Con sentenza n. 884 del 22 luglio 2026 (testo in calce) la Corte d’Appello di Catania si è pronunciata sul caso di un lavoratore che chiedeva l’annullamento del provvedimento di rigetto della domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di una ditta individuale, cancellata dal registro delle imprese nel lontano 2017 e, quindi, non più soggetta alle procedure concorsuali.
Il caso
Il lavoratore ricorrente aveva già esperito nei confronti dell’azienda debitrice un’azione esecutiva, conclusasi con un pignoramento mobiliare infruttuoso. Non aveva, però, esperito anche il pignoramento immobiliare relativo a tre immobili in comproprietà.
Il ricorso viene, pertanto, rigettato in primo grado in quanto il Tribunale ritiene infondata la domanda di intervento del Fondo di Garanzia: il lavoratore avrebbe dovuto integrare la documentazione prodotta con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale potesse evincersi l’insufficienza delle garanzie patrimoniali della datrice di lavoro e l’impossibilità o inutilità dell’esperimento del pignoramento immobiliare.
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Avverso la suddetta pronuncia il lavoratore propone appello, sostenendo che:
- la presentazione della dichiarazione sostitutiva non sia condizione necessaria per l’intervento del Fondo di Garanzia;
- la documentazione prodotta sia sufficiente a far presumere la probabile infruttuosità di una eventuale esecuzione immobiliare sui beni immobili in comproprietà e di modico valore della datrice di lavoro.
La pronuncia di appello
La Corte di Appello di Catania accoglie il ricorso, ponendosi in linea con il consolidato orientamento della Cassazione.
I giudici di appello ricordano che – per l’ipotesi in cui il datore di lavoro non sia soggetto alle procedure concorsuali, come nel caso di specie – l’art. 2, comma 5 della legge n. 297/1982 dispone che: «Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942 n.267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto».
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l’intervento del Fondo di Garanzia è subordinato all’assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di intraprendere con diligenza un’azione esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro.
Il lavoratore può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l’onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole.
Tale ultima ipotesi si verifica «dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione» (Cass. 14020/2020; Cass. 23591/2021).
In sostanza, se è vero che non basta esperire un tentativo di esecuzione mobiliare per poter accedere al Fondo di Garanzia qualora il debitore datore di lavoro risulti titolare di beni immobili, è altrettanto vero che non si può pretendere che il lavoratore sopporti costi eccessivamente onerosi, che potrebbero addirittura superare il valore del suo credito, per intentare un’azione esecutiva immobiliare.
Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Appello ha accolto il ricorso del lavoratore, ritenendo non condivisibile la valutazione del giudice di primo grado, secondo cui il dubbio sulla effettiva insolvenza della datrice di lavoro e sulla probabile infruttuosità di una procedura esecutiva immobiliare potesse essere fugato soltanto mediante la produzione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; si tratta di un onere non previsto da alcuna norma di legge.
Il giudice di primo grado ha, peraltro, omesso di considerare la documentazione prodotta dal lavoratore (pignoramento negativo; visura catastale immobiliare; visura camerale ditta individuale) da cui si evince che l’appellante ha diligentemente:
- avviato l’esecuzione mobiliare, conclusasi con verbale di pignoramento negativo poiché l’ufficiale giudiziario non ha rinvenuto “beni per legge pignorabili di certo valore commerciale” idonei a coprire il credito vantato;
- ricercato l’esistenza di beni immobili di proprietà della datrice di lavoro e, comunque, ritenuto di non procedere all’esecuzione immobiliare, poiché dispendiosa e dall’esito incerto. Gli immobili in questione, infatti, risultavano in comproprietà e di modico valore.
In sostanza, per soddisfare le proprie pretese su detti beni, il lavoratore avrebbe dovuto proporre un’azione di divisione ereditaria e, soltanto successivamente, aggredire la quota di pertinenza della datrice di lavoro. Tenuto conto dell’esiguo importo della rendita catastale di ciascuno degli immobili, detta operazione avrebbe comportato per il creditore/lavoratore un esborso considerevole, anche superiore al credito vantato.
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