In breve
- Scadenza: 2 novembre 2026. Entro questa data chi è soggetto al divieto parziale di cumulo deve dichiarare all’INPS i redditi da lavoro autonomo del 2025. Nella stessa campagna RED va comunicato anche il reddito previsto per il 2026. Lo ricorda il messaggio INPS n. 3281 del 15 ottobre 2026.
- Riguarda soprattutto chi ha una pensione o un assegno di invalidità con decorrenza dal 1995 e meno di 40 anni di contributi, e i pensionati di inabilità o di privilegio della Gestione dipendenti pubblici.
- Non riguarda la pensione di vecchiaia (interamente cumulabile dal 2001, quella contributiva dal 2009), né anzianità, anticipata ordinaria e prepensionamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, interamente cumulabili dal 2009.
- Sotto i 7.844,20 euro di reddito autonomo 2025 nessuna trattenuta. Sopra, l’INPS trattiene il 30% della quota di pensione che supera il minimo, ma mai più del 30% del reddito.
- La dichiarazione va fatta anche se non è cambiato nulla e, se il reddito è zero, indicando zero.
- Chi non la presenta rischia di dover versare all’INPS una somma pari a un anno di pensione, recuperata direttamente sulle rate.
Ogni autunno l’INPS ricorda un adempimento che riguarda pochi pensionati ma che, se dimenticato, costa carissimo. Chi percepisce una pensione o un assegno di invalidità e nel frattempo lavora in proprio, con partita IVA, come socio di una ditta o con collaborazioni, deve comunicare all’Istituto quanto ha guadagnato. Su quella base l’INPS calcola quanta parte della pensione può essere pagata insieme al reddito e quanta va trattenuta.
Con il messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026 l’INPS ha fissato la scadenza di quest’anno: 2 novembre 2026, lo stesso termine della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2025. Vediamo chi deve farla, chi è escluso, come si calcola la trattenuta e cosa succede a chi non la presenta.
2 novembre2026: termine per la dichiarazione
7.844,20 €reddito autonomo 2025 sotto cui non si trattiene nulla
30%della quota oltre il minimo, mai oltre il 30% del reddito
1 annodi pensione: la sanzione per chi non dichiara
Da dove nasce l’obbligo
La regola è nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 503 del 1992, che ha introdotto il divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi da lavoro autonomo. Il comma 4 impone ai pensionati interessati di dichiarare all’ente che paga la pensione i redditi da lavoro autonomo dell’anno precedente, entro lo stesso termine della dichiarazione IRPEF.
Il meccanismo funziona in due tempi, previsto dal comma 4-bis: l’INPS applica trattenute provvisorie sulla base del reddito che il pensionato prevede di guadagnare nell’anno, e poi le conguaglia con il reddito effettivo dichiarato l’anno dopo. Per questo nella campagna RED le dichiarazioni sono due: il consuntivo 2025, da presentare entro il 2 novembre, e il preventivo 2026.
- A consuntivo: i redditi 2025
Il reddito da lavoro autonomo effettivamente conseguito nel 2025, che serve a conguagliare le trattenute provvisorie dello scorso anno. - A preventivo: i redditi 2026
Il reddito che si prevede di conseguire nel 2026. Su questo l’INPS opera le trattenute provvisorie, che saranno conguagliate con la dichiarazione a consuntivo da rendere nel 2027.
Chi deve dichiarare
L’obbligo riguarda i pensionati con decorrenza entro il 2025 che sono ancora soggetti al divieto parziale di cumulo. In pratica, oggi, le categorie sono queste.
Devono dichiarare
- Titolari di pensione o assegno di invalidità con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e meno di 40 anni di contributi.
- Iscritti alla Gestione dipendenti pubblici con pensione privilegiata o con pensione per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni.
- Titolari della pensione di invalidità INPGI dell’articolo 8 del regolamento della gestione sostitutiva, dal 1° luglio 2022.
- Pensionati di invalidità e titolari di trattamenti di inabilità della Gestione pubblica che svolgono lavoro sportivo in forma autonoma o di collaborazione, e magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esclusività, il cui compenso conta come reddito da lavoro autonomo.
Sono esclusi
- Pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994.
- Pensione di vecchiaia, anche contributiva: interamente cumulabile dal 2001 e, per il contributivo, dal 2009.
- Pensione di anzianità, anticipata e trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive: interamente cumulabili dal 1° gennaio 2009.
- Pensione o assegno di invalidità con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, contando anche i contributi successivi alla decorrenza già usati per un supplemento.
- Trattamenti privilegiati del comparto difesa e sicurezza di chi è passato a un impiego civile per inidoneità al servizio.
