Il procedimento giudiziario nasce dal diniego opposto dall’Inps nell’aprile 2026 alla domanda presentata nel dicembre 2025 da una lavoratrice domestica regolarmente residente in Italia dal 2013, titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e madre di tre figli minori, con un reddito annuo ampiamente al di sotto della soglia di legge dei 40.000 euro. Assistita dalle organizzazioni sindacali e legali, la lavoratrice ha impugnato il rigetto davanti al giudice del lavoro milanese denunciando la natura discriminatoria del blocco normativo imposto all’intero comparto domestico.
Riferimento normativo: la questione riguarda la prestazione monetaria diretta disciplinata dalla circolare Inps n. 139 del 28 ottobre 2025 per le annualità 2025 e 2026.
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Dal taglio contributivo all’integrazione diretta a carico del fisco
Il primo snodo giuridico affrontato dall’ordinanza milanese, analizzato anche da Adnkronos, riguarda la mutata natura del beneficio economico tra la versione originaria del 2024 e quella ridisegnata per il biennio 2025-2026. Mentre la misura introdotta per il 2024 consisteva in un esonero totale della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle sole lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno tre figli, il nuovo bonus mamme previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 95/2025 e prorogato dalla legge di bilancio 2026 si configura come un’erogazione monetaria diretta corrisposta dall’Inps in un’unica soluzione annuale.
L’importo, fissato in 40 euro mensili per ogni mese di attività nel 2025 (fino a 480 euro annui esenti da imposte e contributi) e innalzato a 60 euro mensili per il 2026 (fino a 720 euro annui), spetta alle madri lavoratrici con due figli fino ai dieci anni del secondo figlio oppure con almeno tre figli fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, purché il reddito da lavoro non superi i 40.000 euro. Poiché la somma è fissa ed è interamente finanziata dalla fiscalità generale anziché agganciata alle aliquote contributive del singolo rapporto, la giudice Eleonora Palmisani osserva che non sussiste più alcuna ragione tecnica legata alla specialità contributiva del lavoro domestico per giustificare l’esclusione di colf e badanti.
Il confronto con le partite Iva e il contrasto con gli articoli 3 e 31
Nell’esaminare la compatibilità della norma con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, il Tribunale di Milano evidenzia una contraddizione interna al perimetro dei beneficiari definito dal legislatore, segnalata anche dalla testata giuridica Eutekne. La riforma del 2025 ha infatti esteso il diritto all’integrazione reddituale non soltanto alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato, bensì anche a tutte le lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la Gestione separata.
Questa estensione produce una disparità di trattamento tra situazioni lavorative del tutto sovrapponibili sul piano materiale: una lavoratrice autonoma titolare di partita Iva che svolge servizi di pulizia o assistenza presso abitazioni private può incassare regolarmente il bonus mamme, mentre una collaboratrice familiare assunta con contratto subordinato per eseguire le medesime mansioni domestiche, con identico numero di figli e con lo stesso livello di reddito, viene esclusa per legge. Secondo l’ordinanza, tale differenziazione lede il canone costituzionale di ragionevolezza e tradisce la finalità dell’articolo 31 della Costituzione, che impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche la formazione della famiglia e la tutela della maternità, specie nei nuclei numerosi.
Il contrasto con le Convenzioni OIL sul lavoro domestico e migrante
Un secondo profilo di illegittimità costituzionale viene sollevato in riferimento all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che vincola la potestà legislativa dello Stato al rispetto degli obblighi internazionali. L’ordinanza richiama direttamente l’articolo 14 della Convenzione OIL n. 189 del 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, ratificata dall’Italia il 22 gennaio 2013, come ricordato anche da Edotto.
Tale disposizione internazionale impone agli Stati firmatari di adottare misure appropriate affinché i lavoratori domestici godano, in materia di sicurezza sociale e di tutele collegate alla maternità, di condizioni non meno favorevoli di quelle applicabili alla generalità degli altri lavoratori subordinati. A questo parametro si affianca la Convenzione OIL n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti, che garantisce la parità di trattamento nell’accesso alle prestazioni sociali: negare per legge un sostegno economico alla genitorialità lavorativa a un intero settore significa mantenere in vita quella storica minorazione di tutele che gli accordi internazionali ratificati dal Parlamento italiano miravano a superare.
I numeri dell’Osservatorio Inps e la discriminazione indiretta
Il terzo pilastro dell’ordinanza poggia sui dati statistici ufficiali dell’Osservatorio Inps e del Ministero del Lavoro relativi all’anno 2025, acquisiti agli atti del processo e ripresi anche da Cagliari Live Magazine. Le rilevazioni certificano che nel settore del lavoro domestico in Italia le donne rappresentano l’88,7 per cento degli occupati complessivi e i lavoratori di cittadinanza straniera raggiungono il 68,9 per cento della forza lavoro, contro una presenza media di lavoratori stranieri pari appena al 10,5 per cento nella totalità degli altri comparti economici.
Applicando i criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il giudice milanese rileva come un criterio di esclusione apparentemente neutro, quale la tipologia contrattuale del lavoro domestico, determini nei fatti uno svantaggio particolare e sproporzionato a danno delle donne lavoratrici di origine straniera. Né può valere come esimente l’argomento del contenimento della spesa pubblica invocato dalla difesa dell’Inps: secondo la giurisprudenza costituzionale ed europea, le esigenze di bilancio non autorizzano il legislatore a conseguire risparmi attraverso il sacrificio selettivo di una categoria caratterizzata da marcata vulnerabilità economica e sociale.
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