spendi meno.
| Gruppo di attività | Coefficiente |
|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande, commercio all’ingrosso e al dettaglio, alloggio e ristorazione | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 54% |
| Intermediari del commercio (agenti e rappresentanti) | 62% |
| Altre attività economiche (artigiani, servizi alla persona, informatica e altre) | 67% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, finanziarie e assicurative | 78% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 86% |
Fonte: allegato 4 della legge 190/2014, riepilogato qui. Dal reddito così ottenuto si sottraggono i contributi previdenziali versati nell’anno, e sul risultato si applica l’imposta sostitutiva.
Un esempio di calcolo
Prendiamo un consulente iscritto alla Gestione separata INPS, con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%. Il reddito imponibile è di 23.400 euro. I contributi, al 26,07%, valgono circa 6.100 euro. L’imposta al 15% sul reddito al netto dei contributi è di circa 2.595 euro: restano circa 21.300 euro netti all’anno, secondo la simulazione di questo calcolatore. Con l’aliquota al 5% l’imposta scenderebbe a circa 865 euro. È un esempio semplificato: nella realtà si deducono i contributi effettivamente pagati nell’anno, che non coincidono sempre con quelli di competenza.
Imposta sostitutiva: quando spetta il 5%
L’aliquota ridotta del 5% vale per i primi cinque periodi d’imposta solo se ricorrono insieme tre condizioni:
- nei tre anni precedenti non hai esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, nemmeno in forma associata o familiare;
- la nuova attività non è la semplice prosecuzione di un lavoro svolto prima come dipendente o collaboratore (salvo la pratica obbligatoria per una professione);
- se rilevi un’attività da altri, i ricavi dell’anno precedente di quell’attività rientrano nei limiti del regime.
Se anche una sola condizione manca, si paga il 15% fin dal primo anno. È il caso tipico del dipendente che si licenzia e continua lo stesso lavoro come partita IVA per gli stessi clienti.
IVA, fatture e adempimenti
Il forfettario semplifica molto la gestione: non si addebita l’IVA in fattura (e non si detrae quella sugli acquisti), i compensi non subiscono ritenuta d’acconto, non ci sono registri contabili obbligatori né IRAP. Restano però alcuni obblighi: la fatturazione elettronica vale per tutti i forfettari, sulle fatture oltre 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro e ogni anno si compila il quadro LM della dichiarazione dei redditi.
Per un quadro di tutti i regimi a confronto, compreso l’ordinario, puoi leggere la guida su partita IVA e regimi fiscali; per i passaggi pratici dell’apertura, quella su come aprire la partita IVA.
Contributi INPS nel forfettario
Le tasse sono basse, ma i contributi restano e spesso pesano più dell’imposta. Dipendono dalla cassa a cui sei iscritto:
- professionisti senza cassa: Gestione separata INPS, con aliquota del 26,07% sul reddito forfettario (valori 2026);
- artigiani e commercianti: contributi fissi sul minimale (18.808 euro per il 2026) più una parte in percentuale sopra il minimale, anche in perdita; i forfettari possono chiedere la riduzione del 35%, che però abbassa anche la futura pensione;
- professionisti ordinistici: la propria cassa (avvocati, ingegneri, psicologi e così via), con le sue regole.
Il funzionamento dei contributi, con minimali e scadenze, è spiegato nella guida sui contributi INPS per chi lavora in proprio.
Quando si esce dal regime
Oltre 85.000 euro
- Finisci l’anno in forfettario
- Paghi l’imposta sostitutiva su quell’anno
- Dall’anno dopo passi al regime ordinario
Anche le cause di esclusione legate a partecipazioni, residenza o ex datore di lavoro hanno effetto sull’anno in cui si verificano: vanno controllate ogni anno, non solo all’apertura.
Quando conviene e quando no
Di solito conviene
- Costi reali più bassi della quota forfettaria
- Attività nuova con diritto al 5%
- Clienti privati: il prezzo senza IVA è più competitivo
- Fatturato stabile sotto 85.000 euro
Di solito conviene meno
- Spese alte (merce, affitto, attrezzature)
- Molti oneri deducibili o detrazioni da usare
- Investimenti con IVA da recuperare
- Crescita rapida verso i 100.000 euro
La scelta va fatta sui numeri: stima incassi, costi e contributi dei primi anni e confronta forfettario e ordinario semplificato. Un business plan anche essenziale serve proprio a questo, e per le attività più comuni si può partire da un piano economico-finanziario già impostato. Per decisioni definitive conviene sempre il parere di un commercialista.
Domande frequenti
Si può essere dipendenti e forfettari insieme?
Sì, se nell’anno precedente il reddito da lavoro dipendente non ha superato la soglia prevista (35.000 euro per il 2026) e se non lavori in prevalenza per il tuo datore di lavoro. Serve anche verificare che il contratto non vieti attività concorrenti.
Il forfettario vale anche per le SRL?
No. È riservato alle persone fisiche: ditte individuali e liberi professionisti. Partecipare a società di persone o controllare una SRL con attività simile è una causa di esclusione.
Nel forfettario si possono scaricare le spese?
No, i costi reali non si deducono: sono già considerati in modo forfettario dal coefficiente di redditività. Si deducono solo i contributi previdenziali obbligatori versati nell’anno.
Quanto dura l’aliquota al 5%?
Cinque periodi d’imposta a partire dall’anno di inizio dell’attività, se si rispettano i requisiti della nuova attività. Dal sesto anno si passa al 15%.
Si deve fare la fattura elettronica nel forfettario?
Sì. L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i forfettari. Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro va applicata la marca da bollo da 2 euro.
Prima di aprire, fai i conti
Il regime fiscale è solo uno dei pezzi: servono stime di incassi, costi e contributi. Con i consulenti di Creaimpresa puoi elaborare il piano economico-finanziario della tua attività.
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