Silvio Berlusconi condannato per frode fiscale, dopo 13 anni Strasburgo boccia il ricorso: «Nessuna violazione dei diritti dell’uomo»


di
Luigi Ferrarella

Sentenza della Cedu a 13 anni dalla Cassazione sui diritti tv Mediaset. Si astengono sia il giudice ordinario italiano (un magistrato) sia il giudice «ad hoc» che doveva sostituirlo (un professore universitario)

Tredici anni dopo la sentenza definitiva in Cassazione per frode fiscale sulle compravendite di diritti tv Mediaset, la condanna di Silvio Berlusconi a 4 anni di reclusione (di cui 3 condonati dall’indulto del 2006) resiste anche davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) di Strasburgo, che oggi, nella causa introdotta nell’ormai lontano 8 aprile 2014 con il numero 8683/14 «Silvio Berlusconi contro Italia», ha respinto i 12 argomenti con i quali l’ex presidente del Consiglio (finché era in vita) e poi i suoi familiari (dopo la morte del Cavaliere nel 2023) argomentavano la violazione di altrettante garanzie fondamentali della persona sancite dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, quali il diritto a un tribunale indipendente, imparziale e precostituito per legge, il diritto di presenza e partecipazione effettiva al processo, il diritto di difesa e il principio di parità delle armi e contraddittorio nella prova, il principio di legalità e prevedibilità della pena, il principio del ne bis in idem. All’unanimità la Corte ha concluso che il ricorso è «manifestamente infondato» perché non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 6 della Convenzione sul diritto a un equo processo.

Il commento dei legali della famiglia Berlusconi

«Tredici anni liquidati in una sola riga. È questo lo sconcertante paradosso della decisione di oggi. Una decisione di cui prendiamo atto, ma che ci lascia amareggiati e sbalorditi. Perché non si può pensare di chiudere con una formula sbrigativa una vicenda che riguarda i principi fondamentali della giustizia e i diritti inviolabili della difesa»: questo il commento degli avvocati Giorgio Perroni, Andrea Santucci e Bruno Nascimbene, legali della famiglia Berlusconi,




















































Il ricorso

Il ricorso – curato negli anni dallo scomparso Niccolò Ghedini con i professori Bruno Nascimbene e Andrea Saccucc – era stato ritenuto ammissibile a distanza già di sette anni dalla Cedu, dove poi – all’esito di dieci richieste di chiarimenti all’Italia – solo negli ultimi mesi è arrivato all’esame del merito, non senza alcuni passaggi travagliati nella “quota” italiana del collegio. Infatti il giudice ordinario italiano Raffaele Sabato si é astenuto, presumibilmente per la conoscenza con alcuni dei giudici di Cassazione che nel 2013 condannarono Berlusconi, e a quel punto per l’Italia avrebbe dovuto subentrargli un giudice «ad hoc» (sorta di supplenti contemplati proprio per questi casi in un elenco prefissato). Ma questo giudice italiano «ad hoc», il professore Enzo Cannizzaro, ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea all’Università Sapienza di Roma, si è a sua volta astenuto, sicché come giudice «ad hoc» per l’Italia in questa causa su Berlusconi la Cedu ha dovuto, per completare il collegio composto dai giudici degli altri Stati, ricorrere al giudice ordinario di un altro Paese, il Liechtenstein, che ha l’altra particolarità di averlo dall’inizio espresso in un giurista in realtà svizzero, Alain Chablais, non avendo trovato Vaduz un giurista all’altezza nei propri confini.

I punti proposti dalle difese di Berlusconi

Tra le tante questioni riproposte dalle difese di Berlusconi dopo averle già proposte invano negli anni dei vari gradi di giudizio in patria, oggi Strasburgo ha così respinto ad esempio la doglianza sull’assegnazione estiva nel 2013 del ricorso finale in Cassazione alla sezione feriale della Corte sulla base di una segnalazione (errata per la difesa Berlusconi) sull’imminente prescrizione del reato: Strasburgo, infatti, constata che «l’assegnazione del caso alla sezione “feriale” era avvenuta sulla base di criteri predeterminati, utilizzati per organizzare il lavoro giudiziario durante il periodo estivo», e «non riscontra elementi che dimostrino che tale assegnazione fosse stata determinata dalla volontà di affidare il giudizio su Berlusconi a persone specificamente individuate». 