Assegno ordinario di invalidità: c’è anche la tabella G
Per l’assegno ordinario di invalidità continua a operare, in più, la riduzione dell’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995: se il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d’impresa supera quattro volte il trattamento minimo annuo, l’assegno si riduce del 25%; se supera cinque volte, del 50%. Per il 2025 le soglie sono 31.376,80 e 39.221,00 euro. Questa riduzione si aggiunge alle trattenute per il divieto di cumulo e vale anche per chi ha 40 anni di contributi.
I redditi che non contano
Alcune entrate non rilevano ai fini del divieto di cumulo e quindi non fanno scattare trattenute.
- Reddito fino al trattamento minimo. Per i titolari di pensione o assegno di invalidità, il divieto non si applica se il reddito da lavoro autonomo del 2025 è pari o inferiore a 7.844,20 euro, cioè il trattamento minimo annuo del 2025 (articolo 10, comma 2). La soglia si riferisce al reddito complessivo da lavoro: chi ha anche un reddito da lavoro dipendente deve sommarlo.
- Attività socialmente utili svolte dagli anziani in programmi di reinserimento promossi da enti locali e altre istituzioni.
- Indennità e gettoni di presenza degli amministratori locali previsti dall’articolo 82 del TUEL.
- Indennità per cariche pubbliche elettive, come consiglieri regionali e parlamentari nazionali ed europei.
- Indennità dei giudici tributari per l’esercizio della funzione.
- Remunerazioni dei sacerdoti previste dall’articolo 24 della legge n. 222 del 1985.
Come si calcola la trattenuta
La regola è nell’articolo 72 della legge n. 388 del 2000. La pensione fino al trattamento minimo è sempre salva. La quota che lo supera è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo al 70%: l’INPS può quindi trattenere il 30% della quota eccedente il minimo. Con un tetto: la trattenuta non può mai superare il 30% del reddito da lavoro autonomo. Si applica il più basso dei due importi.
Trattenuta annua = il minore tra 30% della pensione oltre il minimo e 30% del reddito autonomo
Per il lavoro dipendente le percentuali sono diverse (cumulabile al 50%), ma in quel caso è il datore di lavoro a operare le trattenute e quel reddito non va indicato in questa dichiarazione.
Un esempio con i numeri
Prendiamo un titolare di assegno ordinario di invalidità da 1.800 euro lordi al mese, decorrenza 2018, 28 anni di contributi. La quota oltre il trattamento minimo 2025 (603,40 euro) è di 1.196,60 euro al mese: su 13 mensilità fanno 15.555,80 euro, il cui 30% è 4.666,74 euro. È la trattenuta massima teorica. Vediamo cosa succede al variare del reddito da lavoro autonomo.
| Reddito autonomo 2025 | 30% del reddito | Trattenuta annua | Al mese (13 rate) |
|---|---|---|---|
| 7.500 | esente | 0,00 | 0,00 |
| 7.900 | 2.370,00 | 2.370,00 | 182,31 |
| 9.000 | 2.700,00 | 2.700,00 | 207,69 |
| 12.000 | 3.600,00 | 3.600,00 | 276,92 |
| 20.000 | 6.000,00 | 4.666,74 | 358,98 |
Importi in euro, lordi. Simulazione aPensione semplificata: trattamento minimo 2025 di 603,40 euro su 13 mensilità; reddito al netto dei contributi previdenziali. Non considera la riduzione della tabella G, che con questi redditi non scatta, né le regole specifiche della singola pensione.
Attenzione all’effetto gradino
La soglia dei 7.844,20 euro non è una franchigia: è un interruttore. Fino a quella cifra non si trattiene nulla; appena la si supera, la trattenuta si calcola sull’intero reddito. Con 7.500 euro la trattenuta è zero, con 7.900 euro sale a 2.370 euro. Chi è vicino alla soglia ha tutto l’interesse a stimare bene il reddito a preventivo. Per i professionisti, tassati per cassa, conta anche il momento in cui si incassano i compensi.
Quale reddito dichiarare
- Lavoro autonomo: al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, al lordo delle ritenute fiscali.
- Reddito d’impresa: al netto anche delle eventuali perdite deducibili di competenza dell’anno.
- Solo i redditi del titolare e solo quelli da lavoro autonomo, senza altre tipologie di reddito.
- Per periodi, non in un importo unico: per ogni tipologia di reddito vanno indicati i periodi di lavoro (fino a sei nell’anno), con mese e anno di inizio e fine e l’importo di ciascun periodo, in ordine cronologico e senza sovrapposizioni.
- Reddito zero: va dichiarato comunque, indicando come periodo gennaio-dicembre 2025 (o gennaio-dicembre 2026 per il preventivo) e importo 0.
Anche se non è cambiato nulla
Il messaggio lo ripete in modo esplicito: la dichiarazione a consuntivo va presentata anche se il reddito effettivo coincide con quello dichiarato a preventivo, e quella a preventivo va presentata anche se il reddito dell’anno in corso è uguale a quello dell’anno prima. Non esiste il silenzio-assenso.
