Con il decreto MIMIT-MEF del 7 maggio 2026 sono state definite le modalità attuative dell’Iper-ammortamento, la misura reintrodotta dalla Legge di Bilancio 2026 che riconosce una maggiorazione del costo fiscale di acquisizione dei beni strumentali nuovi, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.
Dal 12 giugno 2026 è inoltre operativa la piattaforma informatica del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), attraverso cui le imprese possono presentare le comunicazioni di accesso al beneficio.
Chi può accedere
L’agevolazione è riservata a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, senza distinzione di forma giuridica, dimensione aziendale o settore di attività. Sono tuttavia escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altre procedure concorsuali.
L’accesso è inoltre subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
I beni agevolabili
Il beneficio si applica a due categorie di beni:
- La prima comprende i beni materiali e immateriali strumentali nuovi inclusi negli allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, a condizione che risultino interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- La seconda categoria riguarda i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per gli impianti fotovoltaici sono previsti requisiti tecnici specifici in termini di efficienza delle celle. Per tutte le altre tipologie di beni, il decreto ha rimosso con effetto dal 1° gennaio 2026 il vincolo di provenienza geografica originariamente previsto: l’agevolazione si applica ora agli investimenti in beni prodotti in qualsiasi Paese.
Le aliquote di maggiorazione
La maggiorazione opera per fasce in funzione dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati nel periodo agevolato, dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Sugli investimenti fino a 2.500.000 euro si applica una maggiorazione del 180%; sulla quota compresa tra 2.500.000 e 10.000.000 euro la maggiorazione scende al 100%; sulla quota ulteriore fino a 20.000.000 euro l’aliquota è del 50%. Per investimenti superiori a 20 milioni di euro non è previsto alcun beneficio.
La base di calcolo deve essere assunta al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi. La misura è abbinabile ad altri benefici nazionali o europei, purché il totale non ecceda il costo sostenuto, ed è invece espressamente esclusa la cumulabilità con il Tax Credit 4.0 per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025.
Le comunicazioni al GSE
L’accesso al beneficio si articola in tre comunicazioni obbligatorie, da trasmettere tramite la piattaforma del GSE accessibile con credenziali SPID o CIE:
- La comunicazione preventiva deve indicare i dati identificativi dell’impresa e della struttura produttiva, la tipologia e l’ammontare degli investimenti programmati e la data prevista di interconnessione.
- La comunicazione di conferma va trasmessa entro sessanta giorni dalla notifica dell’esito positivo del GSE e deve contenere i dati relativi al pagamento dell’acconto minimo del 20% del costo di acquisizione.
- La comunicazione di completamento va inviata a investimenti ultimati e avvenuta interconnessione, entro e non oltre il 15 novembre 2028, ed è corredata dalla perizia tecnica asseverata e dalla certificazione contabile.
Inviare le comunicazioni fuori termine o in modo non conforme preclude l’accesso all’agevolazione.
La documentazione obbligatoria
Il decreto individua due tipologie documentali che l’impresa deve acquisire e conservare:
- La perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere, un perito industriale o un ente di certificazione accreditato, certifica le caratteristiche tecniche dei beni e l’avvenuta interconnessione.
- La certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attesta l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Le imprese non soggette per legge alla revisione devono rivolgersi a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel registro MEF.
Comunicazioni periodiche e decorrenza del beneficio
A partire dalla prima comunicazione preventiva e fino al termine di fruizione, ciascuna impresa è tenuta a trasmettere due comunicazioni periodiche: entro il 20 gennaio di ogni anno una comunicazione sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, ed entro il 30 giugno successivo una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento.
La maggiorazione acquisisce rilevanza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nel medesimo periodo.
Per il calcolo degli acconti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, la maggiorazione non deve essere considerata, ma l’acconto va determinato come se la misura non fosse in vigore.
Con l’apertura della piattaforma del GSE, è già possibile avviare l’iter; per le imprese che stanno valutando di accedere all’agevolazione, è opportuno verificare con attenzione il perimetro degli investimenti programmati e predisporre per tempo la documentazione tecnica e contabile richiesta, per non pregiudicare la fruizione del beneficio.
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