GIUSTIZIA MINORILE – LA RESPONSABILITÀ NON PUÒ ESSERE UN OPTIONAL
Il Consiglio dei Ministri cambia il criterio per giudicare i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni: la capacità di intendere e di volere sarà presunta fino a prova contraria. Non viene abbassata l’età dell’imputabilità e non aumentano le pene, ma si ribalta il punto di partenza del processo. Un passo nella direzione giusta, che tuttavia lascia ancora aperti il tema dei tredicenni autori di delitti gravissimi e quello della responsabilità delle famiglie.
di Francesco Panasci
Chi aggredisce, rapina, accoltella, devasta o partecipa a una violenza sessuale deve rispondere delle proprie azioni. Anche quando ha quindici, sedici o diciassette anni.
È questo il principio politico e culturale posto alla base del disegno di legge approvato il 23 luglio 2026 dal Consiglio dei Ministri, su proposta della presidente Giorgia Meloni e del ministro della Giustizia Carlo Nordio.
Il provvedimento interviene sull’articolo 98 del Codice penale e introduce una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia compiuto quattordici anni ma non ancora diciotto.
Non significa che tutti i minorenni saranno automaticamente condannati. Significa che, per i ragazzi tra i quattordici e i diciotto anni, la capacità di comprendere il significato e la gravità delle proprie azioni sarà il punto di partenza del procedimento, salvo che dagli elementi raccolti emerga il contrario.
È una differenza giuridica enorme. E, soprattutto, è una differenza che molti cittadini attendevano da tempo.
Che cosa cambia realmente
Fino a oggi, per dichiarare imputabile un minorenne tra i quattordici e i diciotto anni, il giudice doveva accertare concretamente che, al momento del reato, il ragazzo fosse capace di intendere e di volere.
Con la riforma approvata dal Governo il criterio viene invertito: quella capacità si presume, fino a quando non venga dimostrato che il minore ne fosse privo.
Rimane quindi possibile escludere l’imputabilità quando le condizioni personali, psicologiche e cognitive del ragazzo lo giustifichino. Resta anche la diminuzione della pena prevista dall’ordinamento per i minorenni riconosciuti responsabili.
Il disegno di legge modifica conseguentemente anche l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, consentendo al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi utili a valutare l’eventuale assenza della capacità di intendere e di volere.
Non è stata dunque abbassata l’età dell’imputabilità, che in Italia resta fissata a quattordici anni. Non sono state aumentate automaticamente le pene. È stato modificato il baricentro dell’accertamento giudiziario.
Ed è bene precisarlo, perché una parte dell’informazione ha già trasformato una riforma tecnica e sostanziale in titoli sommari o inesatti sui “minori improvvisamente imputabili da quattordici anni”. I quattordicenni potevano essere imputabili anche prima. Da oggi, qualora il Parlamento approvi definitivamente il testo, sarà diverso il criterio attraverso il quale quella imputabilità verrà valutata.
La scelta del Governo
Giorgia Meloni ha sintetizzato la linea dell’esecutivo con parole molto chiare: chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni, anche quando è minorenne.
La presidente del Consiglio ha ricordato gli interventi già adottati contro il possesso di armi da parte dei minori, la diffusione dei coltelli e i danneggiamenti commessi in gruppo. Ha anche precisato che la repressione, da sola, non può risolvere il problema e che occorrono scuola, formazione, lavoro, sostegno alle famiglie, sport e luoghi di aggregazione.
“La fermezza senza alternative non basta, ma le alternative senza fermezza non risolvono il problema”.
È probabilmente questa la frase che meglio rappresenta il senso politico del provvedimento.
Perché educare non significa rinunciare a punire. Recuperare non significa cancellare la responsabilità. Comprendere le cause sociali di un reato non può trasformarsi nella giustificazione permanente di chi lo ha commesso.
Quindici anni non significano inconsapevolezza
Esiste una narrazione secondo la quale il minore sarebbe quasi sempre un soggetto trascinato dagli eventi, incapace di comprendere fino in fondo il significato delle proprie condotte.
Questa rappresentazione può essere vera in determinati casi, ma non può diventare una presunzione assoluta applicabile a ogni quindicenne, sedicenne o diciassettenne che delinque.