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Il processo di merito a Milano

Tutto un capitolo riguardava poi il fatto che il processo di merito si fosse svolto a Milano anziché a Brescia, come per Berlusconi avrebbe dovuto avvenire a causa del fatto che 62 magistrati del distretto di Milano fossero azionisti di Mediaset all’epoca dei fatti e quindi potenzialmente persone offese o danneggiate; lo sfoltimento delle liste dei testimoni della difesa ritenuti superflui, e i mancati accoglimenti dei «legittimi impedimenti» a cinque udienze invocati dall’allora premier per asseriti improrogabili impegni istituzionali (riunioni del Consiglio dei Ministri e incontri con capi di Stato stranieri) o gravi motivi di salute (l’uveite bilaterale), tutte questioni già affrontate e risolte in Italia anche dalla Corte Costituzionale a scioglimento di ripetuti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. 

La lamentela di Silvio Berlusconi

Altro motivo di ricorso respinto è stata la lamentela di Berlusconi di essere stato condannato come «ideatore» di un sistema di frode fiscale pur non facendo formalmente parte di alcun organo societario della sua Mediaset, e pur non avendo firmato le dichiarazioni dei redditi della società siglate invece da un apposito dirigente. La difesa del Cavaliere censurava anche la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante l’incensuratezza; e prospettava che la condanna sanzionasse uno schema di frode identico a quella già oggetto (ma per anni diversi) di due altri procedimenti «Mediatrade» a Milano e Roma, conclusisi con sentenze irrevocabili di non luogo a procedere perché «il fatto non sussiste» o «per non aver commesso il fatto». Tutti argomenti, riproposti a Strasburgo, che la Cedu giudica infondati, «non ravvisando alcun indizio di parzialità dei giudici in nessuna delle circostanze richiamate da Berlusconi».

«Rancore politico» del magistrato verso Silvio Berlusconi

Negli ultimi anni l’entourage di Berlusconi (soprattutto con articoli e trasmissioni, elencati dalla Corte, su giornali e tv di proprietà del Cavaliere) aveva infine molto puntato sul sostenere un difetto di imparzialità del presidente del collegio della sezione feriale della Cassazione, il magistrato oggi in pensione Antonio Esposito, a causa sia della sua intervista al quotidiano Il Mattino subito dopo la lettura del dispositivo e dunque prima delle motivazioni della sentenza depositate alcune settimane dopo, sia di asseriti suoi pregressi giudizi privati su Berlusconi, accreditati agli avvocati del Cavaliere da conoscenti del giudice come intrisi di rancore politico del magistrato verso l’allora premier («se mi capita a tiro gli faccio un mazzo così»).  

La conclusione di Strasburgo

Su questi argomenti – controargomentati dal giudice Esposito intervenuto nella causa come «terzo» per dare la propria versione e riepilogare le condanne per diffamazione ottenute nei confronti di Giornale, Foglio, Panorama, Libero – Strasburgo conclude oggi che non ci sono prove sufficienti del fatto che le dichiarazioni fossero state effettivamente pronunciate dal giudice Esposito, mentre la sua intervista, benché ponga questioni «alla luce del dovere di riserbo che i giudici sono tenuti a osservare per salvaguardare l’equità del processo garantita dall’articolo 6 della Convenzione», nel caso concreto «non rivela alcun pregiudizio del giudice in relazione al caso, né fa sorgere dubbi oggettivamente giustificati sull’imparzialità della Cassazione».

 La spy-story del giudice Amedeo Franco

I media di Berlusconi avevano infine rilanciato la spy-story del giudice Amedeo Franco (morto nel 2020, nel 2013 uno dei componenti il collegio che condannò Berlusconi in Cassazione), che era stato registrato da Berlusconi mentre raccontava all’ex premier presunti retroscena della camera di consiglio con colleghi giudici a suo dire prevenuti contro il Cavaliere. Poi era emerso però che in quel 2013 proprio Franco (successivamente coinvolto in vicende giudiziarie) aveva tentato nella camera di consiglio di registrare i colleghi, che se ne erano accorti in extremis. Oggi Strasburgo conclude che le dichiarazioni del giudice Franco «non costituiscano una prova della mancanza di imparzialità della Cassazione», peraltro apparendo «incompatibili con il comportamento da lui tenuto durante e dopo il procedimento», mentre «la supposta partecipazione di una terza persona alle deliberazioni era stata denunciata dal quotidiano Il Giornale senza che fosse fornita alcuna prova a sostegno di tale affermazione».
lferrarella@corriere.it

22 ottobre 2026 ( modifica il 22 ottobre 2026 | 19:53)


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