Esenzione IMU sui terreni agricoli: a volte l’iscrizione INPS è tutto quello che serve.
Ogni anno migliaia di agricoltori italiani si trovano a contestare avvisi di accertamento IMU emessi dai Comuni su terreni che, per legge, dovrebbero essere esenti. Il motivo quasi sempre è lo stesso: il Comune contesta requisiti che la normativa non prevede, mentre il contribuente non sa come difendersi. Eppure la giurisprudenza della Cassazione, ormai consolidata, è chiara: per ottenere l’esenzione IMU sui terreni agricoli, l’iscrizione alla previdenza agricola è condizione necessaria e sufficiente.
La norma di riferimento: articolo 1, comma 758, legge 160/2019
Il punto di partenza è l’articolo 1, comma 758, della legge 160/2019, che stabilisce le condizioni per fruire dell’esenzione IMU sul possesso di terreni agricoli. Per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali — categorie per le quali l’attività agricola rappresenta lavoro stabile — la norma richiede il rispetto di tre requisiti: la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola (comprese le società agricole); il possesso e la conduzione del fondo; la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale.
Nient’altro. La norma non prevede requisiti aggiuntivi, e il Dipartimento delle Finanze lo ha chiarito espressamente nella risoluzione 3/DF/2018, con riferimento alla previgente normativa identica nella sostanza.
L’esenzione IMU per i terreni agricoli condotti da coltivatori diretti o IAP è regolata dall’art. 1, comma 758, della legge 160/2019: tre requisiti precisi, nessuno dei quali riguarda i redditi extra-agricoli o la regolarità contributiva
Foto di: OmniTrattore.it
Cosa contestano i Comuni — e perché quasi sempre torto
Nonostante la chiarezza normativa, è ricorrente la tendenza dei Comuni a disconoscere il diritto all’esenzione sulla base di teorie prive di supporto legislativo. Le contestazioni più frequenti riguardano:
la presenza di redditi ulteriori rispetto a quelli agricoli; la mancata regolarità contributiva; il contemporaneo status di pensionato; l’iscrizione previdenziale avvenuta quando si era già pensionati; l’assenza di dichiarazione IMU.
Nessuno di questi motivi trova riscontro nella norma. E lo conferma l’elevato numero di sentenze favorevoli ai contribuenti, sia in sede di merito che di legittimità — oltre alla necessità per il legislatore di intervenire con norme di interpretazione autentica, come l’articolo 16-ter del DL 34/2019 per le società agricole e l’articolo 78-bis del DL 104/2020 per coadiuvanti familiari, soci di società di persone agricole e pensionati coltivatori diretti.
La Cassazione è chiara: conta solo l’iscrizione INPS
Sul fronte dei requisiti soggettivi — quelli più contestati dai Comuni — la Corte di Cassazione ha ormai un orientamento univoco e consolidato. Le ordinanze 13131/2023, 18083/2023 e 18181/2023, seguite da numerose altre pronunce, stabiliscono che ai fini dell’esenzione IMU rileva unicamente l’iscrizione previdenziale.
Il ragionamento è lineare: sono le norme previdenziali a definire i requisiti soggettivi per il corretto assoggettamento alla copertura assicurativa — l’articolo 2 della legge 9/1963 per il coltivatore diretto, l’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004 per l’imprenditore agricolo professionale. Se l’INPS ha riconosciuto l’iscrizione, ha già verificato quei requisiti. Il Comune non può — e non deve — ripetere quell’accertamento in sede di IMU.
L’iscrizione INPS costituisce quindi una presunzione iuris tantum a favore del contribuente: l’ente impositore può superarla solo fornendo la prova concreta della mancanza dei requisiti. L’onere della prova è ribaltato: non è l’agricoltore a dover dimostrare di avere diritto all’esenzione, ma il Comune a dover dimostrare che non ce l’ha.