Come si presenta
- Accesso al sito INPS
Con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. - Servizio “RED Precompilato”
Si trova cercando nel motore di ricerca del sito “La dichiarazione della situazione reddituale (RED)”. - Campagna giusta
Va selezionata la “Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025”, dove si inseriscono il consuntivo 2025 e il preventivo 2026. - Ricevuta
Conviene scaricarla e conservarla: è la prova di aver adempiuto entro il termine.
Cosa rischia chi non dichiara
La sanzione è prevista dal comma 8-bis dell’articolo 10 del decreto n. 503 ed è sproporzionata rispetto alla dimenticanza: chi omette la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare all’ente previdenziale una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno a cui la dichiarazione si riferisce. L’INPS la recupera direttamente sulle rate di pensione successive.
Per l’assegno dell’esempio, 1.800 euro al mese, significa oltre 23.000 euro. Una cifra che non dipende da quanto si è guadagnato: si rischia anche se le trattenute dovute sarebbero state basse o nulle.
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Quota 100, 102, 103, precoci e Ape sociale: è un’altra regola
Il messaggio n. 3281 riguarda solo il divieto parziale di cumulo dell’articolo 10 del decreto n. 503. Chi è uscito con Quota 100, 102 o 103 è soggetto a un divieto diverso e più rigido: fino all’età della pensione di vecchiaia la pensione non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi l’anno. La pensione anticipata dei lavoratori precoci non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo pari all’anticipo ottenuto. Anche l’Ape sociale ha limiti propri. Sono regole con controlli e conseguenze differenti, da verificare a parte.
Hai una pensione di invalidità e lavori in proprio?
Verifichiamo se sei tenuto alla dichiarazione, quale reddito indicare a consuntivo e a preventivo e quanto pesa la trattenuta sulla tua pensione, prima del 2 novembre.
Domande frequenti
Ho la pensione di vecchiaia e lavoro con partita IVA: devo fare la dichiarazione?
E con la pensione anticipata ordinaria?
Nemmeno. Pensioni di anzianità, anticipate e prepensionamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009. Fanno eccezione Quota 100, 102 e 103, con un proprio divieto di cumulo fino all’età di vecchiaia, e la pensione anticipata dei lavoratori precoci, non cumulabile con redditi da lavoro per un periodo pari all’anticipo ottenuto.
Nel 2025 non ho guadagnato nulla: devo comunque dichiarare?
Sì, se rientri tra i soggetti obbligati. Il reddito pari a zero va indicato espressamente, con periodo gennaio-dicembre 2025 e importo 0, e lo stesso vale per il preventivo 2026.
Ho guadagnato meno di 7.844,20 euro: devo dichiarare lo stesso?
Sì, è prudente farlo. Il messaggio INPS colloca questi casi tra i pensionati tenuti alla comunicazione: la soglia esclude la trattenuta, non l’adempimento. Ed è proprio la dichiarazione che dimostra all’INPS di essere sotto la soglia. Omettendola ci si espone alla sanzione dell’articolo 10, comma 8-bis.
Il reddito si dichiara lordo o netto?
Il reddito da lavoro autonomo va indicato al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute fiscali. Il reddito d’impresa al netto anche delle perdite deducibili dell’anno.
Sono anche dipendente: devo dichiarare lo stipendio?
No, in questa dichiarazione vanno indicati solo i redditi da lavoro autonomo. Sul lavoro dipendente le trattenute per il divieto di cumulo le opera il datore di lavoro, a cui va comunicata la condizione di pensionato. Il reddito da lavoro dipendente conta però per la soglia del trattamento minimo e per la riduzione della tabella G dell’assegno di invalidità.
Ho una pensione di inabilità: vale anche per me?
La pensione di inabilità della legge n. 222 del 1984 richiede la cessazione di ogni attività lavorativa, quindi il problema del cumulo non si pone. Per i dipendenti pubblici, invece, il divieto parziale di cumulo opera sui trattamenti di inabilità: pensioni privilegiate e pensioni per dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni. In caso di dubbio sul proprio trattamento conviene una verifica.
Cosa succede se nel 2026 guadagnerò più di quanto dichiaro a preventivo?
Le trattenute provvisorie del 2026 saranno conguagliate con la dichiarazione a consuntivo da presentare nel 2027: la differenza verrà recuperata sulla pensione. Una stima realistica evita conguagli pesanti tutti insieme.
Avvertenza
Questo articolo ha finalità divulgative e informative ed è aggiornato alla data di pubblicazione. Riferimenti: messaggio INPS n. 3281 del 15 ottobre 2026; articolo 10, commi 2, 4, 4-bis, 5 e 8-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; articolo 1, comma 42, e tabella G della legge 8 agosto 1995, n. 335; circolari INPS n. 108 del 2008, n. 20 del 2001 e n. 99 del 2017. La simulazione è semplificata e non sostituisce il calcolo dell’INPS sulla singola posizione.
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