Un ragazzo che organizza una rapina, si procura un coltello, individua una vittima, concorda un’azione con il gruppo, cancella le conversazioni dal telefono e tenta di sottrarsi alle indagini non può essere considerato inconsapevole soltanto in ragione della propria età.
Chi filma un pestaggio per pubblicarlo sui social non ignora ciò che sta facendo. Chi umilia una vittima e conserva il video come un trofeo dimostra spesso non soltanto di comprendere l’azione, ma di volerla esibire.
Ogni vicenda dovrà naturalmente essere valutata dal giudice nella sua specificità. Ma sostenere che un adolescente sia sempre incapace di comprendere il disvalore di una rapina, di un accoltellamento o di una violenza sessuale significa ignorare la realtà.
La critica del fronte contrario
Le associazioni impegnate nella tutela dei detenuti e una parte dell’opposizione sostengono che il Governo stia trasformando la giustizia minorile da sistema educativo a sistema prevalentemente repressivo.
Antigone ha contestato l’impostazione del provvedimento, sostenendo che i dati non dimostrerebbero una vera emergenza della criminalità minorile e che la risposta dello Stato dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla prevenzione, sull’inclusione e sul recupero.
È una posizione legittima e meritevole di essere riportata. Ma non è necessariamente convincente.
Le statistiche generali possono indicare l’andamento numerico dei reati denunciati. Non possono, da sole, descrivere la trasformazione qualitativa di alcune condotte, la crescente disponibilità di armi bianche, la violenza esercitata in gruppo, l’uso dei social come strumento di esibizione e la percezione di impunità maturata in alcuni ambienti giovanili.
Il compito dello Stato non è soltanto leggere le tabelle. È anche intercettare i cambiamenti sociali prima che diventino incontrollabili.
Un passo giusto, ma per molti non ancora sufficiente
La riforma rappresenta un passo importante e, a nostro giudizio, condivisibile. Ma una parte consistente dell’opinione pubblica avrebbe probabilmente preferito un intervento ancora più incisivo.
Il Governo ha scelto di non abbassare la soglia dell’imputabilità, lasciandola a quattordici anni. Rimane quindi penalmente non imputabile chi non abbia ancora compiuto quattordici anni, indipendentemente dalla gravità del fatto commesso.
È proprio su questo punto che il dibattito non può considerarsi chiuso.
Può un tredicenne che pianifica consapevolmente un omicidio, una violenza sessuale, una rapina armata o un’aggressione di particolare crudeltà essere trattato dall’ordinamento come un soggetto sempre e comunque incapace di rispondere penalmente?
La risposta non è semplice. L’età evolutiva richiede protezione, cautela e strumenti differenti da quelli applicati agli adulti. Ma l’interesse del minore non può cancellare l’interesse della vittima, il diritto alla sicurezza e il dovere dello Stato di riconoscere la gravità di determinate condotte.
Si potrebbe quindi aprire un confronto serio sull’eventuale imputabilità dei tredicenni almeno per un numero limitato di delitti gravissimi, subordinandola a un accertamento giudiziario particolarmente rigoroso della maturità, della consapevolezza e della capacità di comprendere le conseguenze dell’azione.
Non si tratterebbe di mandare indiscriminatamente dei bambini in carcere. Si tratterebbe di evitare che l’età anagrafica diventi uno scudo assoluto anche davanti a condotte pianificate, consapevoli e devastanti.
E i genitori?
La riforma lascia fuori un’altra questione che una parte significativa degli italiani considera ormai ineludibile: la responsabilità dei genitori.
La responsabilità civile per i danni provocati dai figli minori è già prevista dall’articolo 2048 del Codice civile. I genitori possono essere chiamati a risarcire il danno quando non dimostrino di non avere potuto impedire il fatto, secondo i principi elaborati in materia di vigilanza e di educazione.
Ma il tema posto dalla società va ormai oltre il semplice risarcimento economico.
Molti cittadini chiedono che si discuta anche di una possibile responsabilità penale dei genitori nei casi in cui venga dimostrato non il semplice insuccesso educativo, ma una consapevole e grave abdicazione ai doveri familiari: tolleranza sistematica della condotta criminale, copertura delle azioni del figlio, occultamento delle prove, disponibilità a beneficiare dei proventi illeciti o rifiuto deliberato di collaborare con le istituzioni.
La responsabilità penale, secondo l’articolo 27 della Costituzione, è personale. Un padre o una madre non possono quindi essere puniti automaticamente per il solo fatto di essere genitori dell’autore di un reato.
Ma il principio costituzionale non impedisce al legislatore di individuare specifiche condotte personali del genitore penalmente rilevanti. Il punto non sarebbe punire una persona per ciò che ha fatto il figlio, ma sanzionarla per ciò che essa stessa ha consapevolmente fatto o omesso di fare, quando quella condotta abbia concretamente favorito la commissione o la reiterazione di reati gravissimi.
Denunciare un figlio non significa abbandonarlo
Esiste poi un tema ancora più difficile, che la politica tende spesso a evitare per paura di apparire insensibile: il dovere morale dei genitori di rivolgersi alle istituzioni quando un figlio abbia intrapreso una strada criminale e rifiuti ogni richiamo alla legalità.
Denunciare un figlio che porta armi, spaccia, rapina, minaccia, aggredisce o esercita violenza non significa necessariamente tradirlo. In alcuni casi può rappresentare l’ultimo tentativo di salvarlo prima che distrugga la vita di una vittima e definitivamente anche la propria.
La famiglia non può limitarsi a proteggere il minore dalle conseguenze delle sue azioni. Deve innanzitutto proteggerlo dalla deriva che quelle azioni stanno producendo.
Naturalmente lo Stato deve offrire alle famiglie strumenti reali: servizi sociali funzionanti, sostegno psicologico, percorsi educativi, comunità adeguate, scuole capaci di intervenire e forze dell’ordine in grado di proteggere chi segnala situazioni pericolose.
Non si può chiedere a un genitore di affrontare da solo un figlio violento o inserito in un contesto criminale. Ma non si può neppure accettare che il silenzio, la copertura o l’indifferenza vengano presentati come forme di amore familiare.
Prima presidio educativo, poi responsabilità
La famiglia deve tornare a essere il primo luogo nel quale si apprendono il limite, il rispetto, il dovere e le conseguenze delle proprie azioni.
Quando questo presidio viene meno, devono intervenire la scuola, i servizi sociali e lo Stato. Quando anche questi strumenti falliscono e viene commesso un reato, deve intervenire la giustizia.
Non può esistere una società nella quale tutti rivendicano diritti e nessuno risponde dei propri doveri. Non può esistere un sistema nel quale il minorenne venga considerato abbastanza maturo per compiere scelte sempre più autonome, ma improvvisamente incapace di comprendere ciò che fa quando commette un delitto.
Proteggere i giovani significa offrire loro opportunità, formazione e futuro. Ma significa anche insegnare che esiste un confine e che, una volta consapevolmente oltrepassato, vi sono delle conseguenze.
La responsabilità è parte dell’educazione
Il disegno di legge dovrà ora affrontare l’esame del Parlamento. Sarà quella la sede nella quale maggioranza e opposizione potranno modificare, correggere o integrare il testo.
Il principio introdotto dal Governo è però chiaro: tra i quattordici e i diciotto anni la capacità di intendere e di volere non sarà più qualcosa che lo Stato dovrà dimostrare sempre partendo da zero. Sarà presunta, salvo prova contraria.
È una svolta che non cancella la funzione educativa della giustizia minorile. Al contrario, restituisce all’educazione una parola che per troppo tempo è stata espulsa dal dibattito: responsabilità.
Perché una società che considera i propri ragazzi sempre innocenti, qualunque cosa facciano, non li sta proteggendo. Li sta convincendo che ogni limite possa essere superato e che delle conseguenze debba rispondere sempre qualcun altro.
La riforma del Governo è dunque un passo nella direzione giusta. Ma il Parlamento dovrebbe avere il coraggio di andare oltre, aprendo un confronto serio sull’imputabilità nei casi gravissimi commessi da tredicenni e sulle condotte dei genitori che favoriscono, coprono o alimentano consapevolmente la devianza dei figli.
Non per trasformare le famiglie in caserme. Non per costruire un diritto penale fondato sulla vendetta. Ma per ricordare una verità elementare: prima che la legalità venga richiesta nelle piazze, nelle scuole e nei tribunali, dovrebbe essere insegnata e praticata dentro casa.
E quando in casa nessuno vuole più sentirne parlare, lo Stato non può continuare a fare finta di non vedere.
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Francesco Panasci
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