L’iscrizione INPS come coltivatore diretto o IAP costituisce presunzione iuris tantum a favore del contribuente: spetta al Comune dimostrare la mancanza dei requisiti, non all’agricoltore provare di averne diritto
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Pensionati e iscritti tardivi: l’esenzione vale comunque
Una delle contestazioni più frequenti riguarda i soggetti già pensionati che si iscrivono alla previdenza agricola — o che sono già pensionati al momento dell’iscrizione. I Comuni tendono a considerare questa situazione come motivo sufficiente per negare l’esenzione. La Cassazione ha risposto con chiarezza con l’ordinanza 20563/2024: il riferimento della normativa IMU all’iscrizione alla previdenza agricola impone di ritenere sufficiente, anche ai fini fiscali, la sola iscrizione previdenziale — indipendentemente dall’età anagrafica o dallo status pensionistico del soggetto.
In altri termini: se un pensionato lavora i propri terreni ed è regolarmente iscritto all’INPS come coltivatore diretto, ha diritto all’esenzione IMU esattamente come chiunque altro in quella condizione.
Mancata dichiarazione IMU: l’esenzione non decade
Un altro fronte di contestazione riguarda l’obbligo dichiarativo: alcuni Comuni negano l’esenzione sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione IMU faccia decadere il diritto. Anche su questo punto la giurisprudenza è chiara.
La Commissione Tributaria di I grado di Taranto, con la sentenza 451/2024, ha confermato che in materia di esenzione IMU non si tratta di un’agevolazione ma di una vera e propria esenzione per difetto del presupposto impositivo. In assenza di una decadenza legale espressa, il diritto può essere fatto valere anche in giudizio, durante il rapporto tributario. La mancanza della dichiarazione non compromette quindi l’esenzione nel merito.
Chi riceve un avviso di accertamento IMU su terreni agricoli condotti direttamente ha buone possibilità di difendersi: la giurisprudenza della Cassazione è consolidata a favore del contribuente iscritto alla previdenza agricola
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Cosa fare in pratica se si riceve un avviso di accertamento
Per l’agricoltore che riceve un avviso di accertamento IMU su terreni che ritiene esenti, il percorso da seguire è relativamente lineare. Il primo passo è verificare di essere in possesso dei tre requisiti fondamentali: iscrizione INPS come coltivatore diretto o IAP, possesso e conduzione del fondo, utilizzo agro-silvo-pastorale del terreno. Se questi requisiti sono soddisfatti, l’avviso è quasi certamente contestabile.
Il secondo passo è raccogliere la documentazione a supporto: estratto contributivo INPS, visura catastale del terreno, eventuale documentazione sulla conduzione del fondo. Con questa documentazione in mano, è possibile presentare ricorso in autotutela direttamente al Comune, citando la normativa e la giurisprudenza della Cassazione.
Se il Comune non accoglie l’autotutela, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado ha ottime probabilità di successo, come confermano le centinaia di sentenze favorevoli ai contribuenti degli ultimi anni.
Per beneficiare dell’esenzione IMU il coltivatore diretto deve possedere, condurre e coltivare il fondo: l’iscrizione INPS certifica i requisiti soggettivi, mentre il Comune non può aggiungere condizioni che la legge non prevede
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Il quadro normativo e giurisprudenziale in sintesi
La posizione del diritto vigente sul tema è oggi sufficientemente stabile da poter essere sintetizzata con chiarezza. L’esenzione IMU spetta al coltivatore diretto e all’IAP iscritto alla previdenza agricola che possiede e conduce il proprio fondo. L’iscrizione INPS è presunzione sufficiente, ribaltando l’onere della prova sul Comune.
Non rilevano i redditi extra-agricoli, lo status pensionistico, la regolarità contributiva né l’omessa dichiarazione IMU. Chi riceve un avviso ingiustificato ha strumenti normativi e giurisprudenziali solidi per difendersi — e farlo conviene, considerando che i terreni agricoli possono avere valori catastali significativi e che l’IMU non dovuta può accumularsi su più annualità.
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