Esonero contributivo conciliazione famiglia-lavoro: disposizioni attuative
Il Ministero ha approvato le modalità di attuazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali previsto in favore delle aziende in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro (MLPS – decreto 15 ottobre 2026, n. 151)
Per gli anni 2026, 2027 e 2028, è riconosciuto alle aziende in possesso delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro (art. 8, co. 1, lett. e), D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184), un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, determinato in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda. L’esonero viene riparametrato e applicato su base mensile, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero è riconosciuto a decorrere dal 28 giugno 2026 per tutto il periodo di validità della certificazione er la conciliazione tra famiglia e lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro.
La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè al rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Ai fini del conseguimento della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro si applicano i parametri minimi stabiliti dalla Prassi di riferimento UNI/PdR 192:2026, pubblicata il 14 aprile 2026, recante “Sistema di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro – Requisiti per il benessere delle famiglie”.
Il rilascio della suddetta certificazione, che ha validità di 36 mesi, è demandato agli organismi di valutazione della conformità accreditati nell’ambito della conciliazione tra famiglia e lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.2.
Il certificato di accreditamento degli organismi di valutazione deve essere rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 192:2026.
Le aziende che intendono accedere all’esonero contributivo devono inoltrare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, per il tramite del rappresentante legale, di un suo delegato o dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
I termini e le modalità di presentazione della domanda saranno definite dall’Inps con apposite istruzioni.
Al momento della presentazione della domanda, le aziende devono dichiarare ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, intesa come sommatoria di tutte le retribuzioni medie mensili corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro alla totalità dei lavoratori in carico all’azienda nel periodo di validità della certificazione;
c) l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
d) la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione;
e) di essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, in corso di validità, l’identificativo alfanumerico del certificato, nonchè la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato;
f) la data di rilascio della certificazione, ai fini del calcolo del periodo di validità della stessa;
g) di non essere stata destinataria di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
I datori di lavoro in possesso di valida certificazione che presentano domanda per accedere alla misura di esonero entro il primo termine utile successivo alla data di conseguimento della certificazione, secondo le indicazioni fornite annualmente dall’INPS, sono ammessi al beneficio con riferimento all’intero periodo di validità della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Tutte le domande presentate nell’ambito della medesima finestra temporale indicata dall’INPS sono finanziate a valere sulle risorse disponibili per l’annualità di riferimento.
Al fine di favorire il più ampio accesso all’esonero contributivo, se le risorse risultano insufficienti in relazione al numero di domande complessivamente accoglibili, il beneficio riconosciuto è proporzionalmente ridotto.
In caso di rinuncia o di revoca della certificazione, le aziende interessate sono tenute a darne tempestiva comunicazione all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In mancanza di detta comunicazione si applicano le sanzioni.
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonchè al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A tal fine, l’INPS provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonchè, per gli aspetti di rispettiva competenza e in virtù di protocolli di intesa a tale scopo stipulati, delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Dipartimento per le politiche della famiglia, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le risorse recuperate a titolo di esonero contributivo non dovuto e gli eventuali risparmi di spesa di ogni annualità sono versati e definitivamente acquisiti all’Erario.
di Ciro Banco
Fonte Normativa